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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30085/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30085/2022 promossa da:
nato a [...] o Rio (LI) il giorno 8 dicembre 1945 (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PORTA DEL LUNGO ANDREA e dell'avv. C.F._1
TT LU
ATTORE contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. REPETTO SILVIA e dell'avv. DE BIANCHI BIANCAMARIA
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 3 settembre 2025:
per l'attore “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta Parte_1
e disattesa, per i titoli e le causali dedotte: – Innanzitutto ordinare la cancellazione delle frasi infamanti, sconvenienti ed offensive inserite ex adverso nella memoria ex art. 183 del 15.5.2023, nonchè di quelle inserite nelle note scritte per l'udienza del 14/7/2025.- - Voglia inoltre ordinare la divisione in natura dei cespiti ereditari descritti in causa, con assegnazione ai singoli partecipanti della proprietà di beni il cui valore sia proporzionato alla quota di diritto ad ognuno spettante, compresi i terreni riportati in dichiarazione di successione e per l'effetto, essendo stato indicato dal Giudice stesso il progetto di divisione ex art. 789 cpc, che appare congruo e conforme a giustizia, lo voglia dichiarare esecutivo con pagina 1 di 12 sentenza, con ogni conseguenziale pronunzia e con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza ex art.2646 cc presso la Conservatoria dei RR.II. Di Livorno, con esonero del Conservatore competente da qualsiasi responsabilità. - Con condanna alle spese ed onorari di causa e con risarcimento del danno ex art.89 cpc per le frasi ingiuriose, nonchè ex art. 96 comma 3 cpc in relazione all'art.185 bis stesso codice per la mancata accettazione della proposta di divisione del Giudice, rimettendo la quantificazione anche in via equitativa”;
per il convenuto “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, CP_1 richiesta e/o ecce zione, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte dal convenuto, così provvedere: A) In via preliminare accertare e dichiarare che il Signor dal 1° gennaio Parte_2
2007 o da altra data anche antecedente che sarà accertata in corso di causa, era affetto da privazione delle facoltà intellettive volitive e comunque da menomazione delle stesse che gli impedivano la formazione di una volontà cosciente e che da tale data il Signor ha sempre amministrato i Parte_1 beni del fratello come cosa propria. Conseguentemente accertare e dichiarare che il Signor Pt_2
è tenuto all'obbligo di rendiconto avente ad oggetto l'intera l'attività gestoria svolta, che
[...] contenga la prova di tutte le somme spese ed incassate, le causali degli esborsi e tutti gli elementi di fatto utili ad individuare e vagliare le modalità di esecuzione dell'incarico per accertare se la sua condotta sia stata o meno ispirata a criteri di buona amministrazione e ciò a far data dal 2007 e/o dalla data meglio vista accertata e ritenuta sino all'assunzione dell'incarico da parte dello stesso di
Amministratore di sostegno in data 1.10.2018 e, per l'effetto, condannare lo stesso a presentare in giudizio tale rendiconto;
B) In esito al rendiconto che sarà presentato accertare e dichiarare il patrimonio mobiliare del Signor all'apertura dell'amministrazione di sostegno avvenuta Parte_2 solo nell'ottobre del 2018, accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per gli atti di Parte_1 mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per conto dell'amministrato con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno nonché alla restituzione degli importi e dei beni tutti del
Signor a qualsiasi titolo trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita Parte_2 appropriazione e condannare il Signor a restituire alla massa ereditaria le somme Parte_1 indebitamente trattenute, percepite ed incassate in nome e per conto del Signor e/o a Parte_2 risarcire gli eredi delle somme che saranno accertate in esito al rendiconto;
C) A fronte del rendiconto depositato presso il Tribunale di Livorno a maggio 2022, quale Amministratore di sostegno del Signor dal 1.10.2018 al decesso, accertare edichiarare la responsabilità del Signor Parte_2 Parte_1 per gli atti di mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per conto dell'amministrato con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno nonché alla restituzione degli importi e dei beni pagina 2 di 12 tutti del Signor a qualsiasi titolo trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita Parte_2 appropriazione. D) Accertata e ricostruita la massa ereditaria, previo ogni più opportuno accertamento, incombente e declaratoria pregiudiziale, previa riunione fittizia e riduzione delle donazioni, anche indirette, lesive dei diritti dei legittimari e fatta salva ogni azione, anche revocatoria, comprese le azioni di risarcimento dei danni e/o simulazione e/o annullamento di compravendita e/o donazione, volte alla ricostruzione, anche per collazione, della massa ereditaria del Sig. disporre la divisione Parte_2 in natura dei cespiti ereditari con assegnazione ai singoli partecipanti della proprietà esclusiva di beni il cui valore sia proporzionato alla quota di diritto a ciascuno spettante. E) In ogni caso, ordinare al
Signor di corrispondere al Signor il 50% della quota di spettanza del Signor Parte_1 CP_1 relativa ai canoni di locazione percepiti dal gennaio 2021 (data del decesso) al luglio Parte_2
2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 11 novembre 2022, domandava la divisione ai sensi Parte_1 dell'art. 784 cc dell'asse ereditario relitto dal fratello deceduto in data 5 gennaio Parte_2
2021.
In base alle deduzioni dell'attore gli eredi erano lo stesso attore ed il convenuto e nipote CP_1 la massa ereditaria era costituita dalla somma di euro 200,00 e da quote di proprietà
[...] immobiliari.
