Sentenza 31 maggio 2018
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- 1. EREDITA' - L'attribuzione dell'usufrutto vale come legatohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
- 2. Legato di usufruttohttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13310 del 12 settembre 2002 «Il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura purché compresi...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001 «... Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L'eventuale annullamento...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15599 del 26 luglio 2005 …
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Sulla natura costitutiva della divisione alla luce delle SS.UU. n. 25021/2019 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una storica sentenza del 2019 si è espressa in ordine alla natura giuridica della divisione ereditaria, inserendosi in un dibattito di origini risalenti ma quanto mai attuale. Le incertezze derivanti dall'ambigua natura […] Il negozio fiduciario ed il recente approdo delle Sezioni Unite n. 6459/2020 Il presente scritto si propone di analizzare la figura tanto discussa del negozio fiduciario, recentemente oggetto di disquisizione da parte delle Sezioni Unite riguardo la forma del pactum fiduciae. All'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, secondo …
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Sulla natura costitutiva della divisione alla luce delle SS.UU. n. 25021/2019 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una storica sentenza del 2019 si è espressa in ordine alla natura giuridica della divisione ereditaria, inserendosi in un dibattito di origini risalenti ma quanto mai attuale. Le incertezze derivanti dall'ambigua natura […] Sulla natura degli accordi di reintegrazione della legittima L'accordo di reintegrazione della legittima può essere definito come il negozio volto a soddisfare i diritti del legittimario leso nella sua quota di legittima. Si tratta di uno schema negoziale atipico, non ricevendo una regolamentazione a livello normativo. Nel silenzio […] L'usufrutto …
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Sulla natura costitutiva della divisione alla luce delle SS.UU. n. 25021/2019 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una storica sentenza del 2019 si è espressa in ordine alla natura giuridica della divisione ereditaria, inserendosi in un dibattito di origini risalenti ma quanto mai attuale. Le incertezze derivanti dall'ambigua natura […] La nullità urbanistica nella circolazione degli immobili abusivi alla luce delle Sezioni Unite n. 8230/2019 Il presente scritto analizza il contenuto della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8230 del 22 marzo 2019 che, inserendosi nel dibattito intorno alla natura formale o sostanziale della nullità urbanistica comminata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2018, n. 13868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13868 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 23301-2013 proposto da: CA GI CCLGU5OR25F842P, CA VA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE l, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA GI VETERE, FRANCESCO SILVESTRE;
- ricorrenti -
2347
contro
CA NC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO, 21 SC.C, presso lo studio dell'avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 516/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/07/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
MARCUCCIO
Marcello, difensore della resistente che si riporta agli atti depositati e chiede l'inammissibilità in sub,rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Deceduto in Nardò in data 30.12.2002, FR CA ha con testamento pubblico del 27.10.1994 così disposto: "Assegno a mia moglie CA AC UC l'usufrutto generale vitalizio dell'intero mio patrimonio mobiliare e immobiliare, comunque costituito e do- vunque sito e che risulterà all'epoca del mio decesso ... Alla stessa mia moglie assegno tutti i macchinari e attrezzi agricoli, trattori, mo- tocoltivatori ed eventuale patrimonio zootecnico. Assegno a mia figlia CA ES ... la nuda proprietà dei seguenti immobili [segue elenco di n. 4 cespiti]. Assegno a mio figlio CA GI la nuda pro- prietà dei seguenti immobili [segue elenco di n. 16 cespiti]. Assegno a mio figlio CA OV la nuda proprietà dei seguenti immobili [segue elenco di n. 15 cespiti]. Quanto non assegnato di beni immo- bili col presente testamento intendo che sia attribuito in parti uguali ai miei tre figli, gravato di usufrutto generale in favore di mia moglie. In parti eguali intendo anche assegnare tutti gli oneri e gravami in genere comunque ricadenti sulla mia intera proprietà ... una volta consolidato l'usufrutto".
