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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 1478/2023, promossa da: cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIACOMO DE CESARIS
-attore opponente-
Contro
cf e pi nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale di cf e pi Parte_2 P.IVA_2 con gli avv.ti AL CO e STEFANO CAPPELLINI
-convenuto opposto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, conveniva in giudizio Parte_1 nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
in relazione al precetto del 22.06.2023 notificato in Parte_2 data successiva al 05.08.2023 relativo alla intimazione del pagamento della somma di euro 46.521,60 oltre interessi e successive occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal Tribunale di Rovigo notificato al pagina 1 di 15 debitore, non opposto e dichiarato esecutivo in data 30.05.2019 e munito di formula esecutiva in data 10.06.2019 per i seguenti motivi:
-difetto di legittimazione attiva e/o titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio dell'opposta. Difetto di rappresentanza. Sostiene parte opponente che non sussisterebbe prova da parte di e di Controparte_1 della propria legittimazione attiva, non avendo la Parte_2 stessa depositato alcun valido documento a sostegno della propria legittimazione attiva. Nella specie difetterebbe del potere per CP_1 mancanza di valida procura e 3 difetterebbe del potere Parte_2 perché non sarebbe è titolare del diritto.
-illegittimità delle somme richieste con l'atto di precetto. Parte opponente afferma che non sarebbero specificati e chiari quali importi siano stati incassati dalle esecuzioni immobiliari promossi nei confronti degli altri soggetti coobbligati in forza del medesimo titolo e se effettivamente gli stessi fossero da portare a parziale rimborso delle spese di esecuzione sostenute o se piuttosto essi abbiano, anche solo in parte, coperto il capitale e inoltre che non sarebbero specificate e chiare quale somme sarebbero state incassate alla data della notifica del precetto dal pignoramento mobiliare presso terzi portante il n. di R.G. 796/2019 – Tribunale di Rovigo e quale sia la somma che avrebbe dovuto essere intimata. Parte opponente afferma pertanto che l'importo precettato è illegittimo perché eccessivo e non corrispondente a quanto effettivamente dovuto.
-che la somma richiesta a titolo di interessi legali è illegittima.
Con la memoria 171ter n. 1 sollevava altresì altra eccezione relativa al difetto di legittimazione a svolgere le attività di recupero crediti per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
*
Si costituiva quale procuratrice speciale di Controparte_1 la quale contestava quanto affermato da parte Parte_2 opponente ribadendo la piena legittimità tanto la correttezza delle somme intimate con il precetto oggetto di opposizione e così deduceva:
pagina 2 di 15 -che nelle more dell'opposizione a precetto l'opposta ha provveduto a notificare pignoramento mobiliare presso terzi a e INPS – Controparte_2
Direzione Provinciale di Rovigo;
-che a seguito di detta notifica stante le dichiarazioni negative dei terzi,
l'opposta non ha provveduto alla iscrizione a ruolo e pertanto l'atto esecutivo
è divenuto inefficace per decorso dei termini di legge;
-che non vi sono pertanto i presupposti perché sia sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto non essendoci alcun periculum derivante dal prosieguo della procedura esecutiva;
-che (poi Controparte_3 [...]
ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_4
Rovigo, in danno del sig. , Decreto Ingiuntivo n. 2/2019. Parte_1
Successivamente, la società in forza di contratto di Parte_2 cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri,
[...]
ha acquistato pro Controparte_4 soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di Parte_3
(NDG 42-463637) e del garante con annessi privilegi, Parte_1 garanzie e accessori. Della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 143 del 05.12.2020 (Doc.18). in Parte_2 virtù di procura speciale per atto del Notaio di Settimo Persona_1
Milanese conferita in data 03 marzo 2021, Rep. n. 3085, Racc. n. 2355, ha conferito a l'attività di amministrazione, gestione, Controparte_1 recupero e riscossione dei crediti, nonché per la gestione ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c. (Doc.19);
-che destituita di fondamento è la eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva da parte;
pagina 3 di 15 -che le eccezioni sul punto hanno trovato smentita tanto nel subprocedimento di sospensiva 1748-1/2023 che nel giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies cpc;
-che non sussiste alcuna indeterminatezza nella procura speciale rilasciata da a;
Parte_2 Controparte_1
-che sugli incassi ex art. 2770 c.c. derivanti da procedure esecutive immobiliari, gli stessi sono stati tutti portati a parziale rimborso delle spese di esecuzione sostenute. Parte opponente né è a conoscenze in quanto lo stesso è risultato esecutato in tali procedure;
-che in ogni caso in sede di precisazione del credito, l'opposta avrà modo di indicare precisamente le somme dovute dal sig. tenuto conto dei Pt_1 versamenti nel frattempo provenienti dalla procedura presso terzi 795/2019
RGE;
-che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'istituto di credito chiedeva l'attribuzione degli interessi al tasso del 6% maturati e maturandi dal
27.06.2018 al saldo effettivo, tasso di interesse che era quello pattuito nel contratto di finanziamento fondiario del 03.06.2009 – Rep. n. 4681 – Racc.
n. 2460, come può agevolmente verificarsi scorrendo il titolo esecutivo azionato (cfr. Doc.3);
La prima udienza si sovlgeva in via cartolare, e il Giudice preso atto delle istanze delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva termine per note conclusive e rinviava il procedimento sempre in via cartolare per la discussione 281 sexiec cpc.
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni.
Parte opponente:
In via preliminare nel rito: - Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del precetto notificato all'opponente per difetto di valida procura alle liti e/o comunque per tutti i motivi di cui in narrativa e, di conseguenza, assumere ogni provvedimento necessario all'uopo; - Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del precetto notificato all'opponente per difetto di legittimazione ad agire e/o, in ogni caso, per difetto di rappresentanza e/o
pagina 4 di 15 di valida procura e/o, comunque, difetto di legittimazione attiva di per la carenza di titolarità del rapporto dedotto in Parte_2 giudizio, per i motivi di cui in narrativa, assumendo ogni provvedimento conseguente e necessario;
- In accoglimento dell'eccezione formulata con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo), dichiarare il difetto di legittimazione a svolgere le attività di recupero crediti di controparte per mancata iscrizione nell'albo di cui all'Art.
106 TUB;
Nel merito: - Dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui sopra, accertando e dichiarando che la somma eventualmente dovuta è inferiore a quella per cui controparte ha intimato il precetto, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti con il presente atto e per
l'effetto, rideterminare la somma eventualmente dovuta;
In ogni caso: -
Accertare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui sopra ed assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno alla luce delle eccezioni, deduzioni e questioni formulate con il presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori.”
Parte opposta:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di per il tramite della procuratrice Parte_2 speciale ad agire esecutivamente nei confronti del sig. Controparte_1
in forza di Decreto Ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Rovigo in data 03.01.2019, ritualmente notificato agli ingiunti, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del
30.05.2019 ed infine munito di formula esecutiva in data 10.06.2019; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo D.I. n. 2/2019; - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVAZIONI
pagina 5 di 15 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni
A> SULLA INTERVENUTA RINUNCIA ALLA ESECUZIONE
FORZATA – INAMMISSIBILITA' DELLA CHIESTA
SOSPENSIONE
E' pacifico che stante le dichiarazioni negative di e di CP_2 Parte_4
INPS, parte convenuta opposta non ha iscritto a ruolo la procedura di pignoramento presso terzi.
Non sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
Tra l'altro l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata discussa e rigettata tanto in relazione al subprocedimento 1748-1/2023 con ordinanza di data 11.01.2024, quanto in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc portante il n. 134/2024 con ordinanza del 15.02.2024.
Ne consegue la inammissibilità della chiesta sospensiva.
B> SULLA ECCEZIONE RELATIVA ALLA PRETESA NULLITA' DELLA
PROCURA PERCHE' IL PROCURATORE NON E' ISCRITTO
ALL'ELENCO EX ART. 106 TUB AI SENSI DEGLI ARTT. 2 e 7
pagina 6 di 15 DELLA L. 140/1999 – INFONDATEZZA
In memoria 171 ter n. 1 cpc parte opponente ha eccepito la nullità della procura perché che non è iscritta all'elenco di cui Parte_2 all'art. 106 TUB..
Tale eccezione è infondata.
Infatti è una società di cartolarizzazione (SPV) Parte_2 avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, regolarmente iscritta al 357459 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso Banca d'Italia ex art 4 del
Provvedimento della stessa di data 07.06.2017, mentre , Controparte_1 che agisce quale procuratrice speciale di è una Parte_2 banca, come tale iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 de TUB al numero 8074.
quale SPV non ha alcun obbligo di iscrizione all'Albo di cui Parte_2 all'art. 106 TUB e ciò a mente dell'oggetto esclusivo e cioè “la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti” ex art. 3, comma 1 della L. 130/1999.
La citata legge prevede proprio all'art. 2 comma 4 che “i servizi indicati nel comma 3), lettera c) – ovvero la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento – possono essere svolti dalle banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Ne consegue che l'attività di “servicing” può essere svolta o da intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB o da Banche, come nel caso in oggetto.
L'eccezione è dunque infondata e da rigettarsi integralmente.
C> SULLA TITOLARITA' DEL CREDITO
L'eccezione sollevata da parte opponente alla mancanza di legittimazione attiva e titolarità del credito è infondata.
Ed infatti correttamene parte opposta ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha così affermato: “In caso di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993,
pagina 7 di 15 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4277/2023,
Cass.Civ. n. 21821/2023)”.
Ora dalla lettura della GU parte II n. 143 del 05.12.2020 si evincono gli ulteriori elementi per l'identificazione dei crediti ceduti: - tipologia dei crediti ceduti: “derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione
(i “Crediti”).”; - garanzie che assistono i crediti ceduti: “Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.”; - accessibilità ai dati: “Ai sensi dell'articolo
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della relativa Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: ; Email_1
Come ha correttamente affermato il Tribunale di Rovigo con l'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 699 terdecies “i crediti derivanti dai mutui oggetto di lite, rientrano perfettamente nel perimetro di cessione, in quanto sorti tra
pagina 8 di 15 il 1987 e il 2016 (in particolare, il contratto di mutuo risulta stipulato il
03.06.2009, cfr. doc. 3 parte opposta), e vantati nei confronti di un debitore classificato a sofferenza;
la prova della loro inclusione nel contratto di cessione, inoltre, può essere tratta dal fatto che l'avviso pubblicato nella
G.U., come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, ha reso noto che l'elenco dei crediti ceduti erarinvenibile nella pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, (cfr. doc. 1 parte opposta)”.
Il credito ceduto è identificato con un identificativo contabile, e nella specie il codice 42-263637.
Tale codice si rinviene nei documenti dimessi da parte opposta dal n. 20) al n. 28) e precisamente: nel documento di sintesi allegato A del contratto di finanziamento fondiario del 03.06.2009 in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2/2019; nella lettera apertura conto corrente di appoggio n. 42783; nella fideiussione specifica rilasciata dall'odierno opponente;
nella raccomandata di intercorsa cessione del credito regolarmente ricevuta da dal contratto di cessione Parte_1 proposta;
dal contratto di cessione accettazione;
dall'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti;
dalla visura dalla Parte_2 dichiarazione di cessione che accerta come “con Contratto di Cessione di
Crediti del 01.12.2020, ha Controparte_3 ceduto pro soluto a (…) il credito relativo alla posizione Parte_2
E (NDG 42-463637) portato da Parte_3 Parte_3
Decreto Ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
02/03.01.2019 in danno della sig.ra (C.F. Parte_3
), della sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_3
nonché del garante per fideiussione specifica sig. C.F._3
(C.F. ), dichiarato definitivamente Parte_1 C.F._1 esecutivo con provvedimento del 30.05.2019 e munito di formula esecutiva in data 10.06.2019, garantito da ipoteca giudiziale iscritta in data
pagina 9 di 15 05.06.2019 presso la Conservatoria dei R.R.I.I di Rovigo al Reg.Gen. n. 4779
– Reg.Part. 649.”
Appare evidente che la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (si veda come indicato da parte opposta per esempio quanto affermato sul punto da Corte d'Appello di Milano 220 del 24.01.2023 e da
Corte d'Appello de L'Aquila sentenza del 17.02.2023).
Anche il Tribunale di Rovigo ha avuto modo di affermare nel sub procedimento di sospensiva 1748-1/2023 che “Questo Tribunale, con la sentenza del 9.02.2021, n. 88 ha già avuto modo di rilevare che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (conforme
Cass. Civ. sez. I, 29.12.2017, n. 31188). Ciò posto, l'avviso pubblicato nella
G.U. da individua espressamente, tramite Parte_2 caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco, ossia quelli derivanti da “contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione”; i crediti derivanti dai mutui oggetto di lite, rientrano perfettamente nel perimetro di cessione, in quanto sorti tra il 1987 e il 2016 (in particolare, il contratto di mutuo risulta stipulato il 03.06.2009, cfr. doc. 3 parte opposta), e vantati nei confronti di un debitore classificato a sofferenza;
la prova della loro inclusione nel contratto di cessione, inoltre, può essere tratta dal fatto che
l'avviso pubblicato nella G.U., come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della
pagina 10 di 15 legge sulla cartolarizzazione, ha reso noto che l'elenco dei crediti ceduti era rinvenibile nella pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, (cfr. doc. 1 parte opposta). L'eccezione dell'opponente, invece, deve ritenersi generica, essendo limitata a contestare il trasferimento dei crediti oggetto di giudizio, senza prospettare alcun elemento concreto per dubitare della veridicità delle specifiche allegazioni del successore o dell'effettiva inclusione dei titoli nell'oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. ord. 9250/2017).”; ed ancora che
“sotto il profilo della prova della cessione del credito, va confermato quanto ritenuto dal Giudice di prime cure. Premesso che la cessione del credito non necessita di prova scritta ad substantiam mediante produzione del contratto di cessione, ma può essere Firmato Da: CO AL Emesso Da:
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: - CodiceFiscale_4
Firmato Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Serial#: 9 provata anche per CodiceFiscale_5 presunzioni, va qui rilevata la sussistenza di plurimi indici che inducono a ritenere la titolarità del credito in capo a 3: 1) la dichiarazione Parte_2 sottoscritta dal cedente, seppur relativa alla posizione dei coobbligati (doc.
11 resistente in primo grado); 2) il possesso del titolo esecutivo;
3) la circostanza che in altri giudizi e in relazione al medesimo credito l'odierno opponente non abbia spiegato alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo ad 3, così riconoscendo la relativa titolarità Parte_2 attiva (doc. 15 – intervento ex art. 111 c.p.c. di 3 nella Parte_2 esecuzione RGE 164/2019 originariamente promossa da
contro
CP_3
l'odierno opponente e i coobbligati); 4) il testo integrale del contratto di cessione (doc. 7 e 8 resistente), che riporta anche per esteso il testo della successiva pubblicazione in GU, nonché un estratto dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 9 resistente), che richiama il medesimo numero di NDG indicato nella dichiarazione di cessione di cui si è già detto;
detto NDG, peraltro, come documentato in sede di memoria di costituzione della reclamata, è riportato anche nel Documento di sintesi Allegato “A” contratto di
pagina 11 di 15 finanziamento fondiario del 03.06.2009 – Rep. n. 4681 – Racc. n. 2460 (in forza del quale è stato ottenuto il D.I. n. 2/2019), nella Lettera apertura conto corrente di appoggio n. 42783 e nella Raccomandata di intercorsa cessione del credito regolarmente ricevuta dal sig. . Se ne Parte_1 può ricavare, dunque, sulla base del metro di giudizio tipico della cautela, che sussistono ampi indici precisi e concordanti nel senso della titolarità del credito in capo all'odierna reclamata. Il motivo appare dunque infondato.”.
Non sussiste alcuna ragione per discostarsi da quanto sopra già affermato dal
Tribunale di Rovigo, che si condivide integralmente.
La eccezione è dunque palesemente infondata e andrà rigettata.
D> SULLA ECCEZIONE DI MANCANZA DI VALIDA PROCURA –
INFONDATEZZA
Sostiene parte opponente che la procura speciale notarile conferita da a sarebbe nulla per Parte_2 CP_1 CP_1 indeterminatezza.
La tesi non è condivisibile perché palesemente infondata.
Ed invero, nel caso di specie il richiamo alla sentenza della Cassazione n.
22375/2019 è del tutto estraneo all'ambito della procura speciale rilasciata.
Nel caso di specie la procura è stata rilasciata, non per un credito anomalo, un credito in default o un credito avente comunque un andamento irregolare rispetto alle pattuizioni contenute nel contratto e convenzioni tra banca e cliente, ma per il diverso oggetto relativo a “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili, e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”.
La procura notarile rilasciata a non fa richiami a generici Controparte_1 crediti in sofferenza, ma descrive i poteri che vengono conferiti allo Pt_5
[...]
I crediti poi sono individuati in quelli “dei quali la Società è diventata titolare in data 1 dicembre 2020” e chiaramente indicati nella Gazzetta Ufficiale sopra richiamata.
pagina 12 di 15 L'eccezione dunque di nullità della procura speciale rilasciata a
[...]
è infondata e andrà respinta. CP_1
E> SUL QUANTUM PRECETTATO
E' pacifico che “L'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere non importa la nullità del precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta.” (cfr. ex multis Cass.Civ. n.
8839/2013)
In ogni caso parte opposta ha correttamente dimostrato come l'importo precettato sia correttamente calcolato e non oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente.
Ha infatti così provato:
-Esecuzione immobiliare 329/2018 contro e Parte_3 Pt_3
. Veniva approvato il progetto di distribuzione che riconosceva alla
[...] creditrice l'importo di euro 7.088,00 in prededuzione ex art. 2770 cc.;
-Esecuzione immobiliare 97/2019 contro – in tale Parte_1 esecuzione il progetto di distribuzione non ha riconosciuto alcuna somma;
-Esecuzione immobiliare 164/2019 contro Parte_3 Pt_3
e In tale esecuzione il progetto di
[...] Parte_1 distribuzione definitivo ha riconosciuto la somme di euro 4.170,09 in prededuzione ex art. 2770 c.c.;
E' dunque provato documentalmente, e non specificamente contestato, che da tali esecuzioni alcuna somma a titolo di capitale sia stata portata a deconto del capitale vantato in forza del decreto ingiuntivo 2/2019 azionato con il precetto avverso cui è opposizione.
Invece, nella procedura esecutiva presso terzi 795/2019, come ricostruito nell'atto di precetto, parte opposta ha incassato 10.086,33 euro al netto di compensi e spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione in euro 1.791,67 e al netto dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo per euro 2.861,75 e spese successiva per euro 268,10.
pagina 13 di 15 L'importo della trattenuta mensile sullo stipendio della sig.ra
[...]
è pari a euro 386,53 dal 01.11.2022 al 31.05.2034. Parte_3
Correttamente ha portato a deconto dal capitale portato Controparte_1 in decreto ingiuntivo la somma derivante dagli incassi sino a quel momento ricevuti e pari a euro 10.086,33.
La doglianza dunque sulla correttezza del quantum indicato in precetto è infondata e andrà respinta.
F> SUL CORRETTO CALCOLO DEGLI INTERESSI
Gli interessi sono stati calcolati come da decreto ingiuntivo.
La doglianza appare priva di qualsivoglia motivazione o supporto documentale, non risulta minimanente provata la non corretteza degli importi richiesti a titolo di interessi.
SULLE SPESE E COMPETENZE DI LITE
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e a favore di nella qualità Parte_1 Controparte_1 di procuratrice speciale di con i valori medi della Parte_2 fascia di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) per le fasi di
STUDIO (euro 1.701,00), INTRODUTTIVA (euro 1.204,00) e Parte_6
(euro 2.905,00), nulla per la fase ISTRUTTORIA essendo la causa istruita documentalmente.
