Articolo 56 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 55Articolo 57
Versione
2 febbraio 2013
Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare 1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, e' di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione e' interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine e' interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono piu' di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 puo' essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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