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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1443/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Firenze, in Via Gherardo Caponsacchi 27, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Laddomada e
Massimiliano Manzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via Alfieri n. 28
ADOTTANTE
Nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
via della Massa 38 - Bagno a Ripoli (FI)
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visto del 29/01/2025)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in PCT in data 04/04/2025 l'adottante si è riportato al ricorso con il quale ha chiseto: “che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 C.C.,
l'udienza per la comparizione della richiedente e dell'adottando, nonché per la comparizione pagina 1 di 3 dell'unico genitore in vita dell'adottando, Sig. , affinché tutti manifestino il Parte_2 consenso e l'assenso alla predetta adozione”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'adozione da parte dell'istante di nato a [...] il [...] e residente in [...] - Controparte_1
Bagno a Ripoli (FI); a fondamento dell'istanza, la ricorrente ha rappresentato che l'adottando è figlio del proprio coniuge, nato a Bagno a [...] il [...] e ivi residente in [...]
della Massa n. 38), di tal chè sussiste tra la medesima e l'adottando un consolidato legame affettivo che giustifica la richiesta adozione, sia sotto il profilo del vincolo parentale che sotto quello della continuità familiare, come previsto dagli artt. 291 e ss. c.c.
2. All'udienza del 2/04/2025, sono comparsi l'adottante con l'assistenza del proprio legale che ha espressa la propria volontà di procedere all'adozione, il padre dell'adottando, che Parte_2 ha espresso il proprio consenso all'adozione, nonchè l'adottando che ha espresso il consenso all'adozione; all'esito, il Giudice ha fissato udienza cartolare per il giorno 10/04/2025, per consentire il deposito da parte dell'istante di atto notorio assestante l'assenza di prole da parte dell'adottante; all'esito, il Giudice Relatore, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, ha riservato la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, considerato che l'adottante è nato nel 1952 e l'adottando nel 1976, sussistendo, pertanto, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni;
riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta adozione, stante il consolidato legame di affetto sussistente tra le parti: si ravvisa, difatti, il requisito della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., la quale sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ.,
n.2426/2006); in tale ottica, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dal coniuge dell'adottante, che pagina 2 di 3 presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad Controparte_1
essere adottato dalla moglie del padre, Parte_1
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè può farsi luogo all'adozione.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti , di tal che le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di nata a [...] il [...] nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...] che antepone il cognome dell'adottante al proprio;
Controparte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1443/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Firenze, in Via Gherardo Caponsacchi 27, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Laddomada e
Massimiliano Manzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via Alfieri n. 28
ADOTTANTE
Nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
via della Massa 38 - Bagno a Ripoli (FI)
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visto del 29/01/2025)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in PCT in data 04/04/2025 l'adottante si è riportato al ricorso con il quale ha chiseto: “che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 C.C.,
l'udienza per la comparizione della richiedente e dell'adottando, nonché per la comparizione pagina 1 di 3 dell'unico genitore in vita dell'adottando, Sig. , affinché tutti manifestino il Parte_2 consenso e l'assenso alla predetta adozione”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'adozione da parte dell'istante di nato a [...] il [...] e residente in [...] - Controparte_1
Bagno a Ripoli (FI); a fondamento dell'istanza, la ricorrente ha rappresentato che l'adottando è figlio del proprio coniuge, nato a Bagno a [...] il [...] e ivi residente in [...]
della Massa n. 38), di tal chè sussiste tra la medesima e l'adottando un consolidato legame affettivo che giustifica la richiesta adozione, sia sotto il profilo del vincolo parentale che sotto quello della continuità familiare, come previsto dagli artt. 291 e ss. c.c.
2. All'udienza del 2/04/2025, sono comparsi l'adottante con l'assistenza del proprio legale che ha espressa la propria volontà di procedere all'adozione, il padre dell'adottando, che Parte_2 ha espresso il proprio consenso all'adozione, nonchè l'adottando che ha espresso il consenso all'adozione; all'esito, il Giudice ha fissato udienza cartolare per il giorno 10/04/2025, per consentire il deposito da parte dell'istante di atto notorio assestante l'assenza di prole da parte dell'adottante; all'esito, il Giudice Relatore, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, ha riservato la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, considerato che l'adottante è nato nel 1952 e l'adottando nel 1976, sussistendo, pertanto, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni;
riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta adozione, stante il consolidato legame di affetto sussistente tra le parti: si ravvisa, difatti, il requisito della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., la quale sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ.,
n.2426/2006); in tale ottica, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dal coniuge dell'adottante, che pagina 2 di 3 presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad Controparte_1
essere adottato dalla moglie del padre, Parte_1
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè può farsi luogo all'adozione.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti , di tal che le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di nata a [...] il [...] nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...] che antepone il cognome dell'adottante al proprio;
Controparte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
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