Pertanto, le spese e competenze di lite si liquidano in complessivi euro
5.810,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa
ACCERTA e DICHIARA per i motivi sopra esposti la titolarità del credito e la legittimazione attiva di per il tramite della Parte_2 procuratrice speciale ad agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti del sig. in forza di Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
2/2019 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 03.01.2019, ritualmente notificato, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con pagina 14 di 15 provvedimento del 30.05.2019 ed infine munito di formula esecutiva in data
10.06.2019;
ACCERTA e DICHIARA per i motivi sopra esposti l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo D.I. n. 2/2019;
RIGETTA tutte le domande ed eccezioni sollevate in questo giudizio da perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra Parte_1 esposti;
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 nella qualità di procuratrice speciale di le Parte_2 spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro 5.810,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta)
e al rimborso delle spese vive sostenute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 27 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 1478/2023, promossa da: cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIACOMO DE CESARIS
-attore opponente-
Contro
cf e pi nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale di cf e pi Parte_2 P.IVA_2 con gli avv.ti AL CO e STEFANO CAPPELLINI
-convenuto opposto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, conveniva in giudizio Parte_1 nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
in relazione al precetto del 22.06.2023 notificato in Parte_2 data successiva al 05.08.2023 relativo alla intimazione del pagamento della somma di euro 46.521,60 oltre interessi e successive occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal Tribunale di Rovigo notificato al pagina 1 di 15 debitore, non opposto e dichiarato esecutivo in data 30.05.2019 e munito di formula esecutiva in data 10.06.2019 per i seguenti motivi:
-difetto di legittimazione attiva e/o titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio dell'opposta. Difetto di rappresentanza. Sostiene parte opponente che non sussisterebbe prova da parte di e di Controparte_1 della propria legittimazione attiva, non avendo la Parte_2 stessa depositato alcun valido documento a sostegno della propria legittimazione attiva. Nella specie difetterebbe del potere per CP_1 mancanza di valida procura e 3 difetterebbe del potere Parte_2 perché non sarebbe è titolare del diritto.
-illegittimità delle somme richieste con l'atto di precetto. Parte opponente afferma che non sarebbero specificati e chiari quali importi siano stati incassati dalle esecuzioni immobiliari promossi nei confronti degli altri soggetti coobbligati in forza del medesimo titolo e se effettivamente gli stessi fossero da portare a parziale rimborso delle spese di esecuzione sostenute o se piuttosto essi abbiano, anche solo in parte, coperto il capitale e inoltre che non sarebbero specificate e chiare quale somme sarebbero state incassate alla data della notifica del precetto dal pignoramento mobiliare presso terzi portante il n. di R.G. 796/2019 – Tribunale di Rovigo e quale sia la somma che avrebbe dovuto essere intimata. Parte opponente afferma pertanto che l'importo precettato è illegittimo perché eccessivo e non corrispondente a quanto effettivamente dovuto.
-che la somma richiesta a titolo di interessi legali è illegittima.
Con la memoria 171ter n. 1 sollevava altresì altra eccezione relativa al difetto di legittimazione a svolgere le attività di recupero crediti per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
*
Si costituiva quale procuratrice speciale di Controparte_1 la quale contestava quanto affermato da parte Parte_2 opponente ribadendo la piena legittimità tanto la correttezza delle somme intimate con il precetto oggetto di opposizione e così deduceva:
pagina 2 di 15 -che nelle more dell'opposizione a precetto l'opposta ha provveduto a notificare pignoramento mobiliare presso terzi a e INPS – Controparte_2
Direzione Provinciale di Rovigo;
-che a seguito di detta notifica stante le dichiarazioni negative dei terzi,
l'opposta non ha provveduto alla iscrizione a ruolo e pertanto l'atto esecutivo
è divenuto inefficace per decorso dei termini di legge;
-che non vi sono pertanto i presupposti perché sia sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto non essendoci alcun periculum derivante dal prosieguo della procedura esecutiva;
-che (poi Controparte_3 [...]
ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_4
Rovigo, in danno del sig. , Decreto Ingiuntivo n. 2/2019. Parte_1
Successivamente, la società in forza di contratto di Parte_2 cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri,
[...]
ha acquistato pro Controparte_4 soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco” tra cui quello vantato nei confronti di Parte_3
(NDG 42-463637) e del garante con annessi privilegi, Parte_1 garanzie e accessori. Della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 143 del 05.12.2020 (Doc.18). in Parte_2 virtù di procura speciale per atto del Notaio di Settimo Persona_1
Milanese conferita in data 03 marzo 2021, Rep. n. 3085, Racc. n. 2355, ha conferito a l'attività di amministrazione, gestione, Controparte_1 recupero e riscossione dei crediti, nonché per la gestione ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c. (Doc.19);
-che destituita di fondamento è la eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva da parte;
pagina 3 di 15 -che le eccezioni sul punto hanno trovato smentita tanto nel subprocedimento di sospensiva 1748-1/2023 che nel giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies cpc;
-che non sussiste alcuna indeterminatezza nella procura speciale rilasciata da a;
Parte_2 Controparte_1
-che sugli incassi ex art. 2770 c.c. derivanti da procedure esecutive immobiliari, gli stessi sono stati tutti portati a parziale rimborso delle spese di esecuzione sostenute. Parte opponente né è a conoscenze in quanto lo stesso è risultato esecutato in tali procedure;
-che in ogni caso in sede di precisazione del credito, l'opposta avrà modo di indicare precisamente le somme dovute dal sig. tenuto conto dei Pt_1 versamenti nel frattempo provenienti dalla procedura presso terzi 795/2019
RGE;
-che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'istituto di credito chiedeva l'attribuzione degli interessi al tasso del 6% maturati e maturandi dal
27.06.2018 al saldo effettivo, tasso di interesse che era quello pattuito nel contratto di finanziamento fondiario del 03.06.2009 – Rep. n. 4681 – Racc.
n. 2460, come può agevolmente verificarsi scorrendo il titolo esecutivo azionato (cfr. Doc.3);
La prima udienza si sovlgeva in via cartolare, e il Giudice preso atto delle istanze delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva termine per note conclusive e rinviava il procedimento sempre in via cartolare per la discussione 281 sexiec cpc.
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni.
Parte opponente:
In via preliminare nel rito: - Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del precetto notificato all'opponente per difetto di valida procura alle liti e/o comunque per tutti i motivi di cui in narrativa e, di conseguenza, assumere ogni provvedimento necessario all'uopo; - Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del precetto notificato all'opponente per difetto di legittimazione ad agire e/o, in ogni caso, per difetto di rappresentanza e/o
pagina 4 di 15 di valida procura e/o, comunque, difetto di legittimazione attiva di per la carenza di titolarità del rapporto dedotto in Parte_2 giudizio, per i motivi di cui in narrativa, assumendo ogni provvedimento conseguente e necessario;
- In accoglimento dell'eccezione formulata con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo), dichiarare il difetto di legittimazione a svolgere le attività di recupero crediti di controparte per mancata iscrizione nell'albo di cui all'Art.
106 TUB;
Nel merito: - Dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui sopra, accertando e dichiarando che la somma eventualmente dovuta è inferiore a quella per cui controparte ha intimato il precetto, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti con il presente atto e per
l'effetto, rideterminare la somma eventualmente dovuta;
In ogni caso: -
Accertare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui sopra ed assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno alla luce delle eccezioni, deduzioni e questioni formulate con il presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri ed accessori.”
Parte opposta:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di per il tramite della procuratrice Parte_2 speciale ad agire esecutivamente nei confronti del sig. Controparte_1
in forza di Decreto Ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Rovigo in data 03.01.2019, ritualmente notificato agli ingiunti, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del
30.05.2019 ed infine munito di formula esecutiva in data 10.06.2019; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo D.I. n. 2/2019; - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVAZIONI
pagina 5 di 15 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni
A> SULLA INTERVENUTA RINUNCIA ALLA ESECUZIONE
FORZATA – INAMMISSIBILITA' DELLA CHIESTA
SOSPENSIONE
E' pacifico che stante le dichiarazioni negative di e di CP_2 Parte_4
INPS, parte convenuta opposta non ha iscritto a ruolo la procedura di pignoramento presso terzi.
Non sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
Tra l'altro l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata discussa e rigettata tanto in relazione al subprocedimento 1748-1/2023 con ordinanza di data 11.01.2024, quanto in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc portante il n. 134/2024 con ordinanza del 15.02.2024.
Ne consegue la inammissibilità della chiesta sospensiva.
B> SULLA ECCEZIONE RELATIVA ALLA PRETESA NULLITA' DELLA
PROCURA PERCHE' IL PROCURATORE NON E' ISCRITTO
ALL'ELENCO EX ART. 106 TUB AI SENSI DEGLI ARTT. 2 e 7
pagina 6 di 15 DELLA L. 140/1999 – INFONDATEZZA
In memoria 171 ter n. 1 cpc parte opponente ha eccepito la nullità della procura perché che non è iscritta all'elenco di cui Parte_2 all'art. 106 TUB..
Tale eccezione è infondata.
Infatti è una società di cartolarizzazione (SPV) Parte_2 avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, regolarmente iscritta al 357459 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso Banca d'Italia ex art 4 del
Provvedimento della stessa di data 07.06.2017, mentre , Controparte_1 che agisce quale procuratrice speciale di è una Parte_2 banca, come tale iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 de TUB al numero 8074.
quale SPV non ha alcun obbligo di iscrizione all'Albo di cui Parte_2 all'art. 106 TUB e ciò a mente dell'oggetto esclusivo e cioè “la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti” ex art. 3, comma 1 della L. 130/1999.
La citata legge prevede proprio all'art. 2 comma 4 che “i servizi indicati nel comma 3), lettera c) – ovvero la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento – possono essere svolti dalle banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Ne consegue che l'attività di “servicing” può essere svolta o da intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB o da Banche, come nel caso in oggetto.
L'eccezione è dunque infondata e da rigettarsi integralmente.
C> SULLA TITOLARITA' DEL CREDITO
L'eccezione sollevata da parte opponente alla mancanza di legittimazione attiva e titolarità del credito è infondata.
Ed infatti correttamene parte opposta ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha così affermato: “In caso di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993,
pagina 7 di 15 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4277/2023,
Cass.Civ. n. 21821/2023)”.
Ora dalla lettura della GU parte II n. 143 del 05.12.2020 si evincono gli ulteriori elementi per l'identificazione dei crediti ceduti: - tipologia dei crediti ceduti: “derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione
(i “Crediti”).”; - garanzie che assistono i crediti ceduti: “Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.”; - accessibilità ai dati: “Ai sensi dell'articolo
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della relativa Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: ; Email_1
Come ha correttamente affermato il Tribunale di Rovigo con l'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 699 terdecies “i crediti derivanti dai mutui oggetto di lite, rientrano perfettamente nel perimetro di cessione, in quanto sorti tra
pagina 8 di 15 il 1987 e il 2016 (in particolare, il contratto di mutuo risulta stipulato il
03.06.2009, cfr. doc. 3 parte opposta), e vantati nei confronti di un debitore classificato a sofferenza;
la prova della loro inclusione nel contratto di cessione, inoltre, può essere tratta dal fatto che l'avviso pubblicato nella
G.U., come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, ha reso noto che l'elenco dei crediti ceduti erarinvenibile nella pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, (cfr. doc. 1 parte opposta)”.
