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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1930 del 2017 R.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
RE D'TI ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Renda Controparte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: interessi mutuo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la non dovutezza, anche perché usurari, di tutti gli interessi pagati dai ricorrenti (coniugi Parte_3
) in virtù del contratto di mutuo (Rep. 109.497) stipulato il
[...]
03.10.2005 estinto anticipatamente il 14.09.2010; 2) conseguentemente, e
1 per l'effetto, condannare l già ,in persona Controparte_1 CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dei
Sigg.rri e delle somme indebitamente Parte_1 Parte_2
pagate per un ammontare complessivo di € 39.519,96 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competente del giudizio”.
A sostegno della domanda, la difesa delle parti ha dedotto:
-che “In data 03.10.2005 i coniugi – contraevano con la Parte_1 Pt_2
(allora , filiale di Vibo Valentia, contratto di CP_1 CP_2
mutuo fondiario con atto pubblico … per l'importo di € 130.000,00”;
-che “Detto contratto di mutuo, veniva estinto anticipatamente in data
14.09.2010”;
-che “Nella fattispecie non vi è dubbio che siano stati applicati al detto contratto di mutuo interessi usurari, in quanto superiori al tasso soglia
(all'epoca del 7,5%...)”;
-che “Il contratto di mutuo, nelle pagine da tre ad undici, agli artt. 1-2-3-4-5 indica le principali condizioni economiche applicate: durata del mutuo in anni 15 (quindici); il tasso di interesse è stabilito al 6% nominale annuo;
il pagamento in 180 rate mensili di cui 3 di preammortamento;
gli interessi di mora sono stabiliti nella misura del tasso nominale annuo + 2 punti percentuali;
le spese dovute alla banca … compenso forfettario d'istruttoria
€ 390,00, premi assicurativi € 11,05 (mensili), 0,25% per imposta sostitutiva
DPR 601/973 ed € 3,00 per ogni invio … comunicazione ed avviso di pagamento”;
-che “L' “Allegato A” espressamente richiamato nel contratto iniziale come parte integrante, indica ulteriori patti e condizioni (es. il tasso del due per cento per l'estinzione anticipata del mutuo)”;
-che “Ai fini dell'affermazione dell'usurarietà degli interessi conteggiati, non
è affatto irrilevante la circostanza che i coniugi – , per Parte_1 Pt_2
2 l'estinzione anticipata del mutuo, abbiano dovuto pagare anche il due per cento di penalità (pari ad € 1.757,91)”;
-che “Ne consegue che nella concreta fattispecie sicuramente usurario è il tasso degli interessi moratori, fermo restando … che anche in mancanza degli stessi, i ricorrenti hanno pagato interessi comunque usurari”;
-che “A fronte di un tasso effettivo dell'8,993% a fronte di un tasso soglia del trimestre di riferimento del 7,50%, nonché oltre al 2% per l'estinzione anticipata, non può che essere dichiarata la gratuità del contratto di mutuo con conseguente condanna della (ex alla CP_1 CP_2
restituzione, in favore dei ricorrenti, della somma di € 39.519,96 indebitamente pagata con riferimento al detto mutuo”;
-che “Alla luce della detta sentenza della Cassazione n°35/2013 (secondo cui anche il tasso di mora deve ritenersi rientrare tra le componenti che concorrono a determinare il tasso soglia, così come le penalità per l'estinzione anticipata), ai coniugi – va restituita la Parte_1 Pt_2
somma di € 39.519,96 pari agli interessi pagati, in quanto è ormai pacifico il principio secondo il quale la pattuizione usuraria del tasso moratorio comporta la nullità degli interessi ex art. 1815 secondo comma cod. civ. e, quindi, la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio e ha evidenziato, in particolare, che la CTP “ripropone una tesi, quella della sommatoria tra tasso di mora, tasso corrispettivo e “compenso” per anticipata estinzione, palesemente errata che non trova alcun conforto nella giurisprudenza … oltre che in sede di concreta applicazione della normativa in esame”.
Con ordinanza del 23 aprile 2018, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ex art. 702 ter c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la difesa di parte attrice, nella prima memoria, ha formulato la seguente ulteriore domanda: “3)
IN LINEA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la non corretta indicazione, da parte della banca convenuta, dell'I.S.C. (Indice Sintetico di 3 Costo) nel contratto di mutuo in atti (stipulato il 03.10.2005) e, conseguentemente, dopo aver individuato il tasso sostitutivo dell' 1,98%
(tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di mutuo ed in particolare coincidente con il tasso dei BOT emessi nel 2004), condannare la banca convenuta, quantomeno, alla restituzione di quanto pagato dagli attori per gli interessi applicati ad un … tasso superiore rispetto a quello sostitutivo dell'1,98% (v. Trib. Cremona 12.07.2018)”.
In data 4 ottobre 2019, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto il rinvio della causa evidenziando la pendenza di trattative di bonario componimento della lite. Questo giudice ha fissato l'udienza del 23 ottobre
2025 per verificare l'esito delle trattative e/o per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine assegnato, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa.
* * *
Preliminarmente, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte:
- “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti 4 percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 16526 del
2024);
- “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. Civ. n.
14214 del 2022);
- “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.”
(cfr. Cass. Civ. n. 8103 del 2023);
- “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla 5 sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. Civ. n. 7352 del 2022).
Ciò significa che:
1) la disciplina dell'usura si applica anche agli interessi moratori;
2) tuttavia, la verifica del superamento del tasso soglia non può essere effettuata sommando gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori in virtù della diversa funzione che li contraddistingue e della alternatività della loro applicazione;
3) dal calcolo del tasso soglia va esclusa la commissione prevista nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. Essa, infatti, non costituisce una remunerazione a favore della banca dipendente dall'utilizzazione del denaro, bensì il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato del rapporto;
4) ove gli interessi moratori non siano stati applicati - e pagati dal cliente - non è prevista alcuna restituzione dell'indebito.
Ebbene, nel caso di specie, quanto agli interessi moratori, va rilevato che il rapporto di mutuo è stato estinto anticipatamente nel 2010.
Come è noto, parte attrice, al fine di adempiere l'onere probatorio su di essa gravante, è tenuta a precisare l'esatto ammontare degli interessi moratori pagati e a specificare: le singole rate che hanno determinato l'applicazione degli interessi moratori, il periodo di ritardo per ciascuna di esse e l'ammontare di quanto pagato a titolo di interessi di mora per ogni singola rata.
Prova che, nella vicenda in esame, manca del tutto.
Pertanto, la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi moratori è infondata per mancanza di prova dei profili appena dettagliati. 6 Resta assorbita ogni altra questione concernente il carattere usurario degli interessi moratori.
Va poi osservato che, alla luce dei principi esaminati, anche ove fosse stata provata l'applicazione di interessi di mora usurari, ciò non avrebbe comportato automaticamente la gratuità del mutuo (cfr. Cass. Civ., S.U. n.
19597 del 2020).
Infatti, nella controversia oggetto di giudizio, esclusa dal calcolo la commissione del 2% relativa all'estinzione anticipata dal mutuo ed esclusa la maggiorazione per il tasso di mora, il tasso previsto per gli interessi corrispettivi per il periodo di normale adempimento da parte del mutuatario è rispettoso della soglia.
In definitiva, la doglianza per cui “Alla luce della detta sentenza della
Cassazione n°35/2013 (secondo cui anche il tasso di mora deve ritenersi rientrare tra le componenti che concorrono a determinare il tasso soglia, così come le penalità per l'estinzione anticipata) ai coniugi – Parte_1
va restituita la somma di € 39.519,96 pari agli interessi pagati, in Pt_2
quanto è ormai pacifico il principio secondo il quale la pattuizione usuraria del tasso moratorio comporta la nullità degli interessi ex art. 1815 secondo comma cod. civ. e, quindi, la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito”1 è priva di fondamento.
Pertanto, gli interessi corrispettivi pattuiti per il periodo di regolare adempimento del contratto erano dovuti e sono stati legittimamente riscossi dalla senza superare il tasso soglia. Consegue che la banca non è tenuta CP_2
a restituire alcuna somma.
Quanto poi alla domanda formulata in via subordinata nella memoria di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. (“accertare e dichiarare la non corretta indicazione, da parte della banca convenuta, dell'I.S.C. (Indice Sintetico di 1 “ove il Giudice dovesse ritenere che ai fini dell'usurarietà del tasso vanno considerati sia il tasso di mora che la penale per l'estinzione anticipata (v. Trib. Chieti 21.02.2018), o anche uno solo dei due costi aggiuntivi, conseguirebbe automaticamente la gratuità del mutuo stipulato il 03.10.2005, con conseguente obbligo della banca di restituire gli interessi, integralmente pagati dai coniugi – , ammontanti ad € 39.519,96”. Parte_1 Pt_2 7 Costo) nel contratto di mutuo in atti (stipulato il 03.10.2005) e, conseguentemente, dopo aver individuato il tasso sostitutivo dell'1,98%
(tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di mutuo ed in particolare coincidente con il tasso dei BOT emessi nel 2004), condannare la banca convenuta, quantomeno, alla restituzione di quanto pagato dagli attori per gli interessi applicati ad un a tasso superiore rispetto a quello sostitutivo dell'1,98%”), va rilevato, in primo luogo, che la stessa non è stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, sul punto, occorre segnalare che, secondo la giurisprudenza, la mancata, incompleta e non corretta indicazione dell'ISC non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche. L'ISC, infatti, non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza (circostanza, questa, che non è stata contestata dagli attori).
Tale conclusione trova conforto nei principi tracciati dalla Suprema Corte che ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. Civ. n. 39169 del 2021): “poiché ...
l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è
8 sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Anche tale domanda va, quindi, rigettata. Resta assorbita ogni altra questione.
Con la precisazione che l'ulteriore domanda, proposta tardivamente in data
20 settembre 2022 (cfr. punto 4), è da ritenersi inammissibile in virtù delle preclusioni assertive e probatorie previste dall'ordinamento (oltre che genericamente formulata).
In ogni caso, la stessa è infondata in virtù del principio per cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 15130 del 2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1930 del 2017 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
-rigetta le domande proposte dagli attori;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite del presente procedimento che liquida in euro
3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge. 9 Così deciso in Vibo Valentia in data 24 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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