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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29520/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29520/2024
Oggi 1 ottobre 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi e al m.o.t. Paolo Bussi tramite collegamento audiovisivo a distanza sono comparsi:
Per l'avv. Pasquale CAPALDO in sostituzione dell'avv. Parte_1
MANDICO MONICA
Per quale avente causa da BANCO DI BRESCIA SAN Controparte_1
PAOLO CAB s.p.a. nessuno è comparso;
Per l'avv. Gabriele CERRI in sostituzione dell'avv. ALEMANI PA
GIACOMO.
Sono altresì presenti il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'identità dei difensori viene verificata tramite loro dichiarazione;
i difensori confermano che non sono presenti dal luogo in cui sono collegati soggetti non legittimati a partecipare all'udienza e che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per parte attrice opponente l'avv. CAPALDO precisa le conclusioni, come da atto di citazione in opposizione tardiva.
Per parte intervenuta l'avv. CERRI precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
La giudice ordina la discussione orale della controversia.
pagina 1 di 19 L'avv. CAPALDO ai fini della discussione chiede l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, rappresenta di ritenere l'opposizione tardiva proponibile per tutti i motivi dedotti in atti, siccome relativi a eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, insiste in particolare nell'eccezione di carenza di legittimazione a intervenire di non avendo quest'ultima documentato di essere succeduta a titolo CP_2
particolare nel credito oggetto del decreto opposto.
L'avv. CERRI ai fini della discussione, chiede l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, in particolare deduce l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi diversi dalla abusività di clausole del contratto di fideiussione e contesta che possa essere riconosciuta come consumatrice rispetto alle obbligazioni Parte_1
assunte con la fideiussione, quale socia al 10% della debitrice garantita e moglie dell'amministratore unico;
richiama la documentazione prodotta a dimostrazione della successione a titolo particolare della sua assistita nel credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e in particolare del proprio doc. 24.
L'avv. CAPALDO rappresenta che la misura di partecipazione delll'opponente alla debitrice principale non sia significativa della realizzazione da parte sua di attività di impresa in forma societaria, non avendo mai svolto alcun ruolo attivo Parte_1
di gestione della società e avendo prestato la garanzia solo a sostegno dell'attività del marito;
evidenzia inoltre che non ha prodotto il contratto di cessione del credito e CP_2
prova di pagamento del pagamento del prezzo per la cessione, di tal che contesta che sia stata provata documentalmente la sua successione a titolo particolare nel credito oggetto del decreto opposto.
L'avv. CERRI richiama le produzioni documentali compiute aventi ad oggetto l'elenco dei crediti ceduti e evidenzia in ogni caso che nella Gazzetta ufficiale prodotta sono indicati criteri sufficientemente specifici al fine di identificare il credito vantato nei confronti di come certamente ricompreso tra quelli oggetto di cessione;
contesta Parte_1
che controparte abbia fornito elementi inequivoci al fine di dimostrare la non rilevanza del pagina 2 di 19 collegamento societario esistente e documentato tra e la società Parte_1
garantita ai fini dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia.
Dopo la breve discussione orale sopra riassunta, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 3 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi pronuncia ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29520/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANDICO MONICA, elettivamente domiciliata in VIA DELL'EPOMEO, 81 80126
NAPOLI presso lo studio della difenditrice e, pertanto, domiciliata per legge nel suo domicilio digitale Email_1
- parte attrice opponente-
contro
: uale avente causa da BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO Controparte_1
CAB S.P.A. (c. f. ), contumace P.IVA_1
- parte convenuta opposta-
e con l'intervento di
(c.f. costituitasi tramite la procuratrice PA P.IVA_2 [...] con il patrocinio dell'avv. ALEMANI Giacomo, CO
elettivamente domiciliata in Milano via Albricci n. 8 presso lo studio del difensore
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, alla S.V. Ill.ma affinché, valutata la fondatezza dei motivi di opposizione anche alla luce della documentazione in atti e la sussistenza di gravi motivi voglia:
- In via preliminare e d'urgenza:
pagina 4 di 19 a) Sospendere, inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b)Sospendere, in ogni caso all'udienza di comparizione, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito
c) dichiarare la carenza di legittimazione attiva, il difetto di rappresentanza e difetto di titolarità della situazione giuridica azionata in capo alle parti opposte per le ragioni dedotte,
e per l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da parte dell'opponente e quindi accogliere l'opposizione;
d) accertare e dichiarare che i contratti contestati non sono stati stipulati dall'opponente e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria e dichiarare che nessun importo è dovuto dall'opponente e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
e) Accertare e dichiarare l'abusività e la vessatorietà delle clausole dei contratti contestati e di ogni altro allegato poste in essere in danno del consumatore e accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
f) Accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di finanziamento contestati stante la sussistenza della anomalie bancarie dedotte e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
g) Accertare e dichiarare, per entrambi i contratti di finanziamento contestati,
l'indeterminatezza dei tassi e l'inesistenza della pretesa creditoria, nonché accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate , ed altresì, per la mancata previsione del criterio di costruzione del piano di ammortamento e per l'indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza per i motivi dedotti, per difformità del TAEG e per pratiche anatocistiche e quindi ai sensi dell'art.117 T.U.B, art 125 bis TUB, artt. 1283 e 1284 cc, artt. 1346 e 1415 cc. Quindi dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrispettivi e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale con compensazione degli importi non dovuti a titolo di interessi, e per l'effetto rettificare il saldo dei due rapporti di finanziamento con l'applicazione del solo tasso BOT
o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita pagina 5 di 19 indeterminatezza, per l'effetto per l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da parte dell'opponente e accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
h)Accertare e dichiarare la nullità degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancanza e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, e in ogni caso la nullità perché manifestamente eccessivi ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons., e in ogni caso da ridurre ai sensi dell'art. 1384 c.c., e quindi accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
i) in subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'avversa pretesa creditoria, accertare e dichiarare il minor quantum dovuto tenendo conto della depurazione del saldo contabile dall'applicazione delle clausole invalide;
l) in ogni caso condannare gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
In via Istruttoria
Ammettere CTU CONTABILE con i seguenti quesiti: Determini l'importo dovuto applicando il disposto dell'art.117, IV comma, TUB con ricalcolo secondo il piano di ammortamento all'italiana ed al tasso bot al fine di accertare precisamente: il sussistere dell'indeterminatezza afferente il rapporto contrattuale;
l'effettiva difformità del TAEG o
ISC nonché del TAE, anche in virtù della capitalizzazione composta non dichiarata;
l'usura contrattuale pattizia con l'inclusione di tutti gli oneri accessori;
i vizi formali e sostanziali dei contratti di finanziamento e rettificare il saldo depurando i rapporti dalle condizioni economiche illegittime.”
Conclusioni di parte intervenuta
“In via pregiudiziale/preliminare
- Rigettare l'istanza avversa di sospensione dell'esecutorietà del D.I. opposto, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi previsti dalla legge.
- Rilevare la nullità/annullabilità/inammissibilità/invalidità/improcedibilità della presente opposizione in quanto:
(i) difetto di legittimazione passiva dell'unico soggetto convenuto in giudizio ovvero Banco
Di Brescia San Paolo Cab S.p.A., la quale nel 2018 ha ceduto il credito in favore di
[...]
CP_2
pagina 6 di 19 (ii) difetto, comprovato documentalmente, della qualifica di consumatore della sig.ra il quale, dunque, non permette di attivare la tutela consumerestica Parte_1
tramite opposizione tardiva 650 c.p.c. prevista a seguito della nota Sentenza n. 9479/2023
Corte di Cassazione.
In via principale:
- Accertare, in forza dell'avvenuta cessione del credito in suo favore, la titolarità attiva di dei rapporti bancari sui quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto, PA nonché la sussistenza e fondatezza del credito in oggetto, e per l'effetto rigettare in toto l'opposizione ex adverso avanzata per i motivi suindicati in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Verificare la provenienza della scrittura privata disconosciuta dal convenuto (doc. 9 contratto di fideiussione del 10.05.2020 sottoscritto dalla sig.ra ) e, all'uopo, Parte_2
fissare udienza per la verificazione della scrittura privata;
disporre CTU tecnica ai fini della verificazione della sottoscrizione;
ordinare al convenuto di comparire all'udienza onde scrivere sotto dettatura ai fini della verificazione della scrittura ex art. 219 cpc.
- Ad ogni modo, rigettare integralmente tutte le eccezioni formulate dall'attrice, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi evidenziati in narrativa.
Per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via di subordine nel merito:
- Essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un giudizio ordinario a cognizione piena, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 504.823,11 oltre interessi come da domanda formulata nel ricorso monitorio dalla data della domanda sino al saldo effettivo, senza rinuncia alcuna agli stessi, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore.
In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 7 di 19 1. ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
40872/2020, pubblicato il 6.12.2010 dal Tribunale di Milano, con atto di citazione notificato il 31.7.2024 all'avvocata che ha assistito BANCO DI BRESCIA SAN
PAOLO CAB s.p.a. in sede monitoria. Con il decreto opposto il Tribunale di
Milano ha ingiunto a di pagare a BANCO DI BRESCIA SAN Parte_1
PAOLO CAB s.p.a. € 504.823,11, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in solido con e L'importo Controparte_4 Controparte_5
oggetto del decreto ingiuntivo corrisponde al debito maturato da
[...]
quale saldo passivo di un contratto di conto corrente e di due conti Parte_3
anticipi ad esso collegati, esigibile per effetto del fallimento della debitrice - dichiarato il 4.3.2010 dal Tribunale di Milano (doc. 12 fasc. mon.) - e garantito da tramite fideiussione prestata il 10.5.2000 a garanzia di tutti i Parte_1 debiti maturati dalla società nei confronti dell'istituto di credito, sino alla concorrenza di importo massimo da ultimo aumentato il 12.2.2009 sino a €
1.065.000,00 (doc.ti 9-10 fasc. mon.). In sede monitoria la creditrice BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a. ha documentato di aver diffidato il 18.3.2010 la garante e gli altri fideiussori ad adempiere agli obblighi assunti, pagando il debito garantito (doc. 13 fasc. mon.).
2. Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo nei confronti di ai Parte_1 sensi dell'art. 647 c.p.c., non avendo l'ingiunta proposto opposizione al decreto entro 40 giorni dalla ricezione della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
3. Nel corso del processo di esecuzione fondato su tale titolo esecutivo (identificato con il n. R.G.E. 147/2022 del Tribunale di Foggia), promosso da PA
(tramite la mandataria rappresentata da CO
, il 27.6.2024 sono stati assegnati a Parte_4
40 giorni per proporre opposizione tardiva al decreto Parte_1
ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avendo eccepito quest'ultima l'abusività di alcune clausole contenute nella fideiussione da lei prestata quale consumatrice, profilo non valutato dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in attuazione pagina 8 di 19 dei principi di diritto espressi dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n.
9479 del 6.4.2023 (doc. 2 att.).
4. A fondamento dell'opposizione tardiva proposta : Parte_1
a. ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che il giudice che lo ha emesso non ha verificato d'ufficio che il credito non fosse fondato su clausole contrattuali abusive nei confronti del consumatore;
b. ha contestato il valore probatorio dei documenti prodotti in sede monitoria in particolare i. eccependo la nullità per indeterminatezza della procura speciale rilasciata tramite atto pubblico il 15.1.2018 da BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO s.p.a. e depositata in allegato al ricorso monitorio che ha attribuito a la rappresentanza Parte_5
sostanziale e processuale di BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO
CAB, eccependo quindi il difetto di rappresentanza della convenuta opposta;
ii. disconoscendo la conformità della copia del contratto di conto corrente prodotto al doc. 2 rispetto all'originale, in ragione della scarsa intellegibilità della scansione prodotta e non riconoscibilità delle firme apposte sulla copia;
iii. contestando che gli estratti conto certificati prodotti ai documenti 3,
5, 7 avessero i requisiti per l'attribuzione del valore di prova privilegiata previsto, per il ricorso per decreto ingiuntivo, dall'art. 50
TUB; iv. contestando inoltre il valore probatorio degli estratti conto prodotti ai documenti 4, 6 e 8 siccome non ricevuti dall'opponente che ha quindi genericamente disconosciuto le operazioni ivi annotate;
v. disconoscendo infine anche la conformità della copia della fideiussione prodotta al doc. 10 e della dichiarazione di aumento dell'importo garantito siccome “con firma non conoscibile e disconosciuta, contenente clausole vessatorie”;
pagina 9 di 19 c. ha eccepito la nullità del decreto opposto derivata dall'incompletezza del ricorso introduttivo, nel quale non sarebbe stato adeguatamente specificato il criterio utilizzato per il calcolo degli interessi ultralegali dei quali sarebbe preteso il pagamento e il tipo di ammortamento, senza dare indicazione analitica dei criteri adottati per la quantificazione dell'importo oggetto della domanda;
d. ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso nonostante non fosse stata fornita prova scritta del credito vantato da parte ricorrente;
e. ha dedotto che l'istituto di credito non avrebbe provato l'effettiva conclusione dei contratti in forza dei quali pretende il pagamento del credito oggetto della domanda, in relazione ai “contratti di finanziamento” ritenuti il titolo del debito principale maturato dalla società garantita, contestando che la debitrice principale abbia effettivamente ricevuto l'importo finanziato;
f. ha eccepito la nullità parziale di questi “contratti di finanziamento” per mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale applicato nel corso dell'esecuzione del contratto, per mancata indicazione del TAE, del tipo di ammortamento e delle formule utilizzate per il suo calcolo, oltre che per mancata consegna di tale piano finanziario e per maturazione, per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, di maggiori interessi non dovuti;
g. ha eccepito inoltre, benché genericamente, la nullità dei tassi di interesse moratori convenzionali applicati per la quantificazione del credito, siccome assimilabili a penale manifestamente eccessiva per gli effetti di cui all'art. 34 cod. cons.;
h. ha eccepito la nullità
i. dell'art. 4 della fideiussione da lei prestata perché, ponendo delle condizioni al recesso anticipato dalla garanzia - nel caso di specie non esercitato – la disposizione contrattuale sarebbe in contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. g) cod. cons e l'art. 125 TUB;
pagina 10 di 19 ii. dell'art. 5 della fideiussione, che prevede l'obbligo del fideiussore di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali della garantita, siccome fa sorgere un'obbligazione in capo al fideiussore non rientrante nell'ordinaria diligenza e quindi abusiva;
iii. dell'art. 7 della fideiussione
1. perché la previsione dell'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta limiterebbe il “potere di proporre eccezioni” in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons e altresì
2. perché riconosce il diritto del creditore di stabilire a quale debito imputare i pagamenti fatti, privando il consumatore del diritto di imputare i pagamenti, ai sensi dell'art. 1193 c.c., senza tuttavia documentare di aver mai eseguito alcun pagamento a parziale estinzione del credito oggetto della domanda;
iv. dell'art. 8 della fideiussione, siccome “sostanzialmente nulla” laddove prevede che anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite la fideiussione sarebbe estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
v. dell'art. 9 della fideiussione, laddove esclude la possibilità per il fideiussore di proporre eccezioni riguardo al momento nel quale esercita il recesso dai rapporti con il debitore principale, limitando il potere di proporre eccezioni;
vi. dell'art. 13 della fideiussione, laddove pone in capo al consumatore le spese di registrazione dell'atto, siccome ritenuta una clausola in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. l) cod. cons. prevedendo costi ritenuti occulti;
vii. dell'art. 15 che individua nel foro di Brescia quello esclusivamente competente a conoscere le controversie fondate sul contratto di fideiussione, siccome convenuto in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. t )e u). cod. cons., essendo la garante opponente residente in
Milano.
pagina 11 di 19 chiedendo quindi per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
5. Con decreto del 4.11.2024, rilevato che al presente procedimento devono essere applicate le norme processuali vigenti alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 149/2022, come sostituito dalla l. 197/2022, è stata differita l'udienza indicata in citazione ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5,
c.p.c.
6. Il 19.12.2024 è intervenuta volontariamente nel presente giudizio CP_2
tramite la procuratrice a sua volta
[...] CO
rappresentata da allegando di essere Parte_4
titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto che le sarebbe stato ceduto a titolo particolare il 20.7.2019 da Controparte_6
(cfr. doc.ti 1 e 6), avente causa da BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a.
a seguito di fusione per incorporazione avvenuta il 20.2.2017. L'intervenuta ha eccepito la nullità della citazione per non esserle stata notificata nonostante l'opponente fosse a conoscenza della sua successione a titolo particolare nel credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di legittimazione passiva di INTESA SANPAOLO CAB s.p.a. L'intervenuta ha contestato che possa essere considerata come consumatrice in relazione alla Parte_1
garanzia prestata in favore di GERNERALE IMPIANTI s.r.l. perché al momento della prestazione della garanzia ne era socia al 10% (cfr. pag. 10 doc. 4), oltre a essere la moglie del socio al 90% e amministratore unico della garantita
[...]
(doc. 11). L'intervenuta ha quindi contestato la fondatezza CP_4 dell'opposizione proposta, proponendo istanza di verificazione in relazione al doc. 9 depositato in sede monitoria nel caso in cui il Tribunale ritenesse lo stesso disconosciuto per gli effetti di cui agli artt. 214 ss. c.p.c.
7. All'udienza del 9.1.2025, preso atto della mancata costituzione di BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a. (o più correttamente della sua avente causa) e rilevato che parte attrice opponente ha notificato l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo all'avvocata che ha difeso parte ricorrente per la fase monitoria ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ritenuto tuttavia che i 14 anni trascorsi dal deposito della domanda monitoria non consentissero di presumere che il soggetto e il luogo di pagina 12 di 19 esecuzione della notificazione avessero attitudine a essere riferiti ancora a parte convenuta opposta, in applicazione analogica dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., pur ritenendo l'opposizione tardiva eseguita nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 160 c.p.c. e dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., è stato ordinato a parte opponente di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo a parte convenuta opposta entro il 24.1.2025, fissando l'udienza del 7.5.2025 per ulteriore trattazione.
8. Parte opponente ha quindi rinnovato la notificazione della citazione il 22.1.2025, convenendo in giudizio siccome succeduta a titolo Controparte_1
universale a BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a., avendo incorporato la sua incorporante Controparte_7
9. Con ordinanza adottata all'esito dell'udienza di trattazione è stata dichiarata la contumacia di e, come richiesto da parte attrice Controparte_1
opponente, sono stati assegnati termini alle parti per il deposito delle memorie istruttorie.
10. Solo con la memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.,
l'opponente ha ulteriormente eccepito la nullità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione da lei prestata siccome riproduttive delle clausole previste agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 e ha contestato che abbia provato di essere PA
succeduta a titolo particolare nel credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
11. Parte intervenuta ha prodotto in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. il doc. 13 contenente una dichiarazione resa da che ha dato atto della successione a titolo particolare Controparte_1 dell'intervenuta nei crediti oggetto della domanda monitoria, documento poi riprodotto con il n. 24 in allegato alla seconda memoria istruttoria.
12. Rigettate all'udienza dell'11.9.2025 tutte le istanze istruttorie di parte attrice opponente, siccome fondate su motivi di opposizione ritenuti inammissibili in sede di opposizione tardiva, siccome non fondati sulla violazione di disposizioni non previste a tutela del consumatore, la causa è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza dell'1.10.2025 dopo la precisazione delle relative conclusioni.
pagina 13 di 19 13. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione tardiva proposta da parte intervenuta per non essere stato notificato lo stesso a sia in ragione del fatto (assorbente) che la tempestiva PA costituzione in giudizio dell'intervenuta avrebbe in ogni caso sanato la nullità ai sensi dell'art. 165, comma 3, c.p.c., sia in ragione del fatto che il soggetto legittimato passivo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è il soggetto che ha proposto il ricorso monitorio o chi gli è succeduto a titolo universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Nel caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c., fermo restando il diritto del successore a titolo particolare di intervenire in giudizio per sostenere le ragioni del suo dante causa.
14. Quanto al merito della presente controversia si ritiene che l'opposizione proposta da sia infondata e debba essere rigettata per le ragioni di seguito Parte_1
esposte e che costituiscono ragione più liquida di decisione del presente giudizio.
15. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione non fondati sul carattere abusivo delle clausole contrattuali convenute con la fideiussione prestata da . Parte_1
16. Come rilevato con l'ordinanza istruttoria a verbale dell'udienza dell'11.9.2025, infatti, la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6.4.2023 n. 9479 ha riconosciuto che, al fine di dare attuazione alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (e in particolare di quella oggetto delle sentenze in
C-600/19, Ibercaja Banco; in cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_8
831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing
Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), vincolante per il giudice italiano in quanto fonte del diritto eurounitario, nel caso in cui al momento della pronuncia di un decreto ingiuntivo il giudice che ha adottato il provvedimento non abbia verificato d'ufficio e escluso la nullità delle clausole contrattuali applicate al fine di riconoscere come sussistente il credito oggetto della domanda, qualora il credito si fondi su clausole contrattuali nulle siccome abusive, concretando una violazione della disciplina eurounitaria di tutela del consumatore, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo derivante dalla mancata proposizione di tempestiva opposizione pagina 14 di 19 al decreto ingiuntivo nei termini previsti dall'art. 647 c.p.c. non può ostacolare un sindacato nel merito dell'abusività di tali clausole. In questo caso, quindi, qualora sulla base del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo sia stato avviato un procedimento di esecuzione, “il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”.
17. Gran parte dei motivi di opposizione proposti da non hanno, Parte_1
tuttavia, a oggetto il carattere abusivo di clausole incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, e si ritiene quindi che tali motivi siano inammissibili nel presente giudizio, non avendo l'opponente allegato e provato alcuna ragione che giustificherebbe la proposizione di tali motivi di opposizione in sede di opposizione tardiva ordinaria ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Così, quindi, tutti i motivi di opposizione vertenti sulla contestazione del valore probatorio della documentazione prodotta in sede monitoria da BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB, la ritenuta incompletezza del ricorso monitorio, la dedotta mancata prova del credito oggetto della domanda e del contratto di
“finanziamento” asseritamente posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, la eccepita nullità parziale della fideiussione siccome frutto di illecito anticoncorrenziale e quindi tutti i motivi oggetto delle lett. c), d), e), f) g) e i) delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione tardiva, devono essere ritenuti inammissibili nel presente giudizio.
18. Allo stesso modo, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 9479/2023 già richiamata, l'omesso sindacato sull'eventuale abusività di clausole contrattuali rilevanti nel riconoscimento dell'effettiva sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo non determina – di per sé- la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ma giustifica l'assegnazione all'ingiunto-consumatore di ulteriore termine per proporre pagina 15 di 19 eventuale opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale far valere solo e esclusivamente il carattere abusivo di tali clausole contrattuali.
Deve quindi essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo proposta dall'opponente quale conseguenza della mancata espressa valutazione dell'abusività delle clausole del contratto di fideiussione costituente il titolo della domanda proposta in sede monitoria nei confronti di . Parte_1
19. Con riguardo, inoltre, ai motivi di opposizione fondati sull'eccepita nullità per violazione della disciplina posta a tutela del consumatore degli artt. 4, 5, 8, 9, 13 e
15 della fideiussione, oltre che dell'art. 7, ultimo comma, della fideiussione, nessuna di tali disposizioni contrattuali ha assunto rilievo al fine del riconoscimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la garante esercitato il recesso anticipato dalla fideiussione, né proposto eccezione ai sensi dell'art. 1956
c.c., non avendo eseguito alcun pagamento del quale pretende un'imputazione diversa da quella compiuta dalla creditrice, né avendo validamente sindacato l'invalidità dell'obbligazione garantita, essendo inoltre stata determinata l'esigibilità del credito principale dal fallimento della debitrice garantita e non dall'esercizio del diritto di recesso della creditrice ed essendo, infine, stato proposto il ricorso monitorio nel foro di residenza dell'odierna opponente, senza fare applicazione del foro convenzionale previsto dall'art. 15 della fideiussione.
Parte opponente non ha quindi dimostrato di avere interesse nel presente giudizio alla dichiarazione della nullità di tali clausole contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 c.p.c., in ragione del fatto che tale dichiarazione non comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
20. Anche avuto riguardo alla eccepita nullità del tasso di interesse di mora convenzionale per essere sproporzionato e abusivo, benché parte opponente non abbia avuto cura di indicare a quale interesse di mora faccia riferimento, né per quale motivo il tasso convenzionale dovrebbe essere ritenuto abusivo, la mancata applicazione della mora convenzionale al credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione, non avendo l'opponente interesse alla dichiarazione di tale nullità.
pagina 16 di 19 Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, l'opposta ha chiesto e ottenuto di applicare in luogo del tasso di interesse di mora convenzionale previsto dal contratto di conto corrente, sul quale erano regolati anche gli addebiti relativi ai conti anticipi, il tasso di interesse legale, probabilmente alla luce dell'assoluta indeterminatezza del tasso di mora convenuto nel contratto di conto corrente come “pari al top d'Istituto pubblicizzato in filiale”, di tal che il tasso di mora convenzionale non ha assunto rilievo per il riconoscimento e la quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto essendo stato sostituito dal tasso di interesse legale.
21. Riguardo, infine, all'eccepita nullità dell'art. 7 del contratto di fideiussone, parte attrice opponente ha dedotto che la possibilità di escutere la garanzia tramite richiesta scritta comporti una deroga alla proponibilità delle eccezioni da parte del consumatore da ritenere nulla siccome convenuta in violazione dell'art. 33, comma
2, lett. t) cod. cons.
La clausola tuttavia non contiene alcuna deroga alla proponibilità dell'eccezione di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1957 c.c., ma si limita a chiarire che le parti considerano una valida istanza contro il debitore e la garante anche la semplice richiesta scritta di adempiere, se ricevuta nei sei mei successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, senza che sia necessario quindi per la creditrice agire in giudizio nei confronti del debitore principale o del garante per evitare l'estinzione della garanzia e senza che diventi necessario per il garante subire un giudizio di cognizione ordinaria attivato in sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, promosso dalla creditrice al solo scopo di evitare l'estinzione della garanzia.
La clausola, quindi se certamente riduce le ipotesi di astratta opponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. alla luce dell'interpretazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità di tale disposizione, riduce di pari passo il rischio per il consumatore di essere convenuto in giudizio, con il conseguente aggravio di costi, per essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte con la garanzia prestata, di tal che la clausola comporta un vantaggio per il creditore garantito che appare compensato dagli analoghi vantaggi riconosciuti al consumatore, che vede ridotto il rischio di essere rapidamente convenuto in giudizio per la condanna all'adempimento degli obblighi assunti con la garanzia.
pagina 17 di 19 Non si ritiene pertanto che la clausola richiamata possa essere considerata abusiva, non comportando la rinuncia del consumatore all'opponibilità dell'eccezione ex art. 1957 c.c. e prevedendo una disciplina che non determina un significativo squilibrio tra diritti e obblighi riconosciuti rispettivamente al creditore professionista e al consumatore.
L'eccezione di nullità dell'art. 7, primo comma, della fideiussione deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
Deve inoltre rilevarsi come parte opponente non abbia, del resto, nemmeno espressamente formulato eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., di tal che appare anche carente di interesse a eccepire la nullità dell'art. 7, comma 1, della fideiussione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
22. Di conseguenza l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere rigettata siccome infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.
23. Avendo parte intervenuta provato indiziariamente di essere PA
succeduta a titolo particolare nel credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto tramite i suoi doc.ti 1, 6, 24, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. III, 22.6.2023, n. 17944), l'importo oggetto del decreto opposto dovrà essere pagato in suo favore.
24. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono quantificate in dispositivo in favore di parte intervenuta, che ha partecipato al giudizio allegando di essere succeduta a titolo particolare nel credito oggetto del decreto opposto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione non espressamente richiamata, così provvede:
pagina 18 di 19 1) dichiara l'inammissibilità dei motivi di opposizione oggetto delle lettere c), d), f), g)
e i) delle conclusioni precisate da parte attrice opponente;
2) dichiara la carenza di interesse ad agire di parte opponente rispetto all'eccezione di nullità degli artt. 4, 5, 7, ultimo comma, 8, 9, 13 e 15 del contratto di fideiussione e del tasso di interesse di mora convenzionale;
3) rigetta per il resto l'opposizione tardiva proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 40872/2010 pubblicato dal Tribunale di Milano il 6.12.2010 in favore di BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a., che dichiara definitivamente esecutivo;
4) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 CP_2
le spese di giudizio, che quantifica in € 14.170,00 per compensi, oltre al 15%
[...] dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed
IVA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti tramite collegamento audiovisivo a distanza ed allegazione al verbale.
Milano, 1 ottobre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29520/2024
Oggi 1 ottobre 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi e al m.o.t. Paolo Bussi tramite collegamento audiovisivo a distanza sono comparsi:
Per l'avv. Pasquale CAPALDO in sostituzione dell'avv. Parte_1
MANDICO MONICA
Per quale avente causa da BANCO DI BRESCIA SAN Controparte_1
PAOLO CAB s.p.a. nessuno è comparso;
Per l'avv. Gabriele CERRI in sostituzione dell'avv. ALEMANI PA
GIACOMO.
Sono altresì presenti il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'identità dei difensori viene verificata tramite loro dichiarazione;
i difensori confermano che non sono presenti dal luogo in cui sono collegati soggetti non legittimati a partecipare all'udienza e che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per parte attrice opponente l'avv. CAPALDO precisa le conclusioni, come da atto di citazione in opposizione tardiva.
Per parte intervenuta l'avv. CERRI precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
La giudice ordina la discussione orale della controversia.
pagina 1 di 19 L'avv. CAPALDO ai fini della discussione chiede l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, rappresenta di ritenere l'opposizione tardiva proponibile per tutti i motivi dedotti in atti, siccome relativi a eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, insiste in particolare nell'eccezione di carenza di legittimazione a intervenire di non avendo quest'ultima documentato di essere succeduta a titolo CP_2
particolare nel credito oggetto del decreto opposto.
L'avv. CERRI ai fini della discussione, chiede l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, in particolare deduce l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi diversi dalla abusività di clausole del contratto di fideiussione e contesta che possa essere riconosciuta come consumatrice rispetto alle obbligazioni Parte_1
assunte con la fideiussione, quale socia al 10% della debitrice garantita e moglie dell'amministratore unico;
richiama la documentazione prodotta a dimostrazione della successione a titolo particolare della sua assistita nel credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e in particolare del proprio doc. 24.
L'avv. CAPALDO rappresenta che la misura di partecipazione delll'opponente alla debitrice principale non sia significativa della realizzazione da parte sua di attività di impresa in forma societaria, non avendo mai svolto alcun ruolo attivo Parte_1
di gestione della società e avendo prestato la garanzia solo a sostegno dell'attività del marito;
evidenzia inoltre che non ha prodotto il contratto di cessione del credito e CP_2
prova di pagamento del pagamento del prezzo per la cessione, di tal che contesta che sia stata provata documentalmente la sua successione a titolo particolare nel credito oggetto del decreto opposto.
L'avv. CERRI richiama le produzioni documentali compiute aventi ad oggetto l'elenco dei crediti ceduti e evidenzia in ogni caso che nella Gazzetta ufficiale prodotta sono indicati criteri sufficientemente specifici al fine di identificare il credito vantato nei confronti di come certamente ricompreso tra quelli oggetto di cessione;
contesta Parte_1
che controparte abbia fornito elementi inequivoci al fine di dimostrare la non rilevanza del pagina 2 di 19 collegamento societario esistente e documentato tra e la società Parte_1
garantita ai fini dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia.
Dopo la breve discussione orale sopra riassunta, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 3 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi pronuncia ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29520/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANDICO MONICA, elettivamente domiciliata in VIA DELL'EPOMEO, 81 80126
NAPOLI presso lo studio della difenditrice e, pertanto, domiciliata per legge nel suo domicilio digitale Email_1
- parte attrice opponente-
contro
: uale avente causa da BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO Controparte_1
CAB S.P.A. (c. f. ), contumace P.IVA_1
- parte convenuta opposta-
e con l'intervento di
(c.f. costituitasi tramite la procuratrice PA P.IVA_2 [...] con il patrocinio dell'avv. ALEMANI Giacomo, CO
elettivamente domiciliata in Milano via Albricci n. 8 presso lo studio del difensore
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, alla S.V. Ill.ma affinché, valutata la fondatezza dei motivi di opposizione anche alla luce della documentazione in atti e la sussistenza di gravi motivi voglia:
- In via preliminare e d'urgenza:
pagina 4 di 19 a) Sospendere, inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b)Sospendere, in ogni caso all'udienza di comparizione, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito
c) dichiarare la carenza di legittimazione attiva, il difetto di rappresentanza e difetto di titolarità della situazione giuridica azionata in capo alle parti opposte per le ragioni dedotte,
e per l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da parte dell'opponente e quindi accogliere l'opposizione;
d) accertare e dichiarare che i contratti contestati non sono stati stipulati dall'opponente e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria e dichiarare che nessun importo è dovuto dall'opponente e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
e) Accertare e dichiarare l'abusività e la vessatorietà delle clausole dei contratti contestati e di ogni altro allegato poste in essere in danno del consumatore e accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
f) Accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di finanziamento contestati stante la sussistenza della anomalie bancarie dedotte e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
g) Accertare e dichiarare, per entrambi i contratti di finanziamento contestati,
l'indeterminatezza dei tassi e l'inesistenza della pretesa creditoria, nonché accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicate , ed altresì, per la mancata previsione del criterio di costruzione del piano di ammortamento e per l'indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle regole di buona fede e correttezza per i motivi dedotti, per difformità del TAEG e per pratiche anatocistiche e quindi ai sensi dell'art.117 T.U.B, art 125 bis TUB, artt. 1283 e 1284 cc, artt. 1346 e 1415 cc. Quindi dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrispettivi e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale con compensazione degli importi non dovuti a titolo di interessi, e per l'effetto rettificare il saldo dei due rapporti di finanziamento con l'applicazione del solo tasso BOT
o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita pagina 5 di 19 indeterminatezza, per l'effetto per l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da parte dell'opponente e accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
h)Accertare e dichiarare la nullità degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancanza e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, e in ogni caso la nullità perché manifestamente eccessivi ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons., e in ogni caso da ridurre ai sensi dell'art. 1384 c.c., e quindi accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
i) in subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'avversa pretesa creditoria, accertare e dichiarare il minor quantum dovuto tenendo conto della depurazione del saldo contabile dall'applicazione delle clausole invalide;
l) in ogni caso condannare gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
In via Istruttoria
Ammettere CTU CONTABILE con i seguenti quesiti: Determini l'importo dovuto applicando il disposto dell'art.117, IV comma, TUB con ricalcolo secondo il piano di ammortamento all'italiana ed al tasso bot al fine di accertare precisamente: il sussistere dell'indeterminatezza afferente il rapporto contrattuale;
l'effettiva difformità del TAEG o
ISC nonché del TAE, anche in virtù della capitalizzazione composta non dichiarata;
l'usura contrattuale pattizia con l'inclusione di tutti gli oneri accessori;
i vizi formali e sostanziali dei contratti di finanziamento e rettificare il saldo depurando i rapporti dalle condizioni economiche illegittime.”
Conclusioni di parte intervenuta
“In via pregiudiziale/preliminare
- Rigettare l'istanza avversa di sospensione dell'esecutorietà del D.I. opposto, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi previsti dalla legge.
- Rilevare la nullità/annullabilità/inammissibilità/invalidità/improcedibilità della presente opposizione in quanto:
(i) difetto di legittimazione passiva dell'unico soggetto convenuto in giudizio ovvero Banco
Di Brescia San Paolo Cab S.p.A., la quale nel 2018 ha ceduto il credito in favore di
[...]
CP_2
pagina 6 di 19 (ii) difetto, comprovato documentalmente, della qualifica di consumatore della sig.ra il quale, dunque, non permette di attivare la tutela consumerestica Parte_1
tramite opposizione tardiva 650 c.p.c. prevista a seguito della nota Sentenza n. 9479/2023
Corte di Cassazione.
In via principale:
- Accertare, in forza dell'avvenuta cessione del credito in suo favore, la titolarità attiva di dei rapporti bancari sui quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto, PA nonché la sussistenza e fondatezza del credito in oggetto, e per l'effetto rigettare in toto l'opposizione ex adverso avanzata per i motivi suindicati in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Verificare la provenienza della scrittura privata disconosciuta dal convenuto (doc. 9 contratto di fideiussione del 10.05.2020 sottoscritto dalla sig.ra ) e, all'uopo, Parte_2
fissare udienza per la verificazione della scrittura privata;
disporre CTU tecnica ai fini della verificazione della sottoscrizione;
ordinare al convenuto di comparire all'udienza onde scrivere sotto dettatura ai fini della verificazione della scrittura ex art. 219 cpc.
- Ad ogni modo, rigettare integralmente tutte le eccezioni formulate dall'attrice, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi evidenziati in narrativa.
Per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via di subordine nel merito:
- Essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un giudizio ordinario a cognizione piena, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 504.823,11 oltre interessi come da domanda formulata nel ricorso monitorio dalla data della domanda sino al saldo effettivo, senza rinuncia alcuna agli stessi, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore.
In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 7 di 19 1. ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
40872/2020, pubblicato il 6.12.2010 dal Tribunale di Milano, con atto di citazione notificato il 31.7.2024 all'avvocata che ha assistito BANCO DI BRESCIA SAN
PAOLO CAB s.p.a. in sede monitoria. Con il decreto opposto il Tribunale di
Milano ha ingiunto a di pagare a BANCO DI BRESCIA SAN Parte_1
PAOLO CAB s.p.a. € 504.823,11, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in solido con e L'importo Controparte_4 Controparte_5
oggetto del decreto ingiuntivo corrisponde al debito maturato da
[...]
quale saldo passivo di un contratto di conto corrente e di due conti Parte_3
anticipi ad esso collegati, esigibile per effetto del fallimento della debitrice - dichiarato il 4.3.2010 dal Tribunale di Milano (doc. 12 fasc. mon.) - e garantito da tramite fideiussione prestata il 10.5.2000 a garanzia di tutti i Parte_1 debiti maturati dalla società nei confronti dell'istituto di credito, sino alla concorrenza di importo massimo da ultimo aumentato il 12.2.2009 sino a €
1.065.000,00 (doc.ti 9-10 fasc. mon.). In sede monitoria la creditrice BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a. ha documentato di aver diffidato il 18.3.2010 la garante e gli altri fideiussori ad adempiere agli obblighi assunti, pagando il debito garantito (doc. 13 fasc. mon.).
2. Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo nei confronti di ai Parte_1 sensi dell'art. 647 c.p.c., non avendo l'ingiunta proposto opposizione al decreto entro 40 giorni dalla ricezione della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
3. Nel corso del processo di esecuzione fondato su tale titolo esecutivo (identificato con il n. R.G.E. 147/2022 del Tribunale di Foggia), promosso da PA
(tramite la mandataria rappresentata da CO
, il 27.6.2024 sono stati assegnati a Parte_4
40 giorni per proporre opposizione tardiva al decreto Parte_1
ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avendo eccepito quest'ultima l'abusività di alcune clausole contenute nella fideiussione da lei prestata quale consumatrice, profilo non valutato dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in attuazione pagina 8 di 19 dei principi di diritto espressi dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n.
9479 del 6.4.2023 (doc. 2 att.).
4. A fondamento dell'opposizione tardiva proposta : Parte_1
a. ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che il giudice che lo ha emesso non ha verificato d'ufficio che il credito non fosse fondato su clausole contrattuali abusive nei confronti del consumatore;
b. ha contestato il valore probatorio dei documenti prodotti in sede monitoria in particolare i. eccependo la nullità per indeterminatezza della procura speciale rilasciata tramite atto pubblico il 15.1.2018 da BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO s.p.a. e depositata in allegato al ricorso monitorio che ha attribuito a la rappresentanza Parte_5
sostanziale e processuale di BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO
CAB, eccependo quindi il difetto di rappresentanza della convenuta opposta;
ii. disconoscendo la conformità della copia del contratto di conto corrente prodotto al doc. 2 rispetto all'originale, in ragione della scarsa intellegibilità della scansione prodotta e non riconoscibilità delle firme apposte sulla copia;
iii. contestando che gli estratti conto certificati prodotti ai documenti 3,
5, 7 avessero i requisiti per l'attribuzione del valore di prova privilegiata previsto, per il ricorso per decreto ingiuntivo, dall'art. 50
TUB; iv. contestando inoltre il valore probatorio degli estratti conto prodotti ai documenti 4, 6 e 8 siccome non ricevuti dall'opponente che ha quindi genericamente disconosciuto le operazioni ivi annotate;
v. disconoscendo infine anche la conformità della copia della fideiussione prodotta al doc. 10 e della dichiarazione di aumento dell'importo garantito siccome “con firma non conoscibile e disconosciuta, contenente clausole vessatorie”;
pagina 9 di 19 c. ha eccepito la nullità del decreto opposto derivata dall'incompletezza del ricorso introduttivo, nel quale non sarebbe stato adeguatamente specificato il criterio utilizzato per il calcolo degli interessi ultralegali dei quali sarebbe preteso il pagamento e il tipo di ammortamento, senza dare indicazione analitica dei criteri adottati per la quantificazione dell'importo oggetto della domanda;
d. ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso nonostante non fosse stata fornita prova scritta del credito vantato da parte ricorrente;
e. ha dedotto che l'istituto di credito non avrebbe provato l'effettiva conclusione dei contratti in forza dei quali pretende il pagamento del credito oggetto della domanda, in relazione ai “contratti di finanziamento” ritenuti il titolo del debito principale maturato dalla società garantita, contestando che la debitrice principale abbia effettivamente ricevuto l'importo finanziato;
f. ha eccepito la nullità parziale di questi “contratti di finanziamento” per mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale applicato nel corso dell'esecuzione del contratto, per mancata indicazione del TAE, del tipo di ammortamento e delle formule utilizzate per il suo calcolo, oltre che per mancata consegna di tale piano finanziario e per maturazione, per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, di maggiori interessi non dovuti;
g. ha eccepito inoltre, benché genericamente, la nullità dei tassi di interesse moratori convenzionali applicati per la quantificazione del credito, siccome assimilabili a penale manifestamente eccessiva per gli effetti di cui all'art. 34 cod. cons.;
h. ha eccepito la nullità
i. dell'art. 4 della fideiussione da lei prestata perché, ponendo delle condizioni al recesso anticipato dalla garanzia - nel caso di specie non esercitato – la disposizione contrattuale sarebbe in contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. g) cod. cons e l'art. 125 TUB;
pagina 10 di 19 ii. dell'art. 5 della fideiussione, che prevede l'obbligo del fideiussore di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali della garantita, siccome fa sorgere un'obbligazione in capo al fideiussore non rientrante nell'ordinaria diligenza e quindi abusiva;
iii. dell'art. 7 della fideiussione
1. perché la previsione dell'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta limiterebbe il “potere di proporre eccezioni” in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons e altresì
2. perché riconosce il diritto del creditore di stabilire a quale debito imputare i pagamenti fatti, privando il consumatore del diritto di imputare i pagamenti, ai sensi dell'art. 1193 c.c., senza tuttavia documentare di aver mai eseguito alcun pagamento a parziale estinzione del credito oggetto della domanda;
iv. dell'art. 8 della fideiussione, siccome “sostanzialmente nulla” laddove prevede che anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite la fideiussione sarebbe estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
v. dell'art. 9 della fideiussione, laddove esclude la possibilità per il fideiussore di proporre eccezioni riguardo al momento nel quale esercita il recesso dai rapporti con il debitore principale, limitando il potere di proporre eccezioni;
vi. dell'art. 13 della fideiussione, laddove pone in capo al consumatore le spese di registrazione dell'atto, siccome ritenuta una clausola in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. l) cod. cons. prevedendo costi ritenuti occulti;
vii. dell'art. 15 che individua nel foro di Brescia quello esclusivamente competente a conoscere le controversie fondate sul contratto di fideiussione, siccome convenuto in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. t )e u). cod. cons., essendo la garante opponente residente in
Milano.
pagina 11 di 19 chiedendo quindi per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
5. Con decreto del 4.11.2024, rilevato che al presente procedimento devono essere applicate le norme processuali vigenti alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 149/2022, come sostituito dalla l. 197/2022, è stata differita l'udienza indicata in citazione ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5,
c.p.c.
6. Il 19.12.2024 è intervenuta volontariamente nel presente giudizio CP_2
tramite la procuratrice a sua volta
[...] CO
rappresentata da allegando di essere Parte_4
titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto che le sarebbe stato ceduto a titolo particolare il 20.7.2019 da Controparte_6
(cfr. doc.ti 1 e 6), avente causa da BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a.
a seguito di fusione per incorporazione avvenuta il 20.2.2017. L'intervenuta ha eccepito la nullità della citazione per non esserle stata notificata nonostante l'opponente fosse a conoscenza della sua successione a titolo particolare nel credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di legittimazione passiva di INTESA SANPAOLO CAB s.p.a. L'intervenuta ha contestato che possa essere considerata come consumatrice in relazione alla Parte_1
garanzia prestata in favore di GERNERALE IMPIANTI s.r.l. perché al momento della prestazione della garanzia ne era socia al 10% (cfr. pag. 10 doc. 4), oltre a essere la moglie del socio al 90% e amministratore unico della garantita
[...]
(doc. 11). L'intervenuta ha quindi contestato la fondatezza CP_4 dell'opposizione proposta, proponendo istanza di verificazione in relazione al doc. 9 depositato in sede monitoria nel caso in cui il Tribunale ritenesse lo stesso disconosciuto per gli effetti di cui agli artt. 214 ss. c.p.c.
7. All'udienza del 9.1.2025, preso atto della mancata costituzione di BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a. (o più correttamente della sua avente causa) e rilevato che parte attrice opponente ha notificato l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo all'avvocata che ha difeso parte ricorrente per la fase monitoria ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ritenuto tuttavia che i 14 anni trascorsi dal deposito della domanda monitoria non consentissero di presumere che il soggetto e il luogo di pagina 12 di 19 esecuzione della notificazione avessero attitudine a essere riferiti ancora a parte convenuta opposta, in applicazione analogica dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., pur ritenendo l'opposizione tardiva eseguita nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 160 c.p.c. e dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., è stato ordinato a parte opponente di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo a parte convenuta opposta entro il 24.1.2025, fissando l'udienza del 7.5.2025 per ulteriore trattazione.
8. Parte opponente ha quindi rinnovato la notificazione della citazione il 22.1.2025, convenendo in giudizio siccome succeduta a titolo Controparte_1
universale a BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a., avendo incorporato la sua incorporante Controparte_7
9. Con ordinanza adottata all'esito dell'udienza di trattazione è stata dichiarata la contumacia di e, come richiesto da parte attrice Controparte_1
opponente, sono stati assegnati termini alle parti per il deposito delle memorie istruttorie.
10. Solo con la memoria prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.,
l'opponente ha ulteriormente eccepito la nullità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione da lei prestata siccome riproduttive delle clausole previste agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 e ha contestato che abbia provato di essere PA
succeduta a titolo particolare nel credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
11. Parte intervenuta ha prodotto in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. il doc. 13 contenente una dichiarazione resa da che ha dato atto della successione a titolo particolare Controparte_1 dell'intervenuta nei crediti oggetto della domanda monitoria, documento poi riprodotto con il n. 24 in allegato alla seconda memoria istruttoria.
12. Rigettate all'udienza dell'11.9.2025 tutte le istanze istruttorie di parte attrice opponente, siccome fondate su motivi di opposizione ritenuti inammissibili in sede di opposizione tardiva, siccome non fondati sulla violazione di disposizioni non previste a tutela del consumatore, la causa è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza dell'1.10.2025 dopo la precisazione delle relative conclusioni.
pagina 13 di 19 13. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione tardiva proposta da parte intervenuta per non essere stato notificato lo stesso a sia in ragione del fatto (assorbente) che la tempestiva PA costituzione in giudizio dell'intervenuta avrebbe in ogni caso sanato la nullità ai sensi dell'art. 165, comma 3, c.p.c., sia in ragione del fatto che il soggetto legittimato passivo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è il soggetto che ha proposto il ricorso monitorio o chi gli è succeduto a titolo universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Nel caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c., fermo restando il diritto del successore a titolo particolare di intervenire in giudizio per sostenere le ragioni del suo dante causa.
14. Quanto al merito della presente controversia si ritiene che l'opposizione proposta da sia infondata e debba essere rigettata per le ragioni di seguito Parte_1
esposte e che costituiscono ragione più liquida di decisione del presente giudizio.
15. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione non fondati sul carattere abusivo delle clausole contrattuali convenute con la fideiussione prestata da . Parte_1
16. Come rilevato con l'ordinanza istruttoria a verbale dell'udienza dell'11.9.2025, infatti, la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6.4.2023 n. 9479 ha riconosciuto che, al fine di dare attuazione alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (e in particolare di quella oggetto delle sentenze in
C-600/19, Ibercaja Banco; in cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_8
831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing
Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), vincolante per il giudice italiano in quanto fonte del diritto eurounitario, nel caso in cui al momento della pronuncia di un decreto ingiuntivo il giudice che ha adottato il provvedimento non abbia verificato d'ufficio e escluso la nullità delle clausole contrattuali applicate al fine di riconoscere come sussistente il credito oggetto della domanda, qualora il credito si fondi su clausole contrattuali nulle siccome abusive, concretando una violazione della disciplina eurounitaria di tutela del consumatore, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo derivante dalla mancata proposizione di tempestiva opposizione pagina 14 di 19 al decreto ingiuntivo nei termini previsti dall'art. 647 c.p.c. non può ostacolare un sindacato nel merito dell'abusività di tali clausole. In questo caso, quindi, qualora sulla base del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo sia stato avviato un procedimento di esecuzione, “il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”.
17. Gran parte dei motivi di opposizione proposti da non hanno, Parte_1
tuttavia, a oggetto il carattere abusivo di clausole incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, e si ritiene quindi che tali motivi siano inammissibili nel presente giudizio, non avendo l'opponente allegato e provato alcuna ragione che giustificherebbe la proposizione di tali motivi di opposizione in sede di opposizione tardiva ordinaria ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Così, quindi, tutti i motivi di opposizione vertenti sulla contestazione del valore probatorio della documentazione prodotta in sede monitoria da BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB, la ritenuta incompletezza del ricorso monitorio, la dedotta mancata prova del credito oggetto della domanda e del contratto di
“finanziamento” asseritamente posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, la eccepita nullità parziale della fideiussione siccome frutto di illecito anticoncorrenziale e quindi tutti i motivi oggetto delle lett. c), d), e), f) g) e i) delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione tardiva, devono essere ritenuti inammissibili nel presente giudizio.
18. Allo stesso modo, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 9479/2023 già richiamata, l'omesso sindacato sull'eventuale abusività di clausole contrattuali rilevanti nel riconoscimento dell'effettiva sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo non determina – di per sé- la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ma giustifica l'assegnazione all'ingiunto-consumatore di ulteriore termine per proporre pagina 15 di 19 eventuale opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale far valere solo e esclusivamente il carattere abusivo di tali clausole contrattuali.
Deve quindi essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo proposta dall'opponente quale conseguenza della mancata espressa valutazione dell'abusività delle clausole del contratto di fideiussione costituente il titolo della domanda proposta in sede monitoria nei confronti di . Parte_1
19. Con riguardo, inoltre, ai motivi di opposizione fondati sull'eccepita nullità per violazione della disciplina posta a tutela del consumatore degli artt. 4, 5, 8, 9, 13 e
15 della fideiussione, oltre che dell'art. 7, ultimo comma, della fideiussione, nessuna di tali disposizioni contrattuali ha assunto rilievo al fine del riconoscimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la garante esercitato il recesso anticipato dalla fideiussione, né proposto eccezione ai sensi dell'art. 1956
c.c., non avendo eseguito alcun pagamento del quale pretende un'imputazione diversa da quella compiuta dalla creditrice, né avendo validamente sindacato l'invalidità dell'obbligazione garantita, essendo inoltre stata determinata l'esigibilità del credito principale dal fallimento della debitrice garantita e non dall'esercizio del diritto di recesso della creditrice ed essendo, infine, stato proposto il ricorso monitorio nel foro di residenza dell'odierna opponente, senza fare applicazione del foro convenzionale previsto dall'art. 15 della fideiussione.
Parte opponente non ha quindi dimostrato di avere interesse nel presente giudizio alla dichiarazione della nullità di tali clausole contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 c.p.c., in ragione del fatto che tale dichiarazione non comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
20. Anche avuto riguardo alla eccepita nullità del tasso di interesse di mora convenzionale per essere sproporzionato e abusivo, benché parte opponente non abbia avuto cura di indicare a quale interesse di mora faccia riferimento, né per quale motivo il tasso convenzionale dovrebbe essere ritenuto abusivo, la mancata applicazione della mora convenzionale al credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione, non avendo l'opponente interesse alla dichiarazione di tale nullità.
pagina 16 di 19 Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, l'opposta ha chiesto e ottenuto di applicare in luogo del tasso di interesse di mora convenzionale previsto dal contratto di conto corrente, sul quale erano regolati anche gli addebiti relativi ai conti anticipi, il tasso di interesse legale, probabilmente alla luce dell'assoluta indeterminatezza del tasso di mora convenuto nel contratto di conto corrente come “pari al top d'Istituto pubblicizzato in filiale”, di tal che il tasso di mora convenzionale non ha assunto rilievo per il riconoscimento e la quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto essendo stato sostituito dal tasso di interesse legale.
21. Riguardo, infine, all'eccepita nullità dell'art. 7 del contratto di fideiussone, parte attrice opponente ha dedotto che la possibilità di escutere la garanzia tramite richiesta scritta comporti una deroga alla proponibilità delle eccezioni da parte del consumatore da ritenere nulla siccome convenuta in violazione dell'art. 33, comma
2, lett. t) cod. cons.
La clausola tuttavia non contiene alcuna deroga alla proponibilità dell'eccezione di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1957 c.c., ma si limita a chiarire che le parti considerano una valida istanza contro il debitore e la garante anche la semplice richiesta scritta di adempiere, se ricevuta nei sei mei successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, senza che sia necessario quindi per la creditrice agire in giudizio nei confronti del debitore principale o del garante per evitare l'estinzione della garanzia e senza che diventi necessario per il garante subire un giudizio di cognizione ordinaria attivato in sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, promosso dalla creditrice al solo scopo di evitare l'estinzione della garanzia.
La clausola, quindi se certamente riduce le ipotesi di astratta opponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. alla luce dell'interpretazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità di tale disposizione, riduce di pari passo il rischio per il consumatore di essere convenuto in giudizio, con il conseguente aggravio di costi, per essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte con la garanzia prestata, di tal che la clausola comporta un vantaggio per il creditore garantito che appare compensato dagli analoghi vantaggi riconosciuti al consumatore, che vede ridotto il rischio di essere rapidamente convenuto in giudizio per la condanna all'adempimento degli obblighi assunti con la garanzia.
pagina 17 di 19 Non si ritiene pertanto che la clausola richiamata possa essere considerata abusiva, non comportando la rinuncia del consumatore all'opponibilità dell'eccezione ex art. 1957 c.c. e prevedendo una disciplina che non determina un significativo squilibrio tra diritti e obblighi riconosciuti rispettivamente al creditore professionista e al consumatore.
L'eccezione di nullità dell'art. 7, primo comma, della fideiussione deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
Deve inoltre rilevarsi come parte opponente non abbia, del resto, nemmeno espressamente formulato eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., di tal che appare anche carente di interesse a eccepire la nullità dell'art. 7, comma 1, della fideiussione ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
22. Di conseguenza l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere rigettata siccome infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.
23. Avendo parte intervenuta provato indiziariamente di essere PA
succeduta a titolo particolare nel credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto tramite i suoi doc.ti 1, 6, 24, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. III, 22.6.2023, n. 17944), l'importo oggetto del decreto opposto dovrà essere pagato in suo favore.
24. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono quantificate in dispositivo in favore di parte intervenuta, che ha partecipato al giudizio allegando di essere succeduta a titolo particolare nel credito oggetto del decreto opposto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione non espressamente richiamata, così provvede:
pagina 18 di 19 1) dichiara l'inammissibilità dei motivi di opposizione oggetto delle lettere c), d), f), g)
e i) delle conclusioni precisate da parte attrice opponente;
2) dichiara la carenza di interesse ad agire di parte opponente rispetto all'eccezione di nullità degli artt. 4, 5, 7, ultimo comma, 8, 9, 13 e 15 del contratto di fideiussione e del tasso di interesse di mora convenzionale;
3) rigetta per il resto l'opposizione tardiva proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 40872/2010 pubblicato dal Tribunale di Milano il 6.12.2010 in favore di BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a., che dichiara definitivamente esecutivo;
4) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 CP_2
le spese di giudizio, che quantifica in € 14.170,00 per compensi, oltre al 15%
[...] dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed
IVA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti tramite collegamento audiovisivo a distanza ed allegazione al verbale.
Milano, 1 ottobre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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