Art. 1.
La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell' art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953: n. 212 , allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75 , e successive modificazioni, e' elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400 milioni, autorizzata dall' art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212 , per l'esercizio 1954-55, e' elevata a lire 5100 milioni e, in corrispondenza la seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70 della legge 25 Iuglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, e' ridotta a lire 3300 milioni.
La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell' art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953: n. 212 , allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75 , e successive modificazioni, e' elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400 milioni, autorizzata dall' art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212 , per l'esercizio 1954-55, e' elevata a lire 5100 milioni e, in corrispondenza la seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70 della legge 25 Iuglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, e' ridotta a lire 3300 milioni.