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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9900/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 9900/2023, promossa da:
1 , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_1
2. RI , nato in Brasile a [...] il [...]; Persona_1
3. , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
4. , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_3
5. RI nato in Brasile a [...] il [...]. Persona_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Russo.
RICORRENTE/I
contro
Controparte_4
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore, all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_3
cittadino italiano nato a [...], il [...], il quale emigrava in
[...]
Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano, sig. , Persona_3 Per_3
nato in Italia a [...] il [...], come da atto di nascita atto n.77 Uff. 1
P.II, depositato in atti;
l'avo , si trasferì in Brasile e ivi è Persona_3 Per_3
deceduto in data 16.11.1954 a San Paolo (SP) come da atto di morte depositato in atti;
l'avo , non rinunciò mai alla Cittadinanza italiana e mai Persona_3 Per_3
acquistata la Cittadinanza dello Stato estero brasiliano come si evince dal Certificato di Negativa Naturalizzazione con relativa autenticazione del dipartimento di immigrazione Brasiliano, in atti;
il suddetto certificato comprende le generalità dell'ascendente indicate nell'estratto di nascita e tutti i nomi, secondi nomi, cognomi differenti con i quali la persona è identificata negli atti formati all'estero, relativi al matrimonio, morte e ai documenti successivi della progenie;
l'avo , Persona_3
contrasse matrimonio con la sig.ra , il 17.01.1903 in Per_3 Persona_4
Brasile a San Paolo (SP) come da certificato integrale di matrimonio depositato in atti;
dal predetto matrimonio nacque, in data 01.07.1908 in Brasile a San Paolo (SP), il sig. come si evince dall' atto di nascita depositato in atti;
il sig. Controparte_5
in data 04.05.1933 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse Controparte_5
matrimonio con la sig.ra , come da atto di matrimonio Persona_5
depositato in atti;
il sig. RI venne a mancare in Brasile a San Paolo CP_5
(SP) in data 29.10.1981, come da atto di morte depositato in atti;
dalla unione tra e nacque in data 5 06.06.1950 in Brasile Controparte_5 Persona_5
a San Paolo (SP) il sig. come da atto di nascita in atti;
il sig. Controparte_6
in data 12.05.1971 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse Controparte_6
matrimonio con la sig.ra , come da atto di matrimonio Parte_1
depositato in atti;
che dal suddetto matrimonio nacquero le RICORRENTI
[...]
e , come da atti di nascita;
la RICORRENTE Controparte_1 Controparte_3
, il 24.04.2004 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse Controparte_1
matrimonio con il sig. , come da atto di depositato in Persona_6
atti; dal suddetto matrimonio nacquero i RICORRENTI Parte_2
e , come da atti di nascita depositati in atti;
in seguito
[...] Parte_3
la RICORRENTE divorziò dalla predetta unione come da Controparte_1
Sentenza passata in giudicato presso il Tribunale di Giustizia dello Stato di San Paolo avente n. 1004883-32.2021.8.26.0003, in atti depositata;
la RICORRENTE
[...]
, il 27.07.1995 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse matrimonio con Controparte_3
il sig. , come da atto di matrimonio depositato in atti;
in Persona_7
seguito, la RICORRENTE divorziò consensualmente dalla Controparte_3
predetta unione, nel rispetto delle norme Brasiliane, come da atto Notarile pubblico di conversione di separazione giudiziale in divorzio consensuale, in atti depositato;
la
RICORRENTE contrasse seconde nozze con il sig. Controparte_3 [...]
, in data 06.06.2009 in Brasile a San Paolo (SP) come da atto di Persona_8
matrimonio depositato in atti;
dal suddetto matrimonio nacque il RICORRENTE come da atto di nascita;
in seguito, la RICORRENTE Persona_9
divorziò consensualmente dalla ultima unione, come da Controparte_3 documento depositato in atti;
ad oggi, si precisa, che le RICORRENTI Controparte_3
e sono divorziate”.
[...] Controparte_1
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risposta e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta attesi i noti lunghi tempi di attesa.
All'udienza del 16 ottobre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 31 gennaio 2025 e, successivamente rinviata, al 24 aprile 2026.
Con decreto del 5 novembre 2025 la causa veniva anticipata con fissazione di nuova udienza, ex art. 127 ter cpc, al 20 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez. U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte. 5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1 , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_1
2. RI , nato in Brasile a [...] il [...]; Persona_1
3. , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
4. , nata in Brasile a [...] il [...] Controparte_3
5. RI nato in Brasile a [...] il [...]; Persona_2
-ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 9900/2023, promossa da:
1 , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_1
2. RI , nato in Brasile a [...] il [...]; Persona_1
3. , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
4. , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_3
5. RI nato in Brasile a [...] il [...]. Persona_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Russo.
RICORRENTE/I
contro
Controparte_4
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore, all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_3
cittadino italiano nato a [...], il [...], il quale emigrava in
[...]
Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano, sig. , Persona_3 Per_3
nato in Italia a [...] il [...], come da atto di nascita atto n.77 Uff. 1
P.II, depositato in atti;
l'avo , si trasferì in Brasile e ivi è Persona_3 Per_3
deceduto in data 16.11.1954 a San Paolo (SP) come da atto di morte depositato in atti;
l'avo , non rinunciò mai alla Cittadinanza italiana e mai Persona_3 Per_3
acquistata la Cittadinanza dello Stato estero brasiliano come si evince dal Certificato di Negativa Naturalizzazione con relativa autenticazione del dipartimento di immigrazione Brasiliano, in atti;
il suddetto certificato comprende le generalità dell'ascendente indicate nell'estratto di nascita e tutti i nomi, secondi nomi, cognomi differenti con i quali la persona è identificata negli atti formati all'estero, relativi al matrimonio, morte e ai documenti successivi della progenie;
l'avo , Persona_3
contrasse matrimonio con la sig.ra , il 17.01.1903 in Per_3 Persona_4
Brasile a San Paolo (SP) come da certificato integrale di matrimonio depositato in atti;
dal predetto matrimonio nacque, in data 01.07.1908 in Brasile a San Paolo (SP), il sig. come si evince dall' atto di nascita depositato in atti;
il sig. Controparte_5
in data 04.05.1933 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse Controparte_5
matrimonio con la sig.ra , come da atto di matrimonio Persona_5
depositato in atti;
il sig. RI venne a mancare in Brasile a San Paolo CP_5
(SP) in data 29.10.1981, come da atto di morte depositato in atti;
dalla unione tra e nacque in data 5 06.06.1950 in Brasile Controparte_5 Persona_5
a San Paolo (SP) il sig. come da atto di nascita in atti;
il sig. Controparte_6
in data 12.05.1971 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse Controparte_6
matrimonio con la sig.ra , come da atto di matrimonio Parte_1
depositato in atti;
che dal suddetto matrimonio nacquero le RICORRENTI
[...]
e , come da atti di nascita;
la RICORRENTE Controparte_1 Controparte_3
, il 24.04.2004 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse Controparte_1
matrimonio con il sig. , come da atto di depositato in Persona_6
atti; dal suddetto matrimonio nacquero i RICORRENTI Parte_2
e , come da atti di nascita depositati in atti;
in seguito
[...] Parte_3
la RICORRENTE divorziò dalla predetta unione come da Controparte_1
Sentenza passata in giudicato presso il Tribunale di Giustizia dello Stato di San Paolo avente n. 1004883-32.2021.8.26.0003, in atti depositata;
la RICORRENTE
[...]
, il 27.07.1995 in Brasile a San Paolo (SP), contrasse matrimonio con Controparte_3
il sig. , come da atto di matrimonio depositato in atti;
in Persona_7
seguito, la RICORRENTE divorziò consensualmente dalla Controparte_3
predetta unione, nel rispetto delle norme Brasiliane, come da atto Notarile pubblico di conversione di separazione giudiziale in divorzio consensuale, in atti depositato;
la
RICORRENTE contrasse seconde nozze con il sig. Controparte_3 [...]
, in data 06.06.2009 in Brasile a San Paolo (SP) come da atto di Persona_8
matrimonio depositato in atti;
dal suddetto matrimonio nacque il RICORRENTE come da atto di nascita;
in seguito, la RICORRENTE Persona_9
divorziò consensualmente dalla ultima unione, come da Controparte_3 documento depositato in atti;
ad oggi, si precisa, che le RICORRENTI Controparte_3
e sono divorziate”.
[...] Controparte_1
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risposta e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta attesi i noti lunghi tempi di attesa.
All'udienza del 16 ottobre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 31 gennaio 2025 e, successivamente rinviata, al 24 aprile 2026.
Con decreto del 5 novembre 2025 la causa veniva anticipata con fissazione di nuova udienza, ex art. 127 ter cpc, al 20 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez. U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte. 5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1 , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_1
2. RI , nato in Brasile a [...] il [...]; Persona_1
3. , nata in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
4. , nata in Brasile a [...] il [...] Controparte_3
5. RI nato in Brasile a [...] il [...]; Persona_2
-ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore