Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 28/03/2023, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 05367/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2017, proposto da
Consorzio Autolinee S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giampiero Proia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 23/A;
contro
Commissione di Garanzia Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Filt Cgil Nazionale - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Parpaglioni e Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia n. 195;
Filt Cgil Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Nazionale Sede Territoriale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 0016369/TPL della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 15 novembre 2016, comunicato via fax in pari data, nonché dell'atto prot. n. 0016743/TPL della stessa Commissione di garanzia del 21 novembre 2016, comunicato via fax in pari data e di ogni altro atto e/o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione di Garanzia Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e di Filt Cgil Nazionale - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2023 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 gennaio 2017 e depositato il successivo 27 gennaio 2017, la società ricorrente impugna le note con cui, in date 15 novembre 2016 e 21 novembre 2016, la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Essenziali – nel fornire riscontro a comunicazioni dalla predetta inviate per contestare le fasce orarie indicate dalla Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – CGIL – Sede di Cosenza per lo sciopero indetto per il 23 novembre (poi spostato al 25 novembre) – forniva “precisazioni” con le quali confermava “ le modalità di attuazione dello sciopero individuate dall’Organizzazione sindacale proclamate, effetto di una prassi applicata nella Regione Calabria sin dall’anno 2013 sia per la gomma che per il ferro ”, ricordando, tra l’altro, che la stessa “ non procede alla valutazione di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti, secondo la disciplina vigente (articolo 2, comma 4, della legge n. 146 del 1990 successive modificazioni) ”, e rilevava, ancora, che “ l’individuazione delle fasce orarie di garanzia non è in alcun modo subordinata alla rilevanza territoriale/provinciale/nazionale dell’azione di sciopero né può essere oggetto di variazione in base al numero ” di organizzazioni sindacali proclamanti singolarmente e/o congiuntamente lo sciopero;
- con atti depositati in date 7 febbraio 2017 e 23 marzo 2017 si sono costituite la Commissione di cui sopra e la FILT Nazionale, per poi produrre scritti difensivi con i quali hanno, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto volto, tra l’altro, all’annullamento di atti privi di carattere provvedimentale;
- all’udienza di smaltimento del 3 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità di cui sopra sia fondata, atteso che:
- le note di cui si discute risultano inequivocabilmente prive di carattere provvedimentale, tenuto conto dell’assoluta inidoneità di esse a costituire, modificare e/o estinguere rapporti giuridici tra le parti;
- in altri termini, le note de quibus si palesano idonee esclusivamente a fornire mere indicazioni in relazione alle modalità di attuazione di uno sciopero, peraltro indetto per una data antecedente alla stessa proposizione del ricorso, e, dunque, non si prestano - in alcun modo – ad essere considerate come espressione dell’esercizio di potere amministrativo;
Ritenuto – in conclusione – che il ricorso vada dichiarato inammissibile;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2023, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Mangia | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO