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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1813 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
03.10.2024, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
in Napoli, Via Toledo, n. 429, presso lo studio dell'Avv. Dario Desiderato, assistiti e difesi dagli Avv.ti Domenico Cirino e Francesco Cirino giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
Contro
( elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Maddaloni (CE), Via Marconi P.zzo Corbo, presso lo studio degli Avv.ti
Vincenzo d'Errico e Saveria Rosaria Ferraro che lo assistono e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione in atti. - Appellato -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 12.05.2007
, dichiaratosi proprietario di un terreno coltivato ubicato Controparte_1
in Maddaloni (CE), alla Via Carmignano, avente destinazione urbanistica di area viaria e non ancora sottoposta a misura espropriativa da parte dell'amministrazione comunale, evocava in giudizio avanti il Tribunale
Civile di Marcianise - Sezione distaccata di S. M. Capua Vetere - Pt_1
titolare del fondo confinante, per sentir dichiarare che il
[...]
fabbricato da questi realizzato nell'anno 2004 risultasse posto a distanza inferiore dei mt. 5,00 dal confine, come previsto dalle norme tecniche di cui al P.R.G. comunale, e, per l'effetto, dichiarare il convenuto tenuto ad arretrare la costruzione alla distanza legale, con la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio rilevando la regolarità del proprio Parte_1
manufatto e la non assoggettabilità del fabbricato alla disciplina introdotta con il P.R.G. nell'anno 1988 poiché di realizzazione antecedente nella sua struttura e sagoma fondamentali e solamente in tempi recenti interessato da un intervento di ristrutturazione che ne ha comportato la demolizione e ricostruzione nel profilo originario.
Il convenuto deduceva sotto altro aspetto che, anche ove applicabili le norme del regolamento edilizio del Comune di Maddaloni che imponevano il posizionamento del fabbricato sul confine, ovvero a mt. 5,00 da esso, il manufatto appariva legittimamente posizionato in virtù del principio della
2 prevenzione che accorda al primo costruttore la facoltà, tra le altre, di costruire a distanza inferiore alla metà di quella totale tra gli edifici, come risultante dalla somma dell'arretramento dal confine imposto a ciascun confinante, sì che l'immobile dovesse ritenersi rispettoso della norma poiché posto a mt. 3,40 dal confine, inferiore alla metà di mt. 10,00.
Formulando richiesta subordinata di avanzamento della propria fabbrica fino al confine secondo il disposto dell'art. 875 c.c., concludeva Pt_1
per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Nel corso del procedimento veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto Parte_2
coniuge del convenuto e comproprietaria del bene oggetto di contesa, regolarmente evocata in giudizio e costituitasi con formulazione delle medesime tesi difensive e istanze già svolte dal Pt_1
All'esito dell'assunzione della prova orale richiesta dalle parti e acquisita agli atti la disposta C.T.U., la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 693/2018 resa in data 21-22-02.2018, in forza della quale il Tribunale di S. M. Capua Vetere - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n.
155/12 - in accoglimento della domanda attorea, accertava la violazione delle distanze legali e condannava i convenuti all'arretramento del loro fabbricato alla distanza di mt. 5,00 dal confine come prescritto dal P.R.G. comunale, nonché al pagamento della somma di €. 25.000,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese giudiziali e quelle di C.T.U..
Il giudice monocratico, fondando il proprio convincimento sulle risultanze della espletata C.T.U. e della prova orale ammessa, accertava che l'epoca della costruzione realizzata in difformità alle distanze prescritte dal
P.R.G. di Maddaloni dovesse collocarsi dopo l'entrata in vigore del regolamento comunale, non sussistendo alcun manufatto preesistente
3 alla realizzazione del fabbricato, dunque trovando applicazione il regime delle distanze dettate dalla detta norma edilizia.
Non potendo tuttavia estendersi il fabbricato sino al limite della linea di confine, secondo l'opzione data al costruttore dall'art. 875 c.c., stante la presenza nello spazio intermedio di una strada di accesso alle proprietà di terzi, unico rimedio per il ripristino delle distanze è stato individuato nell'arretramento del manufatto fino a mt. 5,00 dalla linea di confine.
Il Tribunale riteneva altresì sussistere il danno in re ipsa derivante dalla violazione delle norme sulle distanze dalle costruzioni, da commisurare alla ridotta fruibilità e potenzialità edificatoria del fondo di proprietà attorea che, in ragione dell'arco temporale compreso tra l'edificazione del fabbricato e la pubblicazione della sentenza, veniva liquidato in via equitativa nella somma di €. 25.000,00, oltre interessi legali.
B. Avverso la suddetta pronuncia notificata per gli effetti di cui agli artt. 325
e 326 c.p.c. in data 28.02.2018 interponevano appello e Parte_1
con atto di citazione notificato con modalità Parte_2
telematica ai sensi della L. n. 53/94 in data 30.03.2018, eccependo nel merito tre motivi di gravame, con il primo dei quali veniva dedotta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per errata valutazione delle fotografie satellitari acquisite autonomamente dal C.T.U. e disconosciute dagli appellanti poiché non prodotte dalle parti, che assumevano ai fini decisori il rango di prova nonostante la giurisprudenza amministrativa avesse escluso potersi assegnarsi rilevanza ai reperti fotografici tratti dalla piattaforma telematica “Google Earth”, come nel caso di specie.
Veniva altresì denunciato da un lato il giudizio di scarsa attendibilità di alcuni testi, che avrebbero positivamente riferito circa la preesistenza del fabbricato, rispetto ad altri che, invece, la escludevano e le cui descrizioni venivano immotivatamente valutate più probanti, dall'altro l'omessa
4 valorizzazione delle tavole planimetriche allegate al P.R.G. che riproducevano l'esistenza del manufatto nello stato rinvenuto dall'ausiliario, contrassegnato da due diagonali atte ad individuare, ad erroneo parere dello stesso C.T.U., una costruzione con tettoia priva di rilevanza volumetrica, dunque non coincidente per caratteristiche a quelle del fabbricato realizzato.
Con il secondo rilievo di censura gli appellanti eccepivano violazione degli artt. 873 e 2697 c.c., nonché l'art. 32 del P.R.G. di Maddaloni, in merito alla ripartizione della prova della situazione giuridica che avrebbe indotto alla declaratoria di incompatibilità, nel caso di specie, del criterio della prevenzione costruttiva e della mancata concessione della condanna alternativa all'avanzamento del fabbricato fino al confine, ovvero arretrato a 5 mt., erroneamente rilevando la presenza di uno “stradello” di transito utilizzato da terzi che avrebbe impedito la possibilità di trasferire il manufatto sulla linea divisoria dei fondi, ciò a prescindere dalla prova dell'esistenza di un titolo costitutivo della servitù di passaggio cui avrebbe dovuto assolvere parte attrice.
Veniva peraltro evidenziato che l'uso del detto viale fosse esercitato in assenza di alcun titolo giuridico dalla nipote del la quale non si Pt_1
sarebbe, peraltro, opposta alla realizzazione di una struttura comprendente un porticato esteso sino al confine, che al contempo consentisse il passaggio e il mantenimento del fabbricato allo stato attuale, soluzione valutata impraticabile dal C.T.U. poiché in violazione della distanza della nuova costruzione dalla potenziale rete viaria cui il
Comune di Maddaloni avrebbe destinato il fondo dell'attore, nonostante la pacifica decadenza del vincolo quinquennale di cui all'art. 2 della L. n.
1187/68.
5 Con il terzo e ultimo argomento critico veniva dedotta violazione degli artt. 873 e 1226 c.c. con riguardo alla disposta condanna risarcitoria per danno in re ipsa connesso all'accertata inosservanza delle norme edilizie, per avere il Tribunale rilevato la ridotta suscettibilità edificatoria da parte del fondo dell'attore senza che questi abbia allegato o indicato la reale intenzione di attuare un intervento costruttivo sul proprio fondo e di avervi rinunciato a causa della presenza dell'edificio degli appellanti.
La sentenza risulterebbe pertanto viziata in parte qua in carenza di prove presuntive di un danno che avrebbe necessitato di ponderata valutazione sulla destinazione urbanistica e sul valore di mercato dell'immobile con specifica indicazione dei parametri di stima e i criteri di orientamento in concreto applicabili.
Concludevano gli appellanti per l'accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio per contestare le tesi critiche Controparte_1
poste a fondamento dell'appello, facendo in particolare rilevare: a)
l'esistenza di autorizzazione al C.T.U. di accedere ai pubblici uffici e acquisire la documentazione ritenuta utile ai fini dell'indagine; b) la verificata inesistenza di qualsiasi manufatto antecedente alla costruzione dell'edificio risalente all'anno 2004, sottoposto poi a sequestro con provvedimento comunale del 16.07.2004; c) l'accertato impedimento all'applicabilità della disciplina della prevenzione costruttiva derivante dall'esistenza dello “stradello” la cui occlusione avrebbe comportato l'eliminazione dell'accesso ai terzi;
d) la correttezza valutativa in merito alla determinazione equitativa del risarcimento per danno in re ipsa
Concludeva l'appellato per il rigetto dell'impugnazione proposta e l'integrale conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese di lite.
6 Nel corso del procedimento la Corte, ritenuta la necessità di integrare la consulenza tecnica già svolta in primo grado, disponeva con ordinanza del 21.09.2023 l'espletamento di nuova C.T.U. con conferimento di incarico all'Ing. , il quale, accettato il mandato e svolte le Persona_1
indagini affidate, procedeva al deposito del proprio elaborato tecnico.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024 svoltasi con le modalità di trattazione scritta indicate dall'art. 83, co. 7, lett. h), del
D.L. n. 18/2020, la Corte tratteneva la causa in decisione, già assegnata in data 02.02.2023 al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della pronuncia gravata appare parzialmente fondata nei termini e per i rilievi di seguito delineati.
1) Con il primo motivo di appello i coniugi Parte_3
deducevano violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per errata valutazione delle fotografie satellitari acquisite agli atti su autonoma iniziativa del C.T.U. e non anche prodotte dalle parti, documenti valutati quale prova e non anche utilizzati a termine di raffronto per verifica dei dati tecnici già rilevati dall'ausiliario, nonostante la giurisprudenza amministrativa ne avesse escluso rilevanza in quanto tratti dalla piattaforma telematica “Google Earth”.
Gli appellanti si dolevano, con lo stesso motivo di gravame, del giudizio di scarsa attendibilità assegnato dal Tribunale ad alcuni testi, che avrebbero riferito circa la preesistenza del fabbricato, rispetto ad altri che, invece, la escludevano e le cui descrizioni venivano immotivatamente valutate più probanti, eccependo inoltre l'omessa valorizzazione delle tavole planimetriche allegate al P.R.G. che riproducevano l'esistenza del manufatto nell'esatta posizione rinvenuta dall'ausiliario, il quale, con
7 erronea interpretazione dei contrassegni apportati in mappa, affermava trattarsi di una costruzione con tettoia priva di rilevanza volumetrica e non coincidente per caratteristiche a quelle del fabbricato realizzato.
Il rilievo denuncia in buona sostanza l'erronea attività di acquisizione delle prove e di interpretazione delle relative risultanze, sulla scorta di profili critici che non possono essere condivisi.
Si obietta anzitutto che l'operato del C.T.U. debba limitarsi, nella ricerca degli elementi utili alle indagini a lui sottoposte, alla produzione offerta dalle parti, segnatamente quando le risultanze dei rilievi tecnici siano già confermati da altri elementi istruttori raccolti nello stesso procedimento e non smentiti nel loro fondamento storico e sostanziale.
A conclusione di un iter interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'effettivo potere del C.T.U. di attingere da fonti esterne e di esaminare documenti non prodotti in giudizio le Sezioni Unite della
S.C. hanno, tra l'altro, affermato con recente arresto che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti
a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda“
(Cass. Civ. SS.UU. Sent. n. 3086/22).
Il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale deve essere letto nel senso che l'attività di ricorrere all'acquisizione da parte dell'ausiliario di documenti non prodotti in giudizio intanto possa ritenersi ammissibile, in quanto in istruttoria sia stato comunque provato l'elemento principale dedotto a sostegno della pretesa azionata.
8 Orbene, nel caso trattato, dall'intero contesto delle prove raccolte è emerso, con riferimenti univoci e concordanti, che il manufatto come rinvenuto nello stato di fatto dal C.T.U. non fosse esistito prima della sua realizzazione risalente ad epoca collocata tra gli anni 2004 e 2006, e che, semmai, risultasse presente in loco altro tipo di costruzione posta a maggior distanza dal confine e non avente caratteristiche tecniche assimilabili al fabbricato di cui è causa.
Tanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi che hanno riferito di aver preso atto di opere in corso sul fondo degli appellanti risalenti alla fine dell'anno 2004 (teste ) e dell'inesistenza del Tes_1
fabbricato in contestazione nel ventennio precedente (teste
[...]
, mentre alcuna utile informazione è conseguita dalla Tes_2
descrizione fornita dal teste secondo cui sin dal Testimone_3
dopoguerra vi fosse una costruzione su due livelli sostenuta da pilastri in legno, con finalità di annesso agricolo, poiché non esattamente indicativa dell'ubicazione del manufatto rispetto alla linea di confine tra i due fondi, anzi confermata nella sua presenza dai dettagli planimetrici prodotti in atti, tratti dalle mappe del P.R.G. comunale, che raffiguravano una struttura edile aperta ai lati con finalità di deposito, non avente impatto volumetrico né valenza urbanistica parificabile alla nuova opera edificata.
Non v'è modo, dunque, per dubitare che il manufatto eretto dagli appellanti dovesse ritenersi nuova fabbrica, risultando provata la sua edificazione non solo dalla documentazione fotografica altimetrica (in merito alla cui acquisizione l'appellante non eccepiva nel corso dell'udienza di esame della C.T.U. vizio di nullità tale da inficiare l'elaborato peritale formatosi), ma soprattutto dalle deposizioni testimoniali e dall'ulteriore acquisizione dei mappali planimetrici, il cui
9 risultato d'insieme ha ragionevolmente indotto il Tribunale ad assegnare paritetico valore probatorio a ciascuno degli elementi raccolti.
Di contro gli appellanti non hanno validamente dimostrato la determinante alterazione che i rilievi altimetrici avrebbero autonomamente prodotto nella valutazione e valorizzazione dell'intero contesto delle emergenze istruttorie acquisite.
Per le valutazioni che precedono il motivo di gravame non appare giuridicamente e logicamente sostenuto, dunque dovrà essere disatteso.
2) Con il secondo rilievo di censura gli appellanti eccepivano violazione degli artt. 873 e 2697 c.c., nonché dell'art. 32 del P.R.G. di Maddaloni, in merito alla ripartizione della prova della situazione giuridica che avrebbe indotto alla declaratoria di incompatibilità, nel caso di specie, del criterio della prevenzione costruttiva e della mancata concessione della condanna alternativa all'avanzamento del fabbricato fino al confine erroneamente rilevando la presenza di uno “stradello” di transito utilizzato da terzi che avrebbe impedito la possibilità di trasferire il manufatto sulla linea divisoria dei fondi, ciò a prescindere dalla prova dell'esistenza di un titolo costitutivo della servitù di passaggio cui avrebbe dovuto comunque assolvere parte attrice.
Veniva peraltro evidenziato che l'uso del detto viale fosse esercitato in assenza di alcun titolo giuridico dalla nipote del la quale non si Pt_1
sarebbe per nulla opposta alla realizzazione di una struttura comprendente un porticato esteso sino al confine, che al contempo consentisse il passaggio e il mantenimento del fabbricato allo stato attuale, soluzione valutata impraticabile dal C.T.U. poiché in violazione della distanza della nuova costruzione dalla potenziale rete viaria cui il avrebbe destinato il fondo dell'attore, nonostante Controparte_2
10 la pacifica decadenza del vincolo quinquennale di cui all'art. 2 della L. n.
1187/68.
Il rilievo critico non appare condivisibile avendo il C.T.U. Ing. , Per_2
incaricato nel presente giudizio, fornito elementi di valutazione dotati di linearità e assumenti rilevanza ai fini decisori che escludono possano applicarsi al caso di specie le norme sulle distanze nelle costruzioni dettate dagli art. 873 e seguenti c.c., così sgombrando ogni dubbio circa l'utilizzazione del criterio della prevenzione, che dovrà intendersi derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni ma anche delle costruzioni dal confine, salvo che la fonte regolamentare consenta di costruire in aderenza o in appoggio.
L'ausiliario nominato ha potuto accertare che il fondo di proprietà di parte appellata, distinto al catasto terreni come particella 30 del foglio 23 del Comune di Maddaloni, ricada secondo il PRG operante dal 1988 in rete viaria, “pertanto è interamente sottoposto a vincolo di inedificabilità”, come attestato nell'allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'UTC di Maddaloni in data 15.05.2024 (pag. 11 C.T.U.).
L'assunto trova conferma nell'indirizzo di legittimità secondo cui
“L'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo” (vedi Cass. Civ. Sent. n. 11913/2017 e n. 24283/2016), non ricorrendo nel caso di specie l'adozione di provvedimento espropriativo pur non essendo stata restituita all'area l'edificabilità, come in particolare verificato dall'Ing. (pag. 13 C.T.U.). Per_1
11 Ai fini del computo della distanza della costruzione realizzata dagli appellanti dovrà dunque farsi unico riferimento al limite imposto dal PRG comunale che, come già accertato nella C.T.U. del primo grado, fissa in 5 mt. il distacco tra i fondi finitimi, apparendo quindi la misura di 3,40 mt. calcolata tra il fabbricato e il confine con il fondo appellato evidentemente inferiore rispetto a quella stabilita dal regolamento comunale.
La pronuncia sul punto si presenta correttamente motivata e dovrà pertanto essere confermata in questa sede, con conseguente rigetto del motivo di doglianza.
3) Con il terzo e ultimo argomento critico veniva dedotta violazione degli artt. 873 e 1226 c.c. con riguardo alla disposta condanna risarcitoria per danno in re ipsa connesso all'accertata inosservanza delle norme edilizie, per avere il Tribunale rilevato la ridotta suscettibilità edificatoria da parte del fondo dell'attore senza che questi abbia allegato o indicato la reale intenzione di attuare un intervento costruttivo sul proprio fondo e di avervi rinunciato a causa della presenza dell'edificio degli appellanti, fondando la ratio decidendi in carenza di prove presuntive di un pregiudizio che avrebbe necessitato di ponderata valutazione sulla destinazione urbanistica e sul valore di mercato dell'immobile con specifica indicazione dei parametri di stima e i criteri di orientamento in concreto applicabili.
La censura appare fondata e dovrà trovare accoglimento per le ragioni di seguito delineate.
Si apprende dall'orientamento della S.C. espresso in materia di risarcimento del danno per violazione delle norme sulle distanze delle costruzioni che “In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una
12 riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (Cass. Civ. Ord. n. 17758/24), potendosi ricomprendere tra gli elementi di valutazione l'eventuale grado di limitazione di soleggiamento, amenità e panoramicità che il fondo danneggiato avrebbe subito dall'altrui inosservanza delle distanze.
Si afferma, dunque, che in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, il ricorrente che richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, dovrà farsi carico dell'onere di allegazione di fatti, elementi, modalità e circostanze che devono essere tutti accertati, da cui possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito, divenendo allora in re ipsa non tanto il danno, quanto la prova del pregiudizio (vedi Cass. Civ. Sent. n. 7290/2025).
Ciò posto non si ritiene che l'attore in primo grado abbia assolto all'onere richiesto sotto il profillo della concreta esistenza e della presunta valutazione di un danno, peraltro riferibile a un fondo non coltivato e privo di costruzioni in forza del divieto di edificazione imposto dal PRG di
Maddaloni come in precedenza osservato.
Certamente dovrà escludersi limitazione di godimento sotto il profilo di amenità e soleggiamento, nonché di panoramicità in carenza di elementi minimi discretivi, né è stata provata la volontà del titolare appellato di alienare il bene ricevendo un'offerta riduttiva rispetto al mercato immobiliare di zona, ovvero di rinunciare alla sua vendita.
Per altro verso la sentenza appellata denota, sotto il cennato aspetto, erroneità di valutazione stante l'inappropriato richiamo alla dichiarata destinazione urbanistica dell'area e l'incertezza del criterio del valore di
13 mercato del fondo, rimasto privo di qualsivoglia riferimento utile per la sua stima, anche in via meramente presuntiva.
Conclusivamente la pronuncia impugnata dovrà essere riformata nella parte dispositiva che prescrive la condanna di e Parte_1 [...]
al pagamento in favore di della Parte_2 Controparte_1
somma di €. 25.000,00 oltre interessi di legge.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del parziale accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo al principio secondo cui gli oneri processuali debbono riferirsi all'esito finale della lite (Cass. Civ. Ord. SS.UU. n. 32906/22 e Ord. n.
9448/23), vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 restando a carico degli appellanti la residua quota di 2/3, e sono liquidate con riferimento ai parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore indeterminabile della causa di media complessità.
Identico criterio dovrà applicarsi per quel che attiene agli esborsi liquidati per le distinte C.T.U. espletate nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da e Parte_1 [...]
nei confronti di per la riforma della Parte_2 Controparte_3
sentenza n. 693/18 resa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua
Vetere in data 21-22.02.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da per il danno da violazione di norme edilizie, Controparte_1
confermando per il resto la pronuncia gravata;
14 b) compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere l'appellato della restante quota di 2/3, che liquida per il primo grado in residui €. 255,00 per esborsi ed €. 3.650,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., e per il presente grado in residui €. 4.100,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Vincenzo d'Errico e Saveria Rosaria Ferraro;
c) dichiara le parti tenute in solido tra loro fino alla concorrenza di 1/3 al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate in ciascun grado di giudizio, ponendo la residua quota di 2/3 a carico dei soli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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