Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04728/2025REG.PROV.COLL.
N. 09051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9051 del 2022, proposto da Regione PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione PU in Roma, via Barberini n. 36.
contro
IU AT AN, CH VI AN, TA AN, AR AN AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Comune di Martina Franca, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Terza) n. 671 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IU AT AN, di CH VI AN, di TA AN e di AR AN AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto qualificazione di un’area come bosco di proprietà degli appellanti che, invece, sostengono trattarsi di un “giardino privato”, come tale sottratta alla normativa vincolistica.
In particolare, i signori AN hanno impugnato le delibere con cui la Giunta Regionale della PU ha adottato e successivamente approvato il Piano Paesaggistico Territoriale per la Regione PU (rispettivamente delibera n. 1435 del 2 agosto 2013 e delibera n. 176 del 16 febbraio 2015), lamentando la qualificazione di un’area di loro proprietà quale “bosco”, ai sensi della disciplina di attuazione del Piano paesaggistico territoriale, in luogo della diversa classificazione di “giardino privato”.
Gli stessi assumono di essere proprietari di un’area sita nel comune di Martina Franca, censita catastalmente al foglio di mappa n. 154, particelle 26, 171, 25, 194 e 37. Evidenziano la presenza, sul fondo in questione, di due fabbricati, uno dei quali di più remota esistenza, utilizzati come residenza estiva. In seguito all’adozione del Piano paesaggistico territoriale per la Regione PU, avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013, gli interessati hanno potuto appurare, attraverso la consultazione degli elaborati resi pubblici, che l’area di loro proprietà, da sempre utilizzata come giardino privato di pertinenza, non aperto al pubblico e recintato, è stata qualificata come “bosco” ai sensi dell’art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR nonché del d.lgs. 227/01.
2. Il T.a.r., con sentenza n. 671 del 2022, ha accolto il ricorso.
La Regione PU ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
Violazione e falsa applicazione di leggi e norme di diritto. Violazione e falsa applicazione
di: D. Lgs. n.42/2004 e smi e D. Lgs. n.42/2004 e smi artt.134, 135, 142 e 143; D. Lgs. n.227/2001 e D. Lgs. n.227/2001 art. 2; LR n.20/2009; DGR n.176/2015, recante approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della PU e relative Norme Tecniche di Attuazione; artt. 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 NTA PPTR- Difetto di motivazione e di istruttoria- Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia- Travisamento e falsa/erronea presupposizione in fatto e in diritto – Contraddittorietà- Sconfinamento nel merito delle scelte discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione- violazione dei principi di certezza del diritto, conservazione degli atti per raggiungimento dello scopo, economicità e semplificazione dell’azione amministrativa .
La Regione PU contesta la sentenza di primo grado che ha accertato un difetto istruttorio nel procedimento che ha poi condotto ai provvedimenti impugnati in primo grado, in quanto l’asservimento alla proprietà privata e l’asserito rapporto pertinenziale più o meno esclusivo tra l’area boscata e la dimora privata non sarebbe dirimente ai fini della classificazione di un suolo come giardino privato, o meglio ai fini della declassificazione di un’area boscata a giardino privato, in quanto, nel caso di specie, l’area interessata sarebbe per intrinseche, oggettive e riscontrabili caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, da qualificarsi come “bosco”.
IU AT AN, CH VI AN, TA AN e AR AN AN si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In relazione alla tutela paesaggistica di boschi e foreste, questa Sezione con sentenze n. 1044 del primo febbraio 2024 e n. 6852 del 22 luglio 2024, cui si fa integrale rinvio, ha delineato il quadro normativo di riferimento.
In particolare, i “ territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ” sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico con l’art. 1, primo comma, lettera g), del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso).
Il vincolo stesso - poi trasfuso nell’art. 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), che ha abrogato e sostituito la legge Galasso - è ora contenuto all’art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), secondo cui “ Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [...] i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ”, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
3.1. La definizione di bosco originariamente contenuta nel citato art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001 è confluita ora nell’art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale equipara i termini “bosco, foresta e selva” (comma 1) e distingue a seconda che la definizione stessa riguardi materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 3) o delle Regioni (comma 4).
In relazione alle prime, sono definiti bosco “ le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ” (comma 3).
Mentre per le seconde è facoltà delle Regioni adottare, “ per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, [...] una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita ”(comma 4).
3.2. Questa Sezione ha già in precedenza rilevato (sentenza n. 1044 del 2024 cit.) che nella Regione PU, in epoca successiva agli atti impugnati, è intervenuta la l.r. n. 1 del 21 marzo 2023, la quale ha provveduto al “riordino e all'aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34”.
3.3. In precedenza, la definizione di bosco era contenuta nell’art. 58 delle NTA del P.P.T.R., il quale richiama quella contenuta nell’art. 2, commi 2 e 6 del cit. d.lgs. n. 227 del 2001.
In particolare, l’articolo 2, comma 6 di tale decreto specifica che “ Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 [...]. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti . [...]”.
3.4. Il Piano Paesaggistico approvato dalla Regione PU (impugnato in primo grado) riprende sostanzialmente la normativa sopra richiamata, e definisce “boschi” i “ territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1 .” (art. 58 N.T.A. del PPTR). Le norme testé richiamate individuano, a loro volta, i boschi nei “ terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti … “(art. 2, comma 6 del d.lgs. 227/01).
4. Alla luce del quadro normativo di riferimento, va confermato l’orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, secondo cui il vincolo boschivo, in quanto rilevante ex lege , prescinde dal suo effettivo recepimento negli atti di pianificazione generale ovvero dalla sua rappresentazione cartografica nella pianificazione paesaggistica, che al riguardo non interviene con effetti costituitivi limitandosi ad operare una mera ricognizione circa l’effettiva esistenza del bene tutelato in base alle sue qualità intrinseche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2022, n.935).
5. In questo quadro normativo generale deve essere esaminata la nozione di “giardino privato” che esclude l’applicazione della normativa vincolistica prevista per il bosco, per espressa disposizione del Piano Paesaggistico approvato dalla Regione PU, che richiama, come visto, l’art. 2, commi 6 del d.lgs. n. 227 del 2001.
Come ha correttamente rilevato il T.a.r., mentre la nozione di bosco è analiticamente descritta dal Piano, che richiama il d.lgs. n. 227 del 2001, non vi è una definizione espressa di giardino privato.
L’unica conclusione che si trae dalle citate disposizioni è che la qualificazione di un’area come giardino privato è idonea ad escludere l’applicazione della normativa boschiva. Si tratta, dunque, di una categoria di area che deroga alla disciplina generale, in quanto, in assenza di tale deroga si applicherebbe la normativa in materia di bosco. Tale conclusione è l’unica coerente con l’analisi letterale e sistematica della normativa appena illustrata, perché non avrebbe senso la espressa esclusione dei giardini privati (e pubblici) dall’applicazione della normativa vincolistica se, in astratto, per la particolare conformazione degli stessi, non si dovesse ritenere applicabile la normativa in tema di “bosco”.
5.1. Ne consegue, dunque, che è smentita per tabulas la ricostruzione della Regione PU, secondo cui in presenza delle caratteristiche intrinseche di bosco si applicherebbe sempre la normativa relativa, in quanto, come rilevato, la nozione di giardino privato evidentemente si pone in deroga rispetto all’applicazione della normativa vincolistica altrimenti applicabile.
5.2. Non sono, dunque, centrate le doglianze di parte appellante che cerca di ricostruire le caratteristiche morfologiche dell’area in questione e cerca di provare l’esistenza di un’area boschiva, perché la Regione avrebbe dovuto, in sede procedimentale e non certo all’interno del processo (come invece ha fatto), accertare se l’area di proprietà degli appellati potesse essere qualificata come giardino privato con le conseguenze previste dal piano paesaggistico.
6. Ai fini della qualificazione dell’area come giardino privato, e nel silenzio definitorio della normativa di riferimento, l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto indagare, tra l’altro e senza pretesa di esaustività, i seguenti aspetti:
- il carattere pertinenziale del giardino rispetto ad una abitazione, indipendentemente se questa è utilizzata o meno come residenza estiva;
- l’estensione del giardino, non essendo sempre dirimente il profilo legato alla sua estensione, in base ad un’indagine funzionale tese a verificare la destinazione del “giardino” al godimento di una determinata abitazione;
- lo “stato” in cui si trova il giardino, che può consentire di verificare se lo stesso svolge effettivamente una funzione di giardino privato posto, dunque, al miglior godimento di un’abitazione principale;
- il grado di antropizzazione dell’area interessata e l’esistenza di altri giardini privati con caratteristiche simili;
- la recinzione del giardino.
6.1. Tali aspetti, riferiti al caso di specie e non in astratto, possono essere indici sintomatici dell’esistenza di un giardino privato le cui caratteristiche vanno comunque accertate in concreto, dando rilievo certamente ad una nozione funzionale, tesa a valorizzare l’utilizzo dell’area rispetto ad un’abitazione.
Questo accertamento, tuttavia, come già rilevato dalla sentenza appellata, manca nei provvedimenti impugnati che si incentrano esclusivamente sulla caratteristica di bosco senza dare alcun rilievo alla nozione di giardino privato che pur rileva al fine di escludere o derogare alla nozione di bosco.
Non possono in questa sede essere dunque esaminati, dovendo l’amministrazione procedere ad una rivalutazione del caso concreto, tutti gli elementi in fatto addotti nell’appello – l’utilizzazione come residenza estiva o in senso urbanistico; l’esistenza di due fabbricati; il vincolo pertinenziale tra l’area boschiva e il fabbricato – elementi, che, sotto certi aspetti, costituiscono anche un’inammissibile integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado.
7. In conclusione, negli atti impugnati in primo grado manca la completezza di tale accertamento e, quindi, correttamente il T.a.r. ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
8. L’appello va, pertanto, respinto.
9. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI Neri, Presidente
CH Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | VI Neri |
IL SEGRETARIO