1.1. Tra i beni relitti nell'asse si sono rinvenuti beni mobili di significa- tivo valore.
1.2. E' altresì emerso che in vita del de cuius ulteriori immobili me- diante cinque atti - la cui qualificazione giuridica sostanziale è, per quanto in prosieguo, sub iudice - sono pervenuti ai figli e mediante altro atto a CA AC UC, deceduta il 20.3.2003. p. 1/19 2. Con atto di citazione notificato il 6.12.2004 ES CA ha convenuto innanzi al tribunale di Lecce i germani GI e OV CA chiedendo dichiararsi aperta la successione di FR UC caro e procedersi alla ricostruzione di relictum e donatum, accertarsi la di lei quota di 1/3 dell'intero asse, ridursi proporzionalmente le di- sposizioni testamentarie a favore dei fratelli per essere la divisione del testatore lesiva della quota e gradatamente rescindersi la divisio- ne per lesione, nonché più gradatamente ridursi le disposizioni per le- sione di legittima.
2.1. Si sono costituiti GI e OV CA contestando la do- manda e chiedendone il rigetto, anche previa richiesta riconvenziona- le di imputazione di beni e liberalità, con diversa quantificazione della quota di riserva dell'attrice.
3. In sede di precisazione delle deduzioni sono sorte questioni circa la composizione dell'asse nonché sulla qualificazione del lascito a favore di CA AC UC, in tesi di ES CA da considerar- si legato in sostituzione di legittima per cui, non avendo la legataria alcunché obiettato, eredi erano i soli tre germani.
3.1. Previa precisazione delle conclusioni, con sentenza non definitiva depositata il 31.5.2007 il tribunale di Lecce, dichiarata aperta la suc- cessione, ha dichiarato CA AC UC erede, ritenendo isti- tuzione di erede il lascito di usufrutto generale;
ha dichiarato che il de cuius ha inteso istituire gli eredi in quote diseguali;
ha accertato la quota di riserva spettante all'attrice nella misura di 1/6 ex art. 542 secondo comma cod. civ. per essere concorrenti i tre figli col coniuge;
e ha dichiarato la quota ereditaria assegnata all'attrice costituita dai beni individuati nella scheda testamentaria oltre all'attribuzione della quota di quanto ai figli assegnato in parti eguali di ciò che non era stato attribuito dei beni immobili, nonché degli oneri e gravami;
riser- vando al prosieguo del giudizio, tra l'altro, l'esame della questione della lesione della legittima.
4. Pronunciando sull'impugnazione proposta da ES CA, la corte d'appello di Lecce con sentenza depositata il 17.7.2012 l'ha ac- colta, statuendo tra l'altro: che FR CA ha attribuito con legato in sostituzione di legittima a CA AC UC l'usufrutto generale;
che ES CA ha conseguentemente diritto a una quo- ta ereditaria pari a 1/3 dell'asse; la revoca delle statuizioni della sentenza di primo grado in or- dine alla quota di riserva e alla quota di beni assegnati all'attrice.
4.1. A supporto delle proprie determinazioni la corte territoriale ha preliminarmente precisato che, avendo il tribunale limitato l'oggetto della sentenza non definitiva alla quantificazione della quota spettante all'attrice, non poteva ampliarsi il tema del decidere;
che, dipendendo la determinazione dei diritti di ES CA dalla qualificazione del lascito a CA AC UC, la corte d'appello stessa ha pre- ferito accedere all'orientamento per cui costituisce legato il lascito a- vente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, non su- bentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente eguali a quelli del defunto e derivando la sua responsabilità per i debiti dal meccani- smo dell'art. 1010 cod. civ. e non dalla qualità di erede;
ha ravvisato la volontà contraria del testatore all'istituzione quale erede della mo- glie nelle clausole concernenti l'attribuzione degli ulteriori immobili non menzionati ai figli unitamente agli oneri e gravami;
qualificato dunque il legato come in sostituzione di legittima, non rinunciato, ha interpretato il testamento come teso ad attribuire ai figli quote eguali, stanti anche i significativi oneri da soddisfare per pendenze fiscali e retributive, ferma l'esigenza di determinare ex post la rispondenza delle assegnazioni alle quote.
5. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassa- zione GI e OV CA, su quattro motivi. Resiste ES CA con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno ritenuto (cfr. p. 41 del ricorso e doc. sub f) di produrre copia di atto di annullamento in autotutela dell'Agenzia del Demanio del 4/5/2013 prot. 2013/13018 della richiesta di pagamento notificata a ES CA per abusiva occupazione suolo dema- niale;
il documento, non previamente in atti, unitamente ad altri in atti viene invocato al fine di far emergere il venir meno delle pretese di terzi menzionate in sentenza come gravose (p. 14 e 15 della sen- tenza impugnata), quale argomento contrastante con l'interpretazione della volontà del testatore accolta dalla corte d'appello. Come eccepi- to da ES CA (p. 23 del controricorso), la produzione è i- nammissibile. L'art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di docu- menti nuovi in sede di legittimità, fa testuale riferimento alla sola do- cumentazione riguardante la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Se tale disposizione va interpretata nel senso che essa consente la produzione di ogni docu- mento incidente, oltre che sull'ammissibilità, sulla proponibilità, pro- cedibilità e proseguibilità del ricorso o del controricorso, inclusi quelli diretti a evidenziare l'acquiescenza alla sentenza impugnata per com- portamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della ma- teria del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i con- tendenti (ipotesi queste parificate alle questioni di ammissibilità: cfr. ad es. Cass. n. 3934 del 29/02/2016), il tenore della norma non può essere riferito a documento, quale quello prodotto, concernente un profilo di merito della lite.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, da un primo punto di vi- sta, "omesso esame" circa fatto decisivo indicato (p. 12) nella "irrile- vanza della problematica sottesa alla natura ... della disposizione te- stamentaria in favore di CA AC UC", alla luce della giuri- sprudenza (sono richiamate Cass. sez. U n. 13429 del 09/06/2006 e n. 13524 del 12/06/2006). Deducono altresì, da altro punto di vista, violazione "del principio di diritto fissato con le citate pronunce" "in tema di individuazione della quota di riserva spettante ai singoli legit- timari, nonché dell'art. 542 secondo comma cod. civ.". Trattasi, in ef- fetti, di distinte censure che vanno esaminate separatamente, poten- do la seconda censura essere esaminata unitamente, come si dirà, al terzo motivo.
2.1. Il primo motivo, quanto alla prima censura, è inammissibile. Benché i ricorrenti deducano "omesso esame" (con implicito riferi- mento al novellato n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c., applicabile però ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall'11/9/2012 giusta il d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012), la censura va esaminata sotto il più ampio spettro ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 previgente (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 17/7/2012), risultante dalla riforma del giudizio di cassazione operata con la I. n. 40 del 2006 che ha so- stituito nella norma il concetto di "punto decisivo della controversia" con quello di "fatto controverso e decisivo". In tal senso, il motivo di ricorso con il quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve specificamente indicare il "fatto" controverso o de- cisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, doven- dosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sen- tenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o e- stintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzio- ne di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. In- vece la parte ricorrente, lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ov- vero una manifesta illogicità nell'attribuire ai fatti storici rilevanti un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli ar- gomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi rispetto a uno o più fatti storici, si limita a dedurre l'"irrilevanza della problematica sottesa alla natura ... della disposizione testamentaria in favore di CA AC UC", alla luce della giurisprudenza;
trattasi, con ogni evidenza, non già di un fatto storico, ma di una questione o di una argomenta- zione giuridica. Va dunque data continuità all'indirizzo (cfr. Cass. n. 21152 del 08/10/2014) per cui l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione come detto riferita ad "un fatto
contro
- verso e decisivo per il giudizio", impone che il vizio dedotto attenga a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argo- mentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente i- nammissibilità delle censure irritualmente formulate.
2.2. Quanto alla seconda censura, il primo motivo è strettamente connesso al terzo, con il quale si deduce "violazione e/o falsa applica- zione" dell'art. 537, secondo comma, cod. proc. civ. Come detto, con la seconda censura inserita nel primo motivo si deduce violazione "del principio di diritto fissato con le citate pronunce" di Cass. n. 13429 del 2006 e 13524 del 2006 "in tema di individuazione della quota di riserva spettante ai singoli legittimari, nonché dell'art. 542 secondo comma cod. civ.". In particolare, si lamenta che - avendo le pronunce delle sezioni unite n. 13429 del 09/06/2006 e n. 13524 del 12/06/2006 statuito che, in tema di successione necessaria, l'indivi- duazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di le- gittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'a- pertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari - "la quota di riserva della ricorrente" (rectius, resistente) andava e va determi- nata, in forza dell'art. 542, secondo comma, cod. civ., all'evidenza o- bliterato dalla corte salentina, nella misura ... di un sesto dell'asse e- reditario" (p. 14 del ricorso). Parimenti, con il terzo motivo si lamenta che la corte locale, avendo attribuito la qualità di legataria alla coniu- ge superstite, "avrebbe dovuto, al postutto, ricondurre la fattispecie ... [al] concorso dei soli figli" ex art. 537, secondo comma, cod. civ., attribuendo la quota di 2/9, ciò che non è avvenuto.
2.3. Ciò posto, la doglianza predetta articolata nel primo motivo e il terzo motivo risulta iam inammissibile-per difetto di pertinenza rispetto al decisum. Come sopra riportato, la corte d'appello di Lecce con la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che FR CA abbia attribuito con legato in sostituzione di legittima a CA AC Co- luccia l'usufrutto generale, si è limitata a statuire che ES UC caro avrebbe conseguentemente diritto a una quota ereditaria pari a 1/3 dell'asse, espressamente revocando le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla quota di riserva, ferma l'esigenza di de- terminare ex post la rispondenza delle assegnazioni. In base a tale dato, è dunque evidente come la censura - riferita a principi giuridici in tema di computo della quota di riserva sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione, i quali palese- mente non sono stati in alcun modo in astratto applicabili, non essen- do stata trattata alcuna questione in tema di successione dei riserva- tari - non attinga la decisione impugnata. Parimenti non coglie il de- cisum la doglianza per cui la quota da quantificarsi non avrebbe dovu- to essere di 1/3, ma di 2/9; essa, con ogni evidenza, sconta una con- fusione tra il piano su cui si colloca la decisione impugnata (determi- nazione della quota ereditaria) e il piano, come detto non affrontato, della determinazione della diversa quota di riserva.
3. Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e degli artt. 542, secondo comma, 551 e 558 cod. civ. nonché del principio di diritto" in ordine alla natu- ra della vocazione, quale erede o legatario, mediante attribuzione un successibile dell'usufrutto generale.
3.1. Mediante il motivo i ricorrenti criticano, sostanzialmente, la sta- tuizione della corte d'appello secondo la quale con la attribuzione al coniuge dell'usufrutto generale si sarebbe avuta istituzione di erede, da tre concorrenti angoli visuali: - il primo relativo alla circostanza per cui - al fine di operare tale apprezzamento - la corte locale a- vrebbe violato norme di ermeneutica indicate nei criteri ancorati all'intenzione del disponente e all'interpretazione complessiva delle clausole, con l'esigenza dell'analisi dell'atto di ultima volontà sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo (pp. 15-26 del ricorso); il secondo relativo alla parallela violazione dei criteri di legge distintivi tra dispo- sizioni a titolo universale e a titolo particolare (desumibili, in partico- lare, dall'art. 588 cod. civ. - pp. 26-32 del ricorso), anche in tal caso con l'esigenza, da altro punto di vista, dell'analisi dell'atto di ultima volontà sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo;
il terzo relativo al- la pure contestuale violazione del criterio normativo distintivo tra le- gato in conto e legato in sostituzione di legittima, desumibile dall'art.551 cod. civ. (pp. 32-34 del ricorso).
3.2. I tre profili possono essere esaminati congiuntamente tra loro, nonché con il quarto motivo, essendo tutti strettamente connessi. Con il quarto motivo, invero, si denuncia violazione dei canoni inter- pretativi di cui agli artt. 1362, primo comma e 1363 cod. civ., nonché degli artt. 542, secondo comma, 734 cod. civ., oltre che di norme in materia di prove (artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ.); in particolare, si svolgono con tale motivo argomentazioni che completano (e in parte si sovrappongono, come pure si sovrappongo- no in ampia parte le indicazioni relative alle norme violate) a quelle dianzi riepilogate in riferimento al secondo motivo.
3.3. Il secondo e il quarto motivo sono, nel loro complesso, fondati e vanno accolti nei limiti di cui in prosieguo.
3.4. In argomento, va anzitutto ribadito (sul punto v. ad es. Cass. n. 5604 del 17/04/2001 oltre altre) che l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica detta- te dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle in- compatibili con la natura dì atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testa- tore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla ba- se dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 cod. civ.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi e- strinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condi- zione sociale, ambiente di vita, ecc. L'accertamento di tale volontà, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle rego- le di ermeneutica sopradescritte, al di là dei vizi di motivazione della sentenza.
