Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 03/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, in proprio e quale socio accomandatario Parte_1 della società “ Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTENTO ANGELA MARIA, nel
[...] cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalle dott.sse LUANA PICARELLA, PAMELA DI CANDIA, SIMONA SIBILIO e DANIELA MAIORANO
oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/06/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 263/2021 del 17.5.2021, emessa dall' , con la quale si Controparte_1 ordinava al in proprio e quale socio accomandatario de Parte_1
” di pagare Parte_2
l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 3000,00, a titolo di violazioni accertate con il verbale del 19.4.2018, con il quale veniva contestato l'asserito rapporto di lavoro non regolarizzato relativo alla Sig.ra per il giorno 30.1.2018. Persona_1
Nello specifico, il ricorrente contestava le risultanze del predetto verbale, eccependo l'illegittimità e l'infondatezza dello stesso non essendoci stata alcuna verifica in ordine alla causa maggiore fondante l'assunzione oggetto di accertamento. Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del ricorso, CP_1 riportandosi nel merito alle risultanze del precitato verbale ispettivo.
Istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione.
***** Il ricorso va disatteso. Giova rammentare che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria. Infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla pubblica amministrazione e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 l. n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche per relationem e cioè con riferimento al rapporto di denuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779).
Ancora, “L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, fermo restando l'ampio potere del pretore di disporre qualsiasi mezzo di prova” (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1989, n. 1435). Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c., all'istituto impositore, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente, che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale, spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525). Detto orientamento è stato da ultimo confermato dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario.
Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05”) (vedasi da ultimo Cass. n. 4182/2021). Ciò posto, passando al merito della contestazione circa l'esclusione dall'obbligo della comunicazione preventiva nei casi di assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, è opportuno, per quel che qui interessa, richiamare la normativa di riferimento. Orbene, riguardo alle assunzioni giova rammentare che nelle procedure di assunzione disciplinate dall' art.
9-bis, comma 2 e 2-bis, del Decreto Legislativo n. 510 del 1996, successivamente integrato dalla legge n. 608 del 1996 e dettagliato nell'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, viene previsto che: “ In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies…;
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
Pertanto, appare pacifico che in circostanze di urgenza legate alle necessità operative, è concesso posticipare l'invio della comunicazione di assunzione fino a 5 giorni dopo l'avvio effettivo del rapporto lavorativo, salvo l'obbligo di inviare una notifica preliminare che attesti con precisione la data d'inizio, denominata “comunicazione sintetica provvisoria” in virtù della nota n.4746 del 2007 che rappresenta l'avvio formale del processo di comunicazione di assunzione, prevista quest'ultima solo per la cd. assunzione d'urgenza per esigenze produttive. Ciò che appare ambiguo è la definizione di “urgenza legata a esigenze produttive”; tale questione è stata affrontata con la nota ministeriale n. 440 del 2007 la quale ha disciplinato due fattispecie derogatorie all'obbligo di preavviso, da un lato l'assunzione legata ad esigente produttive prevedendo che: “In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e cognome (ragione sociale) e codice fiscale. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo”; dall'altra le assunzioni legate a causa di forza maggiore prevedendo che: “Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani, terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno”.
Pertanto, le predette condizioni possono portare il datore di lavoro nell'impossibilità pratica di acquisire tutte le informazioni richieste per adempiere agli obblighi di comunicazione.
Quindi, il comma 2-bis della predetta normativa prevede una deroga all'obbligo di preavviso nei casi in cui il datore di lavoro si trova nell'impossibilità di anticipare il bisogno di nuovo personale a causa di eventi inaspettati o di situazioni imprevedibili, rendendo così necessaria l'assunzione immediata.
Pertanto, in base alla predetta normativa ed all'interpretazione fornita dal medesimo Ministero del Lavoro, nei casi di estrema urgenza, la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego può essere fatta il giorno stesso purché preceda effettivamente l'inizio del lavoro. L'onere della prova di dimostrare l'effettiva urgenza da cui è derivata l'improvvisa assunzione del lavoratore è a carico del datore di lavoro. Come chiarito dal Ministero del Lavoro, le cause principali per le quali è possibile presentare l'assunzione il giorno stesso tramite modello unificato
URG - cosiddette assunzioni per “FORZA MAGGIORE” – sono:
• un'improvvisa malattia o infortunio di un lavoratore;
• un'improvvisa assenza ingiustificata;
• una prenotazione giunta nello stesso giorno di effettuazione dell'evento;
• altri casi per i quali l'azienda deve dimostrare che era impossibile presentare la “comunicazione di assunzione” il giorno precedente.
I predetti eventi rendono impossibile, in virtù della loro natura totalmente imprevedibile, sia il posticipo dell'assunzione ma anche la previsione di tale necessità il giorno precedente, motivo per cui in questi casi viene meno anche la necessità di una comunicazione preliminare sintetica.
