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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2024 promossa da:
), per mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv.to BISSI ALDO e dall'Avv. Parte_2
GIACOMETTI MONICA
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to GERMI MASSIMILIANO P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: - in via principale, previa revoca del provvedimento di sospensione assunto con ordinanza emessa dal Tribunale di
Mantova in data 18.03.2024 e notificata in via telematica in data 19.03.2024 in RGE 31-1/2024,
pagina 1 di 14 respingere tutti i motivi dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge, di tutti i gradi di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l' rigettare il ricorso promosso da quale CP_2 Parte_2 mandataria di in quanto infondato non provato o come meglio e per l'effetto Parte_1 dichiarare nulla e priva di effetto ed efficacia , l'esecuzione immobiliare iscritta al RG 57/2024 ordinando anche la cancellazione del pignoramento a cura e spese di parte ricorrente, per le ragioni esplicate in atto. Con vittoria di spese, compensi di avvocato rifusi.”
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , quale mandataria di Parte_2 Parte_1
allegava: che in data 20.12.2017 era divenuta legittima titolare
[...] Parte_1
di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore , Controparte_3
con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso;
che detta cessione era stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo
Unico CArio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 23/12/2017, parte seconda n. 151; che con procura autenticata dal Dr. Notaio in Roma, in data 3 luglio Persona_1
2019, repertorio n. 7774/4685, registrata a Roma 3 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, aveva nominato quale mandataria per la Parte_1 Parte_2
gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione;
che nel portafoglio di crediti ceduti era compreso un credito di euro 113.723,40, derivante da contratto di mutuo fondiario, nei confronti di Controparte_1
che aveva dato corso all'esecuzione esecuzione, notificando atto di precetto Parte_1
in data 15.12.2023 e atto di pignoramento in data 08.02.2024; che con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. Controparte_1
in persona di aveva proposto opposizione
[...] CP_1
pagina 2 di 14 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la violazione degli articoli 2 comma 6 legge 130/1999, 106 TUB e 1418 c.c., per non essere entrambi i soggetti coinvolti nell'esecuzione immobiliare iscritti all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ed essere quindi nulla la procura conferita da Parte_1
in data 03.07.2019 a , in quanto inidonea a trasferire il potere di
[...] Parte_2
agire per la riscossione del credito azionato, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire in capo a e conseguentemente il difetto di rappresentanza processuale, Parte_2 dichiarare nulli l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare con cui Parte_2
, nella qualità di mandataria di ha intrapreso l'esecuzione
[...] Parte_1
immobiliare nei confronti di . Con vittoria di spese, Controparte_1 onorari legali rifusi, oltre CPA ed IVA come di legge”; che Parte_2
non in proprio ma nella qualità di mandataria di si era costituita nel
[...] Parte_1 giudizio di opposizione, chiedendo al Tribunale di respingere l'istanza di sospensione proposta dagli esecutati e, nel merito, tutti i motivi dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, con condanna degli stessi alle spese del procedimento;
che con ordinanza emessa in data 18.03.2024 e notificata in via telematica in data 19.03.2024 in RGE 31-
1/2024, il Tribunale di Mantova, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.03.2024, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, compensando le spese della fase di giudizio e assegnando termine perentorio di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito delle forme del procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c.; che pur essendo ancora pendente reclamo avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente dava corso al giudizio di merito al fine di non incorrere nell'eventuale estinzione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 comma 3
c.p.c.; la stessa chiedeva quindi, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, il rigetto dei motivi dell'opposizione ex adverso formulati, in quanto infondati in diritto.
La ricorrente in particolare affermava: che secondo l'opponente l'eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo a e pure in capo alla mandataria Parte_1 [...]
con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, deriverebbe Parte_2
dalla violazione del combinato disposto dell'art. 106 TUB e dell'art. 2 comma 6 della l.
pagina 3 di 14 130/1999, per non essere iscritta nell'elenco di cui all'art 106 TUB, motivo Parte_1
infondato, non essendo in alcun modo richiesta dalla legge l'iscrizione nel registro di cui al citato art. 106 TUB per la società che acquisisce crediti in operazioni di cartolarizzazione;
che l'eventuale violazione delle norme citate non comporterebbe comunque un'ipotesi di nullità della procura rilasciata alla mandataria, tanto che la tesi sostenuta dagli opponenti, e da parte della giurisprudenza di merito (secondo cui l'art. 2 co. 6 della legge n. 130/1999 rappresenterebbe una norma imperativa, il cui scopo è quello di garantire che la riscossione dei crediti cartolarizzati venga svolta unicamente da soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, e che quindi la violazione di tale precetto integri la nullità di cui all'art. 1418 comma 1 c.c.), era stata smentita dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243 del 18.03.2024, secondo cui, pur essendo prevista dalla legge l'iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione all'albo ex art. 106 TUB, la carenza di tale requisito non è idonea a comportare un'ipotesi di nullità del mandato;
che, in qualsiasi caso, la nullità invocata da controparte, qualora effettivamente configurabile, apparterrebbe semmai alla categoria della c.d. nullità di protezione, che può essere invocata soltanto da soggetti nell'interesse dei quali essi è stata introdotta, da individuarsi, nella fattispecie quindi in capo soggetti investitori, che acquistano titoli obbligazionari emessi in conseguenza della cartolarizzazione, e non in capo ai debitori.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta (opponente), chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'esecuzione immobiliare iscritta al RG
57/2024, per i motivi già fatti valere in sede cautelare, rappresentando che nelle more l'ordinanza del G.E. con cui era stata disposta la sospensione della procedura era stata confermata dal
Tribunale in sede di reclamo, con ordinanza in data 09.05.2024.
La causa, documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, senza ulteriore attività istruttoria.
DIRITTO
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma c.p.c., proposta da infondata. Controparte_1
pagina 4 di 14 E' pacifico e non contestato che sia la legittima titolare del credito azionato Controparte_4
in sede di esecuzione forzata, derivante da contratto di mutuo stipulato dall'opponente in data
20.11.2006 a ministero Notaio dr. rep. 75044 raccolta 33977, registrato in Mantova il Per_2
21.11.2006, e compreso fra i crediti acquistati in blocco e pro soluto da Controparte_3
con contratto in data 20.12.2017, cessione pubblicata ai sensi e per gli effetti del
[...]
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico CArio, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 23/12/2017, parte seconda n. 151.
L'esecuzione immobiliare è stata promossa in nome e per conto della società creditrice da parte della mandataria di quest'ultima, , in forza di procura notarile alla Parte_2
stessa rilasciata in data 3 luglio 2019, per la gestione ed il recupero dei crediti di cui la prima è titolare.
L'opposizione proposta dalla debitrice si fonda unicamente sulla eccepita carenza di legittimazione attiva (legittimazione ad agire in giudizio) sia di che della Parte_1
mandataria , per essere la prima “società veicolo che non ha indicato e Parte_2 incaricato un servicer iscritto all'Albo ex art. 106 TUB per gestire, amministrare, incassare e recuperare i crediti, come richiesto dalla legge” (così nel ricorso in opposizione) e, non essendo la stessa iscritta al suddetto Albo, per non poter agire in giudizio per la riscossione del credito, né potendo a conferire ad altri tale potere, riservato per legge a soggetti appositamente autorizzati e vigilati (cd. Servicer), con conseguente nullità del mandato conferito a Parte_2
società, in ogni caso, che a propria volta non è iscritta nell'Albo ex art. 106 TUB”; per tali
[...]
motivi l'opponente ha quindi chiesto declaratoria di nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare con cui , nella qualità di mandataria di Parte_2
ha intrapreso la suddetta esecuzione immobiliare. Parte_1
Va qui ricordato che secondo quanto previsto dalla l. n. 130/99 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) le operazioni di cartolarizzazione dei crediti (operazione finanziaria complessa, che ha lo scopo di trasformare i crediti in titoli negoziabili) vengono realizzate attraverso la costituzione di società, denominate “società veicolo” (SPV), aventi tale oggetto esclusivo, che devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso la CA d'AL con pagina 5 di 14 finalità statistiche, e che possono rendersi cessionarie di crediti pecuniari (anche) individuati in blocco, il cui acquisto viene appunto finanziato mediante l'emissione di titoli o finanziamenti concessi da soggetti autorizzati;
ai sensi dell'art. 1, lett. b) “le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti (devono essere) destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”; ai sensi dell'art. 3 c. 2 “I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi”
L'art. 2 prevede quindi, ai commi 2 e 3, per quanto qui rileva, che “ La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo. 3.
Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, soggetti, questi ultimi, denominati “Servicer”; detti “servizi” di riscossione, cassa e pagamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 6 e 6 bis, “…, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del pagina 6 di 14 medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti. (6-bis) I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.”
Nell'ambito di tali operazioni ai “Servicer”, soggetti che devono essere iscritti all'Albo degli intermediari finanziari” di cui all'art. 106 TUB, oltre agli incarichi di riscossione dei crediti ceduti, cassa e pagamento, sono quindi devoluti compiti di vigilanza e di controllo della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla normativa e al prospetto informativo.
Nella prassi, nel corso degli anni, si è diffuso il ricorso all'affidamento della sola attività di riscossione dei crediti a soggetti definiti “special servicer” o “sub servicer” da parte del “Master servicer” (il soggetto indicato nel prospetto informativo) o della stessa società veicolo (SPV), soggetti spesso non iscritti all'Albo degli intermediari finanziari, ma unicamente titolari della licenza ex art. 115 TULPS.
Quanto alla possibilità, per i “Master servicer”, di “esternalizzare” tale specifica attività, conferendo mandato a soggetti non iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB (e quindi a soggetti non vigilati), la stessa è stata espressamente prevista e riconosciuta dall'autorità di vigilanza (v.
Nota di chiarimenti, aggiornamento 2016, alla Circolare della CA d'AL n. 288/15
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, in cui è precisato che “la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc. ), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale pagina 7 di 14 e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”).
Quanto alla diversa fattispecie, altrettanto diffusa nella prassi, in cui le azioni giudiziali volte alla riscossione dei crediti acquistati in blocco vengono esercitate direttamente dalle società veicolo, a mezzo di propri mandatari, non iscritti all'Albo degli intermediari, si è invece affermato, nella giurisprudenza di merito, un orientamento che, ritenendo l'art. 2 della l. n. 130/99 norma imperativa inderogabile, ha, in alcuni casi, ritenuto nulla la procura alle liti rilasciata dalla società veicolo a “servicer” non iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB, in altri, l'invalidità sia dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza, che la nullità degli atti posti in essere sulla base di esso, ritenuta la mancata iscrizione dell'intermediario all'albo ex art. 106 TUB una carenza di legittimazione processuale insanabile.
Con l'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte (qui) convenuta, richiamando tale giurisprudenza, è stato quindi eccepita sia la carenza di legittimazione ad agire in giudizio di
(SPV cessionaria del credito), sia della sua mandataria Parte_1 Parte_2
per non essere né la prima né la seconda soggetti iscritto all'Albo degli intermediari ex art.
[...]
106 TUB e la nullità, in ogni caso, del mandato a quest'ultima conferito, nullità da cui deriva
“che la società non iscritta all'albo risulti priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non possa riscuotere i crediti in nome e conto di quest'ultima e ciò si riverbera anche sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata.”
Il G.E., con ordinanza in data 18.03.2024 “ritenuto di aderire al diffuso orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui l'art. 2 co. 6 della legge n. 130/1999 rappresenta una norma imperativa il cui scopo è quello di garantire che la riscossione dei crediti cartolarizzati venga svolta unicamente da soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità e stabilità patrimoniale, assoggettati a vigilanza da parte della CA d'AL (v. Trib. Avellino 28-2-2024;
Trib. Monza 19-2-2024; Trib. Siena 26-1-2024; Trib. Monza 22- 1-2024; Trib. Civitavecchia 27-
12-2023; Trib. Livorno 11-11-2023; Trib. Termini Imerese 10-11-2023) in vista della tutela del mercato finanziario nei molteplici aspetti correlati con la cartolarizzazione dei crediti (e non dei soli investitori) sicché la violazione di tale precetto integra la nullità di cui all'art. 1418 I co. c.c.
pagina 8 di 14 e non costituisce mera violazione di una regola di comportamento con riflesso limitato ai rapporti interni fra soggetto mandante e mandatario”, ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione, confermata dal Tribunale in sede di reclamo con ordinanza in data 9.05.2024.
Nelle more, come noto, si è ripetutamente pronunciata in merito la Suprema Corte.
Con sentenza n. 7243 del 18.03.2024 la Cassazione ha censurato l'interpretazione della giurisprudenza di merito secondo la quale l'art. 2, comma 6, della legge 130/1999, in combinato disposto con l'art. 106 TUB, configurerebbero norme imperative inderogabili, poste a tutela di interessi pubblicistici (ravvisati nella necessità di garantire che la riscossione dei crediti, da cui dipende la redditività dell'investimento, venga svolta da soggetti dotati di specifici requisiti di professionalità), con conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi
(cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, definendola
“artificiosa e destituita di fondamento”; la Corte in particolare, ha rilevato che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma tale circostanza non è di per sé sufficiente per attribuire carattere imperativo ad una norma, dovendo piuttosto sussistere “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere ad una norma;
il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA d'AL) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.),
pagina 9 di 14 asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in relazione ad altra speciosa questione …(omissis)… - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Va qui rilevato che il caso concreto sul quale si è pronunciata la Suprema Corte era del tutto analogo alla fattispecie qui dedotta in lite, trattandosi di procedimento di opposizione a precetto in cui il credito era stato azionato da mandataria non iscritta all'Albo ex art. 106 c.p.c., incaricata dalla stessa società veicolo, cessionaria.
Non è quindi condivisibile l'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Tribunale emessa in sede di reclamo in data 9.05.2024 (prodotta da parte convenuta), secondo la quale la suddetta pronuncia della Suprema Corte (già intervenuta e richiamata dall'odierna ricorrente in tale sede) risulterebbe “irrilevante” ai fini del presente giudizio, risultando dalla stessa, inequivocabilmente, che, non rivestendo l'art. 2 c. 6 della l. n. 130/99 la natura di norma inderogabile, la mancata iscrizione, da parte della società che svolge attività di recupero del credito, all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. non incide, sotto il profilo civilistico, sulla validità del mandato a questa conferito e quindi sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito, con conseguente insussistenza dell'eccepito difetto di rappresentanza (principi richiamati, anche se incidenter tantum, da Corte Cass. n. 12007 del
3.05.2024).
In realtà, dalla motivazione dell'ordinanza emessa in sede di reclamo, sembra debba desumersi che il Tribunale abbia aderito alla interpretazione delle norme più volte citate secondo la quale alle società veicolo, trattandosi di soggetti non iscritti all'Albo ex art. 106 TUB, non sarebbe consentito agire in giudizio per la riscossione dei crediti acquisiti, essendo tale attività riservata ai
; il Tribunale ha infatti evidenziato che dall'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Pt_3
GU 23.12.2017 risultava che l'acquirente aveva conferito tale incarico Parte_1
(diversamente da quanto allegato dall'opponente, n.d.r.) a BMPS spa e, a far data dal 01.01.2018,
pagina 10 di 14 a Credito Fondiario spa, ai sensi della Legge della Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, procedesse all'incasso delle somme dovute in relazione ai vari crediti ceduti, e che pertanto Parte_2
“quale soggetto terzo, ben avrebbe potuto essere incaricato da un “servicer” di svolgere attività connessa con la riscossione dei crediti ceduti e ciò anche in difetto di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB, ma che non risulta in alcun modo aver ricevuto tale incarico da chi poteva legittimamente conferirlo, apparendo invece che sia avvenuta la nomina, diretta e illegittima, da parte di . Parte_1
A prescindere dal fatto che il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione comporta vizio sanabile, ex art. 182 c.p.c., mediante assegnazione da parte del giudice di termine perentorio
“per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”, tale tesi non può in ogni caso essere condivisa.
In merito va infatti rilevato che è nuovamente intervenuta la Suprema Corte, con decreto n. 13749 del 17.05.2024, in cui la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale (respinta) sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi (e fondata sul fatto che nel giudizio a quo il credito era stato azionato, via via successivamente, da più cessionarie, nessuna delle quali iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB), ha, in primis, precisato, richiamando precedente di legittimità, che “in attuazione di quanto previsto dal comma
2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma” e che la semplice operazione di cessione del credito si distingue dalla vera pagina 11 di 14 e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari” e che, nel caso, “nessun cessionario ha elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, essendosi, ciascuno, limitato ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso, direttamente o a mezzo di una diversa società mandataria”; la Prima Presidente ha quindi confermato l'orientamento già espresso da Corte Cass. 18 marzo 2024, n. 7243, secondo cui “l'art. 2, comma 6, della legge n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”, e che pertanto “dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità …(omissis)… Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società, a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria di credito bancario), sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari.”
Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte deve quindi affermarsi: a) che le società veicolo che effettuino semplici operazioni di acquisto di crediti, senza porre in essere concomitanti attività di finanziamento, non hanno alcun obbligo di essere iscritte all'Albo degli intermediari ex art. 106 TUB;
b) che l'art. 2 c. 6 della l. n. 130/99 sul paino civilistico non ha natura di norma imperativa inderogabile, la cui violazione non può quindi comportare la nullità, ex art. 1418 c.c., degli atti negoziali o “di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”, posti in essere dagli operatori in difformità da quanto dalla stessa previsto;
c) dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
pagina 12 di 14 Non può quindi affermarsi la carenza di legittimazione della società veicolo ad agire in giudizio per la riscossione del credito di cui è titolare, anche a mezzo di suo procuratore generale o speciale, presupponendo una simile tesi peraltro, implicitamente, ma necessariamente, che tale soggetto giuridico sia privo della capacità di agire, corollario che non può desumersi dal solo disposto dell'art.2 c. 6 della l. n. 130/99, che non prevede alcuna limitazione di tale diritto costituzionalmente garantito.
Fermi restando gli obblighi di vigilanza e controllo sulla conformità di ogni operazione alla legge ed al prospetto informativo in capo al “Servicer” indicato nel prospetto informativo, e quindi anche sulle operazioni poste in essere direttamente dalla società veicolo, a tutela del mercato e degli investitori (obblighi che fanno capo al “Servicer” e non delegabili a terzi), attività a propria volta soggetta alla vigilanza della CA d'AL, sulla base di quanto esposto deve quindi concludersi per il rigetto dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. sollevati da essendo gli atti di Controparte_1
esecuzione posti in essere da (atto di precetto e pignoramento), a mezzo Controparte_5
della propria mandataria pienamente validi ed efficaci. Parte_2
Vanno quindi rigettate le domande dalla stessa formulate nel presente giudizio di merito, con accoglimento delle domande avanzate da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM
55/14, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (euro 97.833,07) e dell'attività difensiva in concreto svolta (valori minimi della tabella di riferimento, stante l'assenza di attività istruttoria e, in ragione del rito, l'assenza di deposito di memorie ulteriori rispetto agli atti introduttivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
rigetta le domande tutte di parte convenuta e conseguentemente revoca il provvedimento di sospensione assunto con ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova in data 18.03.2024 nel pagina 13 di 14 procedimento n. 31/24 RGE (riunito al procedimento n. 57/24).
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.051,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 30.05.2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2024 promossa da:
), per mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv.to BISSI ALDO e dall'Avv. Parte_2
GIACOMETTI MONICA
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to GERMI MASSIMILIANO P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: - in via principale, previa revoca del provvedimento di sospensione assunto con ordinanza emessa dal Tribunale di
Mantova in data 18.03.2024 e notificata in via telematica in data 19.03.2024 in RGE 31-1/2024,
pagina 1 di 14 respingere tutti i motivi dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge, di tutti i gradi di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l' rigettare il ricorso promosso da quale CP_2 Parte_2 mandataria di in quanto infondato non provato o come meglio e per l'effetto Parte_1 dichiarare nulla e priva di effetto ed efficacia , l'esecuzione immobiliare iscritta al RG 57/2024 ordinando anche la cancellazione del pignoramento a cura e spese di parte ricorrente, per le ragioni esplicate in atto. Con vittoria di spese, compensi di avvocato rifusi.”
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , quale mandataria di Parte_2 Parte_1
allegava: che in data 20.12.2017 era divenuta legittima titolare
[...] Parte_1
di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore , Controparte_3
con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso;
che detta cessione era stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo
Unico CArio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 23/12/2017, parte seconda n. 151; che con procura autenticata dal Dr. Notaio in Roma, in data 3 luglio Persona_1
2019, repertorio n. 7774/4685, registrata a Roma 3 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, aveva nominato quale mandataria per la Parte_1 Parte_2
gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione;
che nel portafoglio di crediti ceduti era compreso un credito di euro 113.723,40, derivante da contratto di mutuo fondiario, nei confronti di Controparte_1
che aveva dato corso all'esecuzione esecuzione, notificando atto di precetto Parte_1
in data 15.12.2023 e atto di pignoramento in data 08.02.2024; che con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. Controparte_1
in persona di aveva proposto opposizione
[...] CP_1
pagina 2 di 14 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la violazione degli articoli 2 comma 6 legge 130/1999, 106 TUB e 1418 c.c., per non essere entrambi i soggetti coinvolti nell'esecuzione immobiliare iscritti all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ed essere quindi nulla la procura conferita da Parte_1
in data 03.07.2019 a , in quanto inidonea a trasferire il potere di
[...] Parte_2
agire per la riscossione del credito azionato, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire in capo a e conseguentemente il difetto di rappresentanza processuale, Parte_2 dichiarare nulli l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare con cui Parte_2
, nella qualità di mandataria di ha intrapreso l'esecuzione
[...] Parte_1
immobiliare nei confronti di . Con vittoria di spese, Controparte_1 onorari legali rifusi, oltre CPA ed IVA come di legge”; che Parte_2
non in proprio ma nella qualità di mandataria di si era costituita nel
[...] Parte_1 giudizio di opposizione, chiedendo al Tribunale di respingere l'istanza di sospensione proposta dagli esecutati e, nel merito, tutti i motivi dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, con condanna degli stessi alle spese del procedimento;
che con ordinanza emessa in data 18.03.2024 e notificata in via telematica in data 19.03.2024 in RGE 31-
1/2024, il Tribunale di Mantova, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.03.2024, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, compensando le spese della fase di giudizio e assegnando termine perentorio di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito delle forme del procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c.; che pur essendo ancora pendente reclamo avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente dava corso al giudizio di merito al fine di non incorrere nell'eventuale estinzione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 comma 3
c.p.c.; la stessa chiedeva quindi, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, il rigetto dei motivi dell'opposizione ex adverso formulati, in quanto infondati in diritto.
La ricorrente in particolare affermava: che secondo l'opponente l'eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo a e pure in capo alla mandataria Parte_1 [...]
con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, deriverebbe Parte_2
dalla violazione del combinato disposto dell'art. 106 TUB e dell'art. 2 comma 6 della l.
pagina 3 di 14 130/1999, per non essere iscritta nell'elenco di cui all'art 106 TUB, motivo Parte_1
infondato, non essendo in alcun modo richiesta dalla legge l'iscrizione nel registro di cui al citato art. 106 TUB per la società che acquisisce crediti in operazioni di cartolarizzazione;
che l'eventuale violazione delle norme citate non comporterebbe comunque un'ipotesi di nullità della procura rilasciata alla mandataria, tanto che la tesi sostenuta dagli opponenti, e da parte della giurisprudenza di merito (secondo cui l'art. 2 co. 6 della legge n. 130/1999 rappresenterebbe una norma imperativa, il cui scopo è quello di garantire che la riscossione dei crediti cartolarizzati venga svolta unicamente da soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, e che quindi la violazione di tale precetto integri la nullità di cui all'art. 1418 comma 1 c.c.), era stata smentita dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243 del 18.03.2024, secondo cui, pur essendo prevista dalla legge l'iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione all'albo ex art. 106 TUB, la carenza di tale requisito non è idonea a comportare un'ipotesi di nullità del mandato;
che, in qualsiasi caso, la nullità invocata da controparte, qualora effettivamente configurabile, apparterrebbe semmai alla categoria della c.d. nullità di protezione, che può essere invocata soltanto da soggetti nell'interesse dei quali essi è stata introdotta, da individuarsi, nella fattispecie quindi in capo soggetti investitori, che acquistano titoli obbligazionari emessi in conseguenza della cartolarizzazione, e non in capo ai debitori.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta (opponente), chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'esecuzione immobiliare iscritta al RG
57/2024, per i motivi già fatti valere in sede cautelare, rappresentando che nelle more l'ordinanza del G.E. con cui era stata disposta la sospensione della procedura era stata confermata dal
Tribunale in sede di reclamo, con ordinanza in data 09.05.2024.
