Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 3
Il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono stati parti nel processo in cui la sentenza è stata pronunziata deve essere riferito anche agli eredi della parte defunta - che vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni d'ordine processuale - nei cui confronti sia mancata una rituale riassunzione del giudizio interrotto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio nei loro confronti.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, ed ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini - l'abbreviato o l'annuale - di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, ne' nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione.
Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio d'impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto l'interesse ad impugnare la sentenza d'appello nella parte in cui la stessa aveva ritenuto inammissibile l'appello proposto, ancorché pervenendo alla soluzione finale sollecitata dall'impugnante, in considerazione del pregiudizio conseguente alla perdita delle spese processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA Presidente
Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso ( 7604/97 R. G.) proposto da:
OR DA, OR NC, OR EL, OR EL, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difesi dall'avv. Giuseppe Chiocchetti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL NA, EL DI, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difesi dall'avv. Franco Zuanni, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
ASSITALIA s.p.a.
- intimata -
e sul secondo ricorso (14334/97 R.G.) proposto da:
EL NA, EL DI, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difesi dall'avv. Franco Zuanni, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
ASSITALIA, Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., in persona dell'amministratore delegato Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliato in Roma, via Di Pietra Papa, n. 4, presso l'avv. Francesco Tricanico, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, n. 382/96 del 22 - 30 ottobre 1996 (R.G. 34/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Mario FInocchiaro;
Udito l'avv. Armando Ferrari, con delega, per la Assitalia s.p.a.;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigetto del secondo, inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 21 ottobre 1985 EL NA conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Rovereto OR OR e OR DA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti a seguito del sinistro verificatosi il 22 giugno 1984. Esponeva l'attrice, a fondamento della spiegata domanda, che il 22 giugno 1984 sulla strada statale tra Tiarno a Bezzecca l'autovettura FIAT Uno TN 375420, di proprietà di EL NA, condotta da EL DI, si era scontrata - per fatto e colpa esclusivi di OR DA - mentre era in fase di sorpasso, con una motoagricola di proprietà della azienda agricola OR OR, condotta da OR DA che improvvisamente aveva posto in essere una manovra di conversione verso una strada sulla propria sinistra. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda, eccependo che il sinistro stradale descritto nella citazione introduttiva si era verificato per fatto e colpa di EL DI, di cui chiedevano la chiamata in causa, e spiegando, nei confronti dell'attrice e del terzo, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti.
Autorizzata la chiamata in causa di EL DI si costituivano in causa sia questi che la s.p.a. Assicurazioni d'Italia, compagnia di assicurazione del veicolo condotto dal EL, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale. Svoltasi l'istruttoria del caso - nel corso della quale a seguito della morte di OR OR la causa veniva riassunta dall'attrice - il tribunale di Rovereto con sentenza 19 maggio 1994, rigettata ogni altra domanda ed affermata l'esclusiva responsabilità di OR DA in ordine al sinistro oggetto di causa condannava lo stesso, in solido con OR OR, a corrispondere all'attrice la somma di lire 246.960.052.
Gravata tale pronunzia da OR DA, OR NC, OR EL, e OR EL, quali eredi di OR OR questi eccepivano in limine l'estinzione del giudizio di primo grado, atteso che dopo la dichiarazione di interruzione innanzi al collegio [udienza del 17 novembre 1992] la causa era stata riassunta, dall'attrice, con atto notificato agli eredi, collettivamente e impersonalmente, al domicilio eletto presso il procuratore, anziché presso il domicilio reale del defunto, con conseguente inesistenza della notificazione stessa, nel merito, l'erroneità della pronuncia dei primi giudici, sia in ordine all'an debeatur che al quantum liquidato in favore dell'attrice, alla luce di un attento esame delle risultanze di causa.
Radicatosi, anche in grado di appello, il contraddittorio, i EL esponevano di avere notificato la sentenza dei primi giudici esclusivamente a OR DA al quale avevano notificato, altresì, dichiarazione di rinuncia a volersi avvalere della sentenza stessa nei confronti degli eredi di OR OR, contro i quali avevano iniziato altra causa, con citazione 27 dicembre 1994. Gli appellati, ancora, negato che la causa nei confronti di OR DA fosse inscindibile, rispetto a quella contro gli eredi di OR OR. per cui la pronuncia doveva rimanere ferma nei rapporti con OR DA, al quale non poteva essere riconosciuto il diritto di eccepire l'estinzione del processo, chiedevano - in via di appello incidentale - una più congrua liquidazione dei danni patiti. Costituitasi in giudizio anche la s.p.a. Le Assicurazioni d'Italia, la quale faceva proprie le conclusioni dei EL, la Corte di appello di Trento con sentenza 22 - 30 ottobre 1996 così provvedeva: dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da OR NC, EL e EL perché non legittimati, dichiara, altresì, la nullità della sentenza 26 gennaio 1994 del tribunale di Rovereto, disponendo la rimessione della causa al primo giudice (tenuto presente che nella specie sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, ancorché processuale, tra OR DA e gli eredi di OR OR, che la riassunzione della causa - dopo l'interruzione del processo per effetto della morte di OR OR - era avvenuta in maniera errata, avendo il tribunale pronunciato la propria sentenza
contro
OR OR, senza rilevare l'inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione e ordinare il rinnovo della stessa per l'integrazione del contraddittorio); condanna EL NA e DI a pagare a OR DA e alle Assicurazioni d'Italia s.p.a. le spese di lite.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto distinti ricorsi sia OR DA, NC, EL e EL, notificato il 26 e 27 maggio 1997, affidato a due motivi, cui resistono, con controricorso EL NA e DI, sia EL NA e DI, con ricorso notificato il 7 ottobre 1997, contro la sola s.p.a. Assicurazioni d'Italia, affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso la s.p.a. Le Assicurazioni di Italia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Rileva - in limine - il collegio, d'ufficio, che il ricorso incidentale proposto da EL NA e EL DI (n. 14334/97 R.G.) è inammissibile.
Deve trovare, - infatti, al riguardo, conferma, il principio giurisprudenziale, assolutamente pacifico, secondo cui la regola della unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, che è alla base del sistema adottato dal codice di rito allo scopo di eliminare la possibilità di giudicati contraddittori in una stessa causa, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art. 333 c.p.c.) e, quindi, in caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art. 371 c.p.c.). Anche se questa modalità formale non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo si converte - a prescindere dalla forma assunta, e pur se proposto con atto a sè stante - in ricorso incidentale, la sua ammissibilità resta, comunque, condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto delle due norme su citate, indipendentemente dai termini - abbreviato od annuale - di impugnazione in astratto operativi.
Da ciò consegue che, mentre è ammissibile l'impugnazione tardiva che abbia rispettato il termine (relazionale) ex art. 370 e 371 c.p.c., tale invece non è quella che, pur tempestiva ai sensi degli art. 325, 327 c.p.c., non risulti però osservante del predetto termine decadenziale di quaranta giorni (Cass., 3 luglio 1997, n. 5993; Cass. , 29 marzo 1995, n. 3738). Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo alla impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11219) ne' nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione [come nella specie] contro parte non impugnante, o si intenda impugnare capi diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (Cass., sez. un., 5 dicembre 1990 n. 11678). Non controversi, in diritto, i principi sopra riferiti si osserva che nel caso concreto il ricorso di OR DA, NC, EL e EL [che in quanto proposto per primo assume la qualità di ricorso "principale"] è stato notificato il 26 (ai consorti EL) ed il 27 (alla ASSITALIA s.p.a.) maggio 1997 mentre il ricorso proposto da EL NA e DI contro la ASSITALIA s.p.a. è stato notificato unicamente il 7 ottobre 1997, ben oltre, pertanto, i termini indicati sopra.
3. Come riferito in parte espositiva l'attrice EL NA ha promosso, in primo grado, il presente giudizio nei confronti di OR DA e OR OR, responsabili - a suo avviso - del sinistro stradale verificatosi il 22 giugno 1984, il primo quale conducente, il secondo quale propretario di una motoagricola che aveva colliso con un'auto sulla quale la stessa era trasportata.
Nel corso dell'udienza collegiale del 19 novembre 1993 il difensore di OR OR ha dichiarato il decesso del proprio cliente e il tribunale, per l'effetto, ha disposto l'interruzione del processo.
Successivamente, con ricorso 2 dicembre 1993, l'attrice EL NA e il chiamato in causa EL DI hanno chiesto, al presidente del tribunale, udienza per la riassunzione del giudizio.
Notificato il ricorso in riassunzione sia a OR DA, già presente in causa, presso il suo domicilio eletto, sia agli eredi di OR OR, cioè OR DA, NC, EL e EL, presso il domicilio eletto in causa dal defunto (anziché impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo suo domicilio reale) il tribunale di Rovereto, anziché rilevare la nullità della notifica - con ogni altro provvedimento conseguente - pronunciava sentenza di condanna nei confronti di OR DA e OR OR (cioè nei confronti della parte defunta, nonostante l'intervenuta interruzione del processo a causa della sua morte).
Gravata tale statuizione da OR DA, sia in proprio che quale erede del defunto OR OR, nonché da OR NC, EL e EL, nella loro qualità di eredi del defunto OR OR, la Corte di appello di Trento da un lato ha dichiarato "inammissibile" l'appello proposto da costoro, in qualità di eredi di OR OR, perché privi di legittimazione, dall'altro, contemporaneamente, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, e disposto la rimessione della causa al primo giudice, atteso che nel giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di OR OR.
4. I ricorrenti OR censurano la riferita sentenza con due motivi:
4. 1. con il primo, denunziando "violazione od errata applicazione dell'art. 100 c.p.c." i ricorrenti assumono, in particolare, che il giudice del gravame non poteva dichiarare l'inammissibilità della loro impugnazione, per difetto di legittimazione ad agire, atteso - tra l'altro - che in molteplici occasioni questa Corte regolatrice ha affermato che la sentenza resa - come nel caso concreto - nei confronti della parte deceduta anziché degli eredi, non è inesistente, ma nulla e la relativa nullità deve essere fatta valere dagli eredi (Cass. 21 dicembre 1988 n. 6984 e altre);
4. 2. con il secondo, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. Si c.p.c." i ricorrenti principali lamentano, ancora, che la Corte di appello di Trento non poteva rimettere la causa allo stesso tribunale di Rovereto, trattandosi di tribunale costituito da una sola sezione e con un numero particolarmente esiguo di magistrati in organico, per cui necessariamente, una volta riassunta la causa innanzi a detto tribunale la causa sarà giudicata da almeno due magistrati che già hanno conosciuto della causa nella fase precedente.
5. 1. 1. Così precisate le doglianze mosse dai ricorrenti principali alla sentenza gravata rileva, in limine, il collegio che il primo motivo del ricorso proposto da OR DA è inammissibile, per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.). Tenuto presente, infatti, che l'interesse ad impugnare una statuizione giudiziale ha origine e natura processuale e sorge dalla soccombenza, che sussiste ogni qualvolta una domanda o eccezione non è stata, in tutto o in parte, accolta (Cass., 10 aprile 1997 n. 3113) si osserva che nella specie OR DA è carente di interesse a censurare la statuizione di "inammissibilità" dell'appello contenuta nella sentenza gravata.
Tale inammissibilità, infatti, è stata dichiarata dai giudici di merito esclusivamente con riferimento all'appello "avanzato da OR NC, OR EL e OR EL" e non con riguardo al diverso appello proposto da OR DA.
In quanto non destinatario della pronuncia impugnata è palese - come accennato - la inammissibilità del motivo proposto da OR DA, per difetto di interesse (non essendo lo stesso risultato soccombente, rispetto alla statuizione gravata).
5. 2. 2. Ammissibile, per contro, appare il primo motivo di ricorso nella parte in cui lo stesso risulta proposto da OR NC, EL e EL.
Come accennato sopra il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale la impugnazione è inammissibile (tra le tantissime, Cass., 8 marzo 1995, n. 2722). Pacifico - in diritto - quanto precede non può negarsi l'interesse delle predette OR NC, EL e EL a censurare la sentenza di secondo grado nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile il loro appello (ancorché la pronuncia sia pervenuta, comunque, alla soluzione finale della vertenza sollecitata da esse concludenti, disponendo la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.). È evidente, infatti, che per effetto della dichiarazione di inammissibilità i giudici di appello non hanno condannato controparte al pagamento delle spese di causa a favore delle concludenti OR che - pertanto - avendo risentito una pregiudizio concreto da tale statuizione, sono certamente legittimate alla proposta impugnazione in questa sede di legittimità (al fine di un diverso provvedimento in ordine alla distribuzione dell'onere delle spese del giudizio di secondo grado).
5. 2. 3. Oltre che ammissibile in rito il primo motivo del ricorso di OR NC, EL e EL è- altresì - fondato, nel merito.
Come pacifico in dottrina e presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Suprema Corte (da cui i giudici del merito si sono discostati senza in alcun modo giustificare i motivi del proprio dissenso) in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Così, ad esempio, Cass., 26 settembre 1996, n. 8492). Pacifico quanto precede e pacifico - altresì - che in primo grado, a seguito della interruzione del processo a seguito della morte di OR OR, il processo si era svolto nei confronti esclusivamente di uno degli eredi di questi (OR DA) , con conseguente pretermissione degli altri eredi [e con una pronunzia adottata nei confronti della parte defunta, dopo che il processo era stato interrotto a seguito della sua morte ed era stato, altresì, riassunto] , è palese che gli altri eredi della parte defunta (cioè OR NC, EL e EL) erano senza ombra di dubbio legittimati a proporre appello per far valere il vizio denunciato di omessa integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Il principio secondo il quale la legittimazione alla impugnazione è limitata a coloro che sono stati parti nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata - cui si sono, chiaramente, riferiti i giudici di appello nel dichiarare inammissibile l'appello - deve, infatti, essere estensivamente inteso nel senso di riferirlo anche agli eredi della parte defunta nei cui confronti sia mancata una rituale riassunzione del giudizio interrotto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio nei suoi confronti (cfr., Cass. 18 novembre 1993, n. 11366, nonché Cass. 25 marzo 1995, n. 3583). 5. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso (violazione dell'art.51 c.p.c. per avere la corte di appello - ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - rimesso la causa allo stesso tribunale di Rovereto senza considerare che questo è costituito da un'unica sezione per cui il collegio deliberante la riassumenda causa sarebbe formato da almeno due magistrati che avevano già giudicato la causa in altra fase del giudizio) lo stesso è infondato.
Anche a prescindere dai puntuali (e pertinenti) rilievi formulati dalla Corte costituzionale (in motivazione alla propria sentenza 24 luglio 1998, n. 341) nel dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, c.p.c. nella parte in cui limita l'obbligo di astenersi (e quindi, la proponibilità della ricusazione, ai sensi del successivo art. 52 c.p.c.), al caso in cui il magistrato abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, con preclusione della sua efficacia nella diversa ipotesi di pregressa conoscenza da parte dello stato giudice "in altra fase del processo" e, pertanto, nell'ipotesi di rinvio c.d. restitutorio (o improprio) come quello contemplato nell'art. 354 c.p.c., deve escludersi che nella specie i giudici di appello, con la statuizione in questa sede impugnata, abbiano in qualche modo violato o falsamente applicato l'art. 51 c.p.c. Tale ultima disposizione, in particolare, dispone che ricorrendo determinate circostanze il "giudice ha l'obbligo di astenersi": nei casi, ancora, in cui "è fatto obbligo al giudice di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione ... " (art. 52 c.p.c.). Pacifico quanto precede è palese [certo essendo che nella specie non è stata denunciata un caso di "astensione" riguardante i giudici che hanno reso la sentenza in questa sede gravata] che in tanto - in tesi - le attuali ricorrenti potranno denunciare la violazione, da parte del tribunale di Rovereto, delle disposizioni sopra richiamate [artt. 51,n. 4 e 52, c.p.c] in quanto "in concreto" gli stessi magistrati (o uno di essi) abbiano conosciuto della stessa causa "in altro grado" del processo.
Posto che certamente, allo stato, una tale evenienza non si è ancora verificata è palese che la censura è inammissibile per difetto di interesse.
Nè è rilevante che i giudici di appello, ai sensi dell'art.354 c.p.c. abbiano rimesso la causa - in conformità del resto al puntuale dettato normativo - allo stesso tribunale di Rovereto composto di un'unica sezione, per ritenere attuata (o, almeno, possibile) la violazione dell'art. 51 c.p.c., come denunciato dai ricorrenti, atteso che il vigente ordinamento processuale detta una serie di norme dirette, appunto, a evitare - in caso di astensione o di ricusazione dei magistrati investiti della controversia - la paralisi del procedimento o la violazione dell'art. 51 c.p.c. [cfr., al riguardo, in particolare, in tema di supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario, l'art. 105, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 105].
6. Conclusivamente, accolto il primo motivo del ricorso di OR NC, OR EL e OR EL, la sentenza impugnata deve essere cassata, nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile l'appello da costoro proposto contro la sentenza 26 gennaio 1994 del tribunale di Rovereto. Non essendo necessari, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto questa Corte può decidere la causa nel merito (ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte c.p.c.) e, per l'effetto, dichiara ammissibile l'appello proposto dalle predette OR NC, OR EL e OR EL avverso la sentenza 26 gennaio 1994 del tribunale di Rovereto, disponendo - atteso l'esito del giudizio e la condotta delle parti - la totale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado nei rapporti tra le predette e tutte le altre parti.
7. Sussistono giusti motivi onde disporre, in ordine alle spese di questa fase, la totale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale di OR NC, OR EL e OR EL e, decidendo nel merito, dichiara ammissibile l'appello da queste proposto avverso la sentenza 26 gennaio 1994 del tribunale di Rovereto, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello tra le predette e tutte le altri parti;
rigetta il ricorso proposto da OR DA, nonché il secondo motivo del ricorso proposto da OR NC, OR EL e OR EL;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da EL NA e EL DI contro la ASSITALIA, Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.;
compensa, tra tutte le parti, le spese di questa fase del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 15 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999