Sentenza 16 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2004, n. 11340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11340 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SORESI BORDINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA PI, GA NA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n. 14625/01 proposto da:
RA PI, RD TI, nella qualità di procuratore di GA NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI FRANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FI AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SORESI BORDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 983/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato ANGELINI Domenico, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per accoglimento primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi. Rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del Luglio 1992, AL FF conveniva di fronte al Tribunale di NA NA GA e PI CR premettendo che le parti avevano sottoscritto una promessa di vendita di un appartamento sito in Salsomaggiore per il prezzo complessivo di L. 170.000.000, di cui L. 50.000.000 corrisposti alla firma del compromesso, L. 90.000.000 entro il 15.4.1998 e 130.000.000 alla consegna dell'appartamento avvenuta il 4.5.1990; posto che le predette non avevano versato la terza rata del prezzo nonché le spese condominiali e di consumo dell'acqua, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Si costituivano le convenute, le quali esponevano di aver invialo al FF un assegno per L. 37.200.000, da questi restituito, e sostenendo che il residuo importo di L. 30.000.000 avrebbe dovuto essere corrisposto quando anche la casa fosse stata terminata, aggiungendo che con successiva scrittura era stato loro venduto un altro garage, per il preso pattuito di L. 13.000.000, tenendo conto anche di opere ulteriori.
Il tribunale adito, con sentenza del 15.5.1997, dichiarava risolto il contratto con obbligo reciproco di restituzione del bene e delle somme incassate oltre agli interessi legati e condannava le convenute al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Entrambe le parti hanno proposto appello avverso tale decisione: con sentenza in data 30.6/22.7.2000, la Corte di appello di Bologna accoglieva parzialmente l'appello del FF, dichiarando risolta anche la promessa di vendita del secondo garage, con obbligo di restituzione dell'importo di L. 13.000.000 con gli interessi e regolava le spese. Osservava la Corte che il 4.5.1990, RI CR ricevette l'appartamento senza eccezioni e che da tale data ebbe (con la figlia) il godimento del bene, con assenza di qualunque rilievo relativo all'incompletezza della casa ed in assenza di dimostrazione alcuna afferente a manchevolezze dell'immobile tali da pregiudicarne la completa fruibilità. L'abitabilità dell'immobile si ebbe solo successivamente, ma tanto era dipeso da adempimenti burocratici, mentre era risultato privo di vizi, circostanza questa che, sola, avrebbe giustificato il mancato, tempestivo adempimento, e del resto la stessa CR, con nota del 7.7.1992, sostenne che il pagamento del residuo andava effettuato all'atto del rogito e non prima, così dimostrando di non voler dar peso all'adempimento dell'obbligo assunto.
L'appello del FF andava accolto relativamente al profilo secondo cui doveva dichiarata risolta anche la promessa di vendita relativa al secondo garage, in quanto le parti avevano convenuto il compromesso relativo al secondo garage in stretta connessione con la promessa di vendita relativa all'appartamento come emergeva chiaramente dalla connessione teleologica dei due negozi, ma anche dalla normativa interna di parcheggi.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa atta restituzione dette somme con gli interessi a decorrere dalla data dei versamenti, la stessa doveva ritenersi infondata atteso che nei contratti a prestazioni corrispettive la pronunzia di risoluzione produce un effetto liberatorio (ex nunc) afferente alte prestazioni non ancora eseguite e un effetto restitutorio (ex tunc) relativo alte prestazioni eseguite. La sentenza di risoluzione contrattuale per inadempimento elimina dall'origine il titolo per trattenere le somme altrui, con la conseguenza che le parti sono tenute a restituire quanto percepito a causa del contratto, a prescindere da una tempestiva domanda ad hoc, mentre gli interessi al tasso legate risultano dovuti quale frutto civile del denaro, a prescindere dalla mora e decorrono dal giorno in cui le somme sono state acquisite dalla parte.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, AL FF;
resistono con controricorso PI CR e NA GA, che, a loro volta hanno proposto ricorso incidentale basato su di un solo motivo, cui resiste con controricorso i FF. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Per ragioni di logica preliminarietà, appare opportuno esaminale per primo il motivo del ricorso incidentale (violazione degli atti 1460 e 1453 c.c.) in quanto con lo stesso si contestano le conclusioni della
Corte territoriale circa la gravità dell'inadempimento delle odierne ricorrenti incidentali e la mancata comparazione tra i reciproci inadempimenti.