Orbene, nel caso de quo, il ricorrente asserisce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 3, commi 1 e 3 ter, Decreto Legge 22.2.2002, n.123 convertito con modificazioni dalla L. 23.4.2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs 14.09.2015 n.151, in quanto al fine di sostituire la dipendente , a causa di un'ingiustificata ed imprevista Pt_3 assenza della stessa, è stato costretto ad occupare la lavoratrice Persona_2
seppur sprovvista di regolare assunzione, per ovviare il danno e la
[...] disfunzione organizzativa causati dall'assenza della prima. Ciò posto, il giudicante ritiene che non vi sia alcuna prova in atti che possa far ritenere che nel caso di specie si fosse palesata una situazione avente i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità tale da far ritenere che ci si trovasse dinanzi ad una situazione di forza maggiore e, pertanto, richiedere un'immediata occupazione, anche se irregolare, della lavoratrice . Per_1
In primis, occorre rilevare che, come risulta dalla visura ordinaria della Società prodotta in atti (all.10 fascicolo parte ricorrente), la società ricorrente nel periodo dell'accertamento aveva quattro dipendenti regolarmente assunti alle proprie dipendenze, sulla cui impossibilità ad eseguire l'attività lavorativa svolta ordinariamente dalla nulla ha dedotto e provato. Pt_3
Tuttavia, se da un lato la teste escussa all'udienza del Tes_1
9.05.2023 dichiarava quanto segue: “Non posso confermare se la Pt_4 ha avvisato il della sua assenza. Posso dire che lo stesso
[...] Pt_1 [...]
è solito lasciare il proprio cellulare presso la cassa del pub per Pt_1 lasciarlo a disposizione di chi si occupa del ricevimento…non so se il sig.
[...] abbia contattato la per chiederle il motivo della sua assenza. Pt_1 Pt_3
Posso dire che vidi, poco dopo, una ragazza che veniva a lavorare. Il giorno dopo ci disse che non era venuta a lavorare poiché suo padre Parte_4 aveva avuto un malore”, dall'altro la dipendente escussa in Parte_4 qualità di teste, all'udienza del 28.11.2023, confermava di non essersi recata a lavoro il giorno 30.01.2018 precisando che “..quel giorno, mentre mi stavo recando sul posto di lavoro, non mi sono sentita bene e non ho avuto modo di avvisare il . “e, inoltre, “ Non ricordo di aver ricevuto una CP_2 telefonata dal , perché quella sera stavo male. In ogni caso CP_2 confermo di non averlo avvertito della mia assenza”, inoltre, la teste Per_2 all'udienza del 18.02.2025 riferiva che: “il sig. il
[...] Parte_1
30.01.2018 si rendeva conto dell'assenza al lavoro della dipendente Pt_4
Preciso che fui contattata da telefonicamente chiedendomi
[...] Pt_1 di andare a lavorare presso la caffetteria. Mi sembrò che fosse agitato perché era una circostanza improvvisa.” Pertanto, nonostante le divergenze circa le motivazioni che hanno portato all'assenza improvvisa della lavoratrice tutti testimoni hanno Parte_4 confermato la circostanza che il non ha ricevuto alcun preavviso Pt_1 tempestivo sull'assenza della dipendente, inoltre, appare incontestabile, come da documentazione in atti, che il sig. nell'immediatezza Parte_1 dell'accesso ispettivo abbia riferito: “Le dipendenti del punto 2 e 3 sono regolarmente assunte, mentre la ragazza del punto 1, che è mia cugina, l'ho chiamata d'urgenza questa sera in quanto una dipendente – Parte_4
– non si è presentata al lavoro per motivi di salute”. Ciò detto, occorre però precisare che, non è dirimente al fine di riconoscere l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata la sola circostanza dell'imprevedibilità dell'evento. Se da un lato, quindi, l'attività istruttoria svolta ha confermato la natura imprevedibile dell'assenza, in ogni caso quanto provato non vale di per sè ad escludere la sussistenza dell'illecito contestato e la responsabilità del datore di lavoro nella commissione dello stesso in quanto la regolarizzazione della lavoratrice è stata effettuata mediante comunicazione al centro per Pt_5
l'impiego, solo in data 2.3.2018 con protocollo 101235, rettificato con il successivo del 6.3.2018 che indicava quale data inizio il 30.1.2018 e la data di fine 1.5.2018, riformato ulteriormente con del 6.3.2018 alle ore 16.40 Pt_5 con assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale. Le predette comunicazioni da un lato sono state adottate in violazione del limite previsto per legge in circostanze di urgenza legate alle necessità operative, in cui è concesso posticipare l'invio della comunicazione di assunzione fino a 5 giorni dopo l'avvio effettivo del rapporto lavorativo;
dall'altro, inoltre, risultano prive della necessaria annotazione atta a configurare l'assunzione con il carattere dell'urgenza, ovvero l'indicazione dell'evento di causa di forza maggiore;
nei predetti documenti, infatti, in corrispondenza della voce “forza maggiore” è stata espressamente inserita la voce “NO”. Pertanto, l'attività lavorativa espletata sia pur programmata il giorno stesso dell'evento ed in assenza di altri elementi da cui desumere l'assoluta necessità ed indifferibilità dell'impiego della lavoratrice regolarizzata peraltro oltre il quinto giorno successivo all'impiego (essendo intervenuta la comunicazione di assunzione solo in data 6.3.2018 a fronte della prestazione lavorativa effettuta in data 30.1.2018), non può assumere alcun rilievo ai fini di ritenere configurati i presupposti prescritti dal legislatore per le assunzioni d'urgenza dei lavoratori di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. 368/2001. Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 16/06/2021 da , Parte_1 in proprio e quale socio accomandatario di “ Parte_2
, nei confronti dell'
[...] [...] così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1300,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 03.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri