Articolo 327 del Codice civile
Articolo 334Articolo 336
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
>
Versione
7 febbraio 2014
Art. 327.

Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

Il genitore che esercita in modo esclusivo la ((responsabilita' genitoriale)) e' il solo titolare dell'usufrutto legale.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente