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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 12.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1423/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Marco Ossino;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Gaetana Angela Marchese;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/2/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…la Sig.ra
sia affetta da “Esiti di Frattura di D8trattata con artrodesi D5-D11 in Parte_1
Soggetto con Discopatie Cervico Lombari a modesta incidenza funzionale ed affetto da
Ipertensione Arteriosa e Sindrome ansioso depressiva” (Cod.6441: 21%; Cod. 7010:
40%;Cod.2207:15%), e sia da considerare definitivamente “Invalido con riduzione
Permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 60%”, ai sensi dell'art. 2 e 13 del
D.Lgs 118/71 e dall'art.9 del D.Lgs 509/88. Ciò dalla domanda amministrativa e senza obbligo di revisione”.
1 Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile ex lege
118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 12.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971
(id est: avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
100%).
Ed infatti, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (“Discopatie vertebrali multiple a discreta incidenza funzionale in esito ad intervento di artrodesi D5-D11 in frattura vertebrale D8 post traumatica, Ipertensione
2 arteriosa in attuale compenso emodinamico. Sindrome depressiva”), ha chiaramente concluso che “…Alla luce delle considerazioni fatte, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al
D.M. del 05/02/92 effettuando il calcolo con la formula a scalare di Balthazar, così come si presentano nel caso specifico, dall'esame obiettivo, effettuato e rilevato si ha:
Discopatie vertebrali con limitazione funzionale (assimilabile al cod. 7010), ipertensione arteriosa (cod. 6445); sindrome depressiva (cod. 2205), configurano complessivamente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60 % (sessanta%) non meritevole pertanto del beneficio economico richiesto. Per i motivi anzidetti, a parere di questo CTU si ritiene la sig.ra invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa dal 34% al 73%: 60% (sessanta%)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 3.12.2024, a firma del dott. , Per_1 redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 5514/2024.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 3.12.2024, a firma del dott. , redatta in sede di giudizio di Per_1
ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 5514/2024; CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
3 Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 12 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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