II. Con comparsa depositata in data 26 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il CP_1 quale deduceva che:
la divisione immobiliare doveva essere estesa ad alcuni terreni non indicati nella domanda di divisione dell'attore;
il patrimonio mobiliare relitto doveva essere integrato con le somme sottratte dall'attore Pt_1 durante l'amministrazione di fatto del patrimonio del fratello dal 2007 e
[...] Parte_2 durante l'amministrazione di sostegno aperta dal Tribunale di Livorno;
l'attore non aveva comunicato al Tribunale il decesso dell'amministrato ed aveva Parte_1 continuato illegittimamente a percepire i canoni, che spettavano al convenuto nella misura della metà dal gennaio 2021 fino al luglio 2022 (quando l'attore comunicava ai conduttori di versare la metà del pagina 3 di 12 canone al coerede;
CP_1
con provvedimento del 24/9/2018 il Tribunale di Livorno nominava amministratore di Parte_1 sostegno del fratello Parte_2
impugnava il rendiconto finale del maggio 2022 dell'amministrazione di in quanto il Parte_2 documento dimostrava che il patrimonio dell'amministrazione era stato ingiustificatamente depauperato;
l'amministrato era titolare della pensione mensile di euro 1.900,00, oltre tredicesima Parte_2 mensilità, e del reddito derivante dalla locazione di tre immobili;
l'unica spesa significativa sostenuta dal ra il costo della badante;
Parte_2 Persona_1
l'attore aveva prelevato dal conto corrente la somma complessiva di circa euro 60.000,00 senza giustificazione e non risultava il deposito sul conto corrente dell'amministrato dei canoni di locazione riscossi dal 2007 al deposito del rendiconto del maggio 2022.
In conclusione, il convenuto domandava la condanna di a rendere il conto dell'attività Parte_1 gestoria svolta dal 2007 sino alla nomina di amministrazione di sostegno del 1 ottobre 2018 e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per gli atti di mala gestione e alla restituzione alla massa ereditaria degli importi e dei beni indebitamente acquisiti dall'attore.
Domandava anche la condanna dell'attore alla restituzione degli importi indebitamente acquisiti dall'attore durante l'amministrazione di sostegno del fratello e la condanna al risarcimento del danno per mala gestio.
Domandava che fosse ricostruita la massa ereditaria anche in base alle somme indebitamente apprese dall'attore e infine la condanna dell'attore al pagamento dell'importo pari alla metà dei canoni di locazione percepiti dal gennaio 2021 al luglio 2022.
III. Con memoria depositata in data 23 marzo 2023, l'attore eccepiva: Parte_1
la inammissibilità della domanda di rendiconto proposta in relazione amministrazione di sostegno in quanto non era connessa al giudizio di divisione;
il rendiconto era stato approvato dal Giudice tutelare, che aveva chiuso l'amministrazione di sostegno con il decreto del 6 luglio 2022;
la domanda di pagamento della metà dei canoni di locazione doveva essere respinta sia perché l'attore era proprietario di una quota del 75% degli immobili locati sia perché il convenuto non aveva partecipato neppure pro-quota al pagamento delle spese della comunione ereditaria;
pagina 4 di 12 i crediti erano prescritti.
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 3 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. SULLA DOMANDA DI RENDICONTO
L'attore domanda la divisione del patrimonio ereditario relitto dal fratello Parte_1 Pt_2 deceduto in data 5 gennaio 2021.
[...]
In via riconvenzionale, il convenuto deduce che il de cuius CP_1 Parte_2 sarebbe stato incapace di intendere e di volere dal 1 gennaio 2007 e che il fratello convivente, odierno attore avrebbe amministrato il patrimonio di e si sarebbe Parte_1 Parte_2 appropriato di cospicue somme di denaro del relativo patrimonio fino all'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno del 1 ottobre 2018.
Il convenuto domanda che l'attore sia condannato a presentare il rendiconto della gestione del patrimonio del fratello e che il risultato economico del conto, facente parte del patrimonio relitto, sia diviso tra i comproprietari.
La domanda è infondata in diritto.
Il fondamento dell'obbligo di rendiconto è di diritto sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4765 del 28/02/2007: “il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263-265 cod. proc. civ., è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria: pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile”.
Nel caso di specie, non sussiste alcun obbligo di rendiconto in capo per il periodo Parte_1 antecedente la nomina come amministratore di sostegno.
Va ulteriormente osservato che, prima della morte del avvenuta il giorno 5 gennaio Parte_2
2021, non sussisteva alcuna comunione ereditaria tra e con Parte_1 CP_2 pagina 5 di 12 conseguente inesistenza dell'obbligo di rendiconto sancito dall'art. 723 cc.
Venendo ad esaminare la domanda di condanna al risarcimento del danno per atti di “mala gestio” e di negligenza asseritamente compiuti dal come amministratore di sostegno di Parte_1 Pt_2 dalla nomina del 1 ottobre 2018 al decesso dell'amministrato occorre
[...] Parte_2 osservare che ha depositato il rendiconto dinanzi al Tribunale di Livorno in data 2 Parte_1 maggio 2022 e che il rendiconto è stato approvato dal Tribunale con decreto del 6 luglio 2022.
Dalla lettura del decreto del 6 luglio 2022 emerge la prova che il rendiconto finale era stata trasmesso all'altro erede, ovvero e che lo stesso non aveva presentato osservazioni. CP_1
Il decreto di approvazione del rendiconto è definitivo in quanto non è stato reclamato alla Corte di
Appello ai sensi degli artt. 386 III comma e 720 bis II comma cpc (vigente prima dell'abrogazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 a seguito del D. Lgs. n.149/2022 e successive modifiche).
La contestazione mossa dal convenuto a pagina 6 della comparsa di costituzione, secondo cui il risultato del conto non sarebbe compatibile con la situazione reddituale dell'amministrato, che godeva della pensione e del reddito derivante dalla locazione di tre immobili, non è ammissibile in quanto il risultato economico del rendiconto è definitivo.
La domanda di risarcimento del danno “per atti di mala gestio” è infondata e viene respinta.
II. SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
In ultimo, il convenuto domanda la condanna di a pagare “il 50% della quota di Parte_1 spettanza del Signor relativa ai canoni di locazione percepiti dal gennaio 2021 (data del Parte_2 decesso) al luglio 2022”.
L'attore ha replicato alla domanda deducendo alle pagine 5 e 6 della memoria depositata in data 23 marzo 2023 che ”il Signor ancor oggi sta pagando spese della comunione che il nipote si guarda Pt_1 bene dal rimborsare, ha la quota del 75% (3/4) di tutti gli immobili messi a reddito della comunione
(due beni). Ergo il nipote è proprietario della quota del 25% (1/4). Incomprensibile la pretesa di avere la metà (50%) dei canoni! La domanda è nulla, inammissibile, infondata e comunque sfornita di prova”.
Nei numerosi atti giudiziari depositati, il convenuto non ha mai quantificato il credito.
La quantificazione è stata operata dal CTU a pagina 95 della relazione depositata in data 15 luglio 2024 nella misura dell'importo di euro 3.319,79.
pagina 6 di 12 La domanda viene comunque rigettata in quanto l'attore ha eccepito che il convenuto, quale comproprietario pro quota degli immobili locati, non ha mai partecipato alle spese della comunione.
L'eccezione non è stata contestata dal convenuto.
L'attore ha, quindi, il credito per il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1110 cc.
Il tema delle spese relative agli immobili locati è stato affrontato dal CTU alle pagine 91 e seguenti, il quale ha accertato un importo complessivo di euro 5.175,77 sostenuto dall'attore.
Non sussiste, quindi, alcun credito del convenuto, essendosi estinto per compensazione ai sensi dell'art. 1243 cc con il credito a titolo di rimborso dell'attore.
Nessuna domanda di condanna al pagamento del rimborso delle spese è stata avanzata dall'attore.
III. SULLA DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.
In sede di conclusioni, il convenuto ha domandato la ricostruzione della massa CP_1 ereditaria e la riduzione delle donazioni lesive dei diritti dei legittimari.
La domanda è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 163 III comma n. 3 e 164 IV comma cpc perché è manifestamente generica (non indica quali sarebbero le donazioni fatte da in favore Parte_2 del fratello e il convenuto non allega neppure di essere legittimario), oltre ad essere manifestamente infondata in diritto perché on è un legittimario ai sensi dell'art. 536 cc. CP_1
Una domanda giudiziale di tale contenuto, così carente da ogni punto di vista (processuale e sostanziale), non può radicare la competenza collegiale ai sensi dell'art. 50 bis I comma n.6 cpc.
IV. SULLA DIVISIONE DEGLI IMMOBILI
Viene accolta la domanda di divisione degli immobili caduti in comproprietà tra e Parte_1
seguito della scomparsa di CP_1 Parte_2
A seguito della successione legittima, gli immobili, tutti ubicati nel Comune di Rio (LI) nell'Isola
d'Elba, sono intestati pro-quota e valutati, da un punto di vista commerciale, dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 15 luglio 2024, come segue:
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, piano 1 descritto al NCEU RIO sez.
[...]
fgl.1; part.117; sub.4, del valore di euro 247.000,00, attualmente intestato per un quarto della Per_2 piena proprietà a per tre quarti a (cfr. pagina 36 della relazione); CP_1 Parte_1
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, pianto S1, descritto al NCEU RIO sez. Rio pagina 7 di 12 Marina foglio 1 particella 117 sub 6, del valore di euro 134.000,00 attualmente intestato per un quarto della piena proprietà ad e per tre quarti a (cfr. pagina 40 della CP_1 Parte_1 relazione);
appartamento in Rio (LI) Salita Belmonte n.30 o n.36 piano 1, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 238 sub.2, del valore di euro 204.000,00, attualmente intestato per metà della piena proprietà ad e per metà a (cfr. pagina 47 della relazione); nella CP_1 Parte_1 stima il CTU ha ricompreso il fabbricato ad uso box-auto in Rio (LI) Salita Belmonte senza numero civico piano T, descritto al NCEU RIO sez. Rio Marina foglio 4, particella 238 sub.3, attualmente intestato per un quarto della piena proprietà ad per tre quarti a e i CP_1 Parte_1 terreni (terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. RIO fgl.4; part.235; ; Per_2 CP_3 sup.00:54; reddito dominicale €.0,11; reddito agrario €.0,14, attualmente intestato per un sesto della proprietà a e per un sesto a terreno in Rio (LI) descritto al NCT CP_1 Parte_1
RIO sez. fgl.4; part.655; SEMINATIVO/cls.2; sup.00:84; reddito dominicale €.0,17; Per_2 reddito agrario €.0,15, attualmente intestato per un sesto della proprietà a e per un CP_1 sesto a terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.658; Parte_1 Per_2
SEMINATIVO /cls.2; sup.03:20; reddito dominicale €.0,66; reddito agrario €.0,58, attualmente intestato per un sesto della proprietà a per un sesto a CP_1 Parte_1
appartamento in Rio (LI) Salita Cavo I senza numero civico, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 13, sub 601, del valore di euro 84.000,00 (cfr. pagina 57 della relazione) attualmente intestato per un quarto della piena proprietà ad e per tre quarti a CP_1 Parte_1 nella stima è ricompreso il locale ad uso deposito in Rio (LI) Lungomare Michelangelo n.12 pianto T. descritto al NCEU Rio Sez. Rio al foglio 4, particella 13, sub.1, attualmente intestato per metà Per_2 della piena proprietà ad e per metà a sia i terreni (terreno in Rio CP_1 Parte_1
(LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.801; ; sup.02:10; reddito Per_2 CP_3 dominicale €.0,70; reddito agrario €.0,81, attualmente intestato per un dodicesimo della proprietà a e per un dodicesimo a e terreno in Rio (LI) descritto al NCT di CP_1 Parte_1
RIO sez. Rio terreno foglio 4, Particella 279, attualmente intestato per un sesto della proprietà a Per_2
per un sesto a . CP_1 Parte_1
Nell'ambito della divisione, in base alle quote di comproprietà immobiliare sopra individuate, Pt_1 ha diritto ad avere un valore di euro 450.750,00 (euro 185.250,00 più euro 100.500,00 più
[...] euro 102.000,00 più euro 63.000,00) e ha diritto ad avere un valore di euro CP_1
pagina 8 di 12 218.250,00 (euro 61.750,00 più euro 33.500.00 più euro 102.000,00 più euro 21.000,00).
Orbene, in base al disposto degli artt. 720 e 1116 cc, gli immobili non divisibili debbono preferibilmente essere ricompresi per intero nella porzione dei comproprietari, aventi diritto alla quota maggiora, nel caso di specie l'attore Parte_1
Fatta questa premessa, tenuto conto che per la maggior parte degli immobile il comproprietario con quota di proprietà maggiore si identifica nell'attore per addivenire ad una divisione il Parte_1 più possibile compatibile con l'attuazione dei citati artt. 720 e 1116 cc, ad viene CP_1 attribuito in proprietà esclusiva l'immobile di Salita Belmonte con il box auto ed i relativi terreni, mentre i rimanenti immobili vengono attribuiti in proprietà esclusiva a Parte_1
Viene riconosciuto il conguaglio in favore i euro 14.250,00, conguaglio che viene CP_1 addebitato a Parte_1
La stima commerciale dei beni immobili è stata fatta alla data della consulenza del 15 luglio 2024 e non risulta allegato dalle parti un aumento di valore degli immobili dalla data della consulenza alla data della precisazione delle conclusioni.
Il conguaglio appare quindi in grado di riequilibrare la differenza tra il valore del diritto di proprietà del convenuto l'attribuzione patrimoniale, sopra specificata. CP_1
Il conguaglio, quindi, non viene rivalutato in base agli indici ISTAT.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 29733 del 12/12/2017: “in tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta”.
V. In ultima, occorre pervenire alla decisione sul regolamento delle spese di lite.
è sostanzialmente soccombente, anche se si è unito all'attore nella domanda di CP_1 divisione.
Le domande riconvenzionali sono state respinte.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di CP_1 pagina 9 di 12 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 934,24 per spese Parte_1 anticipate ed euro 21.365,00 per onorari di avvocato, tenuto conto del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 27 agosto 2024, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti, tenuto conto che la domanda di divisione è stata proposta da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
ordina la divisione del compendio immobiliare tra e ostituito da: Parte_1 CP_1
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, piano 1 descritto al NCEU RIO sez. RIO
fgl.1; part.117; sub.4; Per_2
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, pianto S1, descritto al NCEU RIO sez. Rio foglio 1 particella 117 sub 6; Per_2
appartamento in Rio (LI) Salita Belmonte n.30 o n.36 piano 1, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 238 sub.2;
fabbricato ad uso box-auto in Rio (LI) Salita Belmonte senza numero civico piano T, descritto al
NCEU RIO sez. foglio 4, particella 238 sub.3; Per_2
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.235; ; Per_2 CP_3 sup.00:54; reddito dominicale €.0,11; reddito agrario €.0,14;
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. RIO MARINA fgl.4; part.655; SEMINATIVO/cls.2; sup.00:84; reddito dominicale €.0,17; reddito agrario €.0,15;
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. RIO MARINA fgl.4; part.658; SEMINATIVO /cls.2; sup.03:20; reddito dominicale €.0,66; reddito agrario €.0,58;
appartamento in Rio (LI) Salita Cavo I senza numero civico, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 13, sub 601;
locale ad uso deposito in Rio (LI) Lungomare Michelangelo n.12 pianto T. descritto al NCEU Rio Sez. al foglio 4, particella 13, sub.1; Per_2
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.801; ; Per_2 CP_3
pagina 10 di 12 sup.02:10; reddito dominicale €.0,70; reddito agrario €.0,81;
terreno in Rio (LI) descritto al NCT di RIO sez. Rio terreno foglio 4, Particella 279; Per_2
attribuisce in piena ed esclusiva proprietà al solo l'appartamento in Rio (LI) Salita CP_1
Belmonte n.30 o n.36 piano 1, descritto al NCEU RIO sez. foglio 4, particella 238 sub.2, il Per_2 fabbricato ad uso box-auto in Rio (LI) Salita Belmonte senza numero civico piano T, descritto al
NCEU RIO sez. Rio foglio 4, particella 238 sub.3, un terzo della proprietà del terreno in Rio Per_2
(LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.235; ; sup.00:54; reddito Per_2 CP_3 dominicale €.0,11; reddito agrario €.0,14, un terzo della proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al
NCT RIO sez. RIO fgl.4; part.655; SEMINATIVO/cls.2; sup.00:84; reddito dominicale Per_2
€.0,17; reddito agrario €.0,15, un terzo della proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez.
RIO fgl.4; part.658; SEMINATIVO /cls.2; sup.03:20; reddito dominicale €.0,66; reddito Per_2 agrario €.0,58;
attribuisce in piena ed esclusiva proprietà al solo l'appartamento in Rio (LI) Parte_1
Circonvallazione Faleria 14, piano 1 descritto al NCEU RIO sez. RIO MARINA fgl.1; part.117; sub.4,
l'appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, pianto S1, descritto al NCEU RIO sez.
[...] foglio 1 particella 117 sub 6, l'appartamento in Rio (LI) Salita Cavo I senza numero civico, Per_2 descritto al NCEU RIO sez. foglio 4, particella 13, sub 601; locale ad uso deposito in Rio Per_2
(LI) Lungomare Michelangelo n.12 pianto T. descritto al NCEU Rio Sez. al foglio 4, Per_2 particella 13, sub.1, un sesto della piena proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez.
fgl.4; part.801; ; sup.02:10; reddito dominicale €.0,70; reddito agrario Per_2 CP_3
€.0,81, un terzo della piena proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al NCT di RIO sez. Rio Per_2 terreno foglio 4, Particella 279;
condanna a pagare a titolo di conguaglio a la somma di euro Parte_1 CP_1
14.250,00, con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
respinge ogni diversa domanda riconvenzionale proposta da CP_1
dichiara nulla la domanda di riduzione delle donazioni avanzata in riconvenzionale da CP_1
[...]
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la CP_1 Parte_1 somma di euro 934,24 per spese anticipate ed euro 21.365,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 11 di 12 pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 27 agosto 2024, a carico solidale delle parti;
Visti gli artt. 2643 e 2651 cc,
ordina a carico di parte interessata la trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità del
Conservatore dei Registri Immobiliari
Livorno, 25 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30085/2022 promossa da:
nato a [...] o Rio (LI) il giorno 8 dicembre 1945 (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PORTA DEL LUNGO ANDREA e dell'avv. C.F._1
TT LU
ATTORE contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. REPETTO SILVIA e dell'avv. DE BIANCHI BIANCAMARIA
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 3 settembre 2025:
per l'attore “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta Parte_1
e disattesa, per i titoli e le causali dedotte: – Innanzitutto ordinare la cancellazione delle frasi infamanti, sconvenienti ed offensive inserite ex adverso nella memoria ex art. 183 del 15.5.2023, nonchè di quelle inserite nelle note scritte per l'udienza del 14/7/2025.- - Voglia inoltre ordinare la divisione in natura dei cespiti ereditari descritti in causa, con assegnazione ai singoli partecipanti della proprietà di beni il cui valore sia proporzionato alla quota di diritto ad ognuno spettante, compresi i terreni riportati in dichiarazione di successione e per l'effetto, essendo stato indicato dal Giudice stesso il progetto di divisione ex art. 789 cpc, che appare congruo e conforme a giustizia, lo voglia dichiarare esecutivo con pagina 1 di 12 sentenza, con ogni conseguenziale pronunzia e con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza ex art.2646 cc presso la Conservatoria dei RR.II. Di Livorno, con esonero del Conservatore competente da qualsiasi responsabilità. - Con condanna alle spese ed onorari di causa e con risarcimento del danno ex art.89 cpc per le frasi ingiuriose, nonchè ex art. 96 comma 3 cpc in relazione all'art.185 bis stesso codice per la mancata accettazione della proposta di divisione del Giudice, rimettendo la quantificazione anche in via equitativa”;
per il convenuto “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, CP_1 richiesta e/o ecce zione, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte dal convenuto, così provvedere: A) In via preliminare accertare e dichiarare che il Signor dal 1° gennaio Parte_2
2007 o da altra data anche antecedente che sarà accertata in corso di causa, era affetto da privazione delle facoltà intellettive volitive e comunque da menomazione delle stesse che gli impedivano la formazione di una volontà cosciente e che da tale data il Signor ha sempre amministrato i Parte_1 beni del fratello come cosa propria. Conseguentemente accertare e dichiarare che il Signor Pt_2
è tenuto all'obbligo di rendiconto avente ad oggetto l'intera l'attività gestoria svolta, che
[...] contenga la prova di tutte le somme spese ed incassate, le causali degli esborsi e tutti gli elementi di fatto utili ad individuare e vagliare le modalità di esecuzione dell'incarico per accertare se la sua condotta sia stata o meno ispirata a criteri di buona amministrazione e ciò a far data dal 2007 e/o dalla data meglio vista accertata e ritenuta sino all'assunzione dell'incarico da parte dello stesso di
Amministratore di sostegno in data 1.10.2018 e, per l'effetto, condannare lo stesso a presentare in giudizio tale rendiconto;
B) In esito al rendiconto che sarà presentato accertare e dichiarare il patrimonio mobiliare del Signor all'apertura dell'amministrazione di sostegno avvenuta Parte_2 solo nell'ottobre del 2018, accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per gli atti di Parte_1 mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per conto dell'amministrato con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno nonché alla restituzione degli importi e dei beni tutti del
Signor a qualsiasi titolo trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita Parte_2 appropriazione e condannare il Signor a restituire alla massa ereditaria le somme Parte_1 indebitamente trattenute, percepite ed incassate in nome e per conto del Signor e/o a Parte_2 risarcire gli eredi delle somme che saranno accertate in esito al rendiconto;
C) A fronte del rendiconto depositato presso il Tribunale di Livorno a maggio 2022, quale Amministratore di sostegno del Signor dal 1.10.2018 al decesso, accertare edichiarare la responsabilità del Signor Parte_2 Parte_1 per gli atti di mala gestio e di negligenza compiuti in nome e per conto dell'amministrato con condanna dello stesso al risarcimento di ogni conseguente danno nonché alla restituzione degli importi e dei beni pagina 2 di 12 tutti del Signor a qualsiasi titolo trattenuti, detenuti e comunque oggetto di indebita Parte_2 appropriazione. D) Accertata e ricostruita la massa ereditaria, previo ogni più opportuno accertamento, incombente e declaratoria pregiudiziale, previa riunione fittizia e riduzione delle donazioni, anche indirette, lesive dei diritti dei legittimari e fatta salva ogni azione, anche revocatoria, comprese le azioni di risarcimento dei danni e/o simulazione e/o annullamento di compravendita e/o donazione, volte alla ricostruzione, anche per collazione, della massa ereditaria del Sig. disporre la divisione Parte_2 in natura dei cespiti ereditari con assegnazione ai singoli partecipanti della proprietà esclusiva di beni il cui valore sia proporzionato alla quota di diritto a ciascuno spettante. E) In ogni caso, ordinare al
Signor di corrispondere al Signor il 50% della quota di spettanza del Signor Parte_1 CP_1 relativa ai canoni di locazione percepiti dal gennaio 2021 (data del decesso) al luglio Parte_2
2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 11 novembre 2022, domandava la divisione ai sensi Parte_1 dell'art. 784 cc dell'asse ereditario relitto dal fratello deceduto in data 5 gennaio Parte_2
2021.
In base alle deduzioni dell'attore gli eredi erano lo stesso attore ed il convenuto e nipote CP_1 la massa ereditaria era costituita dalla somma di euro 200,00 e da quote di proprietà
[...] immobiliari.
II. Con comparsa depositata in data 26 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il CP_1 quale deduceva che:
la divisione immobiliare doveva essere estesa ad alcuni terreni non indicati nella domanda di divisione dell'attore;
il patrimonio mobiliare relitto doveva essere integrato con le somme sottratte dall'attore Pt_1 durante l'amministrazione di fatto del patrimonio del fratello dal 2007 e
[...] Parte_2 durante l'amministrazione di sostegno aperta dal Tribunale di Livorno;
l'attore non aveva comunicato al Tribunale il decesso dell'amministrato ed aveva Parte_1 continuato illegittimamente a percepire i canoni, che spettavano al convenuto nella misura della metà dal gennaio 2021 fino al luglio 2022 (quando l'attore comunicava ai conduttori di versare la metà del pagina 3 di 12 canone al coerede;
CP_1
con provvedimento del 24/9/2018 il Tribunale di Livorno nominava amministratore di Parte_1 sostegno del fratello Parte_2
impugnava il rendiconto finale del maggio 2022 dell'amministrazione di in quanto il Parte_2 documento dimostrava che il patrimonio dell'amministrazione era stato ingiustificatamente depauperato;
l'amministrato era titolare della pensione mensile di euro 1.900,00, oltre tredicesima Parte_2 mensilità, e del reddito derivante dalla locazione di tre immobili;
l'unica spesa significativa sostenuta dal ra il costo della badante;
Parte_2 Persona_1
l'attore aveva prelevato dal conto corrente la somma complessiva di circa euro 60.000,00 senza giustificazione e non risultava il deposito sul conto corrente dell'amministrato dei canoni di locazione riscossi dal 2007 al deposito del rendiconto del maggio 2022.
In conclusione, il convenuto domandava la condanna di a rendere il conto dell'attività Parte_1 gestoria svolta dal 2007 sino alla nomina di amministrazione di sostegno del 1 ottobre 2018 e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per gli atti di mala gestione e alla restituzione alla massa ereditaria degli importi e dei beni indebitamente acquisiti dall'attore.
Domandava anche la condanna dell'attore alla restituzione degli importi indebitamente acquisiti dall'attore durante l'amministrazione di sostegno del fratello e la condanna al risarcimento del danno per mala gestio.
Domandava che fosse ricostruita la massa ereditaria anche in base alle somme indebitamente apprese dall'attore e infine la condanna dell'attore al pagamento dell'importo pari alla metà dei canoni di locazione percepiti dal gennaio 2021 al luglio 2022.
III. Con memoria depositata in data 23 marzo 2023, l'attore eccepiva: Parte_1
la inammissibilità della domanda di rendiconto proposta in relazione amministrazione di sostegno in quanto non era connessa al giudizio di divisione;
il rendiconto era stato approvato dal Giudice tutelare, che aveva chiuso l'amministrazione di sostegno con il decreto del 6 luglio 2022;
la domanda di pagamento della metà dei canoni di locazione doveva essere respinta sia perché l'attore era proprietario di una quota del 75% degli immobili locati sia perché il convenuto non aveva partecipato neppure pro-quota al pagamento delle spese della comunione ereditaria;
pagina 4 di 12 i crediti erano prescritti.
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 3 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. SULLA DOMANDA DI RENDICONTO
L'attore domanda la divisione del patrimonio ereditario relitto dal fratello Parte_1 Pt_2 deceduto in data 5 gennaio 2021.
[...]
In via riconvenzionale, il convenuto deduce che il de cuius CP_1 Parte_2 sarebbe stato incapace di intendere e di volere dal 1 gennaio 2007 e che il fratello convivente, odierno attore avrebbe amministrato il patrimonio di e si sarebbe Parte_1 Parte_2 appropriato di cospicue somme di denaro del relativo patrimonio fino all'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno del 1 ottobre 2018.
Il convenuto domanda che l'attore sia condannato a presentare il rendiconto della gestione del patrimonio del fratello e che il risultato economico del conto, facente parte del patrimonio relitto, sia diviso tra i comproprietari.
La domanda è infondata in diritto.
Il fondamento dell'obbligo di rendiconto è di diritto sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4765 del 28/02/2007: “il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263-265 cod. proc. civ., è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria: pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile”.
Nel caso di specie, non sussiste alcun obbligo di rendiconto in capo per il periodo Parte_1 antecedente la nomina come amministratore di sostegno.
Va ulteriormente osservato che, prima della morte del avvenuta il giorno 5 gennaio Parte_2
2021, non sussisteva alcuna comunione ereditaria tra e con Parte_1 CP_2 pagina 5 di 12 conseguente inesistenza dell'obbligo di rendiconto sancito dall'art. 723 cc.
Venendo ad esaminare la domanda di condanna al risarcimento del danno per atti di “mala gestio” e di negligenza asseritamente compiuti dal come amministratore di sostegno di Parte_1 Pt_2 dalla nomina del 1 ottobre 2018 al decesso dell'amministrato occorre
[...] Parte_2 osservare che ha depositato il rendiconto dinanzi al Tribunale di Livorno in data 2 Parte_1 maggio 2022 e che il rendiconto è stato approvato dal Tribunale con decreto del 6 luglio 2022.
Dalla lettura del decreto del 6 luglio 2022 emerge la prova che il rendiconto finale era stata trasmesso all'altro erede, ovvero e che lo stesso non aveva presentato osservazioni. CP_1
Il decreto di approvazione del rendiconto è definitivo in quanto non è stato reclamato alla Corte di
Appello ai sensi degli artt. 386 III comma e 720 bis II comma cpc (vigente prima dell'abrogazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 a seguito del D. Lgs. n.149/2022 e successive modifiche).
La contestazione mossa dal convenuto a pagina 6 della comparsa di costituzione, secondo cui il risultato del conto non sarebbe compatibile con la situazione reddituale dell'amministrato, che godeva della pensione e del reddito derivante dalla locazione di tre immobili, non è ammissibile in quanto il risultato economico del rendiconto è definitivo.
La domanda di risarcimento del danno “per atti di mala gestio” è infondata e viene respinta.
II. SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
In ultimo, il convenuto domanda la condanna di a pagare “il 50% della quota di Parte_1 spettanza del Signor relativa ai canoni di locazione percepiti dal gennaio 2021 (data del Parte_2 decesso) al luglio 2022”.
L'attore ha replicato alla domanda deducendo alle pagine 5 e 6 della memoria depositata in data 23 marzo 2023 che ”il Signor ancor oggi sta pagando spese della comunione che il nipote si guarda Pt_1 bene dal rimborsare, ha la quota del 75% (3/4) di tutti gli immobili messi a reddito della comunione
(due beni). Ergo il nipote è proprietario della quota del 25% (1/4). Incomprensibile la pretesa di avere la metà (50%) dei canoni! La domanda è nulla, inammissibile, infondata e comunque sfornita di prova”.
Nei numerosi atti giudiziari depositati, il convenuto non ha mai quantificato il credito.
La quantificazione è stata operata dal CTU a pagina 95 della relazione depositata in data 15 luglio 2024 nella misura dell'importo di euro 3.319,79.
pagina 6 di 12 La domanda viene comunque rigettata in quanto l'attore ha eccepito che il convenuto, quale comproprietario pro quota degli immobili locati, non ha mai partecipato alle spese della comunione.
L'eccezione non è stata contestata dal convenuto.
L'attore ha, quindi, il credito per il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1110 cc.
Il tema delle spese relative agli immobili locati è stato affrontato dal CTU alle pagine 91 e seguenti, il quale ha accertato un importo complessivo di euro 5.175,77 sostenuto dall'attore.
Non sussiste, quindi, alcun credito del convenuto, essendosi estinto per compensazione ai sensi dell'art. 1243 cc con il credito a titolo di rimborso dell'attore.
Nessuna domanda di condanna al pagamento del rimborso delle spese è stata avanzata dall'attore.
III. SULLA DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.
In sede di conclusioni, il convenuto ha domandato la ricostruzione della massa CP_1 ereditaria e la riduzione delle donazioni lesive dei diritti dei legittimari.
La domanda è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 163 III comma n. 3 e 164 IV comma cpc perché è manifestamente generica (non indica quali sarebbero le donazioni fatte da in favore Parte_2 del fratello e il convenuto non allega neppure di essere legittimario), oltre ad essere manifestamente infondata in diritto perché on è un legittimario ai sensi dell'art. 536 cc. CP_1
Una domanda giudiziale di tale contenuto, così carente da ogni punto di vista (processuale e sostanziale), non può radicare la competenza collegiale ai sensi dell'art. 50 bis I comma n.6 cpc.
IV. SULLA DIVISIONE DEGLI IMMOBILI
Viene accolta la domanda di divisione degli immobili caduti in comproprietà tra e Parte_1
seguito della scomparsa di CP_1 Parte_2
A seguito della successione legittima, gli immobili, tutti ubicati nel Comune di Rio (LI) nell'Isola
d'Elba, sono intestati pro-quota e valutati, da un punto di vista commerciale, dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 15 luglio 2024, come segue:
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, piano 1 descritto al NCEU RIO sez.
[...]
fgl.1; part.117; sub.4, del valore di euro 247.000,00, attualmente intestato per un quarto della Per_2 piena proprietà a per tre quarti a (cfr. pagina 36 della relazione); CP_1 Parte_1
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, pianto S1, descritto al NCEU RIO sez. Rio pagina 7 di 12 Marina foglio 1 particella 117 sub 6, del valore di euro 134.000,00 attualmente intestato per un quarto della piena proprietà ad e per tre quarti a (cfr. pagina 40 della CP_1 Parte_1 relazione);
appartamento in Rio (LI) Salita Belmonte n.30 o n.36 piano 1, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 238 sub.2, del valore di euro 204.000,00, attualmente intestato per metà della piena proprietà ad e per metà a (cfr. pagina 47 della relazione); nella CP_1 Parte_1 stima il CTU ha ricompreso il fabbricato ad uso box-auto in Rio (LI) Salita Belmonte senza numero civico piano T, descritto al NCEU RIO sez. Rio Marina foglio 4, particella 238 sub.3, attualmente intestato per un quarto della piena proprietà ad per tre quarti a e i CP_1 Parte_1 terreni (terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. RIO fgl.4; part.235; ; Per_2 CP_3 sup.00:54; reddito dominicale €.0,11; reddito agrario €.0,14, attualmente intestato per un sesto della proprietà a e per un sesto a terreno in Rio (LI) descritto al NCT CP_1 Parte_1
RIO sez. fgl.4; part.655; SEMINATIVO/cls.2; sup.00:84; reddito dominicale €.0,17; Per_2 reddito agrario €.0,15, attualmente intestato per un sesto della proprietà a e per un CP_1 sesto a terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.658; Parte_1 Per_2
SEMINATIVO /cls.2; sup.03:20; reddito dominicale €.0,66; reddito agrario €.0,58, attualmente intestato per un sesto della proprietà a per un sesto a CP_1 Parte_1
appartamento in Rio (LI) Salita Cavo I senza numero civico, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 13, sub 601, del valore di euro 84.000,00 (cfr. pagina 57 della relazione) attualmente intestato per un quarto della piena proprietà ad e per tre quarti a CP_1 Parte_1 nella stima è ricompreso il locale ad uso deposito in Rio (LI) Lungomare Michelangelo n.12 pianto T. descritto al NCEU Rio Sez. Rio al foglio 4, particella 13, sub.1, attualmente intestato per metà Per_2 della piena proprietà ad e per metà a sia i terreni (terreno in Rio CP_1 Parte_1
(LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.801; ; sup.02:10; reddito Per_2 CP_3 dominicale €.0,70; reddito agrario €.0,81, attualmente intestato per un dodicesimo della proprietà a e per un dodicesimo a e terreno in Rio (LI) descritto al NCT di CP_1 Parte_1
RIO sez. Rio terreno foglio 4, Particella 279, attualmente intestato per un sesto della proprietà a Per_2
per un sesto a . CP_1 Parte_1
Nell'ambito della divisione, in base alle quote di comproprietà immobiliare sopra individuate, Pt_1 ha diritto ad avere un valore di euro 450.750,00 (euro 185.250,00 più euro 100.500,00 più
[...] euro 102.000,00 più euro 63.000,00) e ha diritto ad avere un valore di euro CP_1
pagina 8 di 12 218.250,00 (euro 61.750,00 più euro 33.500.00 più euro 102.000,00 più euro 21.000,00).
Orbene, in base al disposto degli artt. 720 e 1116 cc, gli immobili non divisibili debbono preferibilmente essere ricompresi per intero nella porzione dei comproprietari, aventi diritto alla quota maggiora, nel caso di specie l'attore Parte_1
Fatta questa premessa, tenuto conto che per la maggior parte degli immobile il comproprietario con quota di proprietà maggiore si identifica nell'attore per addivenire ad una divisione il Parte_1 più possibile compatibile con l'attuazione dei citati artt. 720 e 1116 cc, ad viene CP_1 attribuito in proprietà esclusiva l'immobile di Salita Belmonte con il box auto ed i relativi terreni, mentre i rimanenti immobili vengono attribuiti in proprietà esclusiva a Parte_1
Viene riconosciuto il conguaglio in favore i euro 14.250,00, conguaglio che viene CP_1 addebitato a Parte_1
La stima commerciale dei beni immobili è stata fatta alla data della consulenza del 15 luglio 2024 e non risulta allegato dalle parti un aumento di valore degli immobili dalla data della consulenza alla data della precisazione delle conclusioni.
Il conguaglio appare quindi in grado di riequilibrare la differenza tra il valore del diritto di proprietà del convenuto l'attribuzione patrimoniale, sopra specificata. CP_1
Il conguaglio, quindi, non viene rivalutato in base agli indici ISTAT.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 29733 del 12/12/2017: “in tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta”.
V. In ultima, occorre pervenire alla decisione sul regolamento delle spese di lite.
è sostanzialmente soccombente, anche se si è unito all'attore nella domanda di CP_1 divisione.
Le domande riconvenzionali sono state respinte.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di CP_1 pagina 9 di 12 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 934,24 per spese Parte_1 anticipate ed euro 21.365,00 per onorari di avvocato, tenuto conto del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 27 agosto 2024, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti, tenuto conto che la domanda di divisione è stata proposta da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
ordina la divisione del compendio immobiliare tra e ostituito da: Parte_1 CP_1
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, piano 1 descritto al NCEU RIO sez. RIO
fgl.1; part.117; sub.4; Per_2
appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, pianto S1, descritto al NCEU RIO sez. Rio foglio 1 particella 117 sub 6; Per_2
appartamento in Rio (LI) Salita Belmonte n.30 o n.36 piano 1, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 238 sub.2;
fabbricato ad uso box-auto in Rio (LI) Salita Belmonte senza numero civico piano T, descritto al
NCEU RIO sez. foglio 4, particella 238 sub.3; Per_2
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.235; ; Per_2 CP_3 sup.00:54; reddito dominicale €.0,11; reddito agrario €.0,14;
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. RIO MARINA fgl.4; part.655; SEMINATIVO/cls.2; sup.00:84; reddito dominicale €.0,17; reddito agrario €.0,15;
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. RIO MARINA fgl.4; part.658; SEMINATIVO /cls.2; sup.03:20; reddito dominicale €.0,66; reddito agrario €.0,58;
appartamento in Rio (LI) Salita Cavo I senza numero civico, descritto al NCEU RIO sez. Per_2 foglio 4, particella 13, sub 601;
locale ad uso deposito in Rio (LI) Lungomare Michelangelo n.12 pianto T. descritto al NCEU Rio Sez. al foglio 4, particella 13, sub.1; Per_2
terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.801; ; Per_2 CP_3
pagina 10 di 12 sup.02:10; reddito dominicale €.0,70; reddito agrario €.0,81;
terreno in Rio (LI) descritto al NCT di RIO sez. Rio terreno foglio 4, Particella 279; Per_2
attribuisce in piena ed esclusiva proprietà al solo l'appartamento in Rio (LI) Salita CP_1
Belmonte n.30 o n.36 piano 1, descritto al NCEU RIO sez. foglio 4, particella 238 sub.2, il Per_2 fabbricato ad uso box-auto in Rio (LI) Salita Belmonte senza numero civico piano T, descritto al
NCEU RIO sez. Rio foglio 4, particella 238 sub.3, un terzo della proprietà del terreno in Rio Per_2
(LI) descritto al NCT RIO sez. fgl.4; part.235; ; sup.00:54; reddito Per_2 CP_3 dominicale €.0,11; reddito agrario €.0,14, un terzo della proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al
NCT RIO sez. RIO fgl.4; part.655; SEMINATIVO/cls.2; sup.00:84; reddito dominicale Per_2
€.0,17; reddito agrario €.0,15, un terzo della proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez.
RIO fgl.4; part.658; SEMINATIVO /cls.2; sup.03:20; reddito dominicale €.0,66; reddito Per_2 agrario €.0,58;
attribuisce in piena ed esclusiva proprietà al solo l'appartamento in Rio (LI) Parte_1
Circonvallazione Faleria 14, piano 1 descritto al NCEU RIO sez. RIO MARINA fgl.1; part.117; sub.4,
l'appartamento in Rio (LI) Circonvallazione Faleria 14, pianto S1, descritto al NCEU RIO sez.
[...] foglio 1 particella 117 sub 6, l'appartamento in Rio (LI) Salita Cavo I senza numero civico, Per_2 descritto al NCEU RIO sez. foglio 4, particella 13, sub 601; locale ad uso deposito in Rio Per_2
(LI) Lungomare Michelangelo n.12 pianto T. descritto al NCEU Rio Sez. al foglio 4, Per_2 particella 13, sub.1, un sesto della piena proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al NCT RIO sez.
fgl.4; part.801; ; sup.02:10; reddito dominicale €.0,70; reddito agrario Per_2 CP_3
€.0,81, un terzo della piena proprietà del terreno in Rio (LI) descritto al NCT di RIO sez. Rio Per_2 terreno foglio 4, Particella 279;
condanna a pagare a titolo di conguaglio a la somma di euro Parte_1 CP_1
14.250,00, con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
respinge ogni diversa domanda riconvenzionale proposta da CP_1
dichiara nulla la domanda di riduzione delle donazioni avanzata in riconvenzionale da CP_1
[...]
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la CP_1 Parte_1 somma di euro 934,24 per spese anticipate ed euro 21.365,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 11 di 12 pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 27 agosto 2024, a carico solidale delle parti;
Visti gli artt. 2643 e 2651 cc,
ordina a carico di parte interessata la trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità del
Conservatore dei Registri Immobiliari
Livorno, 25 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 12 di 12