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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1149/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1149/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELENA MUGNAI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ELENA MUGNAI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 22.9.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' , esponendo che ha percepito l'assegno di inclusione CP_1 dall' territorialmente competente da gennaio 2024 sino al mese di ottobre CP_1
2024; che la domanda era poi sospesa e che la DSU presentata risultava difforme in quanto non inclusiva nel nucleo familiare della stessa del figlio;
che il figlio in affidamento al servizio sociale con proseguo amministrativo fino al Per_1 21° anno come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, sarebbe rientrato in modo definitivo presso l'alloggio assegnato alla madre a partire dal gennaio 2025; che a seguito della documentazione presentata riceveva l'indennità A.d.i. anche dei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; che dal febbraio 2025 la prestazione era nuovamente sospesa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la domanda Parte_2
presentata il 19.1.2024, è stata accolta sulla base della DSU INPS-ISEE-2024-
01842416G-00, presentata il 16.1.2024; che nel nucleo in essa indicato figurava la presenza della sola ricorrente;
che in data 16.1.2025 presentava due nuove
DSU, protocolli nn. e Controparte_3 Controparte_4
01841209G-00, nelle quali il nucleo risultava composto dalla ricorrente e dal figlio maggiorenne convivente;
che in caso di variazione del nucleo l'interessato
è tenuto a presentare una nuova DSU entro un mese dalla variazione.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'assegno di inclusione quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, è stato introdotto dal Decreto legge del
4.5.2023 n. 48 poi convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85. In base a detta normativa, il beneficio viene riconosciuto in favore dei soggetti che possiedono il requisito di residenza, cittadinanza e soggiorno, documentazione relativa alla situazione reddituale del beneficiario e del nucleo familiare entro limiti previsti, nonché alla certificazione Isee, oltre all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Orbene, non è oggetto di contestazione il fatto che la ricorrente sia in possesso dei requisiti per accedere a tale beneficio. La sospensione del
2 medesimo, infatti, deriva da problematiche procedurali relative alla variazione del nucleo familiare della ricorrente e alla presentazione di DSU.
In data 16.1.2025, la ricorrente presentava due nuove DSU, protocolli n.
e , nelle quali Controparte_3 Controparte_5
il nucleo risultava composto anche dal figlio maggiorenne convivente.
L'art. 8, co.13, DMLPS n. 154/2023 prevede che “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, di seguito DSU, per la richiesta dell'ISEE, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell CP_1
Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli effetti della precedente”.
La ricorrente ha provveduto ad inviare nuova DSU nei termini previsti ma, dal momento che la variazione del proprio nucleo familiare non è conseguente a nascite o decessi, come indicato nello stesso ricorso, la domanda di Assegno di
Inclusione n. è decaduta: la ricorrente avrebbe dovuto Parte_2
presentare nuova domanda di prestazione dal febbraio 2025, mese successivo alla presentazione della DSU con la quale è stata attestata la variazione del nucleo.
Difatti, la nuova decorrenza del trattamento è stata calcolata sulla base della nuova domanda (aprile 2025).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Considerazioni squisitamente solidaristiche, inerenti alla situazione reddituale di parte ricorrente – ammessa al Patrocinio a spese dello Stato – giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
3
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/11/2025
Il giudice
Giorgio SP
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
SP, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1149/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELENA MUGNAI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ELENA MUGNAI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 22.9.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' , esponendo che ha percepito l'assegno di inclusione CP_1 dall' territorialmente competente da gennaio 2024 sino al mese di ottobre CP_1
2024; che la domanda era poi sospesa e che la DSU presentata risultava difforme in quanto non inclusiva nel nucleo familiare della stessa del figlio;
che il figlio in affidamento al servizio sociale con proseguo amministrativo fino al Per_1 21° anno come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, sarebbe rientrato in modo definitivo presso l'alloggio assegnato alla madre a partire dal gennaio 2025; che a seguito della documentazione presentata riceveva l'indennità A.d.i. anche dei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; che dal febbraio 2025 la prestazione era nuovamente sospesa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la domanda Parte_2
presentata il 19.1.2024, è stata accolta sulla base della DSU INPS-ISEE-2024-
01842416G-00, presentata il 16.1.2024; che nel nucleo in essa indicato figurava la presenza della sola ricorrente;
che in data 16.1.2025 presentava due nuove
DSU, protocolli nn. e Controparte_3 Controparte_4
01841209G-00, nelle quali il nucleo risultava composto dalla ricorrente e dal figlio maggiorenne convivente;
che in caso di variazione del nucleo l'interessato
è tenuto a presentare una nuova DSU entro un mese dalla variazione.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'assegno di inclusione quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, è stato introdotto dal Decreto legge del
4.5.2023 n. 48 poi convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85. In base a detta normativa, il beneficio viene riconosciuto in favore dei soggetti che possiedono il requisito di residenza, cittadinanza e soggiorno, documentazione relativa alla situazione reddituale del beneficiario e del nucleo familiare entro limiti previsti, nonché alla certificazione Isee, oltre all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Orbene, non è oggetto di contestazione il fatto che la ricorrente sia in possesso dei requisiti per accedere a tale beneficio. La sospensione del
2 medesimo, infatti, deriva da problematiche procedurali relative alla variazione del nucleo familiare della ricorrente e alla presentazione di DSU.
In data 16.1.2025, la ricorrente presentava due nuove DSU, protocolli n.
e , nelle quali Controparte_3 Controparte_5
il nucleo risultava composto anche dal figlio maggiorenne convivente.
L'art. 8, co.13, DMLPS n. 154/2023 prevede che “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, di seguito DSU, per la richiesta dell'ISEE, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell CP_1
Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli effetti della precedente”.
La ricorrente ha provveduto ad inviare nuova DSU nei termini previsti ma, dal momento che la variazione del proprio nucleo familiare non è conseguente a nascite o decessi, come indicato nello stesso ricorso, la domanda di Assegno di
Inclusione n. è decaduta: la ricorrente avrebbe dovuto Parte_2
presentare nuova domanda di prestazione dal febbraio 2025, mese successivo alla presentazione della DSU con la quale è stata attestata la variazione del nucleo.
Difatti, la nuova decorrenza del trattamento è stata calcolata sulla base della nuova domanda (aprile 2025).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Considerazioni squisitamente solidaristiche, inerenti alla situazione reddituale di parte ricorrente – ammessa al Patrocinio a spese dello Stato – giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
3
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/11/2025
Il giudice
Giorgio SP
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