Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
Nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63 - 65 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista, riguardante i provvedimenti resi dal Consiglio nazionale dell'Ordine (nella specie, in tema di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti), si realizza un litisconsorzio necessario tra Ordine nazionale ed Ordine regionale o interregionale dei giornalisti, con conseguente applicabilità della disciplina processuale di cui agli artt. 102, secondo comma, 268, 307, terzo comma, 331 - 333, 343, 354, 371, 371 bis e 383, terzo comma, cod. proc. civ. Peraltro, dinanzi all'autorità giudiziaria non è ipotizzabile, alla stregua del sistema prefigurato dalla legge professionale, una divergenza di opinioni, nel merito, tra (Consiglio dell') Ordine nazionale e (Consiglio dell') Ordine regionale od interregionale: infatti - posto che, sia formalmente che sostanzialmente, la deliberazione oggetto del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria è soltanto quella adottata in via definitiva dal Consiglio nazionale dell'Ordine (cfr. art. 63, primo comma, legge cit.), al contenuto della quale l'Ordine regionale non può comunque "contrapporsi" - siffatta, necessaria omogeneità di posizioni nel merito si sostanzia nel "comune" interesse alla "conservazione" della deliberazione stessa, vale a dire all'affermazione, in sede giurisdizionale, della sua legittimità anche nel merito, senza che ciò implichi tuttavia che, nel rispetto di tale limite, ciascuno dei due Ordini, regionale od interregionale e nazionale, non possa, autonomamente e compiutamente, esercitare i propri diritti di difesa anche nel merito della controversia. Da tanto deriva che, nell'ipotesi in cui il tribunale, o la corte d'appello, annulli, revochi o modifichi la deliberazione impugnata (con ciò determinandosi, in ragione della comunanza di interesse alla "conservazione " della deliberazione stessa, la soccombenza sia dell'Ordine nazionale sia dell'Ordine regionale od interregionale dei giornalisti), il diritto di impugnare tale sentenza sfavorevole - rispettivamente, dinanzi alla corte d'appello o alla Corte di cassazione - spetta, sempre nell'osservanza del predetto limite, a ciascuno dei predetti Ordini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/2004, n. 21395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21395 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTOLISSI MARIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
US GI, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 07286/94 proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORSINE DEI GIORNALISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTOLISSI MARIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
US GI, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA;
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/94 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 17/03/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, regionale e nazionale, l'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 in data 12 dicembre 1991, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Veneto deliberò di respingere la domanda di UL SS, tesa ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti. A seguito di ricorso del SS, il consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, con deliberazione del 14 maggio-3 luglio 1992, lo respinse.
Impugnata dal SS tale deliberazione dinanzi al Tribunale di Venezia, questo, in contraddittorio con il Consiglio regionale dell'Ordine del Veneto, con il Consiglio nazionale e con il Pubblico ministero, con sentenza del 6-25 maggio 1993, tra l'altro, revocò la deliberazione impugnata, accertando il diritto del SS all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti con decorrenza del 12 dicembre 1991.
La sentenze fu notificata, ad istanza del Cancelliere del Tribunale di Venezia, in data 18 settembre 1993 al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 27 settembre 1993 al Consiglio nazionale dell'Ordine; in data 29 settembre 1993 al Consiglio regionale dell'Ordine ed in data 4 ottobre 1993 al SS.
