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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1248/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale dell'anno 2023 ver- tente tra
l'avv. IN IL, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; appellante
e
in persona del procuratore speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Greco De Pasca- Controparte_2 lis, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
in persona del lega- Parte_1 le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Ba- gnoli, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 8 aprile 2022 l'avv. IN IL ha dedotto che sulla sua auto modello
Kia Sportage targato DY 496 KJ e sull'immobile di sua proprietà sito in
- 1 - Cassano delle Murge, alla frazione Fraddiavolo (identificato in catasto al foglio 35, particella 602, subalterno 1), gravavano rispettivamente: A) due fermi amministrativi eseguiti dalla società Equitalia s.p.a. in data 16 novem- bre 2015 in virtù di atti amministrativi R.P. A202617R e R.P. A202618L del
6 novembre 2015 per l'importo di 2.761,13 e 12.305,30 euro;
B) un'ipoteca iscritta dall' il 17 giugno 2019 mediante Controparte_1 nota reg. part. 4229, reg. gen. 27710, in relazione alla quale aveva ricevuto in data 21 giugno 2019 una comunicazione di avvenuta iscrizione nella qua- le si precisava che la misura era stata applicata a garanzia dei crediti risul- tanti dalle cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato, ossia: 1) cartella n. 014 2011 0095235636000 notificata il 5 gennaio 2012 relativa a crediti previdenziali Parte_1
Anno Imposta 2009-2010 per importo di € 1.211,51; 2) cartella n. 014 2013
0000579588000 notificata il 1° marzo 2013 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2007- Parte_1
2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; 3) cartella n. 014 2014
0038713922000 notificata il 2 maggio 2015 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2010- Parte_1
2011-2012-2013 per importo di € 15.134,73; 4) cartella n. 014 2016
0035881933000 notificata il 20 gennaio 2017 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2011 Parte_1 per importo di € 278,30. Peraltro, dalla “situazione debitoria” estrapolata dal sito istituzionale dell' era emerso che in rela- Controparte_1 zione ai crediti indicati nelle citate cartelle erano stati emessi anche i due provvedimenti di fermo di cui sopra.
Ciò posto, l'avv. IN – dopo aver precisato che secondo la giu- risprudenza di legittimità la richiesta di cancellazione delle misure conserva- tive adottate dell' non può qualificarsi Controparte_1 come un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma rappre- senta un'ordinaria azione di accertamento negativo dell'esistenza della pre- tesa creditoria o comunque del diritto di iscrivere l'ipoteca stessa – ha de- dotto che:
A) l'iscrizione ipotecaria era illegittima per violazione dell'art. 77, comma 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto non era stato rispettato il contraddittorio c.d. “endoprocedimentale”, dal momento che non era stata inviata la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca;
- 2 - B) tramite l'ipoteca e i due fermi amministrativi citati l'agente della riscossione si era eccessivamente cautelato per un credito di entità tale da non giustificare l'impiego congiunto di entrambe le garanzie e, al contempo, aveva agito in maniera fraudolenta, dato che il credito garantito dai due fer- mi era stato considerato anche per iscrivere l'ipoteca in modo da raggiunge- re la soglia minima ex art. 77, comma 1bis, del d.P.R. citato;
C) erano stati violati i limiti quantitativi previsti dal comma 1bis cit., giacché all'epoca in cui era stata iscritta ipoteca (comunicazione del 21 giu- gno 2019) l'importo complessivo del preteso credito non corrispondeva af- fatto ad una somma pari o superiore a 20.000 euro, ma era sicuramente infe- riore;
D) l'iscrizione dell'ipoteca e dei fermi era illegittima perché i crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte, mai notificate, erano pre- scritti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n.
335 del 1995.
Sulla scorta di tali premesse e deduzioni l'avv. IN ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiara- re l'illegittimità, l'inammissibilità, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e
l'inefficacia de:- l'iscrizione di ipoteca conc. amministrativa / riscossione iscritta dall' il 17.6.2019 con nota Controparte_1 Per_1
Particolare 4229 Registro Generale 27710 – Repertorio 5976/1419 del
[...]
14.6.2019 sull'immobile di proprietà di IN IL sito in Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Fradiavolo – Fg. 35 Particella 602 Sub 1; -
l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da Equitalia S.p.a. con R.P.
A202617R del 16.11.2015 – Atto Amministrativo del 6.11.2015 per
l'importo di € 2.761,13; - l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da
Equitalia S.p.a. con R.P. A202618L del 16.11.2015 – Atto amministrativo del 6.11.2015 per l'importo di € 12.305,30; per le motivazioni di cui in premessa sub lett. A), B), C); 2) per l'effetto, si chiede ordinarsi all'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che: - Controparte_1
l'iscrizione di ipoteca conc. amministrativa / riscossione iscritta dall' il 17.6.2019 con nota Registro Controparte_1
Particolare 4229 Registro Generale 27710 – Repertorio 5976/1419 del
14.6.2019 sull'immobile di proprietà di IN IL sito in Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Fradiavolo – Fg. 35 Particella 602 Sub 1; -
l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da Equitalia S.p.a. con R.P.
A202617R del 16.11.2015 – Atto Amministrativo del 6.11.2015 per
- 3 - l'importo di € 2.761,13; - l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da
Equitalia S.p.a. con R.P. A202618L del 16.11.2015 – Atto amministrativo del 6.11.2015 per l'importo di € 12.305,30; vengano totalmente cancellate, annullate e/o comunque revocate e/o poste nel nulla;
3) in subordine, solo nella denegata ipotesi di mancata cancellazione, annullamento e/o comun- que revoca delle predette misure conservative, si chiede ordinarsi all' , in persona del legale rappresentan- Controparte_1 te p.t., che vengano ridotte le somme riportate in ipoteca, ai sensi degli artt.
2872 ss. c.c., e/o che vengano ridotti gli importi a concorrenza riportati nei due fermi amministrativi predetti sul veicolo targato DY 496 KJ per
l'illegittima, inammissibile, nulla, annullabile, invalida ed infondata pretesa azionata posta a fondamento delle stesse misure conservative;
4) accertare
e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa sub lett. D), l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati da Controparte_3
con le cartelle di pagamento nn.: - 01420110095235636000
[...] relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali
[...]
Anno Imposta 2009-2010 per importo di Parte_1
€ 1.211,51; - 01420130000579588000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Parte_1
Anno Imposta 2007-2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; -
01420140038713922000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previ- denziali Anno Impo- Parte_1 sta 2010-2011-2012-2013 per importo di € 15.134,73; -
01420160035881933000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previ- denziali Anno Impo- Parte_1 sta 2011 per importo di € 278,30; 5) per l'effetto, si chiede ordinarsi alla
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, che vengano cancellate, annullate e/o comun- que revocate e/o poste nel nulla le cartelle di pagamento: -
01420110095235636000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previ- denziali Anno Impo- Parte_1 sta 2009-2010 per importo di € 1.211,51; - 01420130000579588000 relati- va a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Cassa Nazionale di Pre- videnza e di Assistenza Forense Anno Imposta 2007-2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; - 01420140038713922000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Cassa Nazionale di Previdenza e di As- sistenza Forense Anno Imposta 2010-2011-2012-2013 per importo di €
- 4 - 15.134,73; - 01420160035881933000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Parte_1
Anno Imposta 2011 per importo di € 278,30. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario nella misura percentuale che sa- rà ritenuta di giustizia, oneri e accessori di legge».
2. La si è costi- Parte_1 tuita ed ha eccepito in via preliminare la regolarità delle iscrizioni delle
[...]
e il difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Nel merito, ha dedotto che l'avv. IN aveva omesso di versare ovvero aveva versato solo parzialmente i contributi previdenziali dovuti per gli anni dal 2008 al 2013, sicché era residuato un debito di 23.563,74 euro, in relazione al quale ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento nell'ipotesi di annullamento delle cartelle esattoriali.
Ha evidenziato, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, soggiungendo che nella specie, in virtù di quanto stabilito dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012, trovava applicazione il termine di prescrizione decennale ex art. 19 della l. n. 576 del 1980, giacché alla da- ta di entrata in vigore della l. n. 247 cit. (cioè il 2 febbraio 2013) non era de- corso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi in precedenza stabilito dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995.
Sempre in via riconvenzionale ha comunque chiesto, in caso di ac- coglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, la con- danna dell' al risarcimento del danno, in Controparte_1 quanto l'eventuale estinzione del credito previdenziale sarebbe stata conse- guenza di una condotta pregiudizievole tenuta dal suddetto ente nella proce- dura di escussione coattiva.
3. Costituitasi in giudizio, l' ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda proposta dall'avv. IN eviden- ziando che: a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era av- venuta il 28 giugno 2018, mentre tramite PEC del 27 giugno 2019 l'avv.
IN era stato edotto della costituzione di tale garanzia;
b) il rispetto del limite minimo ex lege per iscrivere l'ipoteca erariale era stato pienamente rispettato, atteso che l'ipoteca era stata iscritta per un debito di 56.785,42 euro, sicché, pur volendo considerare illegittime le cartelle portanti crediti previdenziali di oggetto di ricorso, doveva considerarsi co- Parte_1 munque rispettato il limite di 20.000 euro previsto dall'art. 77 del d.P.R. n.
602 del 1973; c) non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti, giacché
- 5 - in relazione a ciascuna cartella presupposta erano stati notificati al debitore vari atti interruttivi;
d) non vi era stato alcun eccesso di cautela, giacché i due fermi amministrativi erano stati iscritti anche per cartelle non oggetto di opposizione in questo giudizio;
solo la cartella n. 014 2011 0095235636000 era stata inclusa nel preavviso di fermo n. R.P. 0202617R del 16 novembre
2015 (comunicazione n. 014 80 2014 00002777000), mentre solo la cartella n. 014 2013 0000579588000 nel fermo R.P. 618LA2025 del 06 novembre
2015 (comunicazione n. 014 80 2014 00016444000).
4. Con memoria depositata il 4 febbraio 2023 l'avv. IN, in re- plica alla domanda riconvenzionale spiegata da ha – per Parte_1 quanto qui interessa – contestato l'esistenza delle notifiche effettuate a mez- zo posta delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali, in parte disconoscendo come proprie le firme apposte sugli avvisi di ricevimento, in parte asserendo di non averle mai sottoscritte. L'avv. IN ha altresì de- dotto che anche le notifiche effettuate via PEC erano invalide poiché esegui- te tramite indirizzi dell'Ente non risultanti dai pubblici elenchi previsti per legge.
5. A seguito di istruttoria esclusivamente documentale il Tribunale di
Bari, con sentenza n. 2432/2023 del 26 settembre 2023, ha rigettato il ricor- so, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite pari a €
3.000,00 oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha posto i se- guenti rilievi:
A) con comunicazione del 26 giugno 2018 l' Controparte_1
aveva preavvertito l'avv. IN dell'iscrizione ipotecaria,
[...] non essendo necessario garantire il contraddittorio endoprocedimentale an- che mediante notifica dell'intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973;
B) era valida la notifica delle cartelle di pagamento effettuata tramite
PEC utilizzando indirizzi non compresi nei pubblici elenchi perché il loro impiego è necessario solo per i destinatari;
inoltre, il vizio avrebbe integrato al più una causa di nullità della notifica, da farsi valere nel termine di venti giorni dalla notifica;
in ogni caso, l'eventuale nullità era stata sanata per raggiungimento dello scopo, tanto più che il ricorrente aveva svolto le pro- prie difese senza evidenziare di aver subito alcuno specifico pregiudizio;
C) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ri- cevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta era innanzitutto tardivo, perché effettuato solo con le note conclusive, e poi comunque inefficace,
- 6 - giacché le notifiche erano state legittimamente eseguite dal concessionario a mezzo posta e la relativa attestazione poteva essere contestata solo mediante la proposizione di querela di falso;
D) l'eccezione di prescrizione quinquennale era infondata, perché le cartelle erano state notificate regolarmente ed il termine era stato interrotto dalle successive notifiche di intimazioni di pagamento e degli atti attinenti all'iscrizione dell'ipoteca e dei fermi amministrativi;
precisamente, erano stati notificati i seguenti atti interruttivi: altre intimazioni di pagamento di pagamento notificate il data 11 aprile 2013, 30 settembre 2016, 28 settembre
2017, 4 settembre 2018, 26 aprile 2019 e 18 febbraio 2020; comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 28 giugno 2018; istanze di rateizzazione del 17 aprile 2013;
E) l'ipoteca era stata iscritta per una somma superiore al minimo le- gale (il debito complessivo, infatti, ammontava a 56.785,42 euro), per cui non sussisteva il denunciato eccesso di cautela, perché tanto la garanzia rea- le quanto i due fermi amministrativi si riferivano a diverse cartelle di paga- mento non solo previdenziali e comunque di importo tale da giustificare l'adozione di tali strumenti;
F) il rigetto del ricorso rendeva superfluo l'esame delle domande ri- convenzionali spiegate alla Parte_1
6. Avverso detta sentenza l'avv. IN ha interposto tempestivo appello mediante ricorso depositato il 27 ottobre 2023.
L' ha resistito depositando memoria con cui ha Controparte_1 riproposto le domande riconvenzionali dichiarati assorbite dal primo Giudi- ce.
Ha resistito anche Parte_1
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 12 novembre 2024 l'avv.
[...]
ha dichiarato di proporre querela di falso avverso tutte le cartelle di Pt_3 pagamento indicate nell'atto introduttivo.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio tenutasi a se- guito della citata udienza questa Corte ha invitato l'appellante a indicare specificamente i documenti che intendeva impugnare tramite querela di fal- so, assegnando a tale scopo un termine all'avv. IN e alle controparti un successivo termine onde manifestare l'eventuale volontà di avvalersi dei documenti oggetto della preannunziata querela.
- 7 - In data 21 febbraio 2025 l'avv. IN ha depositato una nota con- tenente le precisazioni richieste tramite la citata ordinanza, seguita da due note con cui le parti appellate hanno dichiarato di volersi avvalere dei do- cumenti indicati dalla controparte.
Infine, all'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in calce tra- scritto.
7. Con il primo motivo di appello l'avv. IN censura la decisio- ne assunta dal Giudice di primo grado ritenendola viziata da tre travisamenti dovuti ad un'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
Segnatamente, secondo l'appellante:
1) quanto al primo travisamento, egli aveva chiesto la condanna della sola e non anche della alla cancellazione dell'ipoteca e dei CP_1 Pt_1 fermi, mentre solo in via subordinata aveva chiesto la condanna dell' e non anche della alla riduzione della prima e dei se- CP_1 Pt_1 condi;
soltanto in ulteriore subordine – e comunque in via riflessa – rispetto a tali domande (in primis di cancellazione e in secundis di riduzione) aveva chiesto la condanna anche della alla cancellazione, all'annullamento o Pt_1 comunque alla revoca delle citate misure;
il Giudice di prime cure aveva er- roneamente interpretato la domanda qualificandola come opposizione, men- tre in realtà si trattava di mera azione di accertamento negativo e non già di un giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ad avviso di addebito o ad ingiunzione di pagamento oppure a preavviso di fermo amministrativo o a preavviso di iscrizione ipotecaria;
2) quanto al secondo travisamento, il Tribunale aveva ritenuto che in data 28 giugno 2018 l' lo aveva preavvertito dell'iscrizione ipoteca- CP_1 ria, avvenuta però solo il 17 giugno 2019, senza considerate che tra i due atti in questione era decorso il termine di 180 giorni ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per cui il preavviso era divenuto inefficace in mancanza di prova di notifica di altro atto;
3) quanto al terzo travisamento, la contestazione dell'esistenza delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni e il disconoscimento della firma era stata effettuata nel primo momento processuale utile, ossia nella memo- ria difensiva conseguente alla domanda riconvenzionale, mentre il Giudice non aveva dato seguito alla richiesta di produzione in giudizio, da parte del- la e dell' delle notificazioni in originale. Pt_1 CP_1
7.1. Il motivo è nel suo complesso infondato.
- 8 -
7.1.a. Quanto al travisamento relativo alla qualificazione della do- manda come “opposizione” e non già come “azione di accertamento negati- vo” diretta ad ottenere in primo luogo la declaratoria di nullità delle misure conservative nei confronti dell' , la censu- Controparte_1 ra è innanzitutto inammissibile perché la parte appellante difetta di interesse ad impugnare.
Quand'anche si volesse accedere alla prospettazione della parte,
l'error in procedendo denunciato non apporterebbe alla stessa alcuna utilità concreta, perché da tale qualificazione – esatta o meno che sia – non è deri- vato alcun pregiudizio alla parte. Il Tribunale, difatti, ha esaminato tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo grado né tale qualificazione della domanda contenuta in sentenza è ha precluso al contribuente la possi- bilità di far valere le proprie lagnanze contro le misure cautelari applicate dall'agente della riscossione.
In particolare, il primo Giudice ha chiaramente spiegato perché – a suo avviso – l'ipoteca è da ritenersi validamente iscritta, rimarcando che es- sa, in quanto non costituente atto dell'espropriazione forzata, non dev'essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R.
n. 602 del 1973, e che comunque era stata preceduta dalla notifica del preavviso. Ancora, nella sentenza impugnata si puntualizza che nella specie il prospettato eccesso di cautela in effetti non sussiste, posto che l'ipoteca era stata iscritta e i fermi erano stati applicati per un debito di ammontare complessivo maggiore rispetto al limite previsto dalla legge, in quanto le misure erano state adottate anche a cautela di crediti di natura non previden- ziale.
È del tutto evidente, perciò, che il lamentato errore di qualificazione giuridica della domanda non potrebbe apportare alla parte alcuna effettiva utilità, giacché il Tribunale ha comunque esaminato le contestazioni relative alle misure conservative applicate dall'agente della riscossione.
D'altra parte, la doglianza è pure destituita di concreto fondamento, atteso che tramite l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'avv. CP_4
ha inteso contestare l'iniziativa cautelare intrapresa dall'agente della ri-
[...] scossione assumendo che, in realtà, i crediti in relazione ai quali erano state applicate le misure erano ormai prescritti. Si veda, in particolare, la sezione
D) del ricorso (rubricata «Illegittimità, inammissibilità, nullità, annullabili- tà, invalidità ed inefficacia dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile e dell'iscrizione dei due fermi amministrativi sul veicolo mod. KIA targato DY
- 9 - 496 KJ entrambi di proprietà del deducente Avv. IL IN per in- tervenuta prescrizione dei presunti pretesi crediti riportati nelle presunte pretese cartelle di pagamento, mai notificate»), ove si legge «Nel merito della controversia che qui ci occupa deve eccepirsi e rilevarsi l'illegittimità,
l'inammissibilità, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e l'inefficacia dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile e dell'iscrizione dei due fermi am- ministrativi sul veicolo mod. KIA targato DY 496 KJ, entrambi di proprietà del deducente Avv. IL IN, per l'intervenuta prescrizione, che rende inammissibili, e comunque non esigibili, i crediti relativi agli Anni
Imposta 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013, per i quali si è proceduto ad emettere le presunte pretese predette cartelle di pagamento, mai notifica- te, e, successivamente, ad adottare le misure conservative dell'ipoteca e dei fermi amministrativi».
È chiaro che la lamentata prescrizione dei crediti previdenziali sull'assunto della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte costituisce un'opposizione di merito in funzione recuperatoria della tutela ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 rispetto alla quale legittimato passivo è
l'ente titolare del credito e non l'incaricato alla riscossione (cfr. per tutte
Cass. sez. un. n. 7514 del 2022). D'altra parte, contrariamente a quanto so- stiene l'appellante il rimedio per far valere fatti estintivi della pretesa con- tributiva verificatisi dopo la notifica della cartella è proprio l'opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. n. 8198 del 2023, in tema di avviso di addebito).
7.1.b. In merito al secondo travisamento, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che il preavviso di iscrizione ipotecaria era stato noti- ficato al debito in data 28 giugno 2018, sicché era stata data attuazione al di- sposto dell'art. 77, comma 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (comma aggiun- to dal d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011).
È irrilevante che tra la data della notifica del preavviso e quella di iscrizione di ipoteca sia trascorso un lasso di tempo superiore a 180 giorni, giacché l'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce all'avviso di intimazione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non già alla co- municazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
7.1.c. Per quel che concerne il terzo travisamento, lasciando per il momento in disparte la questione della tempestività del disconoscimento della sottoscrizione (di cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo), sta di fatto che tale disconoscimento è stato effettuato dall'appellante in manie-
- 10 - ra generica e omnicomprensiva e, quindi, manifestamente inidonea a privare di valenza probatoria gli avvisi di ricevimento prodotti.
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 19813 del 2021, che si richiama a Cass. n. 2482 del
2020), il disconoscimento della conformità della fotocopia rispetto all'originale deve essere preciso e puntuale e deve riguardare tutti i profili che si intendono contestare, avendo dunque cura di distinguere il profilo della produzione in fotocopia rispetto all'autenticità e/o alla illeggibilità del- la firma. Un documento prodotto in fotocopia, non disconosciuto con le mo- dalità sopra indicate e nella prima risposta utile, si ha per riconosciuto, sic- ché solo in tal caso il giudice ha l'obbligo di ordinare la produzione dell'originale anche ai fini della verifica dell'autenticità e leggibilità della sottoscrizione;
il disconoscimento delle scritture private opera anche in rela- zione all'avviso di ricevimento dell'accertamento, ancorché prodotto in fo- tocopia (cfr. Cass. n. 18042 del 2014).
Ed infatti, la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo a condizione che la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta. Tuttavia, la contestazione della conformità all'originale di un do- cumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generi- che, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 e Cass. n. 29993 del 2017).
Per questo si suole dire che il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., dev'essere specifico, ossia riferito ad una copia concretamente individuata, e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (così in particolare Cass. n. 1991 del
2006).
Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'avv. IN nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale depositata il 4 feb- braio 2023 è inefficace giacché – come anticipato – generico e omnicom- prensivo, in quanto non sono specificatamente indicati né i documenti con- testati né i profili in relazione ai quali si sostiene che i documenti in que- stione differirebbero dagli originali (questo è, difatti, il passaggio della cita- ta memoria in cui vi è il disconoscimento: «Preliminarmente ad ogni altra
- 11 - disamina, a seguito della costituzione in giudizio sia della sia
Pt_1 dell' e a seguito di deposito telematico della documentazione a cor- CP_1 redo della propria costituzione, si eccepisce e si rileva, ancora maggior- mente in questa sede, l'inesistenza delle notificazioni a mezzo servizio po- stale sia delle intimazioni di pagamento della sia delle cartelle di pa-
Pt_1 gamento dell' , poiché si disconoscono espressamente come proprie CP_1 le firme apposte su tutte le cartoline di ricevimento prodotte dalla e
Pt_1 dall' ossia il sottoscritto deducente nega di aver mai sottoscritto le CP_1 cartoline di ricevimento delle raccomandate contenenti le pretese intima- zioni di pagamento, ragion per cui si chiede che vengano prodotte in giudi- zio dalla e dall' le notificazioni in originale»).
Pt_1 CP_1
8. Nel secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha fondato la sua decisione sulla sussistenza della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria del 28 giugno
2018, ritenendola viziata da mancata e/o falsa applicazione degli artt. 50 e
77, comma 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente alla data del 17 giugno 2019. Secondo parte appellante, a causa del decorso del termine di 180 giorni intercorrente tra la data dell'invio della suddetta e quella di iscrizione vera e propria dell'ipoteca del 17 giugno 2019 era dive- nuta inefficacia la comunicazione preventiva, risultando non provato, da parte dell'Ente esattoriale, l'invio di altra comunicazione.
8.1. Il motivo non è fondato.
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto rilevato in precedenza a proposito dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed al fatto che esso, in real- tà, si riferisce all'avviso di intimazione di pagamento e non già alla comuni- cazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in relazione alla quale non è pre- visto alcun termine di inefficacia.
9. Tramite la terza doglianza l'avv. IN critica la decisione del
Tribunale laddove ha ritenuto legittima l'iscrizione dell'ipoteca rigettando il motivo di ricorso relativo al mancato superamento della soglia di 20.000 eu- ro e quello relativo all'eccesso di tutela compiuto dall'agente della riscos- sione.
L'appellante ribadisce l'eccessività della cautela, in quanto con i due fermi amministrativi relativi al veicolo modello KIA targato DY496KJ
l'agente della riscossione aveva già garantito alcuni crediti azionati con gli atti presupposti, per cui l'iscrizione dell'ipoteca per i medesimi importi e
- 12 - per le medesime pretese creditore avevano determinato una ingiustificata duplicazione di cautela.
Sostiene, inoltre, che l' aveva impropriamente utilizzato i CP_1 crediti relativi ai due fermi per far lievitare il credito della cartella di paga- mento in relazione al quale era stata presa l'ipoteca, così da raggiungere la soglia minima ex lege.
Rileva, infine, che era stato chiesto di accertare che alla data dell'iscrizione della garanzia reale (21 giugno 2019) l'importo era inferiore alla soglia di legge, ma su questo aspetto la motivazione resa dal Tribunale era del tutto apparente.
9.1. Il motivo non è fondato.
Innanzitutto, l'ipoteca è stata iscritta per un debito complessivo di
56.785,42 euro, cioè ben superiore al limite di 20.000 euro previsto dall'art. 77, comma 1bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Come evidenziato nella senten- za impugnata, il debito maturato e per il quale è stata adottata la misura con- servativa ha natura non soltanto contributiva, ma anche tributaria. Dalla co- municazione di iscrizione, difatti, risulta che gli enti creditori sono non sol- tanto la ma anche l'amministrazione finanziaria (Irpef, Iva, Parte_1 imposta di registro), la (tassa automobilistica) e la polizia CP_5 urbana (contravvenzioni al codice della strada).
Pertanto, non v'è dubbio che la misura sia rispettosa del limite legale indipendentemente dall'ammontare del debito verso la al me- Parte_1 se di giugno del 2019.
In secondo luogo, quanto al preteso eccesso di cautela va rilevato che le misure non sono state attivate per il medesimo credito. I due fermi amministrativi, invero, sono stati iscritti anche per crediti diversi da quelli portati dalle cartelle relative ai contributi dovuti alla con la Parte_1 sola esclusione: I) della cartella n. 014 2011 0095235636000, inclusa nel preavviso di fermo n. R.P. 0202617R del 16/11/2015 (comunicazione n. 014
80201400002777 000); II) della cartella n. 014 2013 0000579588000, inclu- sa nel fermo R.P. 618LA2025 del 06/11/2015 (comunicazione n.
01480201400016444000).
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, quindi, va senz'altro escluso che nella specie l'agente della riscossione abbia abusato degli stru- menti conservativi ad esso consentiti dall'ordinamento.
10. Il quarto motivo di appello – rubricato violazione e falsa applica- zione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 2712 e
- 13 - 2719 c.c. e omessa applicazione degli artt. 221 e ss. c.p.c. – è volto a conte- stare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche del- le intimazioni, delle cartelle di pagamento e dei successivi atti, anche inter- ruttivi della prescrizione, effettuate a mezzo posta da e Parte_1 dall' . Controparte_1
A giudizio di parte appellante il primo Giudice ha errato tanto nel ri- tenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento, quanto nell'attribuire la natura di prova legale a tale attestazio- ne. In particolare, la parte sostiene che la notifica a mezzo posta delle cartel- le di pagamento effettuata da un soggetto non abilitato e non avente la quali- tà di pubblico ufficiale (“il portalettere”) non ha valore fidefacente circa la ricezione degli atti notificati. Osserva, inoltre, che in seguito al tempestivo disconoscimento della sottoscrizione il Giudice avrebbe errato nel non ordi- nare l'esibizione in originale degli atti notificati per consentire la proposi- zione dell'incidente di falso, soggiungendo che anche la produzione in foto- copia dei suddetti atti è stata ritualmente disconosciuta nel corso del primo giudizio.
10.1. Anche tale motivo non è fondato.
Come evidenziato in precedenza, il disconoscimento è stato operato dall'avv. IN nella memoria depositata in primo grado a seguito della domanda riconvenzionale spiegata dalla Pertanto, non può Parte_1 convenirsi con quanto statuito dal Tribunale in merito alla supposta tardività dello stesso, giacché in realtà è intervenuto non già nelle note conclusive
(come affermato nella sentenza gravata), bensì nel primo atto processuale successivo alla produzione dei documenti attestanti la notifica degli atti.
Tuttavia, per le ragioni prima diffusamente esposte il disconoscimen- to operato dall'avv. IN nella citata memoria è da ritenersi inefficace in quanto generico e omnicomprensivo. Di conseguenza, va escluso che la mancata spontanea produzione in giudizio degli originali dei documenti in questione da parte dell' e della dopo l'avvenuto disconosci- CP_1 Pt_1 mento avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a ordinare l'esibizione degli originali e che tale omissione avrebbe privato l'odierno appellante della possibilità di proporre querela di falso.
10.2. A tale riguardo va rilevato che – come esposto nella parte nar- rativa della presente pronuncia – all'udienza del 12 novembre 2024
l'appellante ha dichiarato di voler proporre querela di falso avverso la do-
- 14 - cumentazione prodotta dalle controparti e, segnatamente, nei confronti delle cartelle di pagamento esibite.
Il tenore della dichiarazione della parte raccolta nel verbale della ci- tata udienza è il seguente: «L'Avv. IN impugna e contesta quanto de- dotto dalle controparti e propone querela di falso verso tutte le cartelle di pagamento di cui all'atto introduttivo che qui si intendono riportate e tra- scritte, ribadendo che sono disconosciute le sottoscrizioni non a nome di
IL IN e quelle inviate via posta elettronica precisando e dimo- strando mediante documenti già depositati in data 31 ottobre 2024 che negli archivi della alla data di luglio 2024 non risultava un indi- Parte_1 rizzo di posta elettronica del deducente. Pertanto, la prova, Parte_1 mediante la richiesta fatta sul sito istituzionale, che le notifiche pretesamen- te effettuate delle cartelle di pagamento di cui sopra sono inesistenti in quanto effettuate ad un indirizzo di posta elettronica non conosciuto, non noto e non presente nella banca dati della ». Parte_1
Giova segnalare – anche in relazione a quanto si dirà in seguito – che quest'ultima precisazione fa riferimento ai documenti allegati alla nota di deposito datata 30 ottobre 2024 (e depositata il giorno successivo), ossia la documentazione ottenuta in risposta alla compilazione online del c.d. “Mo- dello 5” per l'anno 2024, cioè la comunicazione obbligatoria per gli iscritti alla avente ad oggetto i redditi prodotti ai fini Irpef e il volume di af- Pt_1 fari ai fini Iva relativi all'anno precedente. Segnatamente:
A) il primo documento prodotto è rappresentato dalla stampa di una schermata del sito della in cui si legge: «negli archivi di Parte_1 [...] non risulta un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). CP_6
Le ricordiamo che tale indirizzo è obbligatorio per tutti gli iscritti all'Albo e deve essere portato a conoscenza della . Per poter procedere alla Pt_1 compilazione e trasmissione del Modello 5 telematico pertanto sarà indi- spensabile indicarne uno valido. Potrà farlo utilizzando l'apposita procedu- ra reperibile nel menù di questa pagina cliccando su caselle pec-peo- comunica pec»;
B) il secondo documento è costituito dalla stampa di un'altra scher- mata del medesimo sito. Si tratta precisamente della pagina “Comunicazio- ne Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)” in cui risulta inserito l'indirizzo PEC con la seguente precisazio- Email_1 ne: «Egregio Avvocato, si avvisa che con il presente indirizzo PEC trasmes-
- 15 - so, le comunicazioni attinenti ai rapporti con la , a tutti gli effetti di Pt_1 legge, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata»;
C) il terzo documento è la stampa di una comunicazione via PEC del
27 luglio 2024 inviata dall'indirizzo e re- Email_2 capitata all'indirizzo in cui è scritto: «Egre- Email_1 gio Avvocato IL IN, la presente comunicazione ha il solo scopo di testare l'indirizzo PEC da Lei trasmesso e di validarlo per future comu- nicazioni a carattere istituzionale. Non è richiesta, pertanto, alcuna risposta
a questo messaggio».
In estrema sintesi, a giudizio dell'appellante i documenti appena in- dicati proverebbero che le notifiche eseguite tramite PEC ed esibite dalle controparti sono invalide perché nel luglio del 2024 la non Parte_1 era a conoscenza del suo indirizzo di posta elettronica certificata.
10.3. Considerato il tenore della dichiarazione resa dall'avv. Casali- no all'udienza del 12 novembre 2024 questa Corte, al fine di garantire a tut- te le parti il compiuto esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto necessario invitare l'appellante a indicare in modo specifico quali documenti intendeva impugnare tramite querela di falso.
Con l'ordinanza emessa a seguito della camera di consiglio, infatti, la Corte «… preso atto della volontà dell'appellante, manifestata in modo generico e omnicomprensivo nel corso dell'odierna udienza, di proporre querela di falso avverso le cartelle di pagamento sottese alle misure conser- vative oggetto del presente giudizio;
ritenuta la necessità che la parte speci- fichi con esattezza i documenti che intende impugnare tramite querela di falso, allo scopo di consentire alle controparti di compiere la necessaria va- lutazione in ordine alla volontà di avvalersene e a questa Corte di apprez- zare la rilevanza ai fini della decisione dei documenti in parola», ha rinvia- to la causa all'udienza del 1° aprile 2025 assegnando a parte appellante ter- mine sino a trenta giorni prima della predetta udienza «per il deposito nel fascicolo telematico di una nota, a precisazione della volontà manifestata nel corso dell'odierna udienza, recante la specifica indicazione dei docu- menti avverso i quali la parte intende proporre querela di falso» ed ulterio- re termine sino a quindici giorni prima della medesima udienza «per il de- posito nel fascicolo telematico di nota scritta contenente la manifestazione della volontà di avvalersi dei predetti documenti (o anche di alcuni di es- si)».
- 16 - A tale invito l'appellante ha ottemperato mediante nota depositata il
21 febbraio 2025, mentre gli appellati (rispettivamente l' e la CP_7 Pt_1 hanno depositato note in replica il 13 e il 14 marzo 2025.
10.4. È bene innanzitutto puntualizzare che, in linea astratta, la que- rela di falso può essere proposta anche contro il documento prodotto in co- pia e pur in assenza di previo valido disconoscimento della sua conformità all'originale. Al riguardo, si deve richiamare in questa sede la motivazione di Cass. n. 8718 del 2023, secondo cui «in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) del- la copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso».
Ne deriva che la genericità – e la conseguente inefficacia – del di- sconoscimento operato dall'avv. IN a seguito della produzione di co- pia della documentazione di per sé non preclude la possibilità di proporre querela di falso avverso la stessa documentazione.
Ciò chiarito, nella nota depositata il 21 febbraio 2025 l'avv. IN ha elencato 30 documenti prodotti dalle controparti in relazione ai quali ha manifestato l'intenzione di proporre querela di falso. Nelle successive note depositate il 13 e il 14 marzo 2025 l'agente della riscossione e la han- Pt_1 no dichiarato di volersi avvalere di tali documenti.
È necessario dunque vagliare l'ammissibilità della preannunziata querela (che, si deve rammentare, ha il fine precipuo di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti) in relazione ai documenti prodot- ti e la rilevanza dei documenti stessi ai fini della decisione (v. in proposito
Cass. n. 4310 del 2002: «La proponibilità della querela di falso in via inci- dentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione (nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempie- re), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudi- ne ad incidere sulla statuizione nel merito;
detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata»).
10.5. Iniziando la disamina dalla comunicazione preventiva di iscri- zione ipotecaria notificata il 28 giugno 2018 tramite PEC all'indirizzo
[...]
[...]
Email_3 [...]
[...]
[...]
[...]
(doc. 1 delle note di precisazione) e dagli avvi-
[...] si di intimazione nn. 014 2019 9006197379000, 014 2020 9005682529000,
014 2019 9006197379000, n. 014 2018 9013186552000, 014 2017
9011423819000, 014 2016 9010017011000 e 014 2018 9005322901000
(doc. da 25 a 30 delle note di precisazione;
doc. da 10 a 15 della produzione di ), anch'essi notificati tramite PEC all'indirizzo CP_7 [...]
va subito rimarcato che la documentazione relativa alla Email_4 notifica telematica di tali atti (ossia le ricevute di avvenuta consegna prodot- te dall'agente della riscossione) non è suscettibile di essere impugnata tra- mite querela di falso.
È ormai del tutto consolidato in giurisprudenza l'indirizzo interpreta- tivo secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario è senz'altro idonea a dimostrare il pervenimento del messaggio al destinatario, e che tale ricevuta, non es- sendo dotata di fede privilegiata, è senz'altro ammessa la prova contraria senza necessità di proporre querela di falso (v. Cass. n. 15036 del 2016, in tema di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza c.d. prefalli- mentare, così massimata: «In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinata- rio, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti do- tati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscet- tibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni ri- lasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifi- che a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività al- lo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario»; è conforme Cass. n. 26705 del
2019).
In questo solco si pongono anche Cass. n. 30532 del 2018 (sempre in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche a cura della cancelleria nel procedimento fallimentare) e Cass. n. 15001 del 2021 (relativa alla di
- 18 - notificazione a mezzo PEC di una sentenza, ove si aggiunge che «… una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avve- nuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano in- formatico, con onere probatorio a carico del destinatario – in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso – in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicato- ria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed even- tualmente fornire la prova di esse»).
Dunque, una volta esclusa la necessità di proporre querela di falso allo scopo di infirmare la valenza probatoria della documentazione prodotta per dimostrare l'avvenuta notifica degli atti in questione, occorre appurare se, sulla scorta delle allegazioni difensive dell'appellante, possa affermarsi che le notifiche non si sono regolarmente perfezionate.
Come anticipato in precedenza, nella specie l'avv. IN, destina- tario delle notifiche degli atti di cui si discute, sostiene che la documenta- zione depositata in via telematica il 31 ottobre 2024 dimostrerebbe che negli archivi della sino al mese di luglio del 2024 non risultava al- Parte_1 cun indirizzo di posta elettronica certificata a suo nome, come attestato in particolare dalla risposta generata a seguito del suo tentativo di procedere alla compilazione e trasmissione del c.d. “Modello 5” telematico.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che gli atti in esame (comunica- zione preventiva di iscrizione ipotecaria e plurimi avvisi di intimazione) provengono dall' e non dalla Controparte_1 [...]
. Pertanto, anche a voler in thesi Controparte_8 ammettere che effettivamente sino al luglio del 2024 la non aveva nei Pt_1 suoi archivi alcun indirizzo PEC del professionista iscritto, rimane il fatto che tale mancanza non può essere automaticamente estesa anche all'agente della riscossione.
Deve poi aggiungersi che l'indirizzo PEC al quale sono stati recapi- tati gli atti in questione (cioè è lo stesso uti- Email_1 lizzato dall' per comunicare in data 21 giugno 2019 l'avvenuta iscri- CP_7 zione di ipoteca sull'immobile di proprietà dell'appellante. Si tratta di co- municazione senz'altro pervenuta all'indirizzo del destinatario, come quest'ultimo ha riconosciuto nell'atto introduttivo della presente lite (v. pag.
2 punti 3 e 4 della premessa in fatto). È evidente, perciò, che la documenta-
- 19 - zione depositata in data 31 ottobre 2024 non è di per sé idonea a dimostrare che gli atti in questione, provenienti dall' , non sono giunti nella sfera CP_7 di conoscenza del destinatario.
È il caso notare, ancora, che l'indirizzo di posta elettronica certifica- ta è quello indicato dall'avv. IN anche Email_1 nell'intestazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (depositato l'8 aprile 2022), per cui non può dubitarsi del fatto che esso era effettiva- mente quello di norma utilizzato per lo svolgimento dell'attività professio- nale.
Del resto, non risulta neppure dedotto dall'odierno appellante quale sarebbe stato l'indirizzo PEC in uso al momento in cui gli atti in questione erano stati notificati dall'agente della riscossione.
