Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/05/2026, n. 8452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8452 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12704/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12704 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del d.m. 4 settembre 2024 di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 28 maggio 2020.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con DM 4 settembre 2024 l’Amministrazione ha, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, respinto la domanda dell’interessata, visto che nel corso dell’istruttoria “ è emerso che a carico dell’interessato risulta la seguente situazione penale:
- 19/12/2018: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) del Tribunale in composizione monocratica di Milano per il reato di cui 648 c.p. (ricettazione) ”.
III. - Avverso detto provvedimento è insorto l’interessato chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ad un unico complesso motivo di censura: Violazione di legge – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorrente, in particolare, rimprovera alla p.a. di aver fondato il diniego su un unico precedente penale, per il quale era stata presentata istanza di riabilitazione, che poi è intervenuta, senza peraltro, tenere contro dell’elevato livello di integrazione sociale raggiunto dall’istante e dalla propria famiglia.
IV. - L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Con ordinanza n. 5676/2024 è stata respinta la domanda cautelare.
VI. - All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, in vista della quale la parte ricorrente ha prodotto una memoria difensiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio, con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a., devono essere disattese.
Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, oggetto di comunicazione del preavviso di rigetto, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Dalla lettura del provvedimento si evince, infatti, chiaramente che la p.a. ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, in ragione della “ seguente situazione penale: - 19/12/2018 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) del Tribunale in composizione monocratica di Milano, irrevocabile il 08/09/2019 per il reato di cui all’ art. 648 c.p. (ricettazione) ”.
III. – Il ricorrente, asseritamente ben integrato nel tessuto sociale italiano, di contro, assume che la p.a. ha fondato la propria determinazione sulla sussistenza di un’unica condanna (pur ormai cancellata per effetto della riabilitazione che al tempo era in corso), senza alcuna valutazione del comportamento globale del richiedente né della gravità o meno del fatto contestato.
IV. - La circostanza che a carico dell’interessato sia emersa una condanna per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., commesso nel 2016, ha inciso sull’esito del procedimento concessorio trattandosi di fattispecie delittuose punite in entrambi i casi (quindi anche la ricettazione nella forma lieve, su cui il ricorrente richiama l’attenzione) con la pena edittale che nel massimo non è inferiore al limite dei tre anni di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992 e pertanto rientrante nel novero dei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022,cfr Consiglio di Stato VI n. 52).
Infatti, tale disposizione, dettata in materia di cittadinanza iure matrimonii , in cui il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo, si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie meno tutelata della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa.
In generale, con riferimento alla rilevanza ostativa dei pregiudizi penali il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell’autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è stata fissata direttamente ed in via generale ed astratta, sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Per cogliere a pieno il tenore dell’individuazione di tale tetto massimo da parte del legislatore della riforma, basti evidenziare il carattere innovativo della previsione dell’art. 6, comma 2, lettera b) de quo rispetto alla disposizione che ha sostituito, contenuta nell'art. 2 n. 2 della legge 21 aprile 1983, n. 123, che non faceva riferimento alla pena edittale, bensì alla pena irrogata dal giudice penale sulla base della valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.
L’innovazione è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che “ la norma ora in vigore sposta implicitamente il criterio di valutazione della pericolosità sociale alla peculiare rilevanza della fattispecie incriminatrice, attraverso una generalizzazione del principio che la predetta pericolosità scaturisce da un fatto di reato comunque punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta, a ben vedere, di una profonda innovazione normativa, sostanzialmente con finalità restrittive, che non può essere considerata come specificazione o, in ogni caso, continuazione logica della previgente disposizione ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1345/1999).
In altri termini, detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per l’aspirante cittadino (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano, salvo l’eventuale successiva sopravvenienza della riabilitazione. Pertanto, questa norma - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall’esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell’unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell’ordinamento che individua gli argini di quell’area del penalmente rilevante travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, giustapposto all’interesse legittimo pretensivo del richiedente lo status , finisce per essere compresso, a tutela delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.
Ed in questo senso l’art. 6 citato si applica a fortiori anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (cfr. Tar Lazio, sez. II quater n. 3582 del 2014; n. 1833 del 2015, 324/2017, secondo un orientamento consolidato del Cons. Stato, espresso inter alia nelle sentenze, sez. III, 1726/19, 8734/2019, 1837/2019, 4151/2021; 4122/2021, condiviso dalla Sezione, v. da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n.; 13002/2023; 12538/2023; 10879/2023; 7143/2023; 3673/2023), cioè limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello status , in ragione del principio de “il più contiene il meno”, per cui se rispetto all’esigenza di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che – si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore (TAR Lazio, sez. V bis, n. 12538/2023).
Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell’esigenza di tutela dell’unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall’altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale - tenuto conto dell’interpretazione di tipo sistematico fornita costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.
Appare chiara dunque, alla luce di tale lettura della norma, la bontà del provvedimento impugnato, visto che l’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale, è stato condannato per la commissione di un reato automaticamente ostativo, per il quale la riabilitazione è intervenuta solo in data 11 settembre 2024, quindi successivamente, anche se di poco, all’adozione del dm 4 settembre 2024 di rigetto della domanda di cittadinanza.
Il provvedimento oggetto della presente controversia, adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, è da ritenere dunque legittimo, visto che al momento della sua adozione non era superabile la causa ostativa normativamente prevista in mancanza della riabilitazione e tenuto conto, tuttavia, che gli elementi sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente. Si ricorda che l’amministrazione assicura l’attuazione del principio di effettività della tutela nell’ambito dell’attività di competenza, contemperando tale criterio con le caratteristiche dell’azione amministrativa per sua natura vincolata allo stato degli atti.
La scelta del legislatore, che ha prefissato in via generale ed astratta le cause ostative connesse alla gravità del fatto commesso, in tal modo precludendo sia all’Amministrazione procedente sia al giudice della cittadinanza qualunque margine di apprezzamento discrezionale della significatività della condotta in base alle circostanze del caso concreto o alla pena effettivamente comminata al fine di valutarne l’ostatività o meno alla nazionalizzazione dello straniero, vanno disattesi altresì gli argomenti sulla mancata valutazione globale della propria personalità.
V. - Peraltro, in relazione a condotte di tal fatta la giurisprudenza ha affermato che queste “ che spesso la realtà ci presenta come veri e propri reati di sussistenza perpetrati da cittadini stranieri ”, possono essere ritenute gravi sul piano della concessione della cittadinanza, quali “comportamenti antisociali” (Tar Lazio, sez. II quater, n. 6616/2015, nonché, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022).
In particolare, questa Sezione, a proposito del disvalore dei cd. “reati di sussistenza”, considerati nel loro inquadramento complessivo (ad es. il reato di ricettazione spesso “abbinato” a quello di commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p. a fini di semplice detenzione o vendita), rispetto ai quali “ potrebbe apparire eccessivo ” il peso attribuito a tale precedente ove ridotto a un mero “ fenomeno di costume ”, ha precisato che tale tipo di reati “ comporta comunque l’inserimento del venditore in una rete facente capo ad gruppi criminali che organizzano la produzione e la distribuzione commerciale di prodotti falsi - che quindi vengono indirettamente favoriti dall’attività dei soggetti impiegati in tali traffici – di cui lo straniero costituisce l’ultimo anello della catena – e che giustifica lo sfavore attribuito dall’ordinamento (a tal fine, peraltro, va ricordata anche la ratio della norma in parola, che non è solo quella di tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità della merce acquistata e l’interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento di marchi, come nel caso in esame…) ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022) .
In questa prospettiva, con specifico riferimento al caso in esame si finisce per disattendere gli argomenti di parte sulla irrilevanza del fatto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità all’acquisizione dello status .
VI. - È pacifico in giurisprudenza che anche il quando della condotta rispetto al momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta e al procedimento ammnistrativo rappresenta un profilo che incide sul livello di discrezionalità dell'amministrazione, per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Ebbene, dalla lettura del decreto impugnato emerge con chiarezza che, ai fini della valutazione della significatività del fatto addebitato al richiedente, in quanto commesso nel 2016, ha inciso anche l’elemento del tempus commissi delicti , in quanto ricadente nel c.d. “periodo di osservazione” - che coincide con il decennio antecedente la presentazione dell’istanza – nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”); valore sintomatico che, in effetti, è tanto maggiore quanto più il fatto pregiudizievole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza (addirittura, nel caso in esame, è stato commesso dopo la presentazione della stessa), oltre che all’adozione del provvedimento.
D’altronde nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo forte incertezza sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile.
VII. – Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento proprio e del proprio nucleo familiare, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
VIII. - Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
IX. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
X. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TA GI | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.