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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1766/2023 promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Corso Parte_1 C.F._1 di Porta Vittoria, n. 28, presso lo studio dell'avv. Karim Ivan Garola, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giorgio Licitra del Foro di Imperia.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Salerno, Via San Controparte_1 C.F._2
Leonardo, n. 62/A, presso lo studio dell'avv. Vito Palumbo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito – appello avverso la sentenza n.
746/2023 del Tribunale di Busto Arsizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza
n. 746/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, accogliere il presente atto d'appello e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo”
Con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore del procuratore antistatario.
-in ogni caso accogliere l'appello nel merito con la formula meglio vista e ritenuta con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto dal Sig.
per tutti i motivi rappresentati nella comparsa di costituzione e di risposta Parte_1
depositata il 23.11.2023;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e di risposta depositata il 23.11.2023;
3) Confermare integralmente la sentenza impugnata;
4) Accertare e dichiarare che il sig. è debitore del sig. della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 10.500 e condannarlo al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo notificatogli da con il quale veniva Controparte_1
pagina 2 di 11 ingiunto all'opponente il pagamento di € 10.500,00, oltre interessi, sulla base di sette assegni bancari apparentemente a sua firma, per € 1.500,00 ciascuno.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte, deducendo l'inesistenza del rapporto giuridico sottostante ai titoli di credito azionati in sede monitoria, affermava di non avere mai sottoscritto gli assegni posti a base della domanda monitoria e disconosceva la sottoscrizione ivi apposta, così come la sottoscrizione apposta sulla scrittura accompagnatoria prodotta, che pure sosteneva non essergli riferibile. Per tali ragioni, chiedeva, in via preliminare, la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la revoca dello stesso.
2) costituendosi nel giudizio di primo grado, chiedeva la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo. L'opposto prospettava una diversa ricostruzione, affermando che il si era accollato il Pt_1 debito che l' aveva nei suoi confronti, in Parte_2 quanto intendeva acquisirla e che, in relazione a tale impegno, l'opponente, contestualmente alla consegna degli assegni, aveva redatto e sottoscritto la dichiarazione ricognitiva del debito già prodotta, in relazione alla quale avanzava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
3) La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di prove orali, nonché mediante l'espletamento di CTU per la verificazione della sola autenticità della grafia con cui era stata redatta e sottoscritta la scrittura privata contenente il riconoscimento di debito da parte del , in quanto Pt_1
parte opposta non domandava la verificazione della sottoscrizione ad apparente mano di
[...]
sui 7 assegni bancari prodotti in accompagnamento alla scrittura predetta. Il CTU designato Parte_1
dott.ssa rendeva noto al Tribunale di non aver potuto acquisire l'originale della scrittura Persona_1
privata da verificarsi, in quanto parte istante dichiarava di non averne più la disponibilità. Il giudice, con ordinanza in data 8 maggio 2022, autorizzava la prosecuzione delle operazioni peritali sulla fotocopia della scrittura.
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 26 giugno 2022.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza oggetto di gravame, ha così deciso:
«revoca il decreto ingiuntivo n. 1624/2020, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in via telematica il
13.10.2020; condanna a pagare ad la somma di € 10.500,00; Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 11 condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con separato Controparte_1
decreto».
In particolare, il primo giudice:
- ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto «basato su degli assegni (doc. 1, fascicolo monitorio) la cui sottoscrizione, che, in effetti risulta ictu oculi diversa da quelle certamente riferibili all'opponente, è stata ritualmente disconosciuta dall'apparente sottoscrittore
, senza che l'opposto proponesse rituale istanza di verificazione»; Parte_1
- ha rilevato che «la scrittura apparentemente riferibile ad , in cui si legge: “Il Parte_1
sottoscritto con la presente dichiara di aver consegnato al Dott. Parte_1 CP_1
gli assegni di cui al retro in fotocopia, a fronte delle anticipazioni da lui sostenute per
[...] nome e per conto dell' . In fede Parte_2 [...]
” (doc. 2, fascicolo monitorio), non può costituire piena prova ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2702 c.c., in quanto la c.t.u. è stata espletata su un documento che, durante le indagini peritali, è risultato non originale»;
- ha affermato che alla parte che invochi «la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto, non ammissibile, resta sempre la possibilità di dare dei fatti risultanti dalla copia suddetta con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ordinaria ammissibilità». Ha quindi ritenuto provata in capo all'opposto la sussistenza del credito in quanto, all'esito CP_1 dell'istruttoria, ha «dimostrato che ha assunto l'obbligazione di pagargli la Parte_1 complessiva somma di € 10.500,00, assumendo in proprio il debito maturato dall'
[...]
». In particolare, il teste ha Parte_2 Testimone_1 dichiarato che nell'ottobre del 2019 « aveva consegnato ad una busta Pt_1 Controparte_1 contenente “sei o sette assegni”, contestualmente firmando una dichiarazione da lui redatta e sottoscritta, dal contenuto corrispondente a quella prodotta in giudizio», dichiarazioni che trovavano riscontro nella documentazione depositata da parte opposta. Il Tribunale ha proseguito affermando che «tali assegni, sebbene solo apparentemente sottoscritti da
, risultano tutti tratti sulla Banca Monte Paschi Siena, dove deve presumersi Parte_1 che l'opponente avesse un conto aperto, atteso che i primi due titoli portati all'incasso sono stati rifiutati unicamente per mancanza di fondi (docc. 3 e 4, fascicolo monitorio)». Per tali ragioni, ha rilevato che «non può revocarsi in dubbio che , consegnando tali Parte_1
pagina 4 di 11 assegni (sia pure con una firma ad esso non attribuibile) ad , contestualmente Controparte_1
alla dichiarazione di cui sopra, in cui si dà atto che tali assegni sono stati consegnati per ripianare il debito maturato dall' nei Parte_2 confronti di abbia assunto l'obbligazione di pagare a quest'ultimo la Controparte_1 complessiva somma portata dagli assegni, per € 10.500,00. Tale ricostruzione trova conferma anche nel comportamento successivamente tenuto dall'opponente, il quale, pur avendo evidentemente ricevuto, come per legge, la comunicazione, di c.d. insoluto a prima presentazione da parte della banca trattaria, e, successivamente, la lettera di messa in mora, riferita al primo assegno insoluto (doc. 5, fascicolo monitorio), nulla ha denunciato o eccepito»;
- ha concluso affermando che «anche nel presente giudizio, infine, il debitore si è limitato ad eccepire l'inesistenza dell'obbligazione, disconoscendo tutta la documentazione prodotta dall'opposto, senza lamentare l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del suo rapporto con il debitore originario, , Parte_2 che avrebbe potuto, eventualmente, riflettersi sull'obbligazione di pagamento assunta con la consegna degli assegni».
4) Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , affidando il gravame ad un unico motivo, con Pt_1
cui ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provato il credito, nonostante la documentazione bancaria fosse stata disconosciuta e risultasse priva di efficacia probatoria. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe «correttamente considerato gli effetti di completa caducazione del valore probatorio dei documenti disconosciuti, inclusa la loro valenza numeraria come titoli di credito». Inoltre, avrebbe errato il giudice nell'aver basato il proprio convincimento sulle testimonianze, generiche, rese dal teste (contro il quale, peraltro, egli Tes_1
aveva proposto querela per falsa testimonianza, non avendo lo stesso mai presenziato ad alcun incontro tra lui ed il , tanto meno in ) e sui messaggi WhatsApp scambiati tra il e il CP_1 Pt_2 Pt_1
, nei quali non vi era alcun riferimento al credito vantato. CP_1
5) Nel giudizio di secondo grado così radicato, si è costituito l'appellato contestando Controparte_1
la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 11 6) La causa, depositate dalle parti le note di precisazione delle conclusioni, nonché gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.01.2025 e, in pari data, è stata discussa nella camera di consiglio.
Motivi della decisione
7) La Corte ritiene parzialmente fondato l'appello, per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, nel caso in esame, grava sul creditore opposto e, dunque, sul , l'onere di CP_1
fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (Cass. civ., n. 156 del 17/01/2024)».
Nel caso di specie, il , al fine di provare il credito vantato nei confronti dell'appellante, ha CP_1
prodotto in giudizio (e prima in fase monitoria, a supporto della richiesta del decreto ingiuntivo n.
1624/2020) sette assegni, ognuno recante l'importo di € 1.500,00 e dunque per un importo totale di €
10.500,00, apparentemente sottoscritti da , una scrittura privata – prodotta soltanto in Parte_1
copia fotostatica - priva di data, contenente una ricognizione di debito, senza però specificazione di importo, riferibile all'appellante, e due comunicazioni bancarie di insoluto relativamente a due dei sette assegni prodotti in atti, ad apparente firma di . Parte_1
Il Tribunale di Busto Arsizio, pur avendo affermato che né agli assegni prodotti, né alla scrittura privata ricognitiva del debito potesse essere attribuita, nell'an e nel quantum, alcuna efficacia probatoria, ha comunque condannato il al pagamento di una somma corrispondente al totale della «somma Pt_1 portata dagli assegni, per € 10.500,00», ritenendo di valorizzare altri elementi probatori, tra i quali la deposizione del teste , che effettivamente, confermava di aver assistito alla consegna, Testimone_1
da parte del , della scrittura ricognitiva e degli assegni. Pt_1
Ha inoltre valorizzato la circostanza che gli assegni fossero stati emessi su conto corrente di cui il era titolare, e che due di essi erano stati posti all'incasso dal , senza che il , che Pt_1 CP_1 Pt_1
pure aveva ricevuto la comunicazione di insoluto, obiettasse nulla al proposito.
Reputa la Corte che le argomentazioni spese dal giudice di primo grado a supporto della decisione debbano essere parzialmente, ma non totalmente, revisionate.
pagina 6 di 11 Occorre, in primo luogo, por mente al fatto che, nel giudizio di primo grado, gli assegni prodotti a supporto del credito vantato dal erano stati disconosciuti – in uno con la scrittura privata di cui CP_1
si è detto - dall'allora opponente, senza che, su di essi, il abbia proposto istanza di CP_1
verificazione.
Quest'ultima, infatti, è stata proposta unicamente in riferimento al manoscritto ad apparente firma
”, sul quale la CTU espletata in primo grado ha consentito di appurare, pur con Parte_1
l'approssimazione dovuta al fatto che la scrittura è stata acquisita soltanto in copia fotostatica (previa in ogni caso autorizzazione giudiziale, conferita con decreto dell'8 maggio 2022), che la stessa era graficamente riferibile, con buona probabilità, alla mano dell'odierno appellante.
Il giudice di prime cure ha rilevato, in proposito, che la mancata produzione in giudizio dell'originale della scrittura, da parte del , ha inficiato le risultanze della CTU grafologica, che, essendosi CP_1
svolta sulla sola copia fotostatica del documento, non può valere a conferire alla scrittura stessa il valore di cui all'art. 2702 c.c.
Tuttavia, valga osservare che, a mente della consolidata giurisprudenza, sebbene alla verificazione che, data l'indisponibilità dell'originale, si svolga sulla copia fotostatica, non possano attribuirsi i pieni effetti probatori di cui all'art. 2702 c.c., dall'accertata compatibilità tra la grafia in cui la scrittura riprodotta è redatta con quella del suo apparente sottoscrittore, possono essere ritratti “elementi di prova”, liberamente utilizzabili dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 4 febbraio 2025 n. 2777, secondo la quale: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di
pagina 7 di 11 valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili”).
Nel caso che occupa, tali risultanze ulteriori sono presenti, e sono state giustamente valorizzate dal
Giudice di prime cure, con motivazione che deve ritenersi del tutto condivisibile: il teste che Tes_1
il ha querelato a motivo del fatto che egli non avrebbe mai assistito alcun incontro tra il ed Pt_1 Pt_1
il , tanto più in come da costui riferito, ha in ogni caso sostenuto, con dichiarazione CP_1 Pt_2
che trova riscontro nelle risultanze documentali in atti (il era comunque in possesso di uno CP_1
scritto con buona probabilità riferibile al , e di ben sette assegni estratti dal libretto di assegni a Pt_1
lui intestato), ma anche nel tenore dei messaggi scambiati tra le parti, di aver assistito ad un incontro tra i due, nel corso del quale il avrebbe consegnato il tutto al , dopo che, proprio nei Pt_1 CP_1 messaggi su citati, aveva manifestato l'intenzione di incontrarlo per “sistemare” in qualche modo qualcosa in sospeso.
Soccorre infine il dato, di elevato valore indiziante circa l'esistenza del credito, che i predetti sette assegni fossero stati spiccati sul conto corrente di , e che due di essi furono portati Parte_1 all'incasso dal , senza che il , pur ricevendo la comunicazione di insoluto, assumesse CP_1 Pt_1 alcuna iniziativa per lamentare l'illegittimità di tale negoziazione.
Se tanto è vero, mentre è condivisibile, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalla copia fotostatica della scrittura di riconoscimento oggetto di verificazione, nonché sulla base del tenore delle dichiarazioni del teste , e della messaggistica sms intervenuta tra le parti, e dal dato Testimone_1 dell'avvenuta negoziazione di due dei titoli, testè evidenziato, che il vantasse ragioni di CP_1
credito nei confronti del , non è invece condivisibile, ed in ciò son da ritenersi fondate le Pt_1
doglianze di parte appellante, il percorso motivazionale con cui il giudice di prime cure ha quantificato l'importo delle suddette ragioni di credito, ritraendolo proprio dagli assegni bancari oggetto di disconoscimento da parte del , ma non oggetto di istanza di verificazione da parte del , di Pt_1 CP_1
cui il Tribunale stesso, nel medesimo contesto motivazionale, ha escluso la valenza probatoria.
Infatti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, «l'art. 216 c.p.c., subordina
l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio oggetto di disconoscimento alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene. L'efficacia probatoria di una scrittura privata, si legge nella giurisprudenza di questa Corte, è invero condizionata, oltre che dal fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della
pagina 8 di 11 scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II, 8/01/1994, n.
155; Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094) (…) In sintesi un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di istanza di verificazione resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento (Cass., Sez. Unite, n. 3086/2022)».
Per tale ragione, erroneamente il Tribunale ha quantificato l'ammontare del credito vantato dall'appellante sulla base dell'importo individuato nei sette assegni disconosciuti e, dunque, privi di efficacia probatoria.
A ciò si aggiunga che neppure gli ulteriori elementi probatori utilizzati dal giudice consentono di quantificare proprio in € 10.500,00 la somma dovuta dall'appellante: il teste all'udienza dell' Tes_1
1.03.2023, non ha identificato il quantum, limitandosi ad affermare: «Ho visto che , Parte_1
che avevo già visto al campo, ha consegnato ad una busta. ha Controparte_1 Controparte_1
tirato fuori gli assegni per controllarli. Poi ha firmato una dichiarazione». Parte_1
Parimenti, nei messaggi scambiati tramite WhatsApp, né il , né il avevano fatto espresso Pt_1 CP_1 riferimento alla somma di € 10.500,00, e sul punto, del tutto generico è il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura oggetto di verificazione, in quanto in essa non vi è alcun riferimento all'importo del credito del . Anzi, in punto è significativo rilevare come, nonostante la scrittura CP_1
facesse riferimento alla fotocopia degli assegni, che avrebbe dovuto essere riportata a tergo della scrittura, ivi nulla compaia.
Tuttavia, osserva la Corte come la prova dell'ammontare del credito, sebbene in importo inferiore, possa esser comunque dedotta dal fatto che due dei sette assegni - l'assegno n. 0911262593-07 e l'assegno n. 0911262595-10 (docc. n. 3 e 4 fasc. primo grado appellato ) - entrambi recanti la CP_1 somma di € 1.500,00, sono stati presentati per l'incasso e sono stati rifiutati con la causale
« . Parte_3
Tali assegni furono sicuramente spiccati su conto corrente riferibile al , e consegnati al , Pt_1 CP_1 che li portò all'incasso senza che da parte del , che pure ebbe a ricevere la comunicazione di c.d. Pt_1
insoluto a prima presentazione da parte della banca trattaria, nulla venisse denunciato o eccepito al riguardo, come del resto ha osservato anche la sentenza gravata, con constatazione pienamente condivisibile ed utilizzabile ai fini che occupano, unitamente agli altri elementi probatori evidenziati più sopra: è infatti ragionevole pensare che, laddove il fosse venuto in possesso dei predetti CP_1 assegni illecitamente, il non sarebbe rimasto inerte di fronte all'avvenuta negoziazione dei titoli Pt_1
da parte del predetto.
pagina 9 di 11 Per tali ragioni, per quanto riguarda la quantificazione del credito, si può ritenere provata la sola somma portata dai due citati assegni, per un totale di € 3.000,00.
L'appello deve pertanto trovare parziale accoglimento, con la rideterminazione della somma dovuta ad come stimata dal giudice di prime cure in € 3.000, e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
– ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto - deve essere condannato al pagamento di tale minor somma, gravata da interessi in misura legale dal dì della messa in mora (6 marzo 2020, corrispondente al recapito della prima raccomandata con cui il ha sollecitato il pagamento: v. allegati al CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo) e fino alla domanda giudiziale, e successivamente alla domanda giudiziale, nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo (Cass. ord. n. 61 del 2023).
Quanto al regolamento delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, conclusosi con la riforma parziale della sentenza impugnata, ritiene la Corte congruo disporne la compensazione, relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico di , maggiormente soccombente, applicati i parametri medi in relazione al valore Parte_1 della controversia (€ 5.201,00 – € 26.000,00).
Le spese di CTU, in ragione della reciproca soccombenza, resteranno a carico di entrambe le parti al
50% ciascuna, carico che appare giustificabile anche in ragione dell'atteggiamento del , che CP_1 pur non senz'altro in modo colpevole (tant'è che la prosecuzione delle operazioni sulla sola fotocopia è stata autorizzata dal giudice con decreto in data 8 maggio 2022), non ha messo a disposizione del CTU
l'originale della scrittura privata oggetto di istanza di verificazione.
Il tutto con i conseguenti effetti restitutori, in favore del , di quanto corrisposto in eccesso. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, disattesa ogni diversa contraria o ulteriore domanda, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_4 del Tribunale di Busto Arsizio n. 746/2023, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) ferma ogni altra statuizione della sentenza impugnata, in parziale riforma della stessa, condanna a pagare ad la somma di € 3.000,00, oltre interessi nella misura Parte_1 Controparte_1
specificata in motivazione;
2) dichiara le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio compensate fra le parti nella misura del 50%;
3) condanna pertanto a rifondere ad il restante 50% delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida, per tale quota, in euro 2.538,50 per quanto attiene al 1° grado e in euro 1.983,00, per il pagina 10 di 11 2° grado, sempre oltre spese forfettarie (15%) Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, con conseguente effetto restitutorio, in favore di , Parte_1
di quanto corrisposto in esubero a tale titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) pone a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate come da decreto 18 –
19 luglio 2022.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Alessandra Arceri Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1766/2023 promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Corso Parte_1 C.F._1 di Porta Vittoria, n. 28, presso lo studio dell'avv. Karim Ivan Garola, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giorgio Licitra del Foro di Imperia.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Salerno, Via San Controparte_1 C.F._2
Leonardo, n. 62/A, presso lo studio dell'avv. Vito Palumbo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito – appello avverso la sentenza n.
746/2023 del Tribunale di Busto Arsizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza
n. 746/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, accogliere il presente atto d'appello e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo”
Con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore del procuratore antistatario.
-in ogni caso accogliere l'appello nel merito con la formula meglio vista e ritenuta con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto dal Sig.
per tutti i motivi rappresentati nella comparsa di costituzione e di risposta Parte_1
depositata il 23.11.2023;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e di risposta depositata il 23.11.2023;
3) Confermare integralmente la sentenza impugnata;
4) Accertare e dichiarare che il sig. è debitore del sig. della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 10.500 e condannarlo al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo notificatogli da con il quale veniva Controparte_1
pagina 2 di 11 ingiunto all'opponente il pagamento di € 10.500,00, oltre interessi, sulla base di sette assegni bancari apparentemente a sua firma, per € 1.500,00 ciascuno.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte, deducendo l'inesistenza del rapporto giuridico sottostante ai titoli di credito azionati in sede monitoria, affermava di non avere mai sottoscritto gli assegni posti a base della domanda monitoria e disconosceva la sottoscrizione ivi apposta, così come la sottoscrizione apposta sulla scrittura accompagnatoria prodotta, che pure sosteneva non essergli riferibile. Per tali ragioni, chiedeva, in via preliminare, la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la revoca dello stesso.
2) costituendosi nel giudizio di primo grado, chiedeva la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo. L'opposto prospettava una diversa ricostruzione, affermando che il si era accollato il Pt_1 debito che l' aveva nei suoi confronti, in Parte_2 quanto intendeva acquisirla e che, in relazione a tale impegno, l'opponente, contestualmente alla consegna degli assegni, aveva redatto e sottoscritto la dichiarazione ricognitiva del debito già prodotta, in relazione alla quale avanzava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
3) La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di prove orali, nonché mediante l'espletamento di CTU per la verificazione della sola autenticità della grafia con cui era stata redatta e sottoscritta la scrittura privata contenente il riconoscimento di debito da parte del , in quanto Pt_1
parte opposta non domandava la verificazione della sottoscrizione ad apparente mano di
[...]
sui 7 assegni bancari prodotti in accompagnamento alla scrittura predetta. Il CTU designato Parte_1
dott.ssa rendeva noto al Tribunale di non aver potuto acquisire l'originale della scrittura Persona_1
privata da verificarsi, in quanto parte istante dichiarava di non averne più la disponibilità. Il giudice, con ordinanza in data 8 maggio 2022, autorizzava la prosecuzione delle operazioni peritali sulla fotocopia della scrittura.
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 26 giugno 2022.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza oggetto di gravame, ha così deciso:
«revoca il decreto ingiuntivo n. 1624/2020, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in via telematica il
13.10.2020; condanna a pagare ad la somma di € 10.500,00; Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 11 condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con separato Controparte_1
decreto».
In particolare, il primo giudice:
- ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto «basato su degli assegni (doc. 1, fascicolo monitorio) la cui sottoscrizione, che, in effetti risulta ictu oculi diversa da quelle certamente riferibili all'opponente, è stata ritualmente disconosciuta dall'apparente sottoscrittore
, senza che l'opposto proponesse rituale istanza di verificazione»; Parte_1
- ha rilevato che «la scrittura apparentemente riferibile ad , in cui si legge: “Il Parte_1
sottoscritto con la presente dichiara di aver consegnato al Dott. Parte_1 CP_1
gli assegni di cui al retro in fotocopia, a fronte delle anticipazioni da lui sostenute per
[...] nome e per conto dell' . In fede Parte_2 [...]
” (doc. 2, fascicolo monitorio), non può costituire piena prova ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2702 c.c., in quanto la c.t.u. è stata espletata su un documento che, durante le indagini peritali, è risultato non originale»;
- ha affermato che alla parte che invochi «la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto, non ammissibile, resta sempre la possibilità di dare dei fatti risultanti dalla copia suddetta con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ordinaria ammissibilità». Ha quindi ritenuto provata in capo all'opposto la sussistenza del credito in quanto, all'esito CP_1 dell'istruttoria, ha «dimostrato che ha assunto l'obbligazione di pagargli la Parte_1 complessiva somma di € 10.500,00, assumendo in proprio il debito maturato dall'
[...]
». In particolare, il teste ha Parte_2 Testimone_1 dichiarato che nell'ottobre del 2019 « aveva consegnato ad una busta Pt_1 Controparte_1 contenente “sei o sette assegni”, contestualmente firmando una dichiarazione da lui redatta e sottoscritta, dal contenuto corrispondente a quella prodotta in giudizio», dichiarazioni che trovavano riscontro nella documentazione depositata da parte opposta. Il Tribunale ha proseguito affermando che «tali assegni, sebbene solo apparentemente sottoscritti da
, risultano tutti tratti sulla Banca Monte Paschi Siena, dove deve presumersi Parte_1 che l'opponente avesse un conto aperto, atteso che i primi due titoli portati all'incasso sono stati rifiutati unicamente per mancanza di fondi (docc. 3 e 4, fascicolo monitorio)». Per tali ragioni, ha rilevato che «non può revocarsi in dubbio che , consegnando tali Parte_1
pagina 4 di 11 assegni (sia pure con una firma ad esso non attribuibile) ad , contestualmente Controparte_1
alla dichiarazione di cui sopra, in cui si dà atto che tali assegni sono stati consegnati per ripianare il debito maturato dall' nei Parte_2 confronti di abbia assunto l'obbligazione di pagare a quest'ultimo la Controparte_1 complessiva somma portata dagli assegni, per € 10.500,00. Tale ricostruzione trova conferma anche nel comportamento successivamente tenuto dall'opponente, il quale, pur avendo evidentemente ricevuto, come per legge, la comunicazione, di c.d. insoluto a prima presentazione da parte della banca trattaria, e, successivamente, la lettera di messa in mora, riferita al primo assegno insoluto (doc. 5, fascicolo monitorio), nulla ha denunciato o eccepito»;
- ha concluso affermando che «anche nel presente giudizio, infine, il debitore si è limitato ad eccepire l'inesistenza dell'obbligazione, disconoscendo tutta la documentazione prodotta dall'opposto, senza lamentare l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del suo rapporto con il debitore originario, , Parte_2 che avrebbe potuto, eventualmente, riflettersi sull'obbligazione di pagamento assunta con la consegna degli assegni».
4) Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , affidando il gravame ad un unico motivo, con Pt_1
cui ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provato il credito, nonostante la documentazione bancaria fosse stata disconosciuta e risultasse priva di efficacia probatoria. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe «correttamente considerato gli effetti di completa caducazione del valore probatorio dei documenti disconosciuti, inclusa la loro valenza numeraria come titoli di credito». Inoltre, avrebbe errato il giudice nell'aver basato il proprio convincimento sulle testimonianze, generiche, rese dal teste (contro il quale, peraltro, egli Tes_1
aveva proposto querela per falsa testimonianza, non avendo lo stesso mai presenziato ad alcun incontro tra lui ed il , tanto meno in ) e sui messaggi WhatsApp scambiati tra il e il CP_1 Pt_2 Pt_1
, nei quali non vi era alcun riferimento al credito vantato. CP_1
5) Nel giudizio di secondo grado così radicato, si è costituito l'appellato contestando Controparte_1
la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 11 6) La causa, depositate dalle parti le note di precisazione delle conclusioni, nonché gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.01.2025 e, in pari data, è stata discussa nella camera di consiglio.
Motivi della decisione
7) La Corte ritiene parzialmente fondato l'appello, per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, nel caso in esame, grava sul creditore opposto e, dunque, sul , l'onere di CP_1
fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (Cass. civ., n. 156 del 17/01/2024)».
Nel caso di specie, il , al fine di provare il credito vantato nei confronti dell'appellante, ha CP_1
prodotto in giudizio (e prima in fase monitoria, a supporto della richiesta del decreto ingiuntivo n.
1624/2020) sette assegni, ognuno recante l'importo di € 1.500,00 e dunque per un importo totale di €
10.500,00, apparentemente sottoscritti da , una scrittura privata – prodotta soltanto in Parte_1
copia fotostatica - priva di data, contenente una ricognizione di debito, senza però specificazione di importo, riferibile all'appellante, e due comunicazioni bancarie di insoluto relativamente a due dei sette assegni prodotti in atti, ad apparente firma di . Parte_1
Il Tribunale di Busto Arsizio, pur avendo affermato che né agli assegni prodotti, né alla scrittura privata ricognitiva del debito potesse essere attribuita, nell'an e nel quantum, alcuna efficacia probatoria, ha comunque condannato il al pagamento di una somma corrispondente al totale della «somma Pt_1 portata dagli assegni, per € 10.500,00», ritenendo di valorizzare altri elementi probatori, tra i quali la deposizione del teste , che effettivamente, confermava di aver assistito alla consegna, Testimone_1
da parte del , della scrittura ricognitiva e degli assegni. Pt_1
Ha inoltre valorizzato la circostanza che gli assegni fossero stati emessi su conto corrente di cui il era titolare, e che due di essi erano stati posti all'incasso dal , senza che il , che Pt_1 CP_1 Pt_1
pure aveva ricevuto la comunicazione di insoluto, obiettasse nulla al proposito.
Reputa la Corte che le argomentazioni spese dal giudice di primo grado a supporto della decisione debbano essere parzialmente, ma non totalmente, revisionate.
pagina 6 di 11 Occorre, in primo luogo, por mente al fatto che, nel giudizio di primo grado, gli assegni prodotti a supporto del credito vantato dal erano stati disconosciuti – in uno con la scrittura privata di cui CP_1
si è detto - dall'allora opponente, senza che, su di essi, il abbia proposto istanza di CP_1
verificazione.
Quest'ultima, infatti, è stata proposta unicamente in riferimento al manoscritto ad apparente firma
”, sul quale la CTU espletata in primo grado ha consentito di appurare, pur con Parte_1
l'approssimazione dovuta al fatto che la scrittura è stata acquisita soltanto in copia fotostatica (previa in ogni caso autorizzazione giudiziale, conferita con decreto dell'8 maggio 2022), che la stessa era graficamente riferibile, con buona probabilità, alla mano dell'odierno appellante.
Il giudice di prime cure ha rilevato, in proposito, che la mancata produzione in giudizio dell'originale della scrittura, da parte del , ha inficiato le risultanze della CTU grafologica, che, essendosi CP_1
svolta sulla sola copia fotostatica del documento, non può valere a conferire alla scrittura stessa il valore di cui all'art. 2702 c.c.
Tuttavia, valga osservare che, a mente della consolidata giurisprudenza, sebbene alla verificazione che, data l'indisponibilità dell'originale, si svolga sulla copia fotostatica, non possano attribuirsi i pieni effetti probatori di cui all'art. 2702 c.c., dall'accertata compatibilità tra la grafia in cui la scrittura riprodotta è redatta con quella del suo apparente sottoscrittore, possono essere ritratti “elementi di prova”, liberamente utilizzabili dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 4 febbraio 2025 n. 2777, secondo la quale: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di
pagina 7 di 11 valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili”).
Nel caso che occupa, tali risultanze ulteriori sono presenti, e sono state giustamente valorizzate dal
Giudice di prime cure, con motivazione che deve ritenersi del tutto condivisibile: il teste che Tes_1
il ha querelato a motivo del fatto che egli non avrebbe mai assistito alcun incontro tra il ed Pt_1 Pt_1
il , tanto più in come da costui riferito, ha in ogni caso sostenuto, con dichiarazione CP_1 Pt_2
che trova riscontro nelle risultanze documentali in atti (il era comunque in possesso di uno CP_1
scritto con buona probabilità riferibile al , e di ben sette assegni estratti dal libretto di assegni a Pt_1
lui intestato), ma anche nel tenore dei messaggi scambiati tra le parti, di aver assistito ad un incontro tra i due, nel corso del quale il avrebbe consegnato il tutto al , dopo che, proprio nei Pt_1 CP_1 messaggi su citati, aveva manifestato l'intenzione di incontrarlo per “sistemare” in qualche modo qualcosa in sospeso.
Soccorre infine il dato, di elevato valore indiziante circa l'esistenza del credito, che i predetti sette assegni fossero stati spiccati sul conto corrente di , e che due di essi furono portati Parte_1 all'incasso dal , senza che il , pur ricevendo la comunicazione di insoluto, assumesse CP_1 Pt_1 alcuna iniziativa per lamentare l'illegittimità di tale negoziazione.
Se tanto è vero, mentre è condivisibile, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalla copia fotostatica della scrittura di riconoscimento oggetto di verificazione, nonché sulla base del tenore delle dichiarazioni del teste , e della messaggistica sms intervenuta tra le parti, e dal dato Testimone_1 dell'avvenuta negoziazione di due dei titoli, testè evidenziato, che il vantasse ragioni di CP_1
credito nei confronti del , non è invece condivisibile, ed in ciò son da ritenersi fondate le Pt_1
doglianze di parte appellante, il percorso motivazionale con cui il giudice di prime cure ha quantificato l'importo delle suddette ragioni di credito, ritraendolo proprio dagli assegni bancari oggetto di disconoscimento da parte del , ma non oggetto di istanza di verificazione da parte del , di Pt_1 CP_1
cui il Tribunale stesso, nel medesimo contesto motivazionale, ha escluso la valenza probatoria.
Infatti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, «l'art. 216 c.p.c., subordina
l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio oggetto di disconoscimento alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene. L'efficacia probatoria di una scrittura privata, si legge nella giurisprudenza di questa Corte, è invero condizionata, oltre che dal fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della
pagina 8 di 11 scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II, 8/01/1994, n.
155; Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094) (…) In sintesi un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di istanza di verificazione resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento (Cass., Sez. Unite, n. 3086/2022)».
Per tale ragione, erroneamente il Tribunale ha quantificato l'ammontare del credito vantato dall'appellante sulla base dell'importo individuato nei sette assegni disconosciuti e, dunque, privi di efficacia probatoria.
A ciò si aggiunga che neppure gli ulteriori elementi probatori utilizzati dal giudice consentono di quantificare proprio in € 10.500,00 la somma dovuta dall'appellante: il teste all'udienza dell' Tes_1
1.03.2023, non ha identificato il quantum, limitandosi ad affermare: «Ho visto che , Parte_1
che avevo già visto al campo, ha consegnato ad una busta. ha Controparte_1 Controparte_1
tirato fuori gli assegni per controllarli. Poi ha firmato una dichiarazione». Parte_1
Parimenti, nei messaggi scambiati tramite WhatsApp, né il , né il avevano fatto espresso Pt_1 CP_1 riferimento alla somma di € 10.500,00, e sul punto, del tutto generico è il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura oggetto di verificazione, in quanto in essa non vi è alcun riferimento all'importo del credito del . Anzi, in punto è significativo rilevare come, nonostante la scrittura CP_1
facesse riferimento alla fotocopia degli assegni, che avrebbe dovuto essere riportata a tergo della scrittura, ivi nulla compaia.
Tuttavia, osserva la Corte come la prova dell'ammontare del credito, sebbene in importo inferiore, possa esser comunque dedotta dal fatto che due dei sette assegni - l'assegno n. 0911262593-07 e l'assegno n. 0911262595-10 (docc. n. 3 e 4 fasc. primo grado appellato ) - entrambi recanti la CP_1 somma di € 1.500,00, sono stati presentati per l'incasso e sono stati rifiutati con la causale
« . Parte_3
Tali assegni furono sicuramente spiccati su conto corrente riferibile al , e consegnati al , Pt_1 CP_1 che li portò all'incasso senza che da parte del , che pure ebbe a ricevere la comunicazione di c.d. Pt_1
insoluto a prima presentazione da parte della banca trattaria, nulla venisse denunciato o eccepito al riguardo, come del resto ha osservato anche la sentenza gravata, con constatazione pienamente condivisibile ed utilizzabile ai fini che occupano, unitamente agli altri elementi probatori evidenziati più sopra: è infatti ragionevole pensare che, laddove il fosse venuto in possesso dei predetti CP_1 assegni illecitamente, il non sarebbe rimasto inerte di fronte all'avvenuta negoziazione dei titoli Pt_1
da parte del predetto.
pagina 9 di 11 Per tali ragioni, per quanto riguarda la quantificazione del credito, si può ritenere provata la sola somma portata dai due citati assegni, per un totale di € 3.000,00.
L'appello deve pertanto trovare parziale accoglimento, con la rideterminazione della somma dovuta ad come stimata dal giudice di prime cure in € 3.000, e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
– ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto - deve essere condannato al pagamento di tale minor somma, gravata da interessi in misura legale dal dì della messa in mora (6 marzo 2020, corrispondente al recapito della prima raccomandata con cui il ha sollecitato il pagamento: v. allegati al CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo) e fino alla domanda giudiziale, e successivamente alla domanda giudiziale, nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo (Cass. ord. n. 61 del 2023).
Quanto al regolamento delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, conclusosi con la riforma parziale della sentenza impugnata, ritiene la Corte congruo disporne la compensazione, relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico di , maggiormente soccombente, applicati i parametri medi in relazione al valore Parte_1 della controversia (€ 5.201,00 – € 26.000,00).
Le spese di CTU, in ragione della reciproca soccombenza, resteranno a carico di entrambe le parti al
50% ciascuna, carico che appare giustificabile anche in ragione dell'atteggiamento del , che CP_1 pur non senz'altro in modo colpevole (tant'è che la prosecuzione delle operazioni sulla sola fotocopia è stata autorizzata dal giudice con decreto in data 8 maggio 2022), non ha messo a disposizione del CTU
l'originale della scrittura privata oggetto di istanza di verificazione.
Il tutto con i conseguenti effetti restitutori, in favore del , di quanto corrisposto in eccesso. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, disattesa ogni diversa contraria o ulteriore domanda, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_4 del Tribunale di Busto Arsizio n. 746/2023, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) ferma ogni altra statuizione della sentenza impugnata, in parziale riforma della stessa, condanna a pagare ad la somma di € 3.000,00, oltre interessi nella misura Parte_1 Controparte_1
specificata in motivazione;
2) dichiara le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio compensate fra le parti nella misura del 50%;
3) condanna pertanto a rifondere ad il restante 50% delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida, per tale quota, in euro 2.538,50 per quanto attiene al 1° grado e in euro 1.983,00, per il pagina 10 di 11 2° grado, sempre oltre spese forfettarie (15%) Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, con conseguente effetto restitutorio, in favore di , Parte_1
di quanto corrisposto in esubero a tale titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) pone a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate come da decreto 18 –
19 luglio 2022.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Alessandra Arceri Domenico Bonaretti
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