2. Per gli apparecchi gia' installati, o comunque gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 e' richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all' articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , come modificato dall'articolo 37 della presente legge, e' acquisita entro la data del 30 giugno. 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall' articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 , per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonche' per gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilita' del bilancio dell'incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni, ove applicabile.