3.5. A fronte di ciò, la lettura della sentenza impugnata evidenzia ef- fettivamente i denunciati vizi di violazione delle norme in tema di er- meneutica dei negozi di ultima volontà, di distinzione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, nonché di distinzione tra le- gato in conto e in sostituzione di legittima.
3.6. In particolare, la corte territoriale, dato atto che - per effetto della limitata devoluzione derivante dalla sentenza non definitiva del tribunale - la determinazione dei diritti di ES CA dipen- desse allo stato - e salvi ulteriori accertamenti - dalla qualificazione del lascito a CA AC UC, ha ritenuto non univoci gli ap- prodi giurisprudenziali cui è addivenuta questa corte di legittimità in ordine al discusso tema della natura del lascito di usufrutto generale, rilevando come in qualche pronuncia l'attribuzione testamentaria di usufrutto generale fosse considerata come istituzione di erede (talora "senza alcun approfondimento motivazionale"), mentre in qualche al- tra fosse esclusa la successione in universum ius;
onde la corte di merito ha preferito accedere all'orientamento della "dottrina più auto- revole" per cui costituirebbe legato il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, non subentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente eguali a quelli del defunto e derivando la sua responsabilità per i debiti dal meccanismo dell'art.1010 cod. civ. e non dalla qualità di erede (pp.
8-10 della sentenza impugnata).
3.1. Già da tale punto di vista, senza che sia necessario - per difetto di rilevanza - per questa corte prendere una posizione in via generale, come fa invece la corte territoriale, circa la natura giuridica del lascito di usufrutto universale o pro quota, emerge la non congruenza tra il principio declinato dalla corte locale e l'applicazione dei criteri ogget- tivi di ermeneutica confacenti alla fattispecie. Invero, come detto, il principio accolto - corretto o scorretto che sia - in tema di individua- zione della natura del lascito è riferito, dalla giurisprudenza richiama- ta dalla corte locale, al legato di usufrutto universale (o pro quota) non accompagnato - secondo quanto affermato dalla stessa corte di merito e dai precedenti da essa richiamati - da altre disposizioni ido- nee a far venir meno l'universalità del lascito (o ad attribuire a esso la natura pro quota) e, quindi, a far derivare la qualità di erede;
senon- ché, nel caso di specie, come notato dai ricorrenti (p. 23 del ricorso), tali disposizioni potrebbero essere sussistenti: se la coniuge è effetti- vamente assegnataria di usufrutto su beni mobili e immobili generi- camente indicati, essa moglie è altresì destinataria dei beni aziendali più specificamente elencati nella scheda, senza che il lascito sia e- spressamente limitato all'usufrutto e, quindi, pacificamente in pro- prietà (v. la trascrizione sopra riportata della scheda, nonché l'accertamento sul punto del titolo quale proprietà effettuato dalla stessa corte di merito - p. 7 della sentenza impugnata), clausola que- sta - astrattamente da sé sola idonea a condurre all'attribuzione della qualità di erede, in alternativa a quella di legataria, e comunque a e- scludere l'applicazione del principio come sopra predicato, riferito a una disposizione relativa a usufrutto mancante, appunto, di generalità - non considerata dalla corte salentina nella necessitata interpretazio- ne complessiva ex art. 1363 cod. civ. applicabile al testamento;
ciò a tacere del fatto che, nell'ambito del testamento, non viene operata divisione del testatore sui mobili (a differenza che per gli immobili), ciò che pure avrebbe dovuto imporre alla corte di merito - in una cor- retta applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - di porsi il pro- blema relativo al se, sui mobili diversi da quelli aziendali già attribuiti in proprietà a CA AC UC, si fosse aperta la successione legittima a favore sia dei figli sia della stessa coniuge, pure usufrut- tuaria sui mobili altrui;
profilo questo anch'esso idoneo a far venir meno i caratteri di esclusività del lascito di usufrutto e di sua univer- salità, presupposti per l'applicazione del principio individuato - a torto o ragione - dalla corte locale. Le violazioni riscontrate dei canoni in- terpretativi si riflettono, dunque, sull'applicazione della distinzione normativa tra disposizioni a titolo universale e particolare, già in base a quanto innanzi imponendosi la cassazione della sentenza impugna- ta.
3.2. Va poi considerato che la corte d'appello ha, con una qualche contraddizione rispetto alla precedente affermazione secondo cui co- stituisce per principio legato il lascito di usufrutto generale (come det- to, però, nel caso di specie in concreto privo di taluni connotati idonei a condurre all'applicazione del principio dalla stessa corte locale indi- viduato), ritenuto di dover ravvisare anche in via di ermeneutica sog- gettiva la volontà contraria del testatore all'istituzione quale erede della moglie: ciò ha ravvisato nelle clausole concernenti l'attribuzione degli ulteriori immobili non menzionati ai figli, unitamente agli oneri e gravami, ciò che evidenzierebbe che "la moglie del de cuius non è succeduta in universum ius" (p. 11 sentenza impugnata e v. trascri- zione del testamento innanzi riportata). A tanto si ricollega altra ar- gomentazione della corte locale (per vero non concernente la voca- zione di CA AC UC, bensì quella pacificamente ereditaria di ES CA) con cui, sulla base anche di documentazione prodotta in appello (che i ricorrenti hanno tentato di contrastare i- nammissibilmente nel giudizio di legittimità - cfr. § 1 supra), ritenen- do documentato che a carico dell'eredità fosse stato intimato paga- mento dall'Agenzia del Demanio e pendessero pretese di lavoratori dipendenti, i secondi giudici hanno preso le distanze dalla considera- zione del- tribunale per cui fosse illogica e contraddittoria l'attribuzione di cespiti di limitato valore a ES CA a fronte dell'assunzione di gravosi oneri: sussistendo "consistenti oneri rica- denti sull'eredità" la logicità della disposizione emergerebbe (p. 14 della sentenza impugnata, oggetto di censura alla p. 41 del ricorso).
3.1. Anche in questo caso l'applicazione dei criteri ermeneutici legali, e segnatamente dell'art. 1363 cod. civ., non risulta idoneamente ef- fettuata, come appare evidente dalla circostanza che, mentre la corte locale ha desunto la volontà del testatore di escludere dalla succes- sione universale la moglie dalla mancata attribuzione ad essa dei beni immobili ulteriori rispetto a quello oggetto di divisione del testatore, nonché degli oneri e gravami, la corte stessa non ha considerato - in un ottica di interpretazione complessiva delle clausole del negozio mortis causa - la già menzionata circostanza che non viene operata divisione del testatore sui mobili (a differenza che per gli immobili), ciò che avrebbe dovuto imporre alla corte di merito - in una corretta applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - di porsi il problema re- lativo al se, sui mobili diversi da quelli aziendali già attribuiti in pro- prietà a CA AC UC, si fosse aperta la successione legit- tima a favore sia dei figli sia della stessa coniuge, pure usufruttuaria sui mobili altrui;
e, del resto, che la corte locale fosse consapevole della sussistenza di beni mobili "pervenuti per successione legittima ..." tra i quali "quote della società agricola Sarparea s.r.l." emerge dalla lettura di altro brano del provvedimento impugnato (p. 16), ove il tema viene esaminato ad altri fini che qui non rilevano. L'evidenza della fondatezza dei motivi di ricorso ora in esame nel loro complesso rende superfluo esaminare l'argomentazione contenuta nel quarto motivo e prima riepilogata, nei limiti in cui essa è valutabile in sede di legittimità ai fini dell'apprezzamento della censura in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., relativa al se effettivamente, sulla base della documentazione disponibile al giudice d'appello, sussistessero i "consistenti oneri ricadenti sull'eredità", la cui presenza la corte locale ha - come accennato - utilizzato per argomentare in termini di logici- tà dell'esclusione della figlia a un tempo da commoda e incommoda;
tema che, in quanto concernente la vocazione di ES CA e non quella di CA AC UC, pur in presenza di qualche le- game logico ai fini ermeneutici, resta fuori dal fuoco di quanto qui in- teressa. Invero, quanto rilevato già di per sé consente di affermare la violazione dei criteri ermeneutici e, indirettamente, come già premes- so, della regola distintiva tra disposizioni di ultima volontà a titolo particolare e universale (art. 588 cod. civ.), ancorata al criterio og- gettivo del contenuto dell'atto e delle modalità di attribuzione operata dal testatore e a quello soggettivo dell'intenzione o non intenzione di attribuire beni determinati come quota dell'universalità del patrimo- nio. Tale principio, in relazione alla cassazione a disporsi, potrà appli- carsi dal giudice del rinvio anche con riguardo alla peculiare rilevanza che, nella scheda testamentaria, il testatore abbia inteso attribuire, oltre a beni determinati, a classi di beni (beni immobili residui, passi- vità, beni aziendali, oltre ai mobili non attribuiti - cfr. sul rilievo delle classi, ad es., Cass. n. 6516 del 06/11/1986).340,Trascurando, in quanto parimenti superflua in questa sede e ri- messa al giudice del rinvio, l'ulteriore argomentazione dei ricorrenti (p. 26 del ricorso) per la quale la corte d'appello avrebbe mancato di considerare qualche dato testuale indicativo, in tesi, "emblematica- mente ..." della "sostanziale identità" dell'intenzione del de cuius alla base delle attribuzioni ai figli di entrambi i sessi e alla moglie (si trat- terebbe della ripetuta utilizzazione del verbo "assegno" sia nei con- fronti degli uni sia dell'altra), può passarsi ad esaminare l'ultimo an- golo visuale dal quale si lamenta violazione di legge, costituito dalla distinzione normativa tra legato in conto e legato in sostituzione di legittima. Sul tema, la corte locale, dopo aver affermato doversi rico- noscere a CA AC UC la "qualità di legataria", ha - senza ulteriori considerazioni - concluso che "l'usufrutto generale sull'intero patrimonio ereditario, con esclusione dal pagamento dei debiti eredi- tari, costituisce legato in sostituzione di legittima, essendo evidente l'intenzione del testatore di soddisfare integralmente i diritti del legit- timario senza chiamarlo all'eredità, non essendo ragionevolmente ipo- tizzabile che il testatore, con una così ampia attribuzione patrimonia- le, abbia voluto comunque riservare alla moglie la facoltà di esperire l'azione di riduzione per l'eventuale lesione di legittima nei confronti dei figli". Ciò posto, ha concluso che, non essendovi stata "rinunzia al legato", vi sarebbe stata "esclusione della stessa dal novero degli e- redi" (p. 12 della sentenza impugnata).
3.14. Da quanto appena riportato del provvedimento censurato risulta dunque che, qualificato il legato come in sostituzione di legittima sulla base di una "evidente ... intenzione del testatore di soddisfare inte- gralmente i diritti del legittimario senza chiamarlo all'eredità" (e- spressione apodittica e tautologica su cui non mette conto soffermarsi ulteriormente), la corte d'appello abbia - basandosi solo sulla predet- ta non meglio specificata "evidenza", del tutto scollegata dall'esame di dati testuali o da considerazioni logiche che coordinassero tra loro dati testuali o anche extratestuali - in sostanza obliterato il principio giurisprudenziale, applicativo dell'art. 551 cod. civ., secondo il quale la qúalificazione di un legato come "in sostituzione" di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali, né un'espressa menzione del testatore sull'alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le al- tre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale vo- lontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima (Cass. n. 6098 del 15/11/1982, n. 5232 del 26/05/1998, n. 16083 del 29/07/2005, n. 12854 del 10/06/2011 e n. 824 del 16/01/2014, tra le molte). In ba- se alla cassazione a pronunciarsi anche sotto tale profilo della senten- za impugnata, in quanto in violazione della presunzione di legato "in conto" di legittima, ove non risulti la chiara e inequivoca volontà del testatore di disporre un legato "in sostituzione", da desumere da una interpretazione anche complessiva delle clausole testamentarie, il giudice del rinvio - ove pervenga nuovamente, in ipotesi, alla qualifi- l 8 cazione del lascito a favore di CA AC UC come legato - applicherà dunque il cennato principio di diritto.
4. In definitiva, va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d'appello di Lecce, in altra sezione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso nei limiti di