Il credito ceduto è identificato con un identificativo contabile, e nella specie il codice 42-263637.
Tale codice si rinviene nei documenti dimessi da parte opposta dal n. 20) al n. 28) e precisamente: nel documento di sintesi allegato A del contratto di finanziamento fondiario del 03.06.2009 in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2/2019; nella lettera apertura conto corrente di appoggio n. 42783; nella fideiussione specifica rilasciata dall'odierno opponente;
nella raccomandata di intercorsa cessione del credito regolarmente ricevuta da dal contratto di cessione Parte_1 proposta;
dal contratto di cessione accettazione;
dall'allegato A contenente l'elenco dei crediti ceduti;
dalla visura dalla Parte_2 dichiarazione di cessione che accerta come “con Contratto di Cessione di
Crediti del 01.12.2020, ha Controparte_3 ceduto pro soluto a (…) il credito relativo alla posizione Parte_2
E (NDG 42-463637) portato da Parte_3 Parte_3
Decreto Ingiuntivo n. 2/2019 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
02/03.01.2019 in danno della sig.ra (C.F. Parte_3
), della sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_3
nonché del garante per fideiussione specifica sig. C.F._3
(C.F. ), dichiarato definitivamente Parte_1 C.F._1 esecutivo con provvedimento del 30.05.2019 e munito di formula esecutiva in data 10.06.2019, garantito da ipoteca giudiziale iscritta in data
pagina 9 di 15 05.06.2019 presso la Conservatoria dei R.R.I.I di Rovigo al Reg.Gen. n. 4779
– Reg.Part. 649.”
Appare evidente che la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (si veda come indicato da parte opposta per esempio quanto affermato sul punto da Corte d'Appello di Milano 220 del 24.01.2023 e da
Corte d'Appello de L'Aquila sentenza del 17.02.2023).
Anche il Tribunale di Rovigo ha avuto modo di affermare nel sub procedimento di sospensiva 1748-1/2023 che “Questo Tribunale, con la sentenza del 9.02.2021, n. 88 ha già avuto modo di rilevare che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (conforme
Cass. Civ. sez. I, 29.12.2017, n. 31188). Ciò posto, l'avviso pubblicato nella
G.U. da individua espressamente, tramite Parte_2 caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco, ossia quelli derivanti da “contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione”; i crediti derivanti dai mutui oggetto di lite, rientrano perfettamente nel perimetro di cessione, in quanto sorti tra il 1987 e il 2016 (in particolare, il contratto di mutuo risulta stipulato il 03.06.2009, cfr. doc. 3 parte opposta), e vantati nei confronti di un debitore classificato a sofferenza;
la prova della loro inclusione nel contratto di cessione, inoltre, può essere tratta dal fatto che
l'avviso pubblicato nella G.U., come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della
pagina 10 di 15 legge sulla cartolarizzazione, ha reso noto che l'elenco dei crediti ceduti era rinvenibile nella pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, (cfr. doc. 1 parte opposta). L'eccezione dell'opponente, invece, deve ritenersi generica, essendo limitata a contestare il trasferimento dei crediti oggetto di giudizio, senza prospettare alcun elemento concreto per dubitare della veridicità delle specifiche allegazioni del successore o dell'effettiva inclusione dei titoli nell'oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. ord. 9250/2017).”; ed ancora che
“sotto il profilo della prova della cessione del credito, va confermato quanto ritenuto dal Giudice di prime cure. Premesso che la cessione del credito non necessita di prova scritta ad substantiam mediante produzione del contratto di cessione, ma può essere Firmato Da: CO AL Emesso Da:
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: - CodiceFiscale_4
Firmato Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Serial#: 9 provata anche per CodiceFiscale_5 presunzioni, va qui rilevata la sussistenza di plurimi indici che inducono a ritenere la titolarità del credito in capo a 3: 1) la dichiarazione Parte_2 sottoscritta dal cedente, seppur relativa alla posizione dei coobbligati (doc.
11 resistente in primo grado); 2) il possesso del titolo esecutivo;
3) la circostanza che in altri giudizi e in relazione al medesimo credito l'odierno opponente non abbia spiegato alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo ad 3, così riconoscendo la relativa titolarità Parte_2 attiva (doc. 15 – intervento ex art. 111 c.p.c. di 3 nella Parte_2 esecuzione RGE 164/2019 originariamente promossa da
contro
CP_3
l'odierno opponente e i coobbligati); 4) il testo integrale del contratto di cessione (doc. 7 e 8 resistente), che riporta anche per esteso il testo della successiva pubblicazione in GU, nonché un estratto dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 9 resistente), che richiama il medesimo numero di NDG indicato nella dichiarazione di cessione di cui si è già detto;
detto NDG, peraltro, come documentato in sede di memoria di costituzione della reclamata, è riportato anche nel Documento di sintesi Allegato “A” contratto di
pagina 11 di 15 finanziamento fondiario del 03.06.2009 – Rep. n. 4681 – Racc. n. 2460 (in forza del quale è stato ottenuto il D.I. n. 2/2019), nella Lettera apertura conto corrente di appoggio n. 42783 e nella Raccomandata di intercorsa cessione del credito regolarmente ricevuta dal sig. . Se ne Parte_1 può ricavare, dunque, sulla base del metro di giudizio tipico della cautela, che sussistono ampi indici precisi e concordanti nel senso della titolarità del credito in capo all'odierna reclamata. Il motivo appare dunque infondato.”.
Non sussiste alcuna ragione per discostarsi da quanto sopra già affermato dal
Tribunale di Rovigo, che si condivide integralmente.
La eccezione è dunque palesemente infondata e andrà rigettata.
D> SULLA ECCEZIONE DI MANCANZA DI VALIDA PROCURA –
INFONDATEZZA
Sostiene parte opponente che la procura speciale notarile conferita da a sarebbe nulla per Parte_2 CP_1 CP_1 indeterminatezza.
La tesi non è condivisibile perché palesemente infondata.
Ed invero, nel caso di specie il richiamo alla sentenza della Cassazione n.
22375/2019 è del tutto estraneo all'ambito della procura speciale rilasciata.
Nel caso di specie la procura è stata rilasciata, non per un credito anomalo, un credito in default o un credito avente comunque un andamento irregolare rispetto alle pattuizioni contenute nel contratto e convenzioni tra banca e cliente, ma per il diverso oggetto relativo a “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili, e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”.
La procura notarile rilasciata a non fa richiami a generici Controparte_1 crediti in sofferenza, ma descrive i poteri che vengono conferiti allo Pt_5
[...]
I crediti poi sono individuati in quelli “dei quali la Società è diventata titolare in data 1 dicembre 2020” e chiaramente indicati nella Gazzetta Ufficiale sopra richiamata.
pagina 12 di 15 L'eccezione dunque di nullità della procura speciale rilasciata a
[...]
è infondata e andrà respinta. CP_1
E> SUL QUANTUM PRECETTATO
E' pacifico che “L'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere non importa la nullità del precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta.” (cfr. ex multis Cass.Civ. n.
8839/2013)
In ogni caso parte opposta ha correttamente dimostrato come l'importo precettato sia correttamente calcolato e non oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente.
Ha infatti così provato:
-Esecuzione immobiliare 329/2018 contro e Parte_3 Pt_3
. Veniva approvato il progetto di distribuzione che riconosceva alla
[...] creditrice l'importo di euro 7.088,00 in prededuzione ex art. 2770 cc.;
-Esecuzione immobiliare 97/2019 contro – in tale Parte_1 esecuzione il progetto di distribuzione non ha riconosciuto alcuna somma;
-Esecuzione immobiliare 164/2019 contro Parte_3 Pt_3
e In tale esecuzione il progetto di
[...] Parte_1 distribuzione definitivo ha riconosciuto la somme di euro 4.170,09 in prededuzione ex art. 2770 c.c.;
E' dunque provato documentalmente, e non specificamente contestato, che da tali esecuzioni alcuna somma a titolo di capitale sia stata portata a deconto del capitale vantato in forza del decreto ingiuntivo 2/2019 azionato con il precetto avverso cui è opposizione.
Invece, nella procedura esecutiva presso terzi 795/2019, come ricostruito nell'atto di precetto, parte opposta ha incassato 10.086,33 euro al netto di compensi e spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione in euro 1.791,67 e al netto dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo per euro 2.861,75 e spese successiva per euro 268,10.
pagina 13 di 15 L'importo della trattenuta mensile sullo stipendio della sig.ra
[...]
è pari a euro 386,53 dal 01.11.2022 al 31.05.2034. Parte_3
Correttamente ha portato a deconto dal capitale portato Controparte_1 in decreto ingiuntivo la somma derivante dagli incassi sino a quel momento ricevuti e pari a euro 10.086,33.
La doglianza dunque sulla correttezza del quantum indicato in precetto è infondata e andrà respinta.
F> SUL CORRETTO CALCOLO DEGLI INTERESSI
Gli interessi sono stati calcolati come da decreto ingiuntivo.
La doglianza appare priva di qualsivoglia motivazione o supporto documentale, non risulta minimanente provata la non corretteza degli importi richiesti a titolo di interessi.
SULLE SPESE E COMPETENZE DI LITE
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e a favore di nella qualità Parte_1 Controparte_1 di procuratrice speciale di con i valori medi della Parte_2 fascia di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) per le fasi di
STUDIO (euro 1.701,00), INTRODUTTIVA (euro 1.204,00) e Parte_6
(euro 2.905,00), nulla per la fase ISTRUTTORIA essendo la causa istruita documentalmente.
Pertanto, le spese e competenze di lite si liquidano in complessivi euro
5.810,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa
ACCERTA e DICHIARA per i motivi sopra esposti la titolarità del credito e la legittimazione attiva di per il tramite della Parte_2 procuratrice speciale ad agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti del sig. in forza di Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
2/2019 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 03.01.2019, ritualmente notificato, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con pagina 14 di 15 provvedimento del 30.05.2019 ed infine munito di formula esecutiva in data
10.06.2019;
ACCERTA e DICHIARA per i motivi sopra esposti l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo D.I. n. 2/2019;
RIGETTA tutte le domande ed eccezioni sollevate in questo giudizio da perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra Parte_1 esposti;
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 nella qualità di procuratrice speciale di le Parte_2 spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro 5.810,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta)
e al rimborso delle spese vive sostenute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 27 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
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