Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri oggettivi assunti a base del procedimento valutativo. (In base all'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che si era limitata a determinare il corrispettivo dovuto per la prestazione aggiuntiva svolta dalla lavoratrice - consistente nella effettuazione di lavori di pulizia dei locali della scuola al di là dei compiti propri di portiere - nella metà del compenso preteso, utilizzando un criterio meramente soggettivo in quanto riferito all'entità della richiesta dell'interessata).
Commentari • 3
- 1. Unitarietà del danno non patrimoniale, cosa pensa la CassazioneAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24210 Presidente Petti – Relatore Scarano Il caso. Sebbene ci si trovi di fronte a una motivazione “robusta” (la sentenza è di 30 pagine), davvero poche righe vengono dedicate al fatto storico da cui è scaturito il giudizio: sappiamo solo che si tratta di una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da un trasportato a titolo di cortesia nei confronti del proprietario-conducente e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e che, per quel che attiene il punto di vista processuale, dopo il rigetto del Tribunale, la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento. La liquidazione equitativa …
Leggi di più… - 2. Tumore diagnosticato in ritardo: risarcimento danniPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 ottobre 2022
- 3. Danno biologico, morale, esistenziale: risarcimentoMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2009, n. 10401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10401 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENTE SCUOLA PER LE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRATTAROLA MASSIMO, PRENCIPE GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO AP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GATTI FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1793/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2005 R.G.N. 1639/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;
udito l'Avvocato GRATTAROLA MASSIMO;
udito l'Avvocato PANARITI BENITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora TE OL ha convenuto in giudizio l'Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della Provincia di Alessandria esponendo di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 18 giugno 1982 al 31 dicembre 1997 con qualifica di portiere, e di essere stata incaricata, dal settembre 1991, anche delle pulizie della scuola, in precedenza effettuate da suo marito, ma di non avere mai percepito alcun compenso per le mansioni aggiuntive svolte. Chiedeva pertanto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento a tale titolo di L. 40.433.445 oltre rivalutazione ed interessi. Costituendosi in giudizio, l'Ente convenuto contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Istruita la causa, con sentenza del 12 settembre 2002 il Tribunale adito respingeva il ricorso, compensando le spese del grado.
Avverso detta sentenza interponeva appello la TE, con ricorso depositato il 4 agosto 2003, chiedendone l'integrale riforma. L'appellato, costituitosi, resisteva al gravame. Con sentenza n. 1793/04, in data 13 dicembre 2004/20 gennaio 2004 la corte d'Appello di Torino andava in contrario avviso e condannava la Scuola al pagamento alla dipendente della somma di Euro 10.441,07, oltre interessi e rivalutazione.
2. La Corte d'Appello rilevava, innanzi tutto, che il Tribunale era giunto al rigetto del ricorso ritenendo: che fosse provato che dal settembre 1991 al 31 dicembre 1997 la signora TE aveva effettuato pulizie ulteriori rispetto a quelle cui era tenuta nella qualità di portiera;
che la pulizia era avvenuta nell'ambito dell'orario di lavoro prestato come custode, e non si poneva perciò il problema di retribuzione del lavoro straordinario, ma piuttosto quello dell'adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta;
che la maggiore gravosità del lavoro di pulizia, svolto per poche ore al giorno, rispetto a quello di custode fosse stata adeguatamente remunerata dalla somma di L. 100.000 mensili attribuita alla TE con decorrenza dal luglio 1992 in aggiunta al trattamento economico originariamente pattuito ed in correlazione con affidamento alla stessa delle pulizie ordinarie del fabbricato. La Corte d'Appello riteneva peraltro che l'impugnazione fosse parzialmente fondata e, avvalendosi del potere di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c., provvedeva a liquidare, in aggiunta al compenso di L. 100.000 già corrisposto all'appellata, l'ulteriore importo di L.250.000 mensili (pari alla metà di quanto richiesto dalla TE a titolo di compenso aggiuntivo).
3. Avverso la sentenza di appello, che non è stata notificata, l'Ente Scuola ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 23 gennaio 2006. L'intimata signora ES OL resiste con controricorso notificato, in termine, il 28 febbraio 2006.
Successivamente l'Ente ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo di impugnazione l'Ente Scuola ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 432 c.p.c.. Sostiene che il giudice aveva l'obbligo di fornire una congrua motivazione del processo logico attraverso cui era giunto alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.
Al contrario la Corte d'Appello non aveva motivato affatto non solo sull'impossibilità di determinare il compenso dovuto alla TE per le mansioni aggiuntive svolte all'interno dell'orario di lavoro, ma neppure sul processo logico attraverso il quale era giunto alla determinazione del quantum, perché doveva ritenersi inadeguato il criterio della riduzione alla metà della somma richiesta dalla lavoratrice.
Secondo il ricorrente esisteva, invece, la possibilità di utilizzare parametri di riferimento, costituiti dal riferimento al CCNL per i lavoratori delle pulizie, oppure dal richiamo alla retribuzione percepita dal marito dell'interessata, di cui la stessa aveva preso il posto.
2. Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 432 c.p.c. in relazione all'art. 36 Cost.. Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe stata illegittima anche se si fosse ritenuto che il giudice potesse ricorrere al criterio equitativo nell'operare l'adeguamento ai sensi dell'art. 36 Cost.. Anche in questo caso il giudice aveva l'obbligo di esporre, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta operata, indicando i punti di riferimento della sua liquidazione. Queste indicazioni, però, erano mancate.
3. Il ricorso è fondato.
I due motivi di impugnazione, peraltro connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
La legge prevede, all'art. 432 c.p.c., che "quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con salutazione equitativa". Questa equità, però, non può trasformarsi in arbitrio, e, di conseguenza, il giudice nell'applicarla deve dimostrare che non è possibile una determinazione certa dell'importo, utilizzare un criterio oggettivo, e rendere manifesto il ragionamento posto a base della liquidazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto ... può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere, il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo." (Cass. civ., 18 aprile 2003, n. 6333; nello stesso senso, 23 luglio 2004, n. 13887; 18 agosto 2005, n. 16992). Nel caso di specie il giudice d'appello ha determinato la prestazione ulteriore che ha riconosciuto alla signora TE nella "metà del compenso aggiuntivo richiesto dall'appellante", utilizzando così un criterio non oggettivo, anzi palesemente soggettivo, perché riferito alla entità della richiesta dell'interessata.
Oltre a questo, non ha dimostrato che non sussistevano criteri oggettivi di determinazione della somma, anzi non lo ha nemmeno affermato.
4. Il ricorso perciò deve essere accolto, la sentenza d'appello cassata, e la controversia rimessa per un nuovo esame del punto ad un giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Genova, cui appare opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009