Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/2004, n. 21395
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Sentenza 10 novembre 2004

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Nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63 - 65 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista, riguardante i provvedimenti resi dal Consiglio nazionale dell'Ordine (nella specie, in tema di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti), si realizza un litisconsorzio necessario tra Ordine nazionale ed Ordine regionale o interregionale dei giornalisti, con conseguente applicabilità della disciplina processuale di cui agli artt. 102, secondo comma, 268, 307, terzo comma, 331 - 333, 343, 354, 371, 371 bis e 383, terzo comma, cod. proc. civ. Peraltro, dinanzi all'autorità giudiziaria non è ipotizzabile, alla stregua del sistema prefigurato dalla legge professionale, una divergenza di opinioni, nel merito, tra (Consiglio dell') Ordine nazionale e (Consiglio dell') Ordine regionale od interregionale: infatti - posto che, sia formalmente che sostanzialmente, la deliberazione oggetto del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria è soltanto quella adottata in via definitiva dal Consiglio nazionale dell'Ordine (cfr. art. 63, primo comma, legge cit.), al contenuto della quale l'Ordine regionale non può comunque "contrapporsi" - siffatta, necessaria omogeneità di posizioni nel merito si sostanzia nel "comune" interesse alla "conservazione" della deliberazione stessa, vale a dire all'affermazione, in sede giurisdizionale, della sua legittimità anche nel merito, senza che ciò implichi tuttavia che, nel rispetto di tale limite, ciascuno dei due Ordini, regionale od interregionale e nazionale, non possa, autonomamente e compiutamente, esercitare i propri diritti di difesa anche nel merito della controversia. Da tanto deriva che, nell'ipotesi in cui il tribunale, o la corte d'appello, annulli, revochi o modifichi la deliberazione impugnata (con ciò determinandosi, in ragione della comunanza di interesse alla "conservazione " della deliberazione stessa, la soccombenza sia dell'Ordine nazionale sia dell'Ordine regionale od interregionale dei giornalisti), il diritto di impugnare tale sentenza sfavorevole - rispettivamente, dinanzi alla corte d'appello o alla Corte di cassazione - spetta, sempre nell'osservanza del predetto limite, a ciascuno dei predetti Ordini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/2004, n. 21395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21395
    Data del deposito : 10 novembre 2004

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