Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 3335
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono stati parti nel processo in cui la sentenza è stata pronunziata deve essere riferito anche agli eredi della parte defunta - che vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni d'ordine processuale - nei cui confronti sia mancata una rituale riassunzione del giudizio interrotto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio nei loro confronti.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, ed ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini - l'abbreviato o l'annuale - di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, ne' nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione.

Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio d'impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto l'interesse ad impugnare la sentenza d'appello nella parte in cui la stessa aveva ritenuto inammissibile l'appello proposto, ancorché pervenendo alla soluzione finale sollecitata dall'impugnante, in considerazione del pregiudizio conseguente alla perdita delle spese processuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 3335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3335
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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