1.2 Avvino tale sentenza, sia il Consiglio ragionale - con atto notificato il 27 ottobre e depositato il 28 ottobre 1993 - sia il Consiglio nazionale dell'Ordine - con atto notificato il 27 ottobre e depositato il 29 ottobre 1993 - proposero distinti ricorsi alla Corte d'Appello di Vanesia, che, in contraddittorio con il SS e con il Procuratore Generale presso la stessa Corte, riunite le impugnazioni, con sentenza n. 3 del 3-17 marzo 1994, tra l'altro, dichiarò inammissibili entrambi gli appelli La Corte, in particolare: A)- ha, in primo luogo, ritenuto intempestivo l'appello del Consiglio nazionale, in quanto proposto (in data 29 ottobre 1993) oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione (eseguita in data 27 settembre 1993) della sentenza di primo grado, stabilito dall'art. 63 comma 2 della legge n. 69 del 1963 d'altro canto, ha ritenuto valido l'atto di notificatone della predetta sentenza, sia perché - pur mancando e nell'istanza di notifica del Cancelliere del Tribunale di Venezia e nella relaziona di notificazione l'indirizzo completo del destinatario - tale irregolarità non si traduce in nullità, non comportando, ai sensi dell'art. 160 cod.proc.civ., "incertezza assoluta della persona a cui è fatta, essendovi, per contro, l'assoluta certezza dell'identità del destinatario, unico essendo il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con sede in Rana" sia perché - con riferimento alle lamentate diversità del soggetto destinatario di fatto della notifica (Ordine interregionale del Lazio e del Molise, anziché Consiglio nazionale), ed incapacità a ricevere l'atto notificato della persona cui è stata materialmente consegnata la copia da notificare (dipendente dell'Ordine interregionale e non del consiglio nazionale) - la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario attesta che la notifica è stata effettuata al Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti nana mediante consegna di copia conforme a persona qualificatasi per Sig. Di CE DR impiegato;
sia, infine, perché il Consiglio nazionale non ha ne' provato, ne' offerto di provare alcunché in ordine alle circostanze dedotte, inerenti alle funzioni svolte dal Di CE ed al suo rapporto di dipendenza dal Consiglio interregionale, anziché dal Consiglio Nazionale;
B)- ha, in secondo luogo, ritenuto inammissibile l'appello proposto dal Consiglio regionale del Veneto per carenza di legittimazione dello stesso all'impugnazione della sentenza di primo grado: infatti - ancorché pacifica "la natura di contraddittore necessario attribuibile al consiglio regionale, in quanto destinatario della pretesa del privato e della sentenza che l'accolga" - il consiglio medesimo non può ritenersi legittimato a proporre impugnazione autonoma, anziché meramente adesiva, contro la sentenza di primo grado, tenuto conto che l'art. 63 comma 4 della legge n. 69 del 1963, stabilendo che "possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competente per territorio", si riferisce, segnatamente con il termine "interessato", soltanto "al soggetto privato destinatario della deliberazione del Consiglio nazionale, e non già al consiglio regionale", in quanto, sul piano della interpretazione sistematica, "non può ammettersi che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in contrapposizione ad essi"; con la conseguenza che "al consiglio regionale può venir riconosciuta, in quanto contraddittore necessario, unicamente la legittimazione alla proposizione di impugnazione adesiva"; e che "siffatta qualificazione, nella specie, non può, peraltro, essere riconosciuta all'appello proposto dal Consiglio regionale del Veneto, stante la tardività, e conseguente inammissibilità, di quello spiegato dal Consiglio Nazionale".
1.3 Avverso tale sentenza, hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione sia il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto (n. 7285 del 1994), sia il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (n. 7286 del 1994), deducendo, ciascuno, un motivo di censura, il primo illustrato con memoria.
Non si sono costituiti, benché ritualmente intimati, ne' il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, ne' UL SS.
A seguito di istanza di entrambi i ricorrenti - che hanno dichiarato e dimostrato di aver proposto, dinanzi al Tribunale di Venezia, querela di falso avente ad oggetto la relazione di notificazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui l'ufficiale notificatore attesta di aver notificato la sentenza medesima al "Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Roma mediante consegna di copia conforme a persona qualificatasi per sig. Di CE DR impiegato" in data 27 settembre 1993 - questa Corte, con ordinanze del 12 novembre 1996 e 22 gennaio 1998, ritenuta l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di falso, ha rinviato le cause a nuovo ruolo.
Questa Corte, con successiva ordinanza del 31 marzo-1^ luglio 1998, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ.. Dopo numerosi rinvii dalla causa a nuovo ruolo, in attesa dell'esito definitivo del giudizio di falso - questa Corte, con ordinanza n. 656/04 del 16 gennaio 2004, ha mandato alla Cancelleria di acquisire copia autentica della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2443 del 29 novembre 2000 munita della certificazione del suo passaggio in giudicato.
Con nota del 2 febbraio 2004, il cancelliere del Tribunale di Venezia ha trasmesso copia autentica della predetta sentenza, certificando il suo passaggio in cosa giudicata) con la sentenza stessa, il Tribunale di Venezia ha così disposto "definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nei confronti di UL SS, del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vanesia e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, nonché del Consiglio Regionale del Veneto dell'Ordine dei Giornalisti, così provvede: dichiara la falsità della relazione di notificazione dd. 27 settembre 1993 della sentenza 6-26 maggio 199 del Tribunale di Venezia, resa tra UL SS e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nonché il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, con l'intervento del Pubblico Ministero, nella parte in cui viene attestata la notifica di copia di detta sentenza in Roma premio il Consiglio Nazionale dell'Ordine dai Giornalisti;
manda alla Cancelleria per l'annotazione a margine dell'atto dichiarato falso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 I ricorsi un. 7285 e 7286 del 1994, in quanto proposti - rispettivamente dal Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti del Veneto e dal Consiglio nazionale dell'ordine medesimo - contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.. 2.2 Con l'unico motivo (con cui deduce: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64 L. 69/1963 in punto di legittimazione del Consiglio Regionale del Veneto dell'Ordine dei Giornalisti. Violazione del diritto di difesa - art. 24 Cost.-), il Consiglio regionale del Veneto dell'Ordine dei giornalisti critica la sentenza impugnata, riproponendo la tesi, secondo cui nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63 e 64 della legge n. 69 del 1963 per il sindacato sui provvedimenti resi dal consiglio regionale dell'ordine in tema di iscrizione all'albo dei pubblicisti, il consiglio medesimo, quale contraddittore necessario in quanto destinatario della pretesa del privato e della sentenza che l'accolga, deve ritenerti anche legittimato a proporre gravame contro la sentenza stessa;
e sostenendo che una diversa opinione lederebbe il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale del consiglio regionale in ordine a deliberazioni dallo stesso adottate.
2.3 Con l'unico Motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 160 c.p.c.; artt. 145 e 148 c.p.c.), il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti sostiene,
contrariamente a quanto affermato nella sentenza della Corte di Venezia, che l'omessa indicazione (sia nella istanza di notifica, sia) nella relazione di notificazione della sentenza di primo grado, dell'indirizzo della sede legale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti integrerebbe, non già una mera irregolarità, ma una vera e propria ipotesi di nullità della notificazione stessa per assoluta incertezza del destinatario concreto della medesima, tenuto anche conto che l'art. 145 cod.proc.civ.. Impone, relativamente alle persone giuridiche, la notificazione presso la sede legale;
con la conseguenza che - nulla la notificazione della sentenza di primo grado - non sarebbe decorso il termine "breve" per la proposizione dell'appello contro di essa.
2.4 Il ricorso del Consiglio Nazionale dall'Ordine dei Giornalisti (n. 7286 del 1994) marita accoglimento.
Come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A), la Corte veneziana ha giudicato inammissibile l'appello proposto dal Consiglio Nazionale avverso la sentenza di primo grado, in quanto - affermata la validità e l'efficacia della notificazione della sentenza stessa, eseguita in data 27 settembre 1993 - il ricorso d'appello risulta depositato in data 29 ottobre 1993, vale a dire oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione medesima stabilito dall'art. 63 comma 2 della legge n. 69 del 1993. Come già dianzi sottolineato (cfr., supra, n. 1.3), il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2443 del 29 novembre 2000, passata in giudicato - ad acquisita d'ufficio agli atti di questa Corte in forza dell'ordinanza n. 656/04 del 16 gennaio 2004 - ha così provveduto:
"dichiara la falsità della relazione di notificazione dd. 27 settembre 1993 della sentenza 6-26 maggio 1993 del Tribunale di Venezia, resa tra UL SS e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nonché il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, con l'intervento del Pubblico Ministero, nella parte in cui viene attestata la notifica di copia di detta sentenza in Roma presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
manda alla Cancelleria per l'annotazione a margine dell'atto dichiarato falso".
Tale giudicato fa stato tra le parti del presente processo e deve essere quivi applicato, quale giudicato "esterno", in forza dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 226 del 2001, sottolineandosi soltanto che il giudicato stesso, in quanto acquisito d'ufficio agli atti di causa nella presente fase del giudizio - proprio in ragione della disposta sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - costituisce atto interno al giudizio di legittimità.
Una volta accertata definitivamente la falsità della predetta relazione di notificazione, nella parte evidenziata dalla sentenza di falso - la notificazione stessa deve, conseguentemente, considerarsi invalida ed improduttiva di qualsiasi effetto giuridico e, quindi, (anche) inidonea a far decorrere il termine (breve: trenta giorni) per la proposizione dell'appello di cui all'art. 63 comma 2 della legge n. 69 del 1963, valendo, invece, ai fini dell'accertamento della tempestività dell'impugnazione, la regola generale dettata dall'art. 327 comma 1 cod. proc. civ., che, nella specie, risulta ampiamente rispettata.
Pertanto, la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A) deve essere annullata, nella parte in cui dichiara inammissibile l'appello proposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, restando assorbiti gli ulteriori profili del ricorso proposto da quest'ultimo) e la relativa causa deve essere rinviata alla sezione "specializzata" dalla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione (cfr. art. 63 comma 3 della legge n. 69 del 1963), la quale provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
2.5 Anche il ricorso proposto dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto (n. 7285 del 1994) merita accoglimento, nei sensi qui di seguito precisati.
A)- È noto che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 2932/72 del 9 ottobre 1972 e 1496/82 del 9 marzo 1982 hanno chiarito la posizione ed i diritti processuali dell'Ordine regionale od interregionale dei giornalisti nell'ambito del procedimento giurisdizionale - prefigurato dagli artt. 63-65 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti - avente ad oggetto la deliberazione adottata dal Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo ed in materia disciplinare. A1) - Nella prima di tali pronunce (n. 2932 del 1972), le Sezioni Unite hanno affermato il principio, secondo cui l'azione giudiziaria, prevista dagli artt. 63 e 64 della legge professionale, è di cognizione piena con potestà di annullamento, revoca o modifica delle deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, in materia disciplinare ed in tema di ricorsi relativi alle elezioni dei consigli e dei collegi dei revisori;
e secondo cui siffatta azione deve essere proposta da parte del pubblico ministero o dell'interessato nei confronti del consiglio regionale od interregionale dell'Ordine, il quale deve ritenersi contraddittore necessario nel relativo processo, in quanto solo nei confronti dello stesso può essere emessa la eventuale pronuncia di condanna ad un obbligo di fare, quale, ad esempio, la iscrizione o la reiscrizione nell'albo. A2)- In particolare, le Sezioni Unite - dopo aver rilevato che la legge n. 69 del 1963 "ha attribuito ai consigli regionali (od interregionali;
le funzioni di amministrazione attiva (artt. 1-11) ed al consiglio nazionale funzioni consultive, regolamentari e di decisione "in via amministrativa dei ricorsi 'avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezioni dei Consigli degli Ordini e del Collegio dei revisori' (art. 20)"; ed aver sottolineato l'autonomia del procedimento giurisdizionale (artt. 63- 65) da quello amministrativo (artt. 60-62), prefigurati dalla legge stessa - hanno affermato: "Dalla autonomia del processo civile e dallo scopo di esso, nonché dal potere concesso al giudico ordinario... deriva che l'azione giudiziarie non può che essere proposta nei confronti dell'autorità che detiene il potere di amministrazione attiva ed è, quindi, soggetto passivo della pretesa e della pronuncia giudiziale", A3)- Confutando, poi, specificamente, alcune obiezioni formulate a siffatta ricostruzione sistematica, sia sul piano dell'interpretazione letterale, sia su quello dell'interpretazione logica, le Sezioni unite: a) - nella dimensione dell'interpretazione letterale, hanno, tra l'altro, osservato:
"L'art. 63 (comma 4)... non concede il potere di reclamo all'autorità giudiziaria per gli interessati, bensì per l'interessato, ed ivi l'uso dal singolare ha maggior rilievo se si considera che, oltre al P.M., non vi potrebbero essere che due interessati: il privato ed il Consiglio Regionale e che quest'ultimo, anche nelle ipotesi di eqivocità terminologica, deve ritenersi privo della legittimazione attiva, in quanto, nell'ambito della stessa organizzazione, l'organo di amministrazione attiva non può ribellarsi alle statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato. Per lo stesso motivo ha rilevanza, in senso contrario, il plurale adottato nel primo cessa dell'art. 64, laddove è previsto che il Tribunale e la Corte giudichino "sentiti il pubblico ministero e gli interessati". Ed infatti, se avanti al giudice non dovesse essere convenuto anche il Consiglio Regionale, non vi potrebbe essere, oltre al pubblico ministero, una pluralità di interessati, ma soltanto un interessato, il professionista o pubblicista. Del resto, soltanto davanti al giudice il Consiglio Regionale può divenire interessato, perché, prima, l'interesse alla difesa dell'albo è direttamente tutelato con il provvedimento emesso, e, in sede di revisione davanti al Consiglio nazionale, rimane affidato a quest'altro organo amministrativo"; b)- nella dimensione dell'interpretazione logica, ritenuta "più decisiva", ha, tra l'altro, osservato: "se... può ammettersi... una azione giudiziaria contro un provvedimento amministrativo per l'annullamento, la modifica o la revoca di esso nei casi eccezionali nei quali la legge lo consente, non appare coerente ai principi di diritto costituzionale e processuale l'ipotesi che tale azione si svolga senza il contraddittorio con la pubblica amministrazione. Non può, invero, ritenersi che la cura dei pubblici interessi dell'Ordine sia affidata al pubblico ministero, non soltanto perché si impugna un provvedimento che non è emanato dallo stesso pubblico ministero ne' a sua istanza, ma anche perché la eventuale pronuncia ad un obbligo di fare, quale la iscrizione o reiscrizione all'albo, non può certamente essere emessa nei confronti del P.M. che non può eseguirla". A4)- Nella seconda delle su richiamate pronunce (n. 1496 del 1982) - adottata in una fattispecie, analoga alla presente, in cui la deliberatone negativa sulla domanda di iscrizione all'albo dei giornalisti, adottata dal consiglio regionale e confermata dal Consiglio nazionale, era stata impugnata dinanzi al tribunale dall'interessato in contraddittorio con il consiglio regionale;
ed in cui avverso la sentenza di annullamento della deliberazione medesima da parte del giudice di primo grado, il consiglio regionale aveva proposto appello, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dell'appellante - le Sezioni Unite, recepiti integralmente i principi affermati nella precedente decisione, hanno affermato: "Posto allora che il Consiglio regionale è parte necessaria nel giudizio instaurato a norma degli artt. 63-64... (e, in ogni caso, considerato che nella specie il Consiglio del Friuli- Venezia Giulia rivestì realmente la qualità di parte, cioè di soggetto del rapporto processuale instaurato davanti al Tribunale di Trieste), incontestabile è la sua legittimazione al gravame, negata invece dalla Corte d'appello sulla base d'una inaccettabile interpretazione (meramente letterale e del tutto asistematica) della legge n. 69 del 1963. La situazione soggettiva composita che fa capo a ciascuna delle parti del processo, infatti, comprende necessariamente anche la potestà di impugnare la pronuncia rasa dal giudice: la relativa legittimazione ed il relativo interesse essendo legati soltanto alla soccombenza. (Soccombenza, che nella specie è chiaramente collegata alla condanna di iscrivere il Rainò nell'albo dei pubblicisti, tenuto appunto dal Consiglio regionale che ha proposto il gravame)".
B)- L'esame analitico delle due pronunce delle Sezioni unite si è reso necessario, perché, a partire dalle sentenze n. 3184 del 1985 (seguita, a quanto risulta fino ad oggi, dalle sentenze nn. 3295 del 1993, 10638 e 10673 del 1996, 1545 e 2996 del 1997, 152 del 1998), si sono formati, nelle sezioni semplici, orientamenti parzialmente difformi, si è riconosciuto, innanzitutto, al consiglio regionale od interregionale dell'Ordine dei giornalisti, in conformità all'indirizzo della Sezioni Unite, la qualità di parte necessaria nel procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazioni del Consiglio Nazionale, in quanto esso - quale organo cui la legge professionale attribuisca la tenuta dell'albo e, quindi, l'attività di iscrizione e cancellazione, nonché il potare disciplinare - è destinatario sia dalle relative deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia, sia delle decisioni giurisdizionali di annullamento, revoca o modifica dalle deliberazioni stesse. Ma si è riconosciuto, altresì, in difformità dal predetto indirizzo, la qualità di parte necessaria del processo anche al Consiglio nazionale dell'Ordine, le cui deliberazioni sono formalmente impugnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria (cfr. Cass. nn. 10638 del 1996 e 1545 del 1997 cit.). Si e negato, in secondo luogo, allo stesso consiglio regionale, in conformità all'indirizzo medesimo, il potere di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 63 comma 4 della legge n. 69 del 1963, avverso le deliberazioni del Consiglio
Nazionale, in quanto non è ammissibile che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni dell'organo preposto al controllo ed alla revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in contrapposizione ad esso. Ma si è negato al consiglio regionale stesso, in difformità dalle sentenze delle Sezioni Unite, il potere di impugnazione avverso le pronunce adottate in sede giurisdizionale, in quanto il consiglio regionale od interregionale, essendo privo, per legge, del potere di azione, non è neppure titolare del potere di impugnazione (nella sentenza n. 10638 del 1996, ansi, in fattispecie riguardante la materia disciplinare, e stato affermato il principio, secondo cui, nei giudizi di impugnazione aventi ad oggetto deliberazioni adottate nella predetta materia, contraddittore necessario e legittimato all'impugnazione è soltanto il Consiglio nazionale, in quanto destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione di cui all'art. 62 della legge professionale e della statuizione del giudice, in quanto interessato alla conservazione del provvedimento amministrativo adottato ed in quanto preposto alla tutela degli interessi della categoria professionale, affidati alla sua cura).
C- il Collegio ritiene che siffatti orientamenti delle Sezioni semplici - anche laddove si discostano dalle ricordate pronunce delle Sezioni Unite: segnatamente, nella parte in cui viene negato al consiglio regionale od interregionale dell'Ordine la titolarità del potere di impugnazione (ricorso in appello e per Cassazione) avverso la sentenza sfavorevole pronunciata, rispettivamente, dal tribunale o dalla corte d'appello, esclusivamente sulla base del rilievo, secondo cui, come la legge non attribuisce al consiglio stesso il potere di azione, così non gli attribuisce il potere di impugnazione;
e nella parte in cui viene riconosciuta al Consiglio nazionale dell'Ordine la qualità di parte necessaria del procedimento giurisdizionale - meritino una complessiva riflessione. C1)- Deve, innanzitutto, ribadirsi che l'Ordine regionale od interregionale dei giornalisti non è titolare del diritto di azione, prefigurato dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 63 della legge n. 69 del 1963, davanti al tribunale competente, sia nell'ipotesi in cui la deliberazione adottata nelle materie di propria attribuzione dal relativo Consiglio sia stata "confermata", nel merito, dal Consiglio nazionale, sia nella ipotesi inversa. Nella prima ipotesi, infatti, è del tutto evidente, comunque, la carenza di interesse dell'Ordine regionale od interregionale ad impugnare in sede giurisdizionale una deliberazione del Consiglio nazionale "conforme" a quella adottata dal Consiglio regionale. Nella seconda ipotesi, la deliberazione del Consiglio regionale od interregionale risulta, formalmente e sostanzialmente, sostituita da quella assunta dal Consiglio nazionale sulla base delle attribuzioni riservate dalla legge a quest'ultimo organo (cfr. art. 20 lett. d: "Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni... d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elencai dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezioni del Consiglio degli Ordini e dei Collegi dei revisori"); sicché, nell'ipotesi in esame, risulta confermato l'orientamento, secondo cui la carenza di legittimazione attiva del Consiglio regionale alla proposizione dell'azione di impugnativa della difforme deliberazione del Consiglio nazionale dinanzi al tribunale riposa sul rilievo, decisivo, che "nell'ambito della stessa organizzazione, l'organo di amministrazione attiva non può ribellarmi alle statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione dal suo operato" (cfr. Cass., a s.u., n. 2932 del 1972 cit.); e secondo cui i soli soggetti attivamente legittimati a proporre tale azione sono o il professionista interessato, in quanto destinatario di una deliberazione a sè sfavorevole, ovvero il pubblico ministero. C2)- Deve, in secondo luogo, precisarsi che, dinanzi all'Autorità giudiziaria, "parti necessaria" del processo sono - oltre al professionista o ai professionisti "interessati", in quanto destinatari di una deliberazione o di una sentenza a sè sfavorevole, ed al pubblico ministero (cfr. art. 63 comma 4 della legge professionale) - sia l'Ordine nazionale, sia l'Ordine regionale od interregionale (cfr. art. 1 comma 6 della legge professionale: "Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico"). Il primo (ordine nazionale), in quanto un proprio organo - il Consiglio nazionale, appunto - ha adottato, in via definitiva, la deliberazione formalmente e sostanzialmente impugnata in sede giurisdizionale, che è suscettibile di essere annullata, revocata o modificata nella sede medesima (cfr. artt. 63 comma 1 - nella parte in cui dispone che "le deliberazioni indicate nell'articolo precedente e cioè: le deliberazioni del Consiglio nazionale pronunziate sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli regionali od interregionali possono essere impugnate... innanzi al tribunale..." - e 64 comma 2 dalla legge n. 69 del 1963, il quale stabilisce che "la sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata"): risulterebbe, infatti, contrario ai principi che a tale soggetto - un organo del quale ha adottato la deliberazione formalmente e sostanzialmente impugnata in sede giurisdizionale - fosse negato il diritto alla tutela giurisdizionale, esplicantesi nella difesa della legittimità, anche nel merito, della deliberazione stessa. Il secondo (Ordine regionale od interregionale), in quanto ad un proprio organo - il Consiglio regionale od interregionale, appunto - sono attribuiti, in via esclusiva, compiti di amministrazione attiva (cfr. combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 11 della legge professionale) e, dunque, di eventuale "attuazione" di una pronuncia giurisdizionale di annullamento, revoca o modifica della deliberazione (del Consiglio nazionale) impugnata.
D)- Dalle considerazioni che precedono deriva, dunque, che nel procedimento giurisdizionale disegnato dagli artt. 63-65 della legge professionale il legislatore del 1963 ha prefigurato un litisconsorzio necessario tra Ordine nazionale ed Ordine regionale o interregionale dei giornalisti (art. 102 comma 1 cod. proc. civ.), con conseguente applicabilità della disciplina processuale prevista dagli artt. 102 comma 2, 268, 307 comma 3, 331-333, 343, 354, 371, 371 bis e 383 comma 3 cod. proc. civ.. Ma dalle considerazioni stesse deriva anche che, dinanzi all'Autorità giudiziaria, non è neppure ipotizzabile, secondo lo stesso sistema prefigurato dalla legge professionale, una divergenza di posizioni, nel merito, tra (Consiglio dell')Ordine Nazionale e (Consiglio dell')Ordine regionale od interregionale: infatti - posto che, sia formalmente che sostanzialmente, la deliberazione oggetto del giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria è soltanto quella adottata in via definitiva dal Consiglio nazionale dell'Ordine (cfr. art. 63 comma 1 cit.), al contenuto della quale, come già sottolineato (cfr., supra, lett. C1), l'Ordine regionale non può comunque "contrapporsi" - siffatta, necessaria omogeneità di posizioni nel merito si sostanzia nel "comune" interesse alla "conservazione" della deliberazione stessa, vale a dire all'affermazione, in sede giurisdizionale, della sua legittimità anche nel merito. E tuttavia, ciò non implica, com'è ovvio, che, nel rispetto di tale limite, ciascuno dei due Ordini, regionale od interregionale e nazionale, non possa, autonomamente e compiutamente, esercitare i propri diritti di difesa anche nel merito della controversia (si pensi, ad es., al caso di contumacia di uno dei due Ordini, ovvero a quello in cui uno di essi formuli autonome eccezioni di carattere processuale o sviluppi autonome argomentazioni difensive in ordine alla legittimità, ovvero alla "giustizia", nel merito, del contenuto della deliberazione). E)- Nell'ipotesi in cui il tribunale, o la corte d'appello, annulli, revochi o modifichi la deliberazione impugnata, per ciò stesso la relativa sentenza determina la soccombenza - in ragione della comunanza di interesse alla "conversazione" della deliberazione stessa nei sensi e per i motivi dianzi esposti - e (del Consiglio) dell'Ordine nazionale e (del Consiglio) dell'Ordine regionale od interregionale dei giornalisti, nelle predette, rispettive qualità. Ne consegue che, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1496 del 1982 (cfr., supra, lett. A4: "La situazione soggettiva composita che fa capo a ciascuna delle parti del processo... comprende necessariamente anche la potesti di impugnare la pronuncia resa dal giudice: la relativa legittimazione ed il relativo interesse marnando legati soltanto alla soccombenza"), il diritto di impugnare tale sentenza sfavorevole - rispettivamente, dinanzi alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione - non può che spettare a ciascuno dei predetti Ordini, ovviamente sempre nel rispetto del predetto "limite" (di cui, supra, sub D, come è avvenuto nel caso di specie: cfr, supra, n.
1.2 e 1.3). Pertanto, la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.3 lett. B), la cui ratio decidendi si fonda su principi nettamente divergenti da quelli affermati in questa sede, deve essere annullata, anche nella parte in cui dichiara inammissibile l'appello proposto dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, restando assorbiti gli ulteriori profili del ricorso proposto da quest'ultimo; e la relativa causa deve essere rinviata alla sezione "specializzata" della Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione (cfr. art. 63 comma 3 della legge n. 69 del 1963), la quale provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla sezione specializzata della Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2004