Sentenza 22 dicembre 2023
Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02895/2025REG.PROV.COLL.
N. 02033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2024, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9761463618, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Isgro', Claudio Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco di Roma in Qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione Digitale, Roma Capitale - Direzione Generale-Centrale Unica Appalti, Roma Capitale - Direzione Generale-Centrale Unica Appalti-Direzione Lavori Pubblici, Comune di Roma, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
Boldyn Networks Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;
I.F.M. - Italiana Facility Management S.p.A., Alfredo Cecchini S.R.L, Unidata S.p.A., Commissario Straordinario per Assicurare Gli Interv. Funzion. alle Celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Agcom - Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Agcm - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituite in giudizio;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 18167/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025, di Boldyn Networks Italia S.p.A., di Wind Tre S.p.A. e di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Luigi D'Ottavi, Sara Fiorucci, Roberto Santi, Fabrizio Fedeli dell'avvocatura generale dello Stato, Massimiliano Brugnoletti e Santi Dario Tomaselli. Si dà atto che l'avv. Paolo Giovanni Borghi ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello Telecom Italia S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, n. 18167/2023, con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti con i quali Roma Capitale ha avviato e portato avanti un intervento di project financing , denominato Progetto #Roma5G volto alla realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio Comunale di Roma.
2. Con memoria depositata il 25 marzo 2025 Telecom Italia S.p.A. ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
3. Nel caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
4. Pertanto deve prendersi atto della dichiarazione dell’appellante, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, vista l’assoluta particolarità della questione sottoposta al Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO