Articolo 4 della Legge 21 luglio 1965, n. 939
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 agosto 1965
Art. 4.
Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:
alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;
alla costruzione del galleggiante;
alla costruzione degli apparati motori di produzione nazionale destinati a navi in esercizio;
alla riparazione, modificazione e trasformazione di navi o galleggianti in esercizio;
all'allestimento e arredamento di navi in costruzione od in esercizio.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere dal cantiere o dall'assuntore medesimo per affidare ad altra impresa, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso commesso.
Sono egualmente ammessi a registrazione con il pagamento dell'imposta fissa, e il relativo corrispettivo e' esente dall'imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita, nel corso della costruzione o dell'allestimento, di navi iniziate in proprio dai cantieri, nonche' alla prima vendita di navi costruite in proprio, sempreche' la vendita venga effettuata prima della loro entrata in esercizio.
Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti e dagli armatori per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonche' i contratti per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi.
Agli atti e contratti con i quali vengono ceduti i ristorni fiscali di cui alla presente legge e i contributi previsti dalle leggi a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento nonche' agli atti costitutivi di garanzie concesse dagli armatori o da altri committenti ai costruttori di navi per l'adempimento delle obbligazioni assunte per lavori navali, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 .
Le iscrizioni e cancellazioni di ipoteca navale sono sottoposte al pagamento dell'imposta fissa di lire 2.000.
Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti sono applicabili, oltreche' ai lavori di costruzione, anche agli altri lavori contemplati nella presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965
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