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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3648/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3648/2021
promossa da:
nato a [...], (LU) il 04.07.1964 Parte_1
(Avv. Leonardo Dianda)
ATTORE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_1
mandataria di Controparte_2
(Avv. Pier Luigi Pellini)
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna, in solido
[...]
tra loro, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 10.03.2017.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che, in data 10.03.2017 alle ore 06:05 circa,
alla guida del veicolo ATC OP OV targato FC 810 EA, si trovava ad Altopascio e, in particolare, all'entrata dell'Autostrada A11 (c.d. Firenze-Mare), Km 49 +100, con direzione di marcia
Pisa-Firenze; che, dopo essere entrato in autostrada dal casello di Altopascio, rimaneva coinvolto in un incidente stradale ascrivibile all'esclusiva responsabilità del veicolo ATVT Volvo Truck targato
DC550 GX (semirimorchio tipo Miele CTG 04 targato AC 21248) di proprietà di e Controparte_3
condotto da , assicurato con che sul posto interveniva la Polizia Parte_2 Controparte_4
Stradale di Montecatini Terme, che effettuava i rilievi di rito e provvedeva ad elevare a Parte_2
verbale di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 176 co.
5-21 del Codice della Strada;
che,
che, in data 16.05.2017, veniva inoltrata lettera di Negoziazione Assistita alle compagnie assicurative coinvolte, che non aderivano alle richieste e comunicavano il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni;
che, in data 07.06.2017, presentava al Giudice di Pace di Lucca – Sezione
Penale, ricorso immediato ex art. 21 D. Lgs 274/2000, con contestuale costituzione di parte civile nei confronti di e della compagnia in qualità di Responsabile Civile, Parte_2 Controparte_4
affinché si procedesse per l'accertamento del reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p. e per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento; che, nel processo penale, venivano escussi in udienza i testimoni, venivano sentiti i consulenti tecnici della parte civile, Ing. Persona_1
, che ricostruiva la dinamica del sinistro, e il Dott. , che illustrava le lesioni
[...] Persona_2
riportate dal danneggiato;
che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in data 15.07.2020, il Giudice
di Pace di Lucca pronunciava sentenza con la quale dichiarava l'imputato responsabile Parte_2 del reato ascrittogli, lo condannava alla pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, lo condannava, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, danni da liquidarsi in sede civile, e condannava l'imputato ed il responsabile civile al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale della somma di euro 1.000,00; che avverso la sentenza sopraindicata veniva presentato atto di appello sia da parte dell'imputato che da parte del responsabile civile ( e il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice Controparte_4
dell'Appello, con sentenza del 20.01.2021 confermava integralmente la pronuncia del Giudice del primo grado;
che la sentenza di appello passava in giudicato, non essendo proposta impugnazione né
dall'imputato, né dal responsabile civile, né dal Pubblico Ministero e, pertanto, la responsabilità
dell'evento era attribuibile in via esclusiva ai convenuti;
che, in esecuzione della sentenza di appello,
provvedeva al pagamento della provvisionale di euro 1.000,00, come stabilito Controparte_4
dalla sopraindicata sentenza, mediante assegno bancario n. 2411156731-09; che detta somma veniva trattenuta in acconto sul maggiore avere e seguiva lettera di negoziazione assistita, con richiesta di integrazione di tutti i danni subiti a seguito del sinistro;
che la compagnia non rispondeva CP_1
all'invito alla negoziazione assistita, mentre la non aderiva alla richiesta. Controparte_4
Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali meglio descritti e quantificati nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di che contestava Controparte_2
le richieste avversarie in punto di an e quantum debeatur.
In particolare, deduceva che il veicolo di parte attrice tamponava quello dell'assicurata , CP_4
costretto a fermarsi in avaria in corrispondenza di una corsia di immissione nell'autostrada; che l'Autorità intervenuta a rilevare il sinistro contravvenzionava entrambi i conducenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 176 e 141 Codice della Strada;
che il richiamo effettuato da parte attrice alle sentenze penali emesse a carico del conducente per il reato di cui all'art. 590, comma Parte_2 3 c.p. non escludeva la responsabilità a carico di parte attrice nella verificazione dell'evento; che nel procedimento penale, al di là delle valutazioni svolte incidentalmente nella motivazione della sentenza, si era soltanto accertata con effetto definitivo la sussistenza di una responsabilità penale del conducente del veicolo della società assicurata, ma ciò non precludeva al Giudice civile di poter valutare ed accertare autonomamente il nesso causale con i potenziali danni e la correttezza della condotta di guida dell'attore, determinando i rispettivi gradi di responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro;
che la presenza del veicolo pesante sulla corsia di immissione dipendeva esclusivamente da un guasto che lo stesso aveva subito;
che aveva urtato un Parte_1
veicolo fermo, con le quattro frecce azionate, ed era stato contravvenzionato ai sensi dell'art. 141,
comma 2 e 11 Codice della Strada, per non avere tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi ed alle circostanze e che tale condotta di controparte era stata determinante nel prodursi dell'evento, che non si sarebbe verificato qualora l'attore avesse rispettato le suddette norme;
che, pertanto, risultava del tutto residuale l'apporto causale del veicolo assicurato nel sinistro per cui è causa. CP_4
Contestava le richieste attoree anche in punto di quantum debeatur.
Rappresentava, infine, di aver corrisposto all'attore la somma di euro 1.000,00 liquidata a titolo di provvisionale nella sentenza penale.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 21.01.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
La causa è stata istruita mediate CTU medico-legale e CTU diretta ad accertare sia i danni subiti dal veicolo di parte attrice che la velocità dallo stesso tenuta in occasione del sinistro nonché attraverso le prove per testi.
All'udienza del 09.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. Sull'an debeatur e sul concorso di colpa del danneggiato
Per il sinistro oggetto del presente giudizio, , conducente del veicolo di proprietà di Parte_2 [...]
assicurato con è stato condannato per il delitto previsto e punito CP_3 Controparte_2
dall'art. 590 c.p. con sentenza del Giudice di Pace di Lucca pronunciata in data 15.07.2020.,
confermata dalla sentenza del Tribunale di Lucca pronunciata in data 20.01.2021. e passata in giudicato.
Quanto all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno,
l'art. 651, comma 1, c.p.p. prevede che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 15392 del
2018), “per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella
sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale,
configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale)
e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale —
e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi — la ricostruzione storico-dinamica di essi è
invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad
una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla
valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di
esso, e non comprensibile nella nozione di «illiceità penale» di cui all'art. 651 cod. proc. pen.”.
Avendo l'assicurazione convenuta eccepito il concorso di colpa dell'attore danneggiato nella causazione del sinistro in questione, occorre premettere che la Suprema Corte ha chiarito che “con
riguardo alla questione qui in esame relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che — poiché
una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227,
comma primo cod. civ., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di
equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. — l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non
necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art.
651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in
giudizio per il risarcimento” (Cass., Sez. III, n. 15392 del 2018).
In definitiva, dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati si evince che non possono essere ricostruiti autonomamente dal Giudice civile i fatti storici accertati nel giudizio penale che riguardano gli elementi essenziali del reato indicati nell'art. 651 c.p.p., ma l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estende alle conseguenze dannose del reato, né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento dannoso.
In sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, è stata accertata la condotta gravemente colposa posta in essere da , conducente del mezzo di proprietà di assicurato con Parte_2 Controparte_3
che, avendo arrestato il proprio mezzo sulla corsia di accelerazione all'altezza Controparte_5
dello svincolo di Altopascio direzione Pisa-Firenze, senza averne segnalato la presenza mediante l'utilizzo dell'apposito triangolo, causava il sinistro in questione, venendo urtato da tergo dal veicolo condotto dall'attore.
Sebbene tale statuizione non vincoli questo Giudice, si rileva che il Giudice penale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato nell'evento dannoso, osservano che “nessun addebito colposo può
essere mosso nei confronti del il quale – nell'entrare in autostrada – trovandosi Parte_1
improvvisamente davanti il veicolo condotto dall'imputato (circostanza – questa – del tutto
imprevedibile), fermo sulla corsia di accelerazione, null'altro poteva fare se non tentare di evitarlo
sterzando (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 27513 del 10.05.2017) …”. Quanto alla condotta posta in essere dal danneggiato, al fine di valutare l'eventuale concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro, è stato demandato al CTU Ing. Persona_3
l'accertamento relativo alla velocità di guida tenuta dall'attore al momento dell'impatto.
Le valutazioni espresse dall'Ausiliario del Giudice sono da ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti, compiutamente motivate e prive di ogni considerazione aprioristica.
In particolare, il CTU ha così risposto al quesito “
4.2.Luogo e data del sinistro
Il sinistro è avvenuto il 10 marzo 2017 alle ore 06:05 circa, in Altopascio (LU), Autostrada A11 km
49+100.
Le condizioni della strada e del tempo vigenti sul luogo al momento del fatto sono quelle indicate
dalla P.G. intervenuta e riportati nel paragrafo “Rapporto dei verbalizzanti”.
Il limite di velocità nel tratto ove è avvenuto l'incidente è di 130 km/h.
La autostrada nel tratto interessato si presenta rettilineo e pianeggiante, (v. le seguenti immagini).
E' presente sulla destra la corsia di accelerazione proveniente dal casello di Altopascio per la
direzione verso Firenze.
Dal rapporto dei verbalizzanti si rileva che al momento del fatto il piano viabile era asciutto.
4.3.Tracce
Dalla documentazione fotografica realizzata dai verbalizzanti e dalla lettura del rapporto, al suolo
non sono state rilevate tracce relative al movimento dei veicoli prima e dopo la collisione. Si
osservano invece i residui della collisione. Sia le posizioni di quiete che i residui del sinistro non
sono state oggetto di misurazione da parte dei verbalizzanti.
4.4.Visibilità
Il fatto è avvenuto alle 06:05 il 10 marzo 2017 quindi in ora diurna poiché l'alba era avvenuta alle
04:45 la visibilità non era quindi limitata.
4.5.Danni riportati dal OP OV targato FC810EA
Dalla documentazione fotografica in atti presa dalla P.G. , si rileva che lo stesso presenta danni
nella parte laterale destra e l'asportazione del rivestimento esterno dell'allestimento.
4.6.Danni riportati dal semirimorchio Miele trainato dal Volvo Truck
Dalla documentazione fotografica in atti presa dalla P.G., si rileva che lo stesso presenta danni nella
parte posteriore sinistra dovuti all'urto dell'OP OV.
4.7.Modalità di collisione
Tenendo conto dei danni ai veicoli di cui alla descrizione della P.G., è possibile determinare come
la collisione primaria sia avvenuta tra la parte laterale destra dell'autocarro OP OV condotto
da parte attrice e la parte posteriore spigolare sinistra del semirimorchio Miele condotta dal
convenuto, con le modalità raffigurate nelle seguenti immagini.
4.8.Dinamica dall'urto alla quiete
Poiché la P.G. intervenuta non ha eseguito alcun rilievo metrico, il punto d'urto sul piano viabile è
stato individuato considerando la documentazione fotografica presa sul luogo dell'evento e la
dichiarazione del conducente l'autoarticolato, il quale riferiva testualmente: “(…) giunto all'altezza
della corsia di accelerazione di Altopascio notavo che la gomma del I° asse del semirimorchio
tremava, a quel punto decidevo di accostare sulla destra a circa metà della corsia di accelerazione,
(…)”. Ho quindi posizionato l'autoarticolato nella metà della corsia di accelerazione (v. la seguente
immagine).
Come è possibile osservare, l'impatto dovrebbe essere avvenuto nella corsia di accelerazione a una
distanza dall'inizio di questa di circa 65 metri. La corsia in totale è lunga circa 150 metri.
La velocità tenuta dall'OP OV condotto dall'attore è stata determinata in circa 64 km/h2
considerando una velocità di entrata nella corsia di 403 km/h e una accelerazione di circa 1,5
m/sec^2
A seguito della collisione, l'OP OV scivolava lungo la fiancata del semirimorchio andando poi
a fermarsi sulla corsia di emergenza ben oltre il termine della corsia di accelerazione (v. la seguente
immagine).
4.9.Analisi della fase pre-urto Abbiamo visto che l'autocarro OP OV si inserì nella corsia di accelerazione presumibilmente
con la velocità prevista negli svincoli di 40 km/h accelerando con un tasso di 1,5 m/sec^2, ragionevole
per il tipo di veicolo, Percorsi circa 65 metri urtava nello spigolo posteriore nel semirimorchio del
complesso veicolare che si era fermato a causa dell'avaria allo pneumatico posteriore destro del I°
asse, come dichiarato dallo stesso conducente.
Il tempo impiegato dall'OP OV dall'entrata nella corsia sino all'urto fu di circa 4,5 secondi.
Un veicolo fermo nella corsia di accelerazione è certamente una condizione non aspettata per chi si
approccia a immettersi in autostrada. Quando un utente si immette in autostrada percorrendo la
corsia di accelerazione la prima azione è quella di guardare al traffico che scorre nella corsia di
marcia normale e accelerare per raggiungere una velocità tale da permettere l'entrata nel flusso
della circolazione senza arrecare disturbo alla stessa. In questo caso è evidente che l'avvistamento
del complesso veicolare fermo è avvenuto dopo che il conducente dell'OP OV aveva percorso
un buon tratto sulla corsia di accelerazione. Poiché l'urto è avvenuto di spigolo è verosimile che vi
sia stata da parte del conducente dell'autocarro OP un'azione di sterzo volta a evitare un pieno
tamponamento. Considerando un tempo di reazione di circa 1 secondo e un tempo per azionare lo
sterzo4 e spostarsi di 0,5 secondi è possibile ipotizzare che il conducente dell'OP OV abbia
percorso uno spazio corrispondente a 3 secondi (circa 40 metri) senza guardare avanti,
evidentemente solo lateralmente al fine di immettersi nel flusso di circolazione”.
Ebbene, dalle risultanze dell'elaborato peritale, ad avviso di questo Giudice, deve escludersi il concorso colposo della vittima nel sinistro per cui è causa.
Infatti, sulla base dei calcoli effettuati dall'Ausiliario del Giudice, il danneggiato non risulta aver violato alcuna regola cautelare, in quanto procedeva ad una velocità stimata di 64 km/h, che, in vista dell'imminente inserimento in una corsia di marcia con limite di velocità pari a 130 km/h, deve ritenersi adeguata.
Inoltre, considerate la velocità di marcia dell'attore, la ridotta distanza tra l'inizio della corsia di accelerazione e l'autocarro, la mancata segnalazione del veicolo in arresto tramite l'apposito triangolo e tenuto conto della pericolosità del tratto stradale, che richiedeva all'attore particolare attenzione nell'osservare che non vi fossero veicoli che sopraggiungevano nella corsia di immissione, nessun rimprovero può essere mosso all'attore per non essere riuscito ad evitare lo scontro con il mezzo fermo sulla corsia di accelerazione.
Alla luce dei suddetti rilievi, non è ravvisabile alcuna condotta colposa del danneggiato e, dunque,
l'evento dannoso deve ascriversi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà
di (responsabile ex art. 2054, 3°comma c.c.) assicurato con Controparte_3 Controparte_2
Accertata nell'an la responsabilità delle parti convenute ed escluso il concorso di colpa del danneggiato, devono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate da quest'ultimo.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati dall'attore e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica per effetto del sinistro stradale, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU Dr.ssa nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, Persona_4
esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice ha così risposto ai quesiti “si può affermare che in conseguenza
ed a causa del sinistro subito in data 10.3.2017 il signor , soggetto con anamnesi Parte_1
patologica remota negativa per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente
indagine, ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica attingenti in specie il rachide cervicale
e consistenti in traumatismo distrattivo del rachide cervicale.
La dinamica del fatto, così come descritta, risulta del tutto compatibile alla produzione delle lesioni
accertate dai sanitari che lo ebbero in cura.
Il giorno stesso del fatto si recò infatti a visita dal curante dott. che riscontrò la presenza di Per_5
algia del rachide cervicale post trauma per cui indicò uso di collare cervicale , esame radiografico
del rachide cervicale e prescrisse prognosi di 25 giorni . In data 11.3.17 fu eseguita la radiografia della colonna cervicale con esito di minima scoliosi
cervicale e riduzione della fisiologica lordosi in quadro di impegno degenerativo somatico al tratto
cervicale medio distale, in particolare a C5-C7.
Seguirono periodici controlli dal dott. , che rilasciò certificazioni di continuazione del Per_5
prognostico infortunistico sino al 16.5.17 , sempre per persistente cervicalgia.In quella data fu
giudicato guarito con postumi
A domanda il signor afferma di aver eseguito fisioterapia in via amichevole nel tentativo Parte_1
di risolvere lo stato invalidante e di aver potuto riprendere il lavoro a Maggio 2017.
Sulla scorta della documentazione medica prodotta e della visita eseguita può essere riconosciuto
un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 5 (cinque), parziale al 50% di
giorni 15 (quindici) circa ed infine parziale al 25% per ulteriori giorni 20 (venti) circa.
Considerate le modalità di accadimento, l'importanza dell'impatto sofferto ( accanto all'entità dei
danni al mezzo), il riscontro del riduzione della fisiologica lordosi cervicale per come emersa
nell'indagine radiografica del giorno successivo al fatto , pur a fronte di certificazione medica
piuttosto scarna ma comunque periodicamente rinnovata per mancata risoluzione del quadro clinico,
si ritiene che il nesso di causa tra evento – lesioni e attuali menomazioni sia sufficientemente
dimostrato.
All'esame obiettivo attuale si è osservato ipertono della muscolatura laterocervicale e del margine
superiore dei cucullari, in particolare a sinistra dolente alla pressione come dolore viene riferito alla
pressopalpazione sulle apofisi spinose del passaggio cervicodorsale. Sotto il profilo funzionale si
registra deficit di poco meno di ¼ nella rotazione a sinistra e nelle inclinazioni, bilateralmente.
Avuto riguardo dello stato anteriore del p. ed in accordo con gli orientamenti valutativi a maggior
diffusione in ambito medico legale, si può concludere che alle lesioni sofferte dal signor Parte_1
nel fatto in indagine sono conseguiti postumi permanenti obiettivabili incidenti sul
[...]
rachide cervicale, da intendersi quali danno biologico permanente, quantificabili nella misura
dell' 1 (uno) % ”. Trattandosi di danno biologico di lieve entità derivante da sinistro stradale, lo stesso deve essere liquidato in base alle tabelle di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni Privata (D.lgs. n. 209/2005).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (52 anni), il danno dallo stesso subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 748,37
Invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 897,65
TOTALE GENERALE: € 1.646,02 Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno morale, genericamente allegato da parte attrice, non avendo quest'ultima provato peculiari sofferenze fisiche e patemi d'animo diverse dai pregiudizi già tenuti in considerazione nella quantificazione del danno biologico e tali da fondare la pretesa al risarcimento di tale tipologia di danno.
Sul risarcimento del danno patrimoniale
Quanto ai danni riportati dal veicolo di parte attrice, dalla documentazione fotografica versata in atti risulta che, a seguito dell'urto, si è staccata la parte furgonata del veicolo, disperdendo la merce
(generi alimentari) ivi contenuta.
Il danneggiato ha allegato il preventivo redatto dalla per la riparazione dei danni, Parte_3
che venivano quantificati nella somma di euro 23.794,33 più Iva, deducendo di non aver riparato il mezzo e di averne acquistato uno nuovo.
La gravità dei danni riportati dal mezzo risulta, altresì, provata dalle dichiarazioni testimoniali rese da , impiegata presso la carrozzeria sopraindicata, la quale ha confermato che il Testimone_1
mezzo incidentato non era marciante.
Si richiamano, inoltre, le valutazioni espresse dal CTU Ing. , il quale ha così risposto Persona_3
al quesito “Dalla documentazione fotografica presa dalla P.G. in atti, appare evidente che i danni
riportati dall'OP OV siano palesemente non economici poiché hanno interessato in modo
grave sia la parte motrice che l'allestimento sostanzialmente divelto.
Il valore antesinistro dell'OP OV in questione immatricolato nel 2016, considerando la
tipologia di allestimento e uno stato medio di utilizzo, si può determinare in circa €.20000,00”.
Ebbene, attesa l'antieconomicità della riparazione del mezzo, il cui importo appare superiore rispetto al valore di mercato del veicolo, si ritiene congruo parametrare il danno al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, per cui appare condivisibile la determinazione dello stesso come risultante dalla C.T.U. in euro 20.000,00.
A parte attrice, inoltre, deve essere risarcita la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo
sostitutivo, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, Ord. n. 27389 del 19.09.2022) ha recentemente chiarito quanto segue: “Che il danneggiato non debba limitarsi a
dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo
dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine
Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la
spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione
è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è
presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la
spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa
ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico
della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra
vettura per rimediare al fermo tecnico della propria”.
Secondo l'orientamento richiamato, il danneggiato deve provare non di aver avuto effettivamente necessità del veicolo (la dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva), ma di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo, che, nel caso di specie, è stata fornita attraverso le fatture prodotte in atti (v. doc. 23 parte attrice), dalle quali risulta il noleggio del mezzo sostitutivo nel periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro, per l'importo complessivo di euro 1.805,60.
Non può, invece, essere risarcita a parte attrice la somma di euro 1.227,48, trattandosi di spesa sostenuta per la locazione finanziaria avente ad oggetto il nuovo veicolo (in particolare, per l'anticipo delle spese di istruttoria, dell'imposta di bollo e del costo mensile delle eventuali coperture assicurative) non trattandosi di una conseguenza diretta ed immediata del danno subito quanto piuttosto di una spesa conseguente alla scelta operata dall'acquirente in ordine a tale modalità di acquisto del nuovo mezzo.
Spetta, inoltre, al danneggiato il risarcimento della somma di euro 1.131,93 per la perdita della
merce trasportata e descritta nelle bolle di trasporto prodotte (non specificamente contestate dai convenuti), risultando il deterioramento e la perdita della stessa provata dal verbale redatto dalle
Autorità intervenute sul posto, dalla documentazione fotografica, che mostra la dispersione sul manto stradale dei generi alimentari trasportati, nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_2
responsabile del magazzino del pastificio (“La merce è andata tutta distrutta per
[...] Pt_4
quel che mi ricordo io. Lo posso dire perché io non ho ricaricato la merce nel magazzino” v. verbale di udienza del 17.04.2024).
È, altresì, fondata la richiesta attorea di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza dei
consulenti tecnici di parte nel processo penale (Ing. e Dott. Persona_1 Persona_2
pari ad euro 5.803,30, avendo gli stessi svolto attività tecnica utile alla difesa della parte civile, e quindi funzionale all'accertamento della relativa domanda civilistica, introdotta nel giudizio penale,
ed andando, quindi, a costituire una delle varie voci di danno subite dall'attore per effetto del sinistro la cui liquidazione è stata rimessa dal giudice penale al giudice civile .
Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento delle spese stragiudiziali, può essere riconosciuta a parte attrice la somma di euro 536,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale in fase di negoziazione assistita oltre ad euro 1205,00 per la fase stragiudiziale,
così liquidata sulla base dei valori minimi delle tariffe in quanto consistita nell'invio di alcune mail che non hanno prodotto l'effetto sperato di una risoluzione stragiudiziale della controversia atta ad evitare l'instaurazione di un giudizio.
La somma di cui sopra viene così quantificata tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014,
con riferimento al valore della causa, alle tariffe medie ed alla sola voce relativa all'attivazione della procedura di negoziazione assistita e tariffe minime per quanto riguarda la fase stragiudiziale.
Sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale € 30.481,83 (di cui € 20.000,00 per il valore di mercato del mezzo incidentato, € 1.805,60 per il noleggio del veicolo sostitutivo, € 1.131,93
per la perdita della merce trasportata, € 5.803,30 per le spese dei consulenti tecnici di parte nel processo penale e € 1741,00 per spese legali stragiudiziali) e non patrimoniale € 1.646,02 (per danno biologico) ammonta ad euro 32.127,85. L'importo come sopra quantificato deve essere ridotto, avendo parte attrice già ricevuto in acconto dalla compagnia assicurativa la somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti mediante assegno datata 10.05.2021 che pertanto dovrà essere detratta dall'ammontare totale del danno come sopra liquidato .
Trattandosi debito di valore, spettano alla danneggiata i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condannano parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da 26.001,00 a euro 52.000,00) .
Le spese delle due CTU e le spese di CTP sostenute da parte attrice (per la somma di euro 427,00
Dott. ed euro 3064,00 Ing. ) devono essere poste a carico di parti convenute in Per_6 Per_1
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma di euro 31.127,85 ( già detratto l'acconto
ricevuto di euro 1000,00) oltre agli interessi compensativi calcolati su tale somma con i criteri indicati in parte motiva, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese legali del presente procedimento, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U., spese per marca da bollo e spese di notifica;
3) Pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. sostenute da parte attrice a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Lucca, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3648/2021
promossa da:
nato a [...], (LU) il 04.07.1964 Parte_1
(Avv. Leonardo Dianda)
ATTORE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_1
mandataria di Controparte_2
(Avv. Pier Luigi Pellini)
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna, in solido
[...]
tra loro, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 10.03.2017.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che, in data 10.03.2017 alle ore 06:05 circa,
alla guida del veicolo ATC OP OV targato FC 810 EA, si trovava ad Altopascio e, in particolare, all'entrata dell'Autostrada A11 (c.d. Firenze-Mare), Km 49 +100, con direzione di marcia
Pisa-Firenze; che, dopo essere entrato in autostrada dal casello di Altopascio, rimaneva coinvolto in un incidente stradale ascrivibile all'esclusiva responsabilità del veicolo ATVT Volvo Truck targato
DC550 GX (semirimorchio tipo Miele CTG 04 targato AC 21248) di proprietà di e Controparte_3
condotto da , assicurato con che sul posto interveniva la Polizia Parte_2 Controparte_4
Stradale di Montecatini Terme, che effettuava i rilievi di rito e provvedeva ad elevare a Parte_2
verbale di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 176 co.
5-21 del Codice della Strada;
che,
che, in data 16.05.2017, veniva inoltrata lettera di Negoziazione Assistita alle compagnie assicurative coinvolte, che non aderivano alle richieste e comunicavano il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni;
che, in data 07.06.2017, presentava al Giudice di Pace di Lucca – Sezione
Penale, ricorso immediato ex art. 21 D. Lgs 274/2000, con contestuale costituzione di parte civile nei confronti di e della compagnia in qualità di Responsabile Civile, Parte_2 Controparte_4
affinché si procedesse per l'accertamento del reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p. e per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento; che, nel processo penale, venivano escussi in udienza i testimoni, venivano sentiti i consulenti tecnici della parte civile, Ing. Persona_1
, che ricostruiva la dinamica del sinistro, e il Dott. , che illustrava le lesioni
[...] Persona_2
riportate dal danneggiato;
che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in data 15.07.2020, il Giudice
di Pace di Lucca pronunciava sentenza con la quale dichiarava l'imputato responsabile Parte_2 del reato ascrittogli, lo condannava alla pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, lo condannava, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, danni da liquidarsi in sede civile, e condannava l'imputato ed il responsabile civile al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale della somma di euro 1.000,00; che avverso la sentenza sopraindicata veniva presentato atto di appello sia da parte dell'imputato che da parte del responsabile civile ( e il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice Controparte_4
dell'Appello, con sentenza del 20.01.2021 confermava integralmente la pronuncia del Giudice del primo grado;
che la sentenza di appello passava in giudicato, non essendo proposta impugnazione né
dall'imputato, né dal responsabile civile, né dal Pubblico Ministero e, pertanto, la responsabilità
dell'evento era attribuibile in via esclusiva ai convenuti;
che, in esecuzione della sentenza di appello,
provvedeva al pagamento della provvisionale di euro 1.000,00, come stabilito Controparte_4
dalla sopraindicata sentenza, mediante assegno bancario n. 2411156731-09; che detta somma veniva trattenuta in acconto sul maggiore avere e seguiva lettera di negoziazione assistita, con richiesta di integrazione di tutti i danni subiti a seguito del sinistro;
che la compagnia non rispondeva CP_1
all'invito alla negoziazione assistita, mentre la non aderiva alla richiesta. Controparte_4
Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali meglio descritti e quantificati nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di che contestava Controparte_2
le richieste avversarie in punto di an e quantum debeatur.
In particolare, deduceva che il veicolo di parte attrice tamponava quello dell'assicurata , CP_4
costretto a fermarsi in avaria in corrispondenza di una corsia di immissione nell'autostrada; che l'Autorità intervenuta a rilevare il sinistro contravvenzionava entrambi i conducenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 176 e 141 Codice della Strada;
che il richiamo effettuato da parte attrice alle sentenze penali emesse a carico del conducente per il reato di cui all'art. 590, comma Parte_2 3 c.p. non escludeva la responsabilità a carico di parte attrice nella verificazione dell'evento; che nel procedimento penale, al di là delle valutazioni svolte incidentalmente nella motivazione della sentenza, si era soltanto accertata con effetto definitivo la sussistenza di una responsabilità penale del conducente del veicolo della società assicurata, ma ciò non precludeva al Giudice civile di poter valutare ed accertare autonomamente il nesso causale con i potenziali danni e la correttezza della condotta di guida dell'attore, determinando i rispettivi gradi di responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro;
che la presenza del veicolo pesante sulla corsia di immissione dipendeva esclusivamente da un guasto che lo stesso aveva subito;
che aveva urtato un Parte_1
veicolo fermo, con le quattro frecce azionate, ed era stato contravvenzionato ai sensi dell'art. 141,
comma 2 e 11 Codice della Strada, per non avere tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi ed alle circostanze e che tale condotta di controparte era stata determinante nel prodursi dell'evento, che non si sarebbe verificato qualora l'attore avesse rispettato le suddette norme;
che, pertanto, risultava del tutto residuale l'apporto causale del veicolo assicurato nel sinistro per cui è causa. CP_4
Contestava le richieste attoree anche in punto di quantum debeatur.
Rappresentava, infine, di aver corrisposto all'attore la somma di euro 1.000,00 liquidata a titolo di provvisionale nella sentenza penale.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 21.01.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
La causa è stata istruita mediate CTU medico-legale e CTU diretta ad accertare sia i danni subiti dal veicolo di parte attrice che la velocità dallo stesso tenuta in occasione del sinistro nonché attraverso le prove per testi.
All'udienza del 09.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. Sull'an debeatur e sul concorso di colpa del danneggiato
Per il sinistro oggetto del presente giudizio, , conducente del veicolo di proprietà di Parte_2 [...]
assicurato con è stato condannato per il delitto previsto e punito CP_3 Controparte_2
dall'art. 590 c.p. con sentenza del Giudice di Pace di Lucca pronunciata in data 15.07.2020.,
confermata dalla sentenza del Tribunale di Lucca pronunciata in data 20.01.2021. e passata in giudicato.
Quanto all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno,
l'art. 651, comma 1, c.p.p. prevede che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 15392 del
2018), “per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella
sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale,
configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale)
e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale —
e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi — la ricostruzione storico-dinamica di essi è
invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad
una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla
valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di
esso, e non comprensibile nella nozione di «illiceità penale» di cui all'art. 651 cod. proc. pen.”.