Lamentano la CR e la GA che non si sarebbe tenuto conto dei ritardi del FF, più volte manifestatisi nel corso degli anni, del fitto che esse avevano sia pure dopo la proposizione della citazione offerto il pagamento e che avevano chiesto di dimostrare che la casa presentava delle manchevolezze.
In realtà, premesso che la valutazione della gravità dell'inadempimento è giudizio di fatto che è riservato al prudente apprezzamento del giudice del merito, l'ottica in cui si è mossa la Corte petroniana è stata diversa e sostanzialmente volta ad enucleare dal comportamento delle parti il senso di alcuni decadimenti che hanno caratterizzato il divenire della situazione. Inconfutabilmente, le GA hanno ricevuto la casa senza eccezioni, vi hanno abitato per più di due anni senza sollevare questioni di sorta circa pretesi difetti costruttivi;
da ciò la Corte distrettuale ha tratto il convincimento della irrilevanza, nell'ottica delle odierne appellanti incidentali, delle inadempienze temporali ed anche costruttive del FF, donde la non significativa valenza delle stesse ai fini della configurabilità di un grave inadempimento da parte di questi. Per contro, il pagamento di una parte rilevante del prezzo protrattosi per lungo tempo rispetto alla consegna della casa, è stato ritenuto un inadempimento grave, tale da comportare la risoluzione del contratto, anche perché v'era chiara traccia in atti del riconoscimento del ritardo da parte della CR, mentre il tardivo tentativo di adempimento non è stato comunque ritenuto rituale perché effettuato dopo la domanda di risoluzione;
con assegno bancario e poi richiesto in restituzione. Come si vede, la Corte bolognese ha ampiamente motivato il suo convincimento, cui non può essere utilmente contrapposta una diversa e soggettiva ricostruzione dei fatti, inidonea a scalfirne la valenza. È appena il caso di aggiungere che in ogni modo, a proposito delle prove richieste circa pretesi difetti della casa, le ricorrenti incidentali sono venute meno all'onere, imposto dal principio dell'autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente il relativo capitolato, onde consentire a questa Corte di valutarne la decisività, ne' hanno invocato il profilo relativo al ritardato rilascio della licenza di abitabilità. Tale motivo non può essere pertanto accolto.
Venendo al ricorso principale, con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 1458 c.c. e 112 c.p.c., evidenziandosi che le controparti soltanto in appello avevano richiesto la restituzione delle somme versate;
il motivo è fondato.
Questa Corte non ignora che datati e scarsi precedenti giurisprudenziali (v. Cass. n. 5736 del 1983) hanno sostenuto che, pronunziata la risoluzione del contratto non necessita specifica domanda per ottenete la restituzione delle somme versate, ma tale orientamento risulta condivisibilmente superato da numerose e conformi pronunce secondo cui la declaratoria di risoluzione del contratto, pur importando per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata, la quale non può proporsi per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto. Essa infetti trova fondamento nelle norme sulla ripetizione dell'indebito e da luogo ad una pronuncia di condanna, diversamente dall'azione di risoluzione, che ha natura costitutiva (v. Cass. 18.6.1991 n. 6880; 26.6.1995, n. 7234;
14.11.2002, n. 16021; 19.5.2003, n. 7829).
Poiché non sussistono dubbi circa il fatto che le GA solo in appello hanno proposto la domanda de qua, la stessa non poteva trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni testè esposte, cosa questa che comporta l'accoglimento del motivo in esame e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, senza rinvio, atteso che in applicazione del principio di diritto testè ricordato, le restituzioni non potevano essere disposte in mancanza di specifica, valida domanda al riguardo.
Il secondo motivo del ricorso principale, afferente agli interessi sulle somme da restituire risulta chiaramente assorbito. Le spese relative al giudizio di appello ed al presente procedimento per Cassazione, sussistendo giusti motivi, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo;
respinge il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e compensa interamente tra le parti le spese relative al procedimento di appello ed al presente procedimento per Cassazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004