La causa, documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, senza ulteriore attività istruttoria.
DIRITTO
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma c.p.c., proposta da infondata. Controparte_1
pagina 4 di 14 E' pacifico e non contestato che sia la legittima titolare del credito azionato Controparte_4
in sede di esecuzione forzata, derivante da contratto di mutuo stipulato dall'opponente in data
20.11.2006 a ministero Notaio dr. rep. 75044 raccolta 33977, registrato in Mantova il Per_2
21.11.2006, e compreso fra i crediti acquistati in blocco e pro soluto da Controparte_3
con contratto in data 20.12.2017, cessione pubblicata ai sensi e per gli effetti del
[...]
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico CArio, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 23/12/2017, parte seconda n. 151.
L'esecuzione immobiliare è stata promossa in nome e per conto della società creditrice da parte della mandataria di quest'ultima, , in forza di procura notarile alla Parte_2
stessa rilasciata in data 3 luglio 2019, per la gestione ed il recupero dei crediti di cui la prima è titolare.
L'opposizione proposta dalla debitrice si fonda unicamente sulla eccepita carenza di legittimazione attiva (legittimazione ad agire in giudizio) sia di che della Parte_1
mandataria , per essere la prima “società veicolo che non ha indicato e Parte_2 incaricato un servicer iscritto all'Albo ex art. 106 TUB per gestire, amministrare, incassare e recuperare i crediti, come richiesto dalla legge” (così nel ricorso in opposizione) e, non essendo la stessa iscritta al suddetto Albo, per non poter agire in giudizio per la riscossione del credito, né potendo a conferire ad altri tale potere, riservato per legge a soggetti appositamente autorizzati e vigilati (cd. Servicer), con conseguente nullità del mandato conferito a Parte_2
società, in ogni caso, che a propria volta non è iscritta nell'Albo ex art. 106 TUB”; per tali
[...]
motivi l'opponente ha quindi chiesto declaratoria di nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare con cui , nella qualità di mandataria di Parte_2
ha intrapreso la suddetta esecuzione immobiliare. Parte_1
Va qui ricordato che secondo quanto previsto dalla l. n. 130/99 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) le operazioni di cartolarizzazione dei crediti (operazione finanziaria complessa, che ha lo scopo di trasformare i crediti in titoli negoziabili) vengono realizzate attraverso la costituzione di società, denominate “società veicolo” (SPV), aventi tale oggetto esclusivo, che devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso la CA d'AL con pagina 5 di 14 finalità statistiche, e che possono rendersi cessionarie di crediti pecuniari (anche) individuati in blocco, il cui acquisto viene appunto finanziato mediante l'emissione di titoli o finanziamenti concessi da soggetti autorizzati;
ai sensi dell'art. 1, lett. b) “le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti (devono essere) destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”; ai sensi dell'art. 3 c. 2 “I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi”
L'art. 2 prevede quindi, ai commi 2 e 3, per quanto qui rileva, che “ La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo. 3.
Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, soggetti, questi ultimi, denominati “Servicer”; detti “servizi” di riscossione, cassa e pagamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 6 e 6 bis, “…, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del pagina 6 di 14 medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti. (6-bis) I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.”
Nell'ambito di tali operazioni ai “Servicer”, soggetti che devono essere iscritti all'Albo degli intermediari finanziari” di cui all'art. 106 TUB, oltre agli incarichi di riscossione dei crediti ceduti, cassa e pagamento, sono quindi devoluti compiti di vigilanza e di controllo della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla normativa e al prospetto informativo.
Nella prassi, nel corso degli anni, si è diffuso il ricorso all'affidamento della sola attività di riscossione dei crediti a soggetti definiti “special servicer” o “sub servicer” da parte del “Master servicer” (il soggetto indicato nel prospetto informativo) o della stessa società veicolo (SPV), soggetti spesso non iscritti all'Albo degli intermediari finanziari, ma unicamente titolari della licenza ex art. 115 TULPS.
Quanto alla possibilità, per i “Master servicer”, di “esternalizzare” tale specifica attività, conferendo mandato a soggetti non iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB (e quindi a soggetti non vigilati), la stessa è stata espressamente prevista e riconosciuta dall'autorità di vigilanza (v.
Nota di chiarimenti, aggiornamento 2016, alla Circolare della CA d'AL n. 288/15
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, in cui è precisato che “la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc. ), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale pagina 7 di 14 e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”).
Quanto alla diversa fattispecie, altrettanto diffusa nella prassi, in cui le azioni giudiziali volte alla riscossione dei crediti acquistati in blocco vengono esercitate direttamente dalle società veicolo, a mezzo di propri mandatari, non iscritti all'Albo degli intermediari, si è invece affermato, nella giurisprudenza di merito, un orientamento che, ritenendo l'art. 2 della l. n. 130/99 norma imperativa inderogabile, ha, in alcuni casi, ritenuto nulla la procura alle liti rilasciata dalla società veicolo a “servicer” non iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB, in altri, l'invalidità sia dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza, che la nullità degli atti posti in essere sulla base di esso, ritenuta la mancata iscrizione dell'intermediario all'albo ex art. 106 TUB una carenza di legittimazione processuale insanabile.
Con l'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte (qui) convenuta, richiamando tale giurisprudenza, è stato quindi eccepita sia la carenza di legittimazione ad agire in giudizio di
(SPV cessionaria del credito), sia della sua mandataria Parte_1 Parte_2
per non essere né la prima né la seconda soggetti iscritto all'Albo degli intermediari ex art.
[...]
106 TUB e la nullità, in ogni caso, del mandato a quest'ultima conferito, nullità da cui deriva
“che la società non iscritta all'albo risulti priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non possa riscuotere i crediti in nome e conto di quest'ultima e ciò si riverbera anche sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata.”
Il G.E., con ordinanza in data 18.03.2024 “ritenuto di aderire al diffuso orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui l'art. 2 co. 6 della legge n. 130/1999 rappresenta una norma imperativa il cui scopo è quello di garantire che la riscossione dei crediti cartolarizzati venga svolta unicamente da soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità e stabilità patrimoniale, assoggettati a vigilanza da parte della CA d'AL (v. Trib. Avellino 28-2-2024;
Trib. Monza 19-2-2024; Trib. Siena 26-1-2024; Trib. Monza 22- 1-2024; Trib. Civitavecchia 27-
12-2023; Trib. Livorno 11-11-2023; Trib. Termini Imerese 10-11-2023) in vista della tutela del mercato finanziario nei molteplici aspetti correlati con la cartolarizzazione dei crediti (e non dei soli investitori) sicché la violazione di tale precetto integra la nullità di cui all'art. 1418 I co. c.c.
pagina 8 di 14 e non costituisce mera violazione di una regola di comportamento con riflesso limitato ai rapporti interni fra soggetto mandante e mandatario”, ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione, confermata dal Tribunale in sede di reclamo con ordinanza in data 9.05.2024.
Nelle more, come noto, si è ripetutamente pronunciata in merito la Suprema Corte.
Con sentenza n. 7243 del 18.03.2024 la Cassazione ha censurato l'interpretazione della giurisprudenza di merito secondo la quale l'art. 2, comma 6, della legge 130/1999, in combinato disposto con l'art. 106 TUB, configurerebbero norme imperative inderogabili, poste a tutela di interessi pubblicistici (ravvisati nella necessità di garantire che la riscossione dei crediti, da cui dipende la redditività dell'investimento, venga svolta da soggetti dotati di specifici requisiti di professionalità), con conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi
(cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, definendola
“artificiosa e destituita di fondamento”; la Corte in particolare, ha rilevato che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma tale circostanza non è di per sé sufficiente per attribuire carattere imperativo ad una norma, dovendo piuttosto sussistere “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere ad una norma;
il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA d'AL) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.),
pagina 9 di 14 asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in relazione ad altra speciosa questione …(omissis)… - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Va qui rilevato che il caso concreto sul quale si è pronunciata la Suprema Corte era del tutto analogo alla fattispecie qui dedotta in lite, trattandosi di procedimento di opposizione a precetto in cui il credito era stato azionato da mandataria non iscritta all'Albo ex art. 106 c.p.c., incaricata dalla stessa società veicolo, cessionaria.
Non è quindi condivisibile l'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Tribunale emessa in sede di reclamo in data 9.05.2024 (prodotta da parte convenuta), secondo la quale la suddetta pronuncia della Suprema Corte (già intervenuta e richiamata dall'odierna ricorrente in tale sede) risulterebbe “irrilevante” ai fini del presente giudizio, risultando dalla stessa, inequivocabilmente, che, non rivestendo l'art. 2 c. 6 della l. n. 130/99 la natura di norma inderogabile, la mancata iscrizione, da parte della società che svolge attività di recupero del credito, all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. non incide, sotto il profilo civilistico, sulla validità del mandato a questa conferito e quindi sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito, con conseguente insussistenza dell'eccepito difetto di rappresentanza (principi richiamati, anche se incidenter tantum, da Corte Cass. n. 12007 del
3.05.2024).
In realtà, dalla motivazione dell'ordinanza emessa in sede di reclamo, sembra debba desumersi che il Tribunale abbia aderito alla interpretazione delle norme più volte citate secondo la quale alle società veicolo, trattandosi di soggetti non iscritti all'Albo ex art. 106 TUB, non sarebbe consentito agire in giudizio per la riscossione dei crediti acquisiti, essendo tale attività riservata ai
; il Tribunale ha infatti evidenziato che dall'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Pt_3
GU 23.12.2017 risultava che l'acquirente aveva conferito tale incarico Parte_1
(diversamente da quanto allegato dall'opponente, n.d.r.) a BMPS spa e, a far data dal 01.01.2018,
pagina 10 di 14 a Credito Fondiario spa, ai sensi della Legge della Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, procedesse all'incasso delle somme dovute in relazione ai vari crediti ceduti, e che pertanto Parte_2
“quale soggetto terzo, ben avrebbe potuto essere incaricato da un “servicer” di svolgere attività connessa con la riscossione dei crediti ceduti e ciò anche in difetto di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB, ma che non risulta in alcun modo aver ricevuto tale incarico da chi poteva legittimamente conferirlo, apparendo invece che sia avvenuta la nomina, diretta e illegittima, da parte di . Parte_1
A prescindere dal fatto che il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione comporta vizio sanabile, ex art. 182 c.p.c., mediante assegnazione da parte del giudice di termine perentorio
“per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”, tale tesi non può in ogni caso essere condivisa.
In merito va infatti rilevato che è nuovamente intervenuta la Suprema Corte, con decreto n. 13749 del 17.05.2024, in cui la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale (respinta) sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi (e fondata sul fatto che nel giudizio a quo il credito era stato azionato, via via successivamente, da più cessionarie, nessuna delle quali iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB), ha, in primis, precisato, richiamando precedente di legittimità, che “in attuazione di quanto previsto dal comma
2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma” e che la semplice operazione di cessione del credito si distingue dalla vera pagina 11 di 14 e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari” e che, nel caso, “nessun cessionario ha elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, essendosi, ciascuno, limitato ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso, direttamente o a mezzo di una diversa società mandataria”; la Prima Presidente ha quindi confermato l'orientamento già espresso da Corte Cass. 18 marzo 2024, n. 7243, secondo cui “l'art. 2, comma 6, della legge n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”, e che pertanto “dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità …(omissis)… Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società, a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria di credito bancario), sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari.”
Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte deve quindi affermarsi: a) che le società veicolo che effettuino semplici operazioni di acquisto di crediti, senza porre in essere concomitanti attività di finanziamento, non hanno alcun obbligo di essere iscritte all'Albo degli intermediari ex art. 106 TUB;
b) che l'art. 2 c. 6 della l. n. 130/99 sul paino civilistico non ha natura di norma imperativa inderogabile, la cui violazione non può quindi comportare la nullità, ex art. 1418 c.c., degli atti negoziali o “di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”, posti in essere dagli operatori in difformità da quanto dalla stessa previsto;
c) dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
pagina 12 di 14 Non può quindi affermarsi la carenza di legittimazione della società veicolo ad agire in giudizio per la riscossione del credito di cui è titolare, anche a mezzo di suo procuratore generale o speciale, presupponendo una simile tesi peraltro, implicitamente, ma necessariamente, che tale soggetto giuridico sia privo della capacità di agire, corollario che non può desumersi dal solo disposto dell'art.2 c. 6 della l. n. 130/99, che non prevede alcuna limitazione di tale diritto costituzionalmente garantito.
Fermi restando gli obblighi di vigilanza e controllo sulla conformità di ogni operazione alla legge ed al prospetto informativo in capo al “Servicer” indicato nel prospetto informativo, e quindi anche sulle operazioni poste in essere direttamente dalla società veicolo, a tutela del mercato e degli investitori (obblighi che fanno capo al “Servicer” e non delegabili a terzi), attività a propria volta soggetta alla vigilanza della CA d'AL, sulla base di quanto esposto deve quindi concludersi per il rigetto dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. sollevati da essendo gli atti di Controparte_1
esecuzione posti in essere da (atto di precetto e pignoramento), a mezzo Controparte_5
della propria mandataria pienamente validi ed efficaci. Parte_2
Vanno quindi rigettate le domande dalla stessa formulate nel presente giudizio di merito, con accoglimento delle domande avanzate da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM
55/14, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (euro 97.833,07) e dell'attività difensiva in concreto svolta (valori minimi della tabella di riferimento, stante l'assenza di attività istruttoria e, in ragione del rito, l'assenza di deposito di memorie ulteriori rispetto agli atti introduttivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
rigetta le domande tutte di parte convenuta e conseguentemente revoca il provvedimento di sospensione assunto con ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova in data 18.03.2024 nel pagina 13 di 14 procedimento n. 31/24 RGE (riunito al procedimento n. 57/24).
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.051,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 30.05.2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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