Avendo l'assicurazione convenuta eccepito il concorso di colpa dell'attore danneggiato nella causazione del sinistro in questione, occorre premettere che la Suprema Corte ha chiarito che “con
riguardo alla questione qui in esame relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che — poiché
una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227,
comma primo cod. civ., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di
equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. — l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non
necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art.
651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in
giudizio per il risarcimento” (Cass., Sez. III, n. 15392 del 2018).
In definitiva, dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati si evince che non possono essere ricostruiti autonomamente dal Giudice civile i fatti storici accertati nel giudizio penale che riguardano gli elementi essenziali del reato indicati nell'art. 651 c.p.p., ma l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estende alle conseguenze dannose del reato, né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento dannoso.
In sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, è stata accertata la condotta gravemente colposa posta in essere da , conducente del mezzo di proprietà di assicurato con Parte_2 Controparte_3
che, avendo arrestato il proprio mezzo sulla corsia di accelerazione all'altezza Controparte_5
dello svincolo di Altopascio direzione Pisa-Firenze, senza averne segnalato la presenza mediante l'utilizzo dell'apposito triangolo, causava il sinistro in questione, venendo urtato da tergo dal veicolo condotto dall'attore.
Sebbene tale statuizione non vincoli questo Giudice, si rileva che il Giudice penale ha escluso il concorso di colpa del danneggiato nell'evento dannoso, osservano che “nessun addebito colposo può
essere mosso nei confronti del il quale – nell'entrare in autostrada – trovandosi Parte_1
improvvisamente davanti il veicolo condotto dall'imputato (circostanza – questa – del tutto
imprevedibile), fermo sulla corsia di accelerazione, null'altro poteva fare se non tentare di evitarlo
sterzando (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 27513 del 10.05.2017) …”. Quanto alla condotta posta in essere dal danneggiato, al fine di valutare l'eventuale concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro, è stato demandato al CTU Ing. Persona_3
l'accertamento relativo alla velocità di guida tenuta dall'attore al momento dell'impatto.
Le valutazioni espresse dall'Ausiliario del Giudice sono da ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti, compiutamente motivate e prive di ogni considerazione aprioristica.
In particolare, il CTU ha così risposto al quesito “
4.2.Luogo e data del sinistro
Il sinistro è avvenuto il 10 marzo 2017 alle ore 06:05 circa, in Altopascio (LU), Autostrada A11 km
49+100.
Le condizioni della strada e del tempo vigenti sul luogo al momento del fatto sono quelle indicate
dalla P.G. intervenuta e riportati nel paragrafo “Rapporto dei verbalizzanti”.
Il limite di velocità nel tratto ove è avvenuto l'incidente è di 130 km/h.
La autostrada nel tratto interessato si presenta rettilineo e pianeggiante, (v. le seguenti immagini).
E' presente sulla destra la corsia di accelerazione proveniente dal casello di Altopascio per la
direzione verso Firenze.
Dal rapporto dei verbalizzanti si rileva che al momento del fatto il piano viabile era asciutto.
4.3.Tracce
Dalla documentazione fotografica realizzata dai verbalizzanti e dalla lettura del rapporto, al suolo
non sono state rilevate tracce relative al movimento dei veicoli prima e dopo la collisione. Si
osservano invece i residui della collisione. Sia le posizioni di quiete che i residui del sinistro non
sono state oggetto di misurazione da parte dei verbalizzanti.
4.4.Visibilità
Il fatto è avvenuto alle 06:05 il 10 marzo 2017 quindi in ora diurna poiché l'alba era avvenuta alle
04:45 la visibilità non era quindi limitata.
4.5.Danni riportati dal OP OV targato FC810EA
Dalla documentazione fotografica in atti presa dalla P.G. , si rileva che lo stesso presenta danni
nella parte laterale destra e l'asportazione del rivestimento esterno dell'allestimento.
4.6.Danni riportati dal semirimorchio Miele trainato dal Volvo Truck
Dalla documentazione fotografica in atti presa dalla P.G., si rileva che lo stesso presenta danni nella
parte posteriore sinistra dovuti all'urto dell'OP OV.
4.7.Modalità di collisione
Tenendo conto dei danni ai veicoli di cui alla descrizione della P.G., è possibile determinare come
la collisione primaria sia avvenuta tra la parte laterale destra dell'autocarro OP OV condotto
da parte attrice e la parte posteriore spigolare sinistra del semirimorchio Miele condotta dal
convenuto, con le modalità raffigurate nelle seguenti immagini.
4.8.Dinamica dall'urto alla quiete
Poiché la P.G. intervenuta non ha eseguito alcun rilievo metrico, il punto d'urto sul piano viabile è
stato individuato considerando la documentazione fotografica presa sul luogo dell'evento e la
dichiarazione del conducente l'autoarticolato, il quale riferiva testualmente: “(…) giunto all'altezza
della corsia di accelerazione di Altopascio notavo che la gomma del I° asse del semirimorchio
tremava, a quel punto decidevo di accostare sulla destra a circa metà della corsia di accelerazione,
(…)”. Ho quindi posizionato l'autoarticolato nella metà della corsia di accelerazione (v. la seguente
immagine).
Come è possibile osservare, l'impatto dovrebbe essere avvenuto nella corsia di accelerazione a una
distanza dall'inizio di questa di circa 65 metri. La corsia in totale è lunga circa 150 metri.
La velocità tenuta dall'OP OV condotto dall'attore è stata determinata in circa 64 km/h2
considerando una velocità di entrata nella corsia di 403 km/h e una accelerazione di circa 1,5
m/sec^2
A seguito della collisione, l'OP OV scivolava lungo la fiancata del semirimorchio andando poi
a fermarsi sulla corsia di emergenza ben oltre il termine della corsia di accelerazione (v. la seguente
immagine).
4.9.Analisi della fase pre-urto Abbiamo visto che l'autocarro OP OV si inserì nella corsia di accelerazione presumibilmente
con la velocità prevista negli svincoli di 40 km/h accelerando con un tasso di 1,5 m/sec^2, ragionevole
per il tipo di veicolo, Percorsi circa 65 metri urtava nello spigolo posteriore nel semirimorchio del
complesso veicolare che si era fermato a causa dell'avaria allo pneumatico posteriore destro del I°
asse, come dichiarato dallo stesso conducente.
Il tempo impiegato dall'OP OV dall'entrata nella corsia sino all'urto fu di circa 4,5 secondi.
Un veicolo fermo nella corsia di accelerazione è certamente una condizione non aspettata per chi si
approccia a immettersi in autostrada. Quando un utente si immette in autostrada percorrendo la
corsia di accelerazione la prima azione è quella di guardare al traffico che scorre nella corsia di
marcia normale e accelerare per raggiungere una velocità tale da permettere l'entrata nel flusso
della circolazione senza arrecare disturbo alla stessa. In questo caso è evidente che l'avvistamento
del complesso veicolare fermo è avvenuto dopo che il conducente dell'OP OV aveva percorso
un buon tratto sulla corsia di accelerazione. Poiché l'urto è avvenuto di spigolo è verosimile che vi
sia stata da parte del conducente dell'autocarro OP un'azione di sterzo volta a evitare un pieno
tamponamento. Considerando un tempo di reazione di circa 1 secondo e un tempo per azionare lo
sterzo4 e spostarsi di 0,5 secondi è possibile ipotizzare che il conducente dell'OP OV abbia
percorso uno spazio corrispondente a 3 secondi (circa 40 metri) senza guardare avanti,
evidentemente solo lateralmente al fine di immettersi nel flusso di circolazione”.
Ebbene, dalle risultanze dell'elaborato peritale, ad avviso di questo Giudice, deve escludersi il concorso colposo della vittima nel sinistro per cui è causa.
Infatti, sulla base dei calcoli effettuati dall'Ausiliario del Giudice, il danneggiato non risulta aver violato alcuna regola cautelare, in quanto procedeva ad una velocità stimata di 64 km/h, che, in vista dell'imminente inserimento in una corsia di marcia con limite di velocità pari a 130 km/h, deve ritenersi adeguata.
Inoltre, considerate la velocità di marcia dell'attore, la ridotta distanza tra l'inizio della corsia di accelerazione e l'autocarro, la mancata segnalazione del veicolo in arresto tramite l'apposito triangolo e tenuto conto della pericolosità del tratto stradale, che richiedeva all'attore particolare attenzione nell'osservare che non vi fossero veicoli che sopraggiungevano nella corsia di immissione, nessun rimprovero può essere mosso all'attore per non essere riuscito ad evitare lo scontro con il mezzo fermo sulla corsia di accelerazione.
Alla luce dei suddetti rilievi, non è ravvisabile alcuna condotta colposa del danneggiato e, dunque,
l'evento dannoso deve ascriversi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà
di (responsabile ex art. 2054, 3°comma c.c.) assicurato con Controparte_3 Controparte_2
Accertata nell'an la responsabilità delle parti convenute ed escluso il concorso di colpa del danneggiato, devono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate da quest'ultimo.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati dall'attore e, segnatamente, a quelli derivanti dalla lesione all'integrità psico-fisica per effetto del sinistro stradale, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU Dr.ssa nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, Persona_4
esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice ha così risposto ai quesiti “si può affermare che in conseguenza
ed a causa del sinistro subito in data 10.3.2017 il signor , soggetto con anamnesi Parte_1
patologica remota negativa per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente
indagine, ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica attingenti in specie il rachide cervicale
e consistenti in traumatismo distrattivo del rachide cervicale.
La dinamica del fatto, così come descritta, risulta del tutto compatibile alla produzione delle lesioni
accertate dai sanitari che lo ebbero in cura.
Il giorno stesso del fatto si recò infatti a visita dal curante dott. che riscontrò la presenza di Per_5
algia del rachide cervicale post trauma per cui indicò uso di collare cervicale , esame radiografico
del rachide cervicale e prescrisse prognosi di 25 giorni . In data 11.3.17 fu eseguita la radiografia della colonna cervicale con esito di minima scoliosi
cervicale e riduzione della fisiologica lordosi in quadro di impegno degenerativo somatico al tratto
cervicale medio distale, in particolare a C5-C7.
Seguirono periodici controlli dal dott. , che rilasciò certificazioni di continuazione del Per_5
prognostico infortunistico sino al 16.5.17 , sempre per persistente cervicalgia.In quella data fu
giudicato guarito con postumi
A domanda il signor afferma di aver eseguito fisioterapia in via amichevole nel tentativo Parte_1
di risolvere lo stato invalidante e di aver potuto riprendere il lavoro a Maggio 2017.
Sulla scorta della documentazione medica prodotta e della visita eseguita può essere riconosciuto
un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni 5 (cinque), parziale al 50% di
giorni 15 (quindici) circa ed infine parziale al 25% per ulteriori giorni 20 (venti) circa.
Considerate le modalità di accadimento, l'importanza dell'impatto sofferto ( accanto all'entità dei
danni al mezzo), il riscontro del riduzione della fisiologica lordosi cervicale per come emersa
nell'indagine radiografica del giorno successivo al fatto , pur a fronte di certificazione medica
piuttosto scarna ma comunque periodicamente rinnovata per mancata risoluzione del quadro clinico,
si ritiene che il nesso di causa tra evento – lesioni e attuali menomazioni sia sufficientemente
dimostrato.
All'esame obiettivo attuale si è osservato ipertono della muscolatura laterocervicale e del margine
superiore dei cucullari, in particolare a sinistra dolente alla pressione come dolore viene riferito alla
pressopalpazione sulle apofisi spinose del passaggio cervicodorsale. Sotto il profilo funzionale si
registra deficit di poco meno di ¼ nella rotazione a sinistra e nelle inclinazioni, bilateralmente.
Avuto riguardo dello stato anteriore del p. ed in accordo con gli orientamenti valutativi a maggior
diffusione in ambito medico legale, si può concludere che alle lesioni sofferte dal signor Parte_1
nel fatto in indagine sono conseguiti postumi permanenti obiettivabili incidenti sul
[...]
rachide cervicale, da intendersi quali danno biologico permanente, quantificabili nella misura
dell' 1 (uno) % ”. Trattandosi di danno biologico di lieve entità derivante da sinistro stradale, lo stesso deve essere liquidato in base alle tabelle di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni Privata (D.lgs. n. 209/2005).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (52 anni), il danno dallo stesso subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 748,37
Invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 897,65
TOTALE GENERALE: € 1.646,02 Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno morale, genericamente allegato da parte attrice, non avendo quest'ultima provato peculiari sofferenze fisiche e patemi d'animo diverse dai pregiudizi già tenuti in considerazione nella quantificazione del danno biologico e tali da fondare la pretesa al risarcimento di tale tipologia di danno.