Le esposte considerazioni portano quindi a ritenere efficacemente dimostrate, a prescindere dalla preannunziata volontà di proporre querela di falso, le seguenti notifiche eseguite con modalità telematiche: 1) comunica- zione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28 giugno 2018; 2) in- timazione di pagamento n. 014 2020 9005682529000 notificata il 18 feb- braio 2020; 3) intimazione di pagamento n. 014 2019 9006197379000 noti- ficata il 26 aprile 2019; 4) intimazione di pagamento dell' n. 014 CP_1
2018 9013186552000 notificata il 4 settembre 2018; 5) intimazione di pa- gamento n. 014 2017 9011423819000 notificata il 28 settembre 2017; 6) in- timazione di pagamento n. 014 2016 9010017011000 notificata il 30 set- tembre 2016.
10.6. Questa conclusione porta a ritenere irrilevante ai fini della de- cisione la querela di falso avente ad oggetto tutti gli altri documenti indicati nella nota di precisazione depositata il 21 febbraio 2025 e, in particolare, quelli relativi alle notifiche degli atti prodromici sottesi all'iscrizione ipote- caria e ai fermi amministrativi oggetto di ricorso.
Innanzitutto, deve osservarsi che:
A) l'intimazione di pagamento n. 014 2020 9005682529000 notifica- ta il 18 febbraio 2020 riporta tra i numerosi atti prodromici anche le quattro cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, cioè: A-1) cartella n.
014 2011 0095235636000 notificata il 5 gennaio 2012 relativa a crediti pre- videnziali Anno Im- Parte_1 posta 2009-2010 per un importo di € 1.211,51; A-2) cartella n. 014 2013
0000579588000 notificata il 1° febbraio 2013 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2007- Parte_1
- 20 - 2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; A-3) cartella n. 014 2014
0038713922000 notificata il 2 maggio 2015 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2010- Parte_1
2011-2012-2013 per importo di € 15.134,73; A-4) cartella n. 014 2016
0035881933000 notificata il 20 gennaio 2017 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2011 Parte_1 per importo di € 278,30 notificata il 20 gennaio 2017;
B) identico rilievo vale per le intimazioni di pagamento n. 014 2019
9006197379000 notificata il 26 aprile 2019 e n. 014 2018 9013186552000 notificata il 4 settembre 2018;
C) le intimazioni di pagamento n. 014 2017 9011423819000 notifi- cata il 28 settembre 2017 e n. 014 2016 9010017011000 notificata il 30 set- tembre 2016 indicano, tra gli atti in precedenza notificati dai quali scaturisce l'importo oggetto di richiesta di pagamento, le cartelle nn. 014 2011
0095235636000 notificata il 5 gennaio 2012, 014 2013 0000579588000 no- tificata il 1° febbraio 2013 e 014 2014 0038713922000 notificata il 2 mag- gio 2015.
L'accertata regolarità delle notifiche delle citate intimazioni implica che a partire dalla data delle notifiche stesse deve farsi decorrere il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per pro- porre le opposizioni a cartella di pagamento (ora avviso di addebito) per motivi di merito.
Occorre difatti ricordare che, in tema di omissioni contributive, «ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del ter- mine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine pre- scrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della
[...]
di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sen- Pt_4 si dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordi- nata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove ac- certata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse». Nel primo caso il termine per proporre l'opposizione è di quaranta giorni dal giorno della notifica dell'intimazione di pagamento, laddove nel secondo non è previsto alcun termine di decadenza (cfr. Cass. n. 18256 del
2020; Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass. Sez. Un. n.
- 21 - 7514 del 2022, in motivazione;
v. altresì App. Bari sent. n. 273 del 2024, est. Mastrorilli;
App. Bari sent. n. 343 del 2025, est. Mastrorilli;
App. Bari sent. n. 334 del 2025 est. Ariola).
In sostanza, come ben chiarisce la citata Cass. n. 18256 del 2020, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quin- quennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad esempio, per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nella specie, l'opposizione proposta dall'avv. IN con il ricorso introduttivo del presente giudizio è senz'altro riconducibile alla prima delle ipotesi appena individuate, giacché nel citato atto si deduce che le cartelle presupposte non sono state notificate e che comunque tra la data di matura- zione dei crediti contributivi (relativi agli anni dal 2007 al 2013) e la notifi- ca della nota del 21 giugno 2019, con cui gli era stata comunicata l'avvenuta iscrizione di ipoteca per una serie di crediti fra cui – tra gli altri – anche quelli di cui si controverte nel presente procedimento, era trascorso un lasso di tempo superiore a cinque anni, ossia maggiore del termine di prescrizione introdotto dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 (v. sezione D del ricorso, così rubricato: «Illegittimità, inammissibilità, nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile e dell'iscrizione dei due fermi amministrativi sul veicolo mod. KIA targato DY 496 KJ entrambi di proprietà del deducente Avv. IL IN per intervenuta prescrizione dei presunti pretesi crediti riportati nelle presunte pretese cartelle di paga- mento, mai notificate»).
A prescindere dalla questione relativa al termine di prescrizione ap- plicabile ai contributi in esame (da ritenersi decennale e non quinquennale,
- 22 - come si dirà in seguito nell'esaminare l'ultima doglianza), è evidente che, siccome nella specie l'opposizione non è stata proposta entro il termine pe- rentorio di 40 giorni ex art. 24 cit. a decorrere dalla data di notifica delle in- timazioni sopra indicate, è preclusa in questa sede la possibilità di far valere la prescrizione estintiva dei crediti contributivi di cui è titolare la Parte_5
ed in relazione ai quali sono state adottate le misure conservative av-
[...] versate dall'odierno appellante.
Ne deriva ulteriormente che non è proponibile nel presente giudizio la preannunziata querela di falso avverso le notifiche degli atti presupposti e, in particolare, avverso le notifiche delle quattro cartelle di pagamento re- lative ai contributi dovuti alla (cartelle nn. 014 2011 0095235636000, Pt_1
014 2013 0000579588000, 014 2014 0038713922000 e 014 2016
0035881933000). Per le ragioni prima enunciate, difatti, è irrilevante stabili- re la genuinità delle relazioni attestanti le notifiche degli atti in questione, atteso che la rimozione della forza probatoria di tali documenti non è idonea ad incidere sulla decisione nel merito (cfr., oltre alla già citata Cass. n. 4310 del 2002, anche le più recenti Cass. n. 30487 del 2022 e Cass. n. 15374 del
2018).
10.7. I rilievi che precedono conducono a ritenere ininfluenti ai fini della decisione anche le prefigurate querele avverso gli altri atti dettagliata- mente indicati nella nota di precisazione del 21 febbraio 2025, quali le istanze di rateazione prot. n. 126468 del 17 aprile 2013 e n. 158364 dell'8 agosto 2014, ovvero le comunicazioni della e le relative raccomanda- Pt_1 te, giacché in tutti questi casi la verifica della falsità dei documenti in que- stione non è idonea ad incidere sulla decisione di merito.
11. Nel quinto motivo si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha reputato valide le notifiche delle intimazioni, delle cartelle di paga- mento e dei successivi atti – anch'essi interruttivi della prescrizione – notifi- cati via PEC dagli Enti appellati.
Nella doglianza si afferma l'inesistenza delle notifiche poiché pro- venienti da indirizzi PEC di e dell' non Parte_1 Controparte_1 risultanti nei pubblici elenchi previsti per legge, ossia quelli diversi da E_5 E
e risultan- Email_6 Email_8 ti dai siti ufficiali istituzionali;
si precisa, difatti, che nella specie gli indiriz- zi PEC del mittente le notificazioni in contestazione sono: nore- E ply.puglia.ipol@pec.agenziariscossione.gov. ;
[...]
notifi- Email_9
[...]
Email_10 [...]
[...]
[...]
[...]
E ; istituziona-
[...]
soggiungendo che nei registri REGINDE, IPA e Email_11
INIPEC tali indirizzi non risultano appartenenti a Controparte_1
” e a ”, co-
[...] Parte_1 sì violando lo schema previsto al riguardo dall'art. 26, comma 2, del d.P.R.
n. 602 del 1973.
11.1. Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che, per principio generale, l'irritualità della no- tificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne compor- ta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo lega- le (così Cass. sez. un. n. 23620 del 2018).
Con specifico riferimento al tema della notificazione a mezzo PEC, da parte dell'agente della riscossione, della cartella esattoriale (ma identico ragionamento vale per tutti gli altri atti provenienti dall'agente, come l'intimazione di pagamento e l'iscrizione di ipoteca), si è affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta pro- venire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo inve- ce che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr.
Cass. n. 18684 del 2023).
Nella specie, gli indirizzi PEC dai quali provenivano gli atti in que- stione (e sopra riportati) fanno espresso riferimento al soggetto mittente
( e , per cui deve ritenersi Controparte_1 Parte_1 senz'altro operante la presunzione di riferibilità della comunicazione al sog- getto mittente.
D'altro canto, l'odierno appellante non ha neppure allegato quale concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa sarebbe derivato dalla scelta delle controparti di inviare gli atti da un indirizzo diverso da quello risultan- te dai pubblici registri, sicché non si vede quale vizio possa aver inficiato le notifiche in questione.
12. Con la sesta ed ultima doglianza, infine, l'avv. IN contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di pre- scrizione del diritto di credito previdenziale.
- 24 - L'appellante sollecita questa Corte territoriale al sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 l. 247 del 2012, in relazione agli artt.
3, 24, comma 1 e 2, 97, comma 1 e 2, 111, commi 1 e 2 Cost., poiché reputa in contrasto con tali disposizioni la previsione di un termine di prescrizione di dieci anni a fronte di quello di cinque anni sancito in linea generale dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 per tutti i contribuenti. Secondo
l'appellante, inoltre, tale ultimo termine è da ritenersi applicabile nel caso di specie, poiché rientrante tra le “disposizioni vigenti non abrogate” ex art. 65 della l. n. 247 cit., data l'assenza dell'emanazione di regolamenti e decreti attuativi dell'art. 66 della stessa l. n. 247 del 2012, da individuare – a suo giudizio – come data di riferimento per la decorrenza del nuovo termine quinquennale di prescrizione.
12.1. Anche quest'ultimo motivo non è fondato.
Premesso che il termine di prescrizione decennale delle contribuzio- ni dovute alla Parte_6
[.
dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012 (norma entrata in vigore il 2 febbraio
2013) opera per il futuro e per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (così Cass. n. 6729 del 2013, ove si esclude la natura interpretativa dell'art. 66 cit.; v. anche Cass. n. 18953 del 2014), la prospet- tata questione di legittimità costituzionale e la connessa questione relativa all'applicazione della disciplina previgente in forza del regime transitorio regolato dall'art. 65 non sono rilevanti nel presente giudizio. Come visto in precedenza, difatti, la prescrizione asseritamente maturata in epoca anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento sopra menzionate non può esse- re fatta valere in questa sede, giacché tali avvisi di intimazione non sono sta- ti impugnati entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza della Corte costitu- zionale (cfr. sent. n. 32 del 2024), nella disciplina della prescrizione il legi- slatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle par- ti che si contrappongono. Può, in particolare, stabilire lunghi termini di pre- scrizione, così come può, invece, prevedere termini brevi, magari associati a una flessibilità del termine di decorrenza ed eventualmente abbinati – sul modello di altri ordinamenti giuridici – a un termine finale che non si può oltrepassare. Tale ampia discrezionalità incontra un unico limite: quello di non poter essere esercitata «“in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela
- 25 - voluta accordare al cittadino leso” (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e
n. 153 del 2000)» (sentenza n. 234 del 2008).
L'enunciato limite non è certamente travalicato nella fattispecie in esame, non potendosi ritenere di per sé irragionevole l'applicazione alla contribuzione dovuta alla di un termine di prescrizione più Parte_1 lungo rispetto a quello ordinariamente previsto dalla l. n. 335 del 1995, giacché si tratta all'evidenza di una scelta legislativa dettata da ragioni di favore verso l'Ente previdenziale che ha il fine precipuo di rendere effettivo l'esercizio del diritto di credito da parte del suo titolare.
12.2. Infine, per completezza va precisato che comunque, a giudizio della Corte, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie, in quanto: a) l'art. 66 della l. n. 247 del 2012 ha reintrodotto il termine di pre- scrizione decennale per il futuro e per tutti i crediti non prescritti alla data del 2 febbraio 2013 (v. la giurisprudenza sopra citata); b) il mod. 5 relativo ai redditi anno 2007 (annualità più risalente fra quelle oggetto di lite) è stato presentato dal professionista il 21 luglio 2008 (v. doc. 10 del fascicolo della
; c) il termine di versamento della rata in acconto dei contributi dovu- Pt_1 ti sulla scorta della comunicazione reddituale scadeva il 31 luglio 2008, co- me stabilito dall'art. 20 del Regolamento all'epoca vigente (doc. 9 del fasci- colo di parte); c) dal quel momento, quindi, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione;
d) la prescrizione quinquennale all'epoca in vigore non era maturata alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, cioè il 2 feb- braio 2013, sicché trova applicazione il termine decennale;
e) anche la pre- scrizione decennale non è maturata giacché, a tutto voler concedere, l'atto interruttivo successivo debitamente notificato è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28 giugno 2018 tramite PEC all'indirizzo (notifica della cui validità ed Email_1 efficacia si è già detto a proposito del quarto motivo di appello).
13. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello de- ve essere rigettato e, quindi, l'impugnata sentenza va integralmente confer- mata.
Resta assorbita ogni altra questione.
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, perciò, a carico di parte appellante.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto
- 26 - conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27.10.2023 da IL
IN nei confronti della e della Controparte_1
avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 26.9.2023, così prov- vede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 27 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale dell'anno 2023 ver- tente tra
l'avv. IN IL, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; appellante
e
in persona del procuratore speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Greco De Pasca- Controparte_2 lis, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
in persona del lega- Parte_1 le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Ba- gnoli, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 8 aprile 2022 l'avv. IN IL ha dedotto che sulla sua auto modello
Kia Sportage targato DY 496 KJ e sull'immobile di sua proprietà sito in
- 1 - Cassano delle Murge, alla frazione Fraddiavolo (identificato in catasto al foglio 35, particella 602, subalterno 1), gravavano rispettivamente: A) due fermi amministrativi eseguiti dalla società Equitalia s.p.a. in data 16 novem- bre 2015 in virtù di atti amministrativi R.P. A202617R e R.P. A202618L del
6 novembre 2015 per l'importo di 2.761,13 e 12.305,30 euro;
B) un'ipoteca iscritta dall' il 17 giugno 2019 mediante Controparte_1 nota reg. part. 4229, reg. gen. 27710, in relazione alla quale aveva ricevuto in data 21 giugno 2019 una comunicazione di avvenuta iscrizione nella qua- le si precisava che la misura era stata applicata a garanzia dei crediti risul- tanti dalle cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato, ossia: 1) cartella n. 014 2011 0095235636000 notificata il 5 gennaio 2012 relativa a crediti previdenziali Parte_1
Anno Imposta 2009-2010 per importo di € 1.211,51; 2) cartella n. 014 2013
0000579588000 notificata il 1° marzo 2013 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2007- Parte_1
2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; 3) cartella n. 014 2014
0038713922000 notificata il 2 maggio 2015 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2010- Parte_1
2011-2012-2013 per importo di € 15.134,73; 4) cartella n. 014 2016
0035881933000 notificata il 20 gennaio 2017 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2011 Parte_1 per importo di € 278,30. Peraltro, dalla “situazione debitoria” estrapolata dal sito istituzionale dell' era emerso che in rela- Controparte_1 zione ai crediti indicati nelle citate cartelle erano stati emessi anche i due provvedimenti di fermo di cui sopra.
Ciò posto, l'avv. IN – dopo aver precisato che secondo la giu- risprudenza di legittimità la richiesta di cancellazione delle misure conserva- tive adottate dell' non può qualificarsi Controparte_1 come un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma rappre- senta un'ordinaria azione di accertamento negativo dell'esistenza della pre- tesa creditoria o comunque del diritto di iscrivere l'ipoteca stessa – ha de- dotto che:
A) l'iscrizione ipotecaria era illegittima per violazione dell'art. 77, comma 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto non era stato rispettato il contraddittorio c.d. “endoprocedimentale”, dal momento che non era stata inviata la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca;
- 2 - B) tramite l'ipoteca e i due fermi amministrativi citati l'agente della riscossione si era eccessivamente cautelato per un credito di entità tale da non giustificare l'impiego congiunto di entrambe le garanzie e, al contempo, aveva agito in maniera fraudolenta, dato che il credito garantito dai due fer- mi era stato considerato anche per iscrivere l'ipoteca in modo da raggiunge- re la soglia minima ex art. 77, comma 1bis, del d.P.R. citato;
C) erano stati violati i limiti quantitativi previsti dal comma 1bis cit., giacché all'epoca in cui era stata iscritta ipoteca (comunicazione del 21 giu- gno 2019) l'importo complessivo del preteso credito non corrispondeva af- fatto ad una somma pari o superiore a 20.000 euro, ma era sicuramente infe- riore;
D) l'iscrizione dell'ipoteca e dei fermi era illegittima perché i crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte, mai notificate, erano pre- scritti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n.
335 del 1995.
Sulla scorta di tali premesse e deduzioni l'avv. IN ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiara- re l'illegittimità, l'inammissibilità, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e
l'inefficacia de:- l'iscrizione di ipoteca conc. amministrativa / riscossione iscritta dall' il 17.6.2019 con nota Controparte_1 Per_1
Particolare 4229 Registro Generale 27710 – Repertorio 5976/1419 del
[...]
14.6.2019 sull'immobile di proprietà di IN IL sito in Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Fradiavolo – Fg. 35 Particella 602 Sub 1; -
l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da Equitalia S.p.a. con R.P.
A202617R del 16.11.2015 – Atto Amministrativo del 6.11.2015 per
l'importo di € 2.761,13; - l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da
Equitalia S.p.a. con R.P. A202618L del 16.11.2015 – Atto amministrativo del 6.11.2015 per l'importo di € 12.305,30; per le motivazioni di cui in premessa sub lett. A), B), C); 2) per l'effetto, si chiede ordinarsi all'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che: - Controparte_1
l'iscrizione di ipoteca conc. amministrativa / riscossione iscritta dall' il 17.6.2019 con nota Registro Controparte_1
Particolare 4229 Registro Generale 27710 – Repertorio 5976/1419 del
14.6.2019 sull'immobile di proprietà di IN IL sito in Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Fradiavolo – Fg. 35 Particella 602 Sub 1; -
l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da Equitalia S.p.a. con R.P.
A202617R del 16.11.2015 – Atto Amministrativo del 6.11.2015 per
- 3 - l'importo di € 2.761,13; - l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da
Equitalia S.p.a. con R.P. A202618L del 16.11.2015 – Atto amministrativo del 6.11.2015 per l'importo di € 12.305,30; vengano totalmente cancellate, annullate e/o comunque revocate e/o poste nel nulla;
3) in subordine, solo nella denegata ipotesi di mancata cancellazione, annullamento e/o comun- que revoca delle predette misure conservative, si chiede ordinarsi all' , in persona del legale rappresentan- Controparte_1 te p.t., che vengano ridotte le somme riportate in ipoteca, ai sensi degli artt.
2872 ss. c.c., e/o che vengano ridotti gli importi a concorrenza riportati nei due fermi amministrativi predetti sul veicolo targato DY 496 KJ per
l'illegittima, inammissibile, nulla, annullabile, invalida ed infondata pretesa azionata posta a fondamento delle stesse misure conservative;
4) accertare
e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa sub lett. D), l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati da Controparte_3
con le cartelle di pagamento nn.: - 01420110095235636000
[...] relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali
[...]
Anno Imposta 2009-2010 per importo di Parte_1
€ 1.211,51; - 01420130000579588000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Parte_1
Anno Imposta 2007-2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; -
01420140038713922000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previ- denziali Anno Impo- Parte_1 sta 2010-2011-2012-2013 per importo di € 15.134,73; -
01420160035881933000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previ- denziali Anno Impo- Parte_1 sta 2011 per importo di € 278,30; 5) per l'effetto, si chiede ordinarsi alla
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, che vengano cancellate, annullate e/o comun- que revocate e/o poste nel nulla le cartelle di pagamento: -
01420110095235636000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previ- denziali Anno Impo- Parte_1 sta 2009-2010 per importo di € 1.211,51; - 01420130000579588000 relati- va a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Cassa Nazionale di Pre- videnza e di Assistenza Forense Anno Imposta 2007-2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; - 01420140038713922000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Cassa Nazionale di Previdenza e di As- sistenza Forense Anno Imposta 2010-2011-2012-2013 per importo di €
- 4 - 15.134,73; - 01420160035881933000 relativa a presunti pretesi azionati crediti previdenziali Parte_1
Anno Imposta 2011 per importo di € 278,30. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario nella misura percentuale che sa- rà ritenuta di giustizia, oneri e accessori di legge».
2. La si è costi- Parte_1 tuita ed ha eccepito in via preliminare la regolarità delle iscrizioni delle
[...]
e il difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Nel merito, ha dedotto che l'avv. IN aveva omesso di versare ovvero aveva versato solo parzialmente i contributi previdenziali dovuti per gli anni dal 2008 al 2013, sicché era residuato un debito di 23.563,74 euro, in relazione al quale ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento nell'ipotesi di annullamento delle cartelle esattoriali.
Ha evidenziato, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, soggiungendo che nella specie, in virtù di quanto stabilito dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012, trovava applicazione il termine di prescrizione decennale ex art. 19 della l. n. 576 del 1980, giacché alla da- ta di entrata in vigore della l. n. 247 cit. (cioè il 2 febbraio 2013) non era de- corso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi in precedenza stabilito dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995.
Sempre in via riconvenzionale ha comunque chiesto, in caso di ac- coglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, la con- danna dell' al risarcimento del danno, in Controparte_1 quanto l'eventuale estinzione del credito previdenziale sarebbe stata conse- guenza di una condotta pregiudizievole tenuta dal suddetto ente nella proce- dura di escussione coattiva.
3. Costituitasi in giudizio, l' ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda proposta dall'avv. IN eviden- ziando che: a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era av- venuta il 28 giugno 2018, mentre tramite PEC del 27 giugno 2019 l'avv.
IN era stato edotto della costituzione di tale garanzia;
b) il rispetto del limite minimo ex lege per iscrivere l'ipoteca erariale era stato pienamente rispettato, atteso che l'ipoteca era stata iscritta per un debito di 56.785,42 euro, sicché, pur volendo considerare illegittime le cartelle portanti crediti previdenziali di oggetto di ricorso, doveva considerarsi co- Parte_1 munque rispettato il limite di 20.000 euro previsto dall'art. 77 del d.P.R. n.
602 del 1973; c) non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti, giacché
- 5 - in relazione a ciascuna cartella presupposta erano stati notificati al debitore vari atti interruttivi;
d) non vi era stato alcun eccesso di cautela, giacché i due fermi amministrativi erano stati iscritti anche per cartelle non oggetto di opposizione in questo giudizio;
solo la cartella n. 014 2011 0095235636000 era stata inclusa nel preavviso di fermo n. R.P. 0202617R del 16 novembre
2015 (comunicazione n. 014 80 2014 00002777000), mentre solo la cartella n. 014 2013 0000579588000 nel fermo R.P. 618LA2025 del 06 novembre
2015 (comunicazione n. 014 80 2014 00016444000).
4. Con memoria depositata il 4 febbraio 2023 l'avv. IN, in re- plica alla domanda riconvenzionale spiegata da ha – per Parte_1 quanto qui interessa – contestato l'esistenza delle notifiche effettuate a mez- zo posta delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali, in parte disconoscendo come proprie le firme apposte sugli avvisi di ricevimento, in parte asserendo di non averle mai sottoscritte. L'avv. IN ha altresì de- dotto che anche le notifiche effettuate via PEC erano invalide poiché esegui- te tramite indirizzi dell'Ente non risultanti dai pubblici elenchi previsti per legge.
5. A seguito di istruttoria esclusivamente documentale il Tribunale di
Bari, con sentenza n. 2432/2023 del 26 settembre 2023, ha rigettato il ricor- so, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite pari a €
3.000,00 oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha posto i se- guenti rilievi:
A) con comunicazione del 26 giugno 2018 l' Controparte_1
aveva preavvertito l'avv. IN dell'iscrizione ipotecaria,
[...] non essendo necessario garantire il contraddittorio endoprocedimentale an- che mediante notifica dell'intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973;
B) era valida la notifica delle cartelle di pagamento effettuata tramite
PEC utilizzando indirizzi non compresi nei pubblici elenchi perché il loro impiego è necessario solo per i destinatari;
inoltre, il vizio avrebbe integrato al più una causa di nullità della notifica, da farsi valere nel termine di venti giorni dalla notifica;
in ogni caso, l'eventuale nullità era stata sanata per raggiungimento dello scopo, tanto più che il ricorrente aveva svolto le pro- prie difese senza evidenziare di aver subito alcuno specifico pregiudizio;
C) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ri- cevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta era innanzitutto tardivo, perché effettuato solo con le note conclusive, e poi comunque inefficace,
- 6 - giacché le notifiche erano state legittimamente eseguite dal concessionario a mezzo posta e la relativa attestazione poteva essere contestata solo mediante la proposizione di querela di falso;
D) l'eccezione di prescrizione quinquennale era infondata, perché le cartelle erano state notificate regolarmente ed il termine era stato interrotto dalle successive notifiche di intimazioni di pagamento e degli atti attinenti all'iscrizione dell'ipoteca e dei fermi amministrativi;
precisamente, erano stati notificati i seguenti atti interruttivi: altre intimazioni di pagamento di pagamento notificate il data 11 aprile 2013, 30 settembre 2016, 28 settembre
2017, 4 settembre 2018, 26 aprile 2019 e 18 febbraio 2020; comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 28 giugno 2018; istanze di rateizzazione del 17 aprile 2013;
E) l'ipoteca era stata iscritta per una somma superiore al minimo le- gale (il debito complessivo, infatti, ammontava a 56.785,42 euro), per cui non sussisteva il denunciato eccesso di cautela, perché tanto la garanzia rea- le quanto i due fermi amministrativi si riferivano a diverse cartelle di paga- mento non solo previdenziali e comunque di importo tale da giustificare l'adozione di tali strumenti;
F) il rigetto del ricorso rendeva superfluo l'esame delle domande ri- convenzionali spiegate alla Parte_1
6. Avverso detta sentenza l'avv. IN ha interposto tempestivo appello mediante ricorso depositato il 27 ottobre 2023.
L' ha resistito depositando memoria con cui ha Controparte_1 riproposto le domande riconvenzionali dichiarati assorbite dal primo Giudi- ce.
Ha resistito anche Parte_1
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 12 novembre 2024 l'avv.
[...]
ha dichiarato di proporre querela di falso avverso tutte le cartelle di Pt_3 pagamento indicate nell'atto introduttivo.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio tenutasi a se- guito della citata udienza questa Corte ha invitato l'appellante a indicare specificamente i documenti che intendeva impugnare tramite querela di fal- so, assegnando a tale scopo un termine all'avv. IN e alle controparti un successivo termine onde manifestare l'eventuale volontà di avvalersi dei documenti oggetto della preannunziata querela.
- 7 - In data 21 febbraio 2025 l'avv. IN ha depositato una nota con- tenente le precisazioni richieste tramite la citata ordinanza, seguita da due note con cui le parti appellate hanno dichiarato di volersi avvalere dei do- cumenti indicati dalla controparte.
Infine, all'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in calce tra- scritto.
7. Con il primo motivo di appello l'avv. IN censura la decisio- ne assunta dal Giudice di primo grado ritenendola viziata da tre travisamenti dovuti ad un'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
Segnatamente, secondo l'appellante:
1) quanto al primo travisamento, egli aveva chiesto la condanna della sola e non anche della alla cancellazione dell'ipoteca e dei CP_1 Pt_1 fermi, mentre solo in via subordinata aveva chiesto la condanna dell' e non anche della alla riduzione della prima e dei se- CP_1 Pt_1 condi;
soltanto in ulteriore subordine – e comunque in via riflessa – rispetto a tali domande (in primis di cancellazione e in secundis di riduzione) aveva chiesto la condanna anche della alla cancellazione, all'annullamento o Pt_1 comunque alla revoca delle citate misure;
il Giudice di prime cure aveva er- roneamente interpretato la domanda qualificandola come opposizione, men- tre in realtà si trattava di mera azione di accertamento negativo e non già di un giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ad avviso di addebito o ad ingiunzione di pagamento oppure a preavviso di fermo amministrativo o a preavviso di iscrizione ipotecaria;
2) quanto al secondo travisamento, il Tribunale aveva ritenuto che in data 28 giugno 2018 l' lo aveva preavvertito dell'iscrizione ipoteca- CP_1 ria, avvenuta però solo il 17 giugno 2019, senza considerate che tra i due atti in questione era decorso il termine di 180 giorni ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per cui il preavviso era divenuto inefficace in mancanza di prova di notifica di altro atto;
3) quanto al terzo travisamento, la contestazione dell'esistenza delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni e il disconoscimento della firma era stata effettuata nel primo momento processuale utile, ossia nella memo- ria difensiva conseguente alla domanda riconvenzionale, mentre il Giudice non aveva dato seguito alla richiesta di produzione in giudizio, da parte del- la e dell' delle notificazioni in originale. Pt_1 CP_1
7.1. Il motivo è nel suo complesso infondato.
- 8 -
7.1.a. Quanto al travisamento relativo alla qualificazione della do- manda come “opposizione” e non già come “azione di accertamento negati- vo” diretta ad ottenere in primo luogo la declaratoria di nullità delle misure conservative nei confronti dell' , la censu- Controparte_1 ra è innanzitutto inammissibile perché la parte appellante difetta di interesse ad impugnare.
Quand'anche si volesse accedere alla prospettazione della parte,
l'error in procedendo denunciato non apporterebbe alla stessa alcuna utilità concreta, perché da tale qualificazione – esatta o meno che sia – non è deri- vato alcun pregiudizio alla parte. Il Tribunale, difatti, ha esaminato tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo grado né tale qualificazione della domanda contenuta in sentenza è ha precluso al contribuente la possi- bilità di far valere le proprie lagnanze contro le misure cautelari applicate dall'agente della riscossione.
In particolare, il primo Giudice ha chiaramente spiegato perché – a suo avviso – l'ipoteca è da ritenersi validamente iscritta, rimarcando che es- sa, in quanto non costituente atto dell'espropriazione forzata, non dev'essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R.
n. 602 del 1973, e che comunque era stata preceduta dalla notifica del preavviso. Ancora, nella sentenza impugnata si puntualizza che nella specie il prospettato eccesso di cautela in effetti non sussiste, posto che l'ipoteca era stata iscritta e i fermi erano stati applicati per un debito di ammontare complessivo maggiore rispetto al limite previsto dalla legge, in quanto le misure erano state adottate anche a cautela di crediti di natura non previden- ziale.
È del tutto evidente, perciò, che il lamentato errore di qualificazione giuridica della domanda non potrebbe apportare alla parte alcuna effettiva utilità, giacché il Tribunale ha comunque esaminato le contestazioni relative alle misure conservative applicate dall'agente della riscossione.
D'altra parte, la doglianza è pure destituita di concreto fondamento, atteso che tramite l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'avv. CP_4
ha inteso contestare l'iniziativa cautelare intrapresa dall'agente della ri-
[...] scossione assumendo che, in realtà, i crediti in relazione ai quali erano state applicate le misure erano ormai prescritti. Si veda, in particolare, la sezione
D) del ricorso (rubricata «Illegittimità, inammissibilità, nullità, annullabili- tà, invalidità ed inefficacia dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile e dell'iscrizione dei due fermi amministrativi sul veicolo mod. KIA targato DY
- 9 - 496 KJ entrambi di proprietà del deducente Avv. IL IN per in- tervenuta prescrizione dei presunti pretesi crediti riportati nelle presunte pretese cartelle di pagamento, mai notificate»), ove si legge «Nel merito della controversia che qui ci occupa deve eccepirsi e rilevarsi l'illegittimità,
l'inammissibilità, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e l'inefficacia dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile e dell'iscrizione dei due fermi am- ministrativi sul veicolo mod. KIA targato DY 496 KJ, entrambi di proprietà del deducente Avv. IL IN, per l'intervenuta prescrizione, che rende inammissibili, e comunque non esigibili, i crediti relativi agli Anni
Imposta 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013, per i quali si è proceduto ad emettere le presunte pretese predette cartelle di pagamento, mai notifica- te, e, successivamente, ad adottare le misure conservative dell'ipoteca e dei fermi amministrativi».
È chiaro che la lamentata prescrizione dei crediti previdenziali sull'assunto della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte costituisce un'opposizione di merito in funzione recuperatoria della tutela ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 rispetto alla quale legittimato passivo è
l'ente titolare del credito e non l'incaricato alla riscossione (cfr. per tutte
Cass. sez. un. n. 7514 del 2022). D'altra parte, contrariamente a quanto so- stiene l'appellante il rimedio per far valere fatti estintivi della pretesa con- tributiva verificatisi dopo la notifica della cartella è proprio l'opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. n. 8198 del 2023, in tema di avviso di addebito).
7.1.b. In merito al secondo travisamento, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che il preavviso di iscrizione ipotecaria era stato noti- ficato al debito in data 28 giugno 2018, sicché era stata data attuazione al di- sposto dell'art. 77, comma 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (comma aggiun- to dal d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011).
È irrilevante che tra la data della notifica del preavviso e quella di iscrizione di ipoteca sia trascorso un lasso di tempo superiore a 180 giorni, giacché l'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce all'avviso di intimazione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non già alla co- municazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
7.1.c. Per quel che concerne il terzo travisamento, lasciando per il momento in disparte la questione della tempestività del disconoscimento della sottoscrizione (di cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo), sta di fatto che tale disconoscimento è stato effettuato dall'appellante in manie-
- 10 - ra generica e omnicomprensiva e, quindi, manifestamente inidonea a privare di valenza probatoria gli avvisi di ricevimento prodotti.
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 19813 del 2021, che si richiama a Cass. n. 2482 del
2020), il disconoscimento della conformità della fotocopia rispetto all'originale deve essere preciso e puntuale e deve riguardare tutti i profili che si intendono contestare, avendo dunque cura di distinguere il profilo della produzione in fotocopia rispetto all'autenticità e/o alla illeggibilità del- la firma. Un documento prodotto in fotocopia, non disconosciuto con le mo- dalità sopra indicate e nella prima risposta utile, si ha per riconosciuto, sic- ché solo in tal caso il giudice ha l'obbligo di ordinare la produzione dell'originale anche ai fini della verifica dell'autenticità e leggibilità della sottoscrizione;
il disconoscimento delle scritture private opera anche in rela- zione all'avviso di ricevimento dell'accertamento, ancorché prodotto in fo- tocopia (cfr. Cass. n. 18042 del 2014).
Ed infatti, la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo a condizione che la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta. Tuttavia, la contestazione della conformità all'originale di un do- cumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generi- che, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 e Cass. n. 29993 del 2017).
Per questo si suole dire che il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., dev'essere specifico, ossia riferito ad una copia concretamente individuata, e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (così in particolare Cass. n. 1991 del
2006).
Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'avv. IN nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale depositata il 4 feb- braio 2023 è inefficace giacché – come anticipato – generico e omnicom- prensivo, in quanto non sono specificatamente indicati né i documenti con- testati né i profili in relazione ai quali si sostiene che i documenti in que- stione differirebbero dagli originali (questo è, difatti, il passaggio della cita- ta memoria in cui vi è il disconoscimento: «Preliminarmente ad ogni altra
- 11 - disamina, a seguito della costituzione in giudizio sia della sia
Pt_1 dell' e a seguito di deposito telematico della documentazione a cor- CP_1 redo della propria costituzione, si eccepisce e si rileva, ancora maggior- mente in questa sede, l'inesistenza delle notificazioni a mezzo servizio po- stale sia delle intimazioni di pagamento della sia delle cartelle di pa-
Pt_1 gamento dell' , poiché si disconoscono espressamente come proprie CP_1 le firme apposte su tutte le cartoline di ricevimento prodotte dalla e
Pt_1 dall' ossia il sottoscritto deducente nega di aver mai sottoscritto le CP_1 cartoline di ricevimento delle raccomandate contenenti le pretese intima- zioni di pagamento, ragion per cui si chiede che vengano prodotte in giudi- zio dalla e dall' le notificazioni in originale»).
Pt_1 CP_1
8. Nel secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha fondato la sua decisione sulla sussistenza della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria del 28 giugno
2018, ritenendola viziata da mancata e/o falsa applicazione degli artt. 50 e
77, comma 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente alla data del 17 giugno 2019. Secondo parte appellante, a causa del decorso del termine di 180 giorni intercorrente tra la data dell'invio della suddetta e quella di iscrizione vera e propria dell'ipoteca del 17 giugno 2019 era dive- nuta inefficacia la comunicazione preventiva, risultando non provato, da parte dell'Ente esattoriale, l'invio di altra comunicazione.
8.1. Il motivo non è fondato.
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto rilevato in precedenza a proposito dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed al fatto che esso, in real- tà, si riferisce all'avviso di intimazione di pagamento e non già alla comuni- cazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in relazione alla quale non è pre- visto alcun termine di inefficacia.
9. Tramite la terza doglianza l'avv. IN critica la decisione del
Tribunale laddove ha ritenuto legittima l'iscrizione dell'ipoteca rigettando il motivo di ricorso relativo al mancato superamento della soglia di 20.000 eu- ro e quello relativo all'eccesso di tutela compiuto dall'agente della riscos- sione.
L'appellante ribadisce l'eccessività della cautela, in quanto con i due fermi amministrativi relativi al veicolo modello KIA targato DY496KJ
l'agente della riscossione aveva già garantito alcuni crediti azionati con gli atti presupposti, per cui l'iscrizione dell'ipoteca per i medesimi importi e
- 12 - per le medesime pretese creditore avevano determinato una ingiustificata duplicazione di cautela.
Sostiene, inoltre, che l' aveva impropriamente utilizzato i CP_1 crediti relativi ai due fermi per far lievitare il credito della cartella di paga- mento in relazione al quale era stata presa l'ipoteca, così da raggiungere la soglia minima ex lege.
Rileva, infine, che era stato chiesto di accertare che alla data dell'iscrizione della garanzia reale (21 giugno 2019) l'importo era inferiore alla soglia di legge, ma su questo aspetto la motivazione resa dal Tribunale era del tutto apparente.
9.1. Il motivo non è fondato.
Innanzitutto, l'ipoteca è stata iscritta per un debito complessivo di
56.785,42 euro, cioè ben superiore al limite di 20.000 euro previsto dall'art. 77, comma 1bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Come evidenziato nella senten- za impugnata, il debito maturato e per il quale è stata adottata la misura con- servativa ha natura non soltanto contributiva, ma anche tributaria. Dalla co- municazione di iscrizione, difatti, risulta che gli enti creditori sono non sol- tanto la ma anche l'amministrazione finanziaria (Irpef, Iva, Parte_1 imposta di registro), la (tassa automobilistica) e la polizia CP_5 urbana (contravvenzioni al codice della strada).
Pertanto, non v'è dubbio che la misura sia rispettosa del limite legale indipendentemente dall'ammontare del debito verso la al me- Parte_1 se di giugno del 2019.
In secondo luogo, quanto al preteso eccesso di cautela va rilevato che le misure non sono state attivate per il medesimo credito. I due fermi amministrativi, invero, sono stati iscritti anche per crediti diversi da quelli portati dalle cartelle relative ai contributi dovuti alla con la Parte_1 sola esclusione: I) della cartella n. 014 2011 0095235636000, inclusa nel preavviso di fermo n. R.P. 0202617R del 16/11/2015 (comunicazione n. 014
80201400002777 000); II) della cartella n. 014 2013 0000579588000, inclu- sa nel fermo R.P. 618LA2025 del 06/11/2015 (comunicazione n.
01480201400016444000).
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, quindi, va senz'altro escluso che nella specie l'agente della riscossione abbia abusato degli stru- menti conservativi ad esso consentiti dall'ordinamento.
10. Il quarto motivo di appello – rubricato violazione e falsa applica- zione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 2712 e
- 13 - 2719 c.c. e omessa applicazione degli artt. 221 e ss. c.p.c. – è volto a conte- stare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche del- le intimazioni, delle cartelle di pagamento e dei successivi atti, anche inter- ruttivi della prescrizione, effettuate a mezzo posta da e Parte_1 dall' . Controparte_1
A giudizio di parte appellante il primo Giudice ha errato tanto nel ri- tenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento, quanto nell'attribuire la natura di prova legale a tale attestazio- ne. In particolare, la parte sostiene che la notifica a mezzo posta delle cartel- le di pagamento effettuata da un soggetto non abilitato e non avente la quali- tà di pubblico ufficiale (“il portalettere”) non ha valore fidefacente circa la ricezione degli atti notificati. Osserva, inoltre, che in seguito al tempestivo disconoscimento della sottoscrizione il Giudice avrebbe errato nel non ordi- nare l'esibizione in originale degli atti notificati per consentire la proposi- zione dell'incidente di falso, soggiungendo che anche la produzione in foto- copia dei suddetti atti è stata ritualmente disconosciuta nel corso del primo giudizio.
10.1. Anche tale motivo non è fondato.
Come evidenziato in precedenza, il disconoscimento è stato operato dall'avv. IN nella memoria depositata in primo grado a seguito della domanda riconvenzionale spiegata dalla Pertanto, non può Parte_1 convenirsi con quanto statuito dal Tribunale in merito alla supposta tardività dello stesso, giacché in realtà è intervenuto non già nelle note conclusive
(come affermato nella sentenza gravata), bensì nel primo atto processuale successivo alla produzione dei documenti attestanti la notifica degli atti.
Tuttavia, per le ragioni prima diffusamente esposte il disconoscimen- to operato dall'avv. IN nella citata memoria è da ritenersi inefficace in quanto generico e omnicomprensivo. Di conseguenza, va escluso che la mancata spontanea produzione in giudizio degli originali dei documenti in questione da parte dell' e della dopo l'avvenuto disconosci- CP_1 Pt_1 mento avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a ordinare l'esibizione degli originali e che tale omissione avrebbe privato l'odierno appellante della possibilità di proporre querela di falso.
10.2. A tale riguardo va rilevato che – come esposto nella parte nar- rativa della presente pronuncia – all'udienza del 12 novembre 2024
l'appellante ha dichiarato di voler proporre querela di falso avverso la do-
- 14 - cumentazione prodotta dalle controparti e, segnatamente, nei confronti delle cartelle di pagamento esibite.
Il tenore della dichiarazione della parte raccolta nel verbale della ci- tata udienza è il seguente: «L'Avv. IN impugna e contesta quanto de- dotto dalle controparti e propone querela di falso verso tutte le cartelle di pagamento di cui all'atto introduttivo che qui si intendono riportate e tra- scritte, ribadendo che sono disconosciute le sottoscrizioni non a nome di
IL IN e quelle inviate via posta elettronica precisando e dimo- strando mediante documenti già depositati in data 31 ottobre 2024 che negli archivi della alla data di luglio 2024 non risultava un indi- Parte_1 rizzo di posta elettronica del deducente. Pertanto, la prova, Parte_1 mediante la richiesta fatta sul sito istituzionale, che le notifiche pretesamen- te effettuate delle cartelle di pagamento di cui sopra sono inesistenti in quanto effettuate ad un indirizzo di posta elettronica non conosciuto, non noto e non presente nella banca dati della ». Parte_1
Giova segnalare – anche in relazione a quanto si dirà in seguito – che quest'ultima precisazione fa riferimento ai documenti allegati alla nota di deposito datata 30 ottobre 2024 (e depositata il giorno successivo), ossia la documentazione ottenuta in risposta alla compilazione online del c.d. “Mo- dello 5” per l'anno 2024, cioè la comunicazione obbligatoria per gli iscritti alla avente ad oggetto i redditi prodotti ai fini Irpef e il volume di af- Pt_1 fari ai fini Iva relativi all'anno precedente. Segnatamente:
A) il primo documento prodotto è rappresentato dalla stampa di una schermata del sito della in cui si legge: «negli archivi di Parte_1 [...] non risulta un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). CP_6
Le ricordiamo che tale indirizzo è obbligatorio per tutti gli iscritti all'Albo e deve essere portato a conoscenza della . Per poter procedere alla Pt_1 compilazione e trasmissione del Modello 5 telematico pertanto sarà indi- spensabile indicarne uno valido. Potrà farlo utilizzando l'apposita procedu- ra reperibile nel menù di questa pagina cliccando su caselle pec-peo- comunica pec»;
B) il secondo documento è costituito dalla stampa di un'altra scher- mata del medesimo sito. Si tratta precisamente della pagina “Comunicazio- ne Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)” in cui risulta inserito l'indirizzo PEC con la seguente precisazio- Email_1 ne: «Egregio Avvocato, si avvisa che con il presente indirizzo PEC trasmes-
- 15 - so, le comunicazioni attinenti ai rapporti con la , a tutti gli effetti di Pt_1 legge, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata»;
C) il terzo documento è la stampa di una comunicazione via PEC del
27 luglio 2024 inviata dall'indirizzo e re- Email_2 capitata all'indirizzo in cui è scritto: «Egre- Email_1 gio Avvocato IL IN, la presente comunicazione ha il solo scopo di testare l'indirizzo PEC da Lei trasmesso e di validarlo per future comu- nicazioni a carattere istituzionale. Non è richiesta, pertanto, alcuna risposta
a questo messaggio».
In estrema sintesi, a giudizio dell'appellante i documenti appena in- dicati proverebbero che le notifiche eseguite tramite PEC ed esibite dalle controparti sono invalide perché nel luglio del 2024 la non Parte_1 era a conoscenza del suo indirizzo di posta elettronica certificata.
10.3. Considerato il tenore della dichiarazione resa dall'avv. Casali- no all'udienza del 12 novembre 2024 questa Corte, al fine di garantire a tut- te le parti il compiuto esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto necessario invitare l'appellante a indicare in modo specifico quali documenti intendeva impugnare tramite querela di falso.
Con l'ordinanza emessa a seguito della camera di consiglio, infatti, la Corte «… preso atto della volontà dell'appellante, manifestata in modo generico e omnicomprensivo nel corso dell'odierna udienza, di proporre querela di falso avverso le cartelle di pagamento sottese alle misure conser- vative oggetto del presente giudizio;
ritenuta la necessità che la parte speci- fichi con esattezza i documenti che intende impugnare tramite querela di falso, allo scopo di consentire alle controparti di compiere la necessaria va- lutazione in ordine alla volontà di avvalersene e a questa Corte di apprez- zare la rilevanza ai fini della decisione dei documenti in parola», ha rinvia- to la causa all'udienza del 1° aprile 2025 assegnando a parte appellante ter- mine sino a trenta giorni prima della predetta udienza «per il deposito nel fascicolo telematico di una nota, a precisazione della volontà manifestata nel corso dell'odierna udienza, recante la specifica indicazione dei docu- menti avverso i quali la parte intende proporre querela di falso» ed ulterio- re termine sino a quindici giorni prima della medesima udienza «per il de- posito nel fascicolo telematico di nota scritta contenente la manifestazione della volontà di avvalersi dei predetti documenti (o anche di alcuni di es- si)».
- 16 - A tale invito l'appellante ha ottemperato mediante nota depositata il
21 febbraio 2025, mentre gli appellati (rispettivamente l' e la CP_7 Pt_1 hanno depositato note in replica il 13 e il 14 marzo 2025.
10.4. È bene innanzitutto puntualizzare che, in linea astratta, la que- rela di falso può essere proposta anche contro il documento prodotto in co- pia e pur in assenza di previo valido disconoscimento della sua conformità all'originale. Al riguardo, si deve richiamare in questa sede la motivazione di Cass. n. 8718 del 2023, secondo cui «in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) del- la copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso».
Ne deriva che la genericità – e la conseguente inefficacia – del di- sconoscimento operato dall'avv. IN a seguito della produzione di co- pia della documentazione di per sé non preclude la possibilità di proporre querela di falso avverso la stessa documentazione.
Ciò chiarito, nella nota depositata il 21 febbraio 2025 l'avv. IN ha elencato 30 documenti prodotti dalle controparti in relazione ai quali ha manifestato l'intenzione di proporre querela di falso. Nelle successive note depositate il 13 e il 14 marzo 2025 l'agente della riscossione e la han- Pt_1 no dichiarato di volersi avvalere di tali documenti.
È necessario dunque vagliare l'ammissibilità della preannunziata querela (che, si deve rammentare, ha il fine precipuo di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti) in relazione ai documenti prodot- ti e la rilevanza dei documenti stessi ai fini della decisione (v. in proposito
Cass. n. 4310 del 2002: «La proponibilità della querela di falso in via inci- dentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione (nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempie- re), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudi- ne ad incidere sulla statuizione nel merito;
detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata»).
10.5. Iniziando la disamina dalla comunicazione preventiva di iscri- zione ipotecaria notificata il 28 giugno 2018 tramite PEC all'indirizzo
[...]
[...]
Email_3 [...]
[...]
[...]
[...]
(doc. 1 delle note di precisazione) e dagli avvi-
[...] si di intimazione nn. 014 2019 9006197379000, 014 2020 9005682529000,
014 2019 9006197379000, n. 014 2018 9013186552000, 014 2017
9011423819000, 014 2016 9010017011000 e 014 2018 9005322901000
(doc. da 25 a 30 delle note di precisazione;
doc. da 10 a 15 della produzione di ), anch'essi notificati tramite PEC all'indirizzo CP_7 [...]
va subito rimarcato che la documentazione relativa alla Email_4 notifica telematica di tali atti (ossia le ricevute di avvenuta consegna prodot- te dall'agente della riscossione) non è suscettibile di essere impugnata tra- mite querela di falso.
È ormai del tutto consolidato in giurisprudenza l'indirizzo interpreta- tivo secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario è senz'altro idonea a dimostrare il pervenimento del messaggio al destinatario, e che tale ricevuta, non es- sendo dotata di fede privilegiata, è senz'altro ammessa la prova contraria senza necessità di proporre querela di falso (v. Cass. n. 15036 del 2016, in tema di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza c.d. prefalli- mentare, così massimata: «In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinata- rio, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti do- tati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscet- tibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni ri- lasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifi- che a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività al- lo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario»; è conforme Cass. n. 26705 del
2019).
In questo solco si pongono anche Cass. n. 30532 del 2018 (sempre in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche a cura della cancelleria nel procedimento fallimentare) e Cass. n. 15001 del 2021 (relativa alla di
- 18 - notificazione a mezzo PEC di una sentenza, ove si aggiunge che «… una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avve- nuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano in- formatico, con onere probatorio a carico del destinatario – in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso – in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicato- ria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed even- tualmente fornire la prova di esse»).
Dunque, una volta esclusa la necessità di proporre querela di falso allo scopo di infirmare la valenza probatoria della documentazione prodotta per dimostrare l'avvenuta notifica degli atti in questione, occorre appurare se, sulla scorta delle allegazioni difensive dell'appellante, possa affermarsi che le notifiche non si sono regolarmente perfezionate.
Come anticipato in precedenza, nella specie l'avv. IN, destina- tario delle notifiche degli atti di cui si discute, sostiene che la documenta- zione depositata in via telematica il 31 ottobre 2024 dimostrerebbe che negli archivi della sino al mese di luglio del 2024 non risultava al- Parte_1 cun indirizzo di posta elettronica certificata a suo nome, come attestato in particolare dalla risposta generata a seguito del suo tentativo di procedere alla compilazione e trasmissione del c.d. “Modello 5” telematico.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che gli atti in esame (comunica- zione preventiva di iscrizione ipotecaria e plurimi avvisi di intimazione) provengono dall' e non dalla Controparte_1 [...]
. Pertanto, anche a voler in thesi Controparte_8 ammettere che effettivamente sino al luglio del 2024 la non aveva nei Pt_1 suoi archivi alcun indirizzo PEC del professionista iscritto, rimane il fatto che tale mancanza non può essere automaticamente estesa anche all'agente della riscossione.
Deve poi aggiungersi che l'indirizzo PEC al quale sono stati recapi- tati gli atti in questione (cioè è lo stesso uti- Email_1 lizzato dall' per comunicare in data 21 giugno 2019 l'avvenuta iscri- CP_7 zione di ipoteca sull'immobile di proprietà dell'appellante. Si tratta di co- municazione senz'altro pervenuta all'indirizzo del destinatario, come quest'ultimo ha riconosciuto nell'atto introduttivo della presente lite (v. pag.
2 punti 3 e 4 della premessa in fatto). È evidente, perciò, che la documenta-
- 19 - zione depositata in data 31 ottobre 2024 non è di per sé idonea a dimostrare che gli atti in questione, provenienti dall' , non sono giunti nella sfera CP_7 di conoscenza del destinatario.
È il caso notare, ancora, che l'indirizzo di posta elettronica certifica- ta è quello indicato dall'avv. IN anche Email_1 nell'intestazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (depositato l'8 aprile 2022), per cui non può dubitarsi del fatto che esso era effettiva- mente quello di norma utilizzato per lo svolgimento dell'attività professio- nale.
Del resto, non risulta neppure dedotto dall'odierno appellante quale sarebbe stato l'indirizzo PEC in uso al momento in cui gli atti in questione erano stati notificati dall'agente della riscossione.
Le esposte considerazioni portano quindi a ritenere efficacemente dimostrate, a prescindere dalla preannunziata volontà di proporre querela di falso, le seguenti notifiche eseguite con modalità telematiche: 1) comunica- zione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28 giugno 2018; 2) in- timazione di pagamento n. 014 2020 9005682529000 notificata il 18 feb- braio 2020; 3) intimazione di pagamento n. 014 2019 9006197379000 noti- ficata il 26 aprile 2019; 4) intimazione di pagamento dell' n. 014 CP_1
2018 9013186552000 notificata il 4 settembre 2018; 5) intimazione di pa- gamento n. 014 2017 9011423819000 notificata il 28 settembre 2017; 6) in- timazione di pagamento n. 014 2016 9010017011000 notificata il 30 set- tembre 2016.
10.6. Questa conclusione porta a ritenere irrilevante ai fini della de- cisione la querela di falso avente ad oggetto tutti gli altri documenti indicati nella nota di precisazione depositata il 21 febbraio 2025 e, in particolare, quelli relativi alle notifiche degli atti prodromici sottesi all'iscrizione ipote- caria e ai fermi amministrativi oggetto di ricorso.
Innanzitutto, deve osservarsi che:
A) l'intimazione di pagamento n. 014 2020 9005682529000 notifica- ta il 18 febbraio 2020 riporta tra i numerosi atti prodromici anche le quattro cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, cioè: A-1) cartella n.
014 2011 0095235636000 notificata il 5 gennaio 2012 relativa a crediti pre- videnziali Anno Im- Parte_1 posta 2009-2010 per un importo di € 1.211,51; A-2) cartella n. 014 2013
0000579588000 notificata il 1° febbraio 2013 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2007- Parte_1
- 20 - 2008-2009-2010-2011 per importo di € 12.277,70; A-3) cartella n. 014 2014
0038713922000 notificata il 2 maggio 2015 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2010- Parte_1
2011-2012-2013 per importo di € 15.134,73; A-4) cartella n. 014 2016
0035881933000 notificata il 20 gennaio 2017 relativa a crediti previdenziali
Anno Imposta 2011 Parte_1 per importo di € 278,30 notificata il 20 gennaio 2017;
B) identico rilievo vale per le intimazioni di pagamento n. 014 2019
9006197379000 notificata il 26 aprile 2019 e n. 014 2018 9013186552000 notificata il 4 settembre 2018;
C) le intimazioni di pagamento n. 014 2017 9011423819000 notifi- cata il 28 settembre 2017 e n. 014 2016 9010017011000 notificata il 30 set- tembre 2016 indicano, tra gli atti in precedenza notificati dai quali scaturisce l'importo oggetto di richiesta di pagamento, le cartelle nn. 014 2011
0095235636000 notificata il 5 gennaio 2012, 014 2013 0000579588000 no- tificata il 1° febbraio 2013 e 014 2014 0038713922000 notificata il 2 mag- gio 2015.
L'accertata regolarità delle notifiche delle citate intimazioni implica che a partire dalla data delle notifiche stesse deve farsi decorrere il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per pro- porre le opposizioni a cartella di pagamento (ora avviso di addebito) per motivi di merito.
Occorre difatti ricordare che, in tema di omissioni contributive, «ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del ter- mine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine pre- scrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della
[...]
di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sen- Pt_4 si dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordi- nata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove ac- certata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse». Nel primo caso il termine per proporre l'opposizione è di quaranta giorni dal giorno della notifica dell'intimazione di pagamento, laddove nel secondo non è previsto alcun termine di decadenza (cfr. Cass. n. 18256 del
2020; Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass. Sez. Un. n.
- 21 - 7514 del 2022, in motivazione;
v. altresì App. Bari sent. n. 273 del 2024, est. Mastrorilli;
App. Bari sent. n. 343 del 2025, est. Mastrorilli;
App. Bari sent. n. 334 del 2025 est. Ariola).
In sostanza, come ben chiarisce la citata Cass. n. 18256 del 2020, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quin- quennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad esempio, per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nella specie, l'opposizione proposta dall'avv. IN con il ricorso introduttivo del presente giudizio è senz'altro riconducibile alla prima delle ipotesi appena individuate, giacché nel citato atto si deduce che le cartelle presupposte non sono state notificate e che comunque tra la data di matura- zione dei crediti contributivi (relativi agli anni dal 2007 al 2013) e la notifi- ca della nota del 21 giugno 2019, con cui gli era stata comunicata l'avvenuta iscrizione di ipoteca per una serie di crediti fra cui – tra gli altri – anche quelli di cui si controverte nel presente procedimento, era trascorso un lasso di tempo superiore a cinque anni, ossia maggiore del termine di prescrizione introdotto dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 (v. sezione D del ricorso, così rubricato: «Illegittimità, inammissibilità, nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile e dell'iscrizione dei due fermi amministrativi sul veicolo mod. KIA targato DY 496 KJ entrambi di proprietà del deducente Avv. IL IN per intervenuta prescrizione dei presunti pretesi crediti riportati nelle presunte pretese cartelle di paga- mento, mai notificate»).
A prescindere dalla questione relativa al termine di prescrizione ap- plicabile ai contributi in esame (da ritenersi decennale e non quinquennale,
- 22 - come si dirà in seguito nell'esaminare l'ultima doglianza), è evidente che, siccome nella specie l'opposizione non è stata proposta entro il termine pe- rentorio di 40 giorni ex art. 24 cit. a decorrere dalla data di notifica delle in- timazioni sopra indicate, è preclusa in questa sede la possibilità di far valere la prescrizione estintiva dei crediti contributivi di cui è titolare la Parte_5
ed in relazione ai quali sono state adottate le misure conservative av-
[...] versate dall'odierno appellante.
Ne deriva ulteriormente che non è proponibile nel presente giudizio la preannunziata querela di falso avverso le notifiche degli atti presupposti e, in particolare, avverso le notifiche delle quattro cartelle di pagamento re- lative ai contributi dovuti alla (cartelle nn. 014 2011 0095235636000, Pt_1
014 2013 0000579588000, 014 2014 0038713922000 e 014 2016
0035881933000). Per le ragioni prima enunciate, difatti, è irrilevante stabili- re la genuinità delle relazioni attestanti le notifiche degli atti in questione, atteso che la rimozione della forza probatoria di tali documenti non è idonea ad incidere sulla decisione nel merito (cfr., oltre alla già citata Cass. n. 4310 del 2002, anche le più recenti Cass. n. 30487 del 2022 e Cass. n. 15374 del
2018).
10.7. I rilievi che precedono conducono a ritenere ininfluenti ai fini della decisione anche le prefigurate querele avverso gli altri atti dettagliata- mente indicati nella nota di precisazione del 21 febbraio 2025, quali le istanze di rateazione prot. n. 126468 del 17 aprile 2013 e n. 158364 dell'8 agosto 2014, ovvero le comunicazioni della e le relative raccomanda- Pt_1 te, giacché in tutti questi casi la verifica della falsità dei documenti in que- stione non è idonea ad incidere sulla decisione di merito.
11. Nel quinto motivo si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha reputato valide le notifiche delle intimazioni, delle cartelle di paga- mento e dei successivi atti – anch'essi interruttivi della prescrizione – notifi- cati via PEC dagli Enti appellati.
Nella doglianza si afferma l'inesistenza delle notifiche poiché pro- venienti da indirizzi PEC di e dell' non Parte_1 Controparte_1 risultanti nei pubblici elenchi previsti per legge, ossia quelli diversi da E_5 E
e risultan- Email_6 Email_8 ti dai siti ufficiali istituzionali;
si precisa, difatti, che nella specie gli indiriz- zi PEC del mittente le notificazioni in contestazione sono: nore- E ply.puglia.ipol@pec.agenziariscossione.gov. ;
[...]
notifi- Email_9
[...]
Email_10 [...]
[...]
[...]
[...]
E ; istituziona-
[...]
soggiungendo che nei registri REGINDE, IPA e Email_11
INIPEC tali indirizzi non risultano appartenenti a Controparte_1
” e a ”, co-
[...] Parte_1 sì violando lo schema previsto al riguardo dall'art. 26, comma 2, del d.P.R.
n. 602 del 1973.
11.1. Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che, per principio generale, l'irritualità della no- tificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne compor- ta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo lega- le (così Cass. sez. un. n. 23620 del 2018).
Con specifico riferimento al tema della notificazione a mezzo PEC, da parte dell'agente della riscossione, della cartella esattoriale (ma identico ragionamento vale per tutti gli altri atti provenienti dall'agente, come l'intimazione di pagamento e l'iscrizione di ipoteca), si è affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta pro- venire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo inve- ce che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr.
Cass. n. 18684 del 2023).
Nella specie, gli indirizzi PEC dai quali provenivano gli atti in que- stione (e sopra riportati) fanno espresso riferimento al soggetto mittente
( e , per cui deve ritenersi Controparte_1 Parte_1 senz'altro operante la presunzione di riferibilità della comunicazione al sog- getto mittente.
D'altro canto, l'odierno appellante non ha neppure allegato quale concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa sarebbe derivato dalla scelta delle controparti di inviare gli atti da un indirizzo diverso da quello risultan- te dai pubblici registri, sicché non si vede quale vizio possa aver inficiato le notifiche in questione.
12. Con la sesta ed ultima doglianza, infine, l'avv. IN contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di pre- scrizione del diritto di credito previdenziale.
- 24 - L'appellante sollecita questa Corte territoriale al sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 l. 247 del 2012, in relazione agli artt.
3, 24, comma 1 e 2, 97, comma 1 e 2, 111, commi 1 e 2 Cost., poiché reputa in contrasto con tali disposizioni la previsione di un termine di prescrizione di dieci anni a fronte di quello di cinque anni sancito in linea generale dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 per tutti i contribuenti. Secondo
l'appellante, inoltre, tale ultimo termine è da ritenersi applicabile nel caso di specie, poiché rientrante tra le “disposizioni vigenti non abrogate” ex art. 65 della l. n. 247 cit., data l'assenza dell'emanazione di regolamenti e decreti attuativi dell'art. 66 della stessa l. n. 247 del 2012, da individuare – a suo giudizio – come data di riferimento per la decorrenza del nuovo termine quinquennale di prescrizione.
12.1. Anche quest'ultimo motivo non è fondato.
Premesso che il termine di prescrizione decennale delle contribuzio- ni dovute alla Parte_6
[.
dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012 (norma entrata in vigore il 2 febbraio
2013) opera per il futuro e per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (così Cass. n. 6729 del 2013, ove si esclude la natura interpretativa dell'art. 66 cit.; v. anche Cass. n. 18953 del 2014), la prospet- tata questione di legittimità costituzionale e la connessa questione relativa all'applicazione della disciplina previgente in forza del regime transitorio regolato dall'art. 65 non sono rilevanti nel presente giudizio. Come visto in precedenza, difatti, la prescrizione asseritamente maturata in epoca anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento sopra menzionate non può esse- re fatta valere in questa sede, giacché tali avvisi di intimazione non sono sta- ti impugnati entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza della Corte costitu- zionale (cfr. sent. n. 32 del 2024), nella disciplina della prescrizione il legi- slatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle par- ti che si contrappongono. Può, in particolare, stabilire lunghi termini di pre- scrizione, così come può, invece, prevedere termini brevi, magari associati a una flessibilità del termine di decorrenza ed eventualmente abbinati – sul modello di altri ordinamenti giuridici – a un termine finale che non si può oltrepassare. Tale ampia discrezionalità incontra un unico limite: quello di non poter essere esercitata «“in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela
- 25 - voluta accordare al cittadino leso” (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e
n. 153 del 2000)» (sentenza n. 234 del 2008).
L'enunciato limite non è certamente travalicato nella fattispecie in esame, non potendosi ritenere di per sé irragionevole l'applicazione alla contribuzione dovuta alla di un termine di prescrizione più Parte_1 lungo rispetto a quello ordinariamente previsto dalla l. n. 335 del 1995, giacché si tratta all'evidenza di una scelta legislativa dettata da ragioni di favore verso l'Ente previdenziale che ha il fine precipuo di rendere effettivo l'esercizio del diritto di credito da parte del suo titolare.
12.2. Infine, per completezza va precisato che comunque, a giudizio della Corte, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie, in quanto: a) l'art. 66 della l. n. 247 del 2012 ha reintrodotto il termine di pre- scrizione decennale per il futuro e per tutti i crediti non prescritti alla data del 2 febbraio 2013 (v. la giurisprudenza sopra citata); b) il mod. 5 relativo ai redditi anno 2007 (annualità più risalente fra quelle oggetto di lite) è stato presentato dal professionista il 21 luglio 2008 (v. doc. 10 del fascicolo della
; c) il termine di versamento della rata in acconto dei contributi dovu- Pt_1 ti sulla scorta della comunicazione reddituale scadeva il 31 luglio 2008, co- me stabilito dall'art. 20 del Regolamento all'epoca vigente (doc. 9 del fasci- colo di parte); c) dal quel momento, quindi, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione;
d) la prescrizione quinquennale all'epoca in vigore non era maturata alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, cioè il 2 feb- braio 2013, sicché trova applicazione il termine decennale;
e) anche la pre- scrizione decennale non è maturata giacché, a tutto voler concedere, l'atto interruttivo successivo debitamente notificato è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28 giugno 2018 tramite PEC all'indirizzo (notifica della cui validità ed Email_1 efficacia si è già detto a proposito del quarto motivo di appello).
13. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello de- ve essere rigettato e, quindi, l'impugnata sentenza va integralmente confer- mata.
Resta assorbita ogni altra questione.
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, perciò, a carico di parte appellante.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto
- 26 - conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27.10.2023 da IL
IN nei confronti della e della Controparte_1
avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 26.9.2023, così prov- vede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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