Sul risarcimento del danno patrimoniale
Quanto ai danni riportati dal veicolo di parte attrice, dalla documentazione fotografica versata in atti risulta che, a seguito dell'urto, si è staccata la parte furgonata del veicolo, disperdendo la merce
(generi alimentari) ivi contenuta.
Il danneggiato ha allegato il preventivo redatto dalla per la riparazione dei danni, Parte_3
che venivano quantificati nella somma di euro 23.794,33 più Iva, deducendo di non aver riparato il mezzo e di averne acquistato uno nuovo.
La gravità dei danni riportati dal mezzo risulta, altresì, provata dalle dichiarazioni testimoniali rese da , impiegata presso la carrozzeria sopraindicata, la quale ha confermato che il Testimone_1
mezzo incidentato non era marciante.
Si richiamano, inoltre, le valutazioni espresse dal CTU Ing. , il quale ha così risposto Persona_3
al quesito “Dalla documentazione fotografica presa dalla P.G. in atti, appare evidente che i danni
riportati dall'OP OV siano palesemente non economici poiché hanno interessato in modo
grave sia la parte motrice che l'allestimento sostanzialmente divelto.
Il valore antesinistro dell'OP OV in questione immatricolato nel 2016, considerando la
tipologia di allestimento e uno stato medio di utilizzo, si può determinare in circa €.20000,00”.
Ebbene, attesa l'antieconomicità della riparazione del mezzo, il cui importo appare superiore rispetto al valore di mercato del veicolo, si ritiene congruo parametrare il danno al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, per cui appare condivisibile la determinazione dello stesso come risultante dalla C.T.U. in euro 20.000,00.
A parte attrice, inoltre, deve essere risarcita la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo
sostitutivo, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, Ord. n. 27389 del 19.09.2022) ha recentemente chiarito quanto segue: “Che il danneggiato non debba limitarsi a
dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo
dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine
Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la
spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione
è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è
presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la
spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa
ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico
della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra
vettura per rimediare al fermo tecnico della propria”.
Secondo l'orientamento richiamato, il danneggiato deve provare non di aver avuto effettivamente necessità del veicolo (la dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva), ma di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo, che, nel caso di specie, è stata fornita attraverso le fatture prodotte in atti (v. doc. 23 parte attrice), dalle quali risulta il noleggio del mezzo sostitutivo nel periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro, per l'importo complessivo di euro 1.805,60.
Non può, invece, essere risarcita a parte attrice la somma di euro 1.227,48, trattandosi di spesa sostenuta per la locazione finanziaria avente ad oggetto il nuovo veicolo (in particolare, per l'anticipo delle spese di istruttoria, dell'imposta di bollo e del costo mensile delle eventuali coperture assicurative) non trattandosi di una conseguenza diretta ed immediata del danno subito quanto piuttosto di una spesa conseguente alla scelta operata dall'acquirente in ordine a tale modalità di acquisto del nuovo mezzo.
Spetta, inoltre, al danneggiato il risarcimento della somma di euro 1.131,93 per la perdita della
merce trasportata e descritta nelle bolle di trasporto prodotte (non specificamente contestate dai convenuti), risultando il deterioramento e la perdita della stessa provata dal verbale redatto dalle
Autorità intervenute sul posto, dalla documentazione fotografica, che mostra la dispersione sul manto stradale dei generi alimentari trasportati, nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_2
responsabile del magazzino del pastificio (“La merce è andata tutta distrutta per
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quel che mi ricordo io. Lo posso dire perché io non ho ricaricato la merce nel magazzino” v. verbale di udienza del 17.04.2024).
È, altresì, fondata la richiesta attorea di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza dei
consulenti tecnici di parte nel processo penale (Ing. e Dott. Persona_1 Persona_2
pari ad euro 5.803,30, avendo gli stessi svolto attività tecnica utile alla difesa della parte civile, e quindi funzionale all'accertamento della relativa domanda civilistica, introdotta nel giudizio penale,
ed andando, quindi, a costituire una delle varie voci di danno subite dall'attore per effetto del sinistro la cui liquidazione è stata rimessa dal giudice penale al giudice civile .
Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento delle spese stragiudiziali, può essere riconosciuta a parte attrice la somma di euro 536,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale in fase di negoziazione assistita oltre ad euro 1205,00 per la fase stragiudiziale,
così liquidata sulla base dei valori minimi delle tariffe in quanto consistita nell'invio di alcune mail che non hanno prodotto l'effetto sperato di una risoluzione stragiudiziale della controversia atta ad evitare l'instaurazione di un giudizio.
La somma di cui sopra viene così quantificata tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014,
con riferimento al valore della causa, alle tariffe medie ed alla sola voce relativa all'attivazione della procedura di negoziazione assistita e tariffe minime per quanto riguarda la fase stragiudiziale.
Sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
In conclusione, la somma degli importi del danno patrimoniale € 30.481,83 (di cui € 20.000,00 per il valore di mercato del mezzo incidentato, € 1.805,60 per il noleggio del veicolo sostitutivo, € 1.131,93
per la perdita della merce trasportata, € 5.803,30 per le spese dei consulenti tecnici di parte nel processo penale e € 1741,00 per spese legali stragiudiziali) e non patrimoniale € 1.646,02 (per danno biologico) ammonta ad euro 32.127,85. L'importo come sopra quantificato deve essere ridotto, avendo parte attrice già ricevuto in acconto dalla compagnia assicurativa la somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti mediante assegno datata 10.05.2021 che pertanto dovrà essere detratta dall'ammontare totale del danno come sopra liquidato .
Trattandosi debito di valore, spettano alla danneggiata i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condannano parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da 26.001,00 a euro 52.000,00) .
Le spese delle due CTU e le spese di CTP sostenute da parte attrice (per la somma di euro 427,00
Dott. ed euro 3064,00 Ing. ) devono essere poste a carico di parti convenute in Per_6 Per_1
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma di euro 31.127,85 ( già detratto l'acconto
ricevuto di euro 1000,00) oltre agli interessi compensativi calcolati su tale somma con i criteri indicati in parte motiva, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese legali del presente procedimento, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U., spese per marca da bollo e spese di notifica;
3) Pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. sostenute da parte attrice a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Lucca, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli