Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 645/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 645/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 27.1.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 1.2.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ITALIANO Rosa Isabel del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Milazzo (via del Marinaio d'Italia n. 8); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. AMADDEO Rosa del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Milazzo (via
E. Cosenz n. 51); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento ed a.) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
Per parte appellante:
“… In riforma della sentenza n. 617/2024 del 11.06.2024 nel procedimento n. 264/2024 R.G. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, disponga che l'assegno venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%. Che, in accoglimento del motivo di appello, la Sentenza venga riformata anche sul punto della condanna alle spese processuali intervenuta in primo grado, pari ad € 1.500,00 oltre accessori di legge, posti a carico del sig. Parte_1
, con una pronuncia che preveda invece la compensazione delle spese di lite In ogni caso, con vittoria di spese
[...] di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… 1. Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per violazione del principio della specificità dei motivi, per quanto detto al punto 1 della presente comparsa.
2. Ritenere e dichiarare che la sentenza n. 617\2024 dell'11.06.2024, emessa in esito al procedimento n. 264\2021 RG dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha correttamente attribuito alla sig.ra l'assegno unico universale nella sua integralità, per quanto esposto nei punti 2 e 3 di CP_1 parte narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande di parte appellante.
3. Rigettare, altresì, la domanda volta alla riforma della sentenza relativamente alla condanna dell'appellante al pagamento di € 1.500,00 a titolo di spese processuali del giudizio di primo grado, per quanto specificato in parte narrativa.
4. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
“… si conclude per il rigetto dell'appello …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 20.7.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 2.9.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Controparte_1
Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 617 emessa in data 11.6.2024 nel procedimento già iscritto al n. 264/2024 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale resistente) – pur aderendo alle invocate statuizioni in tema di vincolo – il rigetto delle domande della in tema di mantenimento della prole lamentava che CP_1 erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, in partis quibus, e ciò in specie:
1. in punto di mantenimento della prole: ingiustamente riconoscendo alla la spettanza integrale del cd. “assegno unico CP_1 universale”, e ciò poiché:
1.1. in fatto, si sarebbe dovuto considerare che:
“… l'impugnata Sentenza riconduce la decisione al fatto affermato dalla ricorrente -che i tempi effettivi di permanenza dei minori presso il padre sono significativamente inferiori a quelli concordati- fatto che viene ritenuto provato dal Giudicante a seguito della mancata contestazione del convenuto. Pur tuttavia … la sig.ra nell'atto di ricorso si limita a contestare al padre (pag. 2 del ricorso Controparte_1 introduttivo) il mancato rispetto dell'accordo separativo in ordine ai tempi di permanenza dei minori presso di lui, senza che su tale fatto risultino le argomentazioni in diritto e senza che tale fatto risulti eziologicamente collegato, così come richiesto dagli artt. 163 cpc e 414 cpc, ad una domanda, nello specifico alla domanda di assegnazione dell'intero ammontare dell'assegno unico. Solo nelle conclusioni e senza alcuna argomentazione, né in fatto né in diritto, la ricorrente, dopo avere richiesto l'affido condiviso dei minori, richiede al punto 6 l'attribuzione integrale dell'assegno unico, con la seguente formulazione letterale: “disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla sig.ra .” … CP_1 il resistente, nel caso di specie, non aveva alcun obbligo di contestazione specifica non potendosi che considerare le affermazioni della ricorrente meri tentativi denigratori del padre dei minori con finalità di suggestione del decidente …”;
ed ancora che il Pt_1
“… dal 02.07.2024 è persino rimasto privo di attività lavorativa …”;
nonché:
1.2. in diritto, si sarebbe dovuto tenere nel debito conto che a norma del D. Lgs. n. 230 del 2021:
“… I commi 4 e 5 dell'articolo 6 specificano che:
“
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.”
La ricorrente richiede nel ricorso l'affidamento condiviso dei figli minori. È evidente quindi che l'assegno unico nel caso in esame vada assegnato ad entrambi i genitori anche se divorziati in quanto non hanno subìto nessuna limitazione della responsabilità genitoriale, né l'affidamento esclusivo dei figli, e come da sentenza n. 617/2024, gli stessi hanno un affidamento condiviso dei figli con domiciliazione presso la madre. Pertanto, l'attribuzione alla sig.ra dell'intero ammontare dell'assegno unico universale non può CP_1 essere applicata nel caso in esame …”;
2. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente, là dove si sarebbe potuto e dovuto far luogo alla loro compensazione integrale inter partes;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita suddetti in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 11.11.2024 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità del gravame, per difetto di specificità ex art. 342 C.P.C.: sia quanto al motivo sub 1.: non individuando quale vizio inficerebbe detto decisum; sia quanto al motivo sub 2.: non contenendo specifiche censure alle ragioni motive del provvedimento impugnato ma solo esplicitando un petitum comunque disatteso in prime cure (allorché il decidente riconosceva una compensazione parziale a pro' del e ciò senza apparente Pt_1 ragione, anche se per tale capo di decisione non s'era ritenuto di far luogo ad appello incidentale);
nonché, nel merito:
sub 1.1., che:
“… Quanto affermato offende la correttezza morale dell'odierna appellata che mai, nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado, ha adottato espressioni volte a screditare la figura genitoriale del sig. né ha mai tentato Pt_1 in alcun modo di “suggestionare” il decidente. Ella, infatti, ha semplicemente evidenziato una situazione di fatto oggettiva che l'odierno appellante non ha mai contestato: il sig. ha sempre frequentato i minori in modo molto limitato (e senza rispettare l'accordo Pt_1 separativo!) e quasi esclusivamente presso la dimora dell'odierna resistente. Quest'ultima – suo malgrado - metteva a totale disposizione la propria abitazione, rimanendo fuori casa per tutto il tempo della visita, proprio per consentire all'ex coniuge di trascorrere con i figli del tempo in assoluta intimità. La sig.ra , dunque, si è limitata ad esporre i fatti di causa - mai contestati dal sig. - senza utilizzare CP_1 Pt_1 alcuna espressione denigratoria nei confronti dell'odierno appellante, né permettendosi di “suggestionare” il
Giudicante, il quale ha deciso in base al suo libero convincimento. Non corrisponde al vero, tra l'altro, che controparte non aveva “alcun obbligo di contestazione specifica”: il principio di non contestazione, infatti, è uno dei pilastri del nostro ordinamento e impone al convenuto in giudizio l'onere di contestare in maniera chiara e specifica i fatti di causa, ritenuto che - ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - il giudice può porre a fondamento della decisione anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Ecco che emerge la pregnanza del principio di non contestazione e l'importanza che la difesa del convenuto sia fondata anche sulla contestazione specifica dei fatti riportati dall'attore. Tali fatti, dunque, in mancanza di opposizione, saranno considerati come provati … il non rispetto dell'accordo separativo circa i tempi di permanenza di Gaetano, e presso il padre è Per_1 Per_2 circostanza implicitamente ammessa dal sig. in quanto mai espressamente negata …”; Pt_1
sub 1.2., che:
“… in materia di assegni familiari, si intende favorire il coniuge affidatario dei figli, sancendo il diritto di quest'ultimo a percepire il contributo indipendentemente da chi sia titolare del rapporto di lavoro posto alla base dell'erogazione. Il giudicante, in sostanza, può decidere - in base a circostanze obiettive - di derogare alla regola generale ed attribuire detti assegni in maniera integrale al genitore collocatario dei minori (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, sent. n. 78/2024 del 17-09-2024, cfr. Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1745/2023 del 29-12-2023, cfr Tribunale di Napoli, sent. n. 2260\2024 del 26.02.2024, cfr Trib. Bari, sent. n. 3012\2023 del 19.07.2023) …”;
sub 2., che:
“… il sig. non ha formalizzato un motivo di appello specifico in merito che possa giustificare la chiesta Pt_1 riforma della sentenza in punto di spese. Ad ogni buon conto, la condanna segue la soccombenza e, quindi, correttamente il Giudice di prime cure ha posto a carico del resistente le spese del giudizio …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma conseguente dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio, da distarsi in favore del costituito procuratore.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 2.12.2024 a quella del 27.1.2025, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter
C.P.C., senza alcuna ulteriore attività, con ordinanza in data 1.2.2025 la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma
CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. nulla ostava (e nulla era del resto eccepito) in ordine alla legittimazione della parte appellata ad agire in prime cure ed in questo grado a resistere con la domanda vertente il riconoscimento della spettanza dell'assegno unico universale – quale componente del mantenimento, costituendo contributo pubblico finalizzato al miglior adempimento dei doveri d'assistenza e cura materiale dei figli che gravano sui genitori – a pro' della prole tutta in oggetto, poiché, come ribadito ancorché non di recente dalla Corte di cassazione (con la sentenza della Sez. I n. 21437 del 21/10/2007, con indirizzo in seguito non mutato):
«… il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;
ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone …»;
e constatato altresì, al riguardo, secondo costante orientamento di legittimità (per cui si v. le sentenze della Sez. II nn. 10659 del 7/9/1992, 10268 del 21/11/1996 e 13908 del 18/2/2009, anche in tal caso con indirizzo in seguito più non mutato), che:
mentre, in presenza di figli ormai maggiorenni, la pronuncia in tema di mantenimento di cui al comma 2 dell'articolo 155 C.C. è certamente retta e regolamentata dal principio della domanda (anche in ordine alla determinazione del quantum debeatur); in presenza di figli ancora minorenni, ovvero in caso di concorso di figli in parte minorenni ed in parte maggiorenni, deve intendersi che il procedimento mantenga invece una coloritura di piena officiosità (senza dunque sottostare ai principi tipici – di disponibilità e della domanda – dell'ordinaria cognizione civile) e che pertanto anche per le statuizioni in argomento il Giudice non ha bisogno di domanda né è vincolato da eventuali accordi inter partes e possa dunque procedere alla liquidazione di detto quantum nel rilievo dell'esclusivo e comunque prevalente, perché superiore, interesse della prole minore;
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, e dato atto della preliminarietà di quelle in rito, osserva e rileva il Collegio che:
- mentre può condividersi l'eccezione d'inammissibilità azionata con riferimento al motivo di gravame sub 2., atteso che nel ricorso in appello in tema si rinviene – peraltro, solo nelle conclusioni – unicamente un petitum, senza articolazione di motivi di sorta circa le ragioni che dovrebbero condurre al suo accoglimento;
- va disattesa invece quella inerente il motivo sub 1., avendo espressamente la difesa di parte contestato che siano stati individuati ed esplicitati in motivazione elementi Pt_1 giustificativi per l'attribuzione – in deroga al disposto di legge – del contributo pubblico di cui ne occupa ad uno solo dei due genitori aventi ad esso diritto nonostante agli stessi fosse stato posto un affidamento condiviso;
e, venendo al merito relativo:
quanto al profilo sub 1.2., che: non persuade in diritto la tesi di parte appellante circa l'inderogabilità del regime normativo vigente in subiecta materia; ed invero:
- a termini dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs, n. 230 del 2021 (nel testo vigente):
“… 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5 …”;
e, a termini del citato art. 6, comma 4:
“… 4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare …”;
- la littera legis della seconda disposizione richiamata non esclude che l'attribuzione del beneficio in questione – attesa l'indole patrimoniale e non indisponibile del credito relativo
– possa aver luogo in deroga alla previsione in essa dettata, che infatti individua, eccettuate le fattispecie dell'affidamento eterofamiliare e della tutela vertenti la materia adottiva (in ricorrenza delle quali l'avente diritto è il minore stesso, in persona di chi ne abbia la legale rappresentanza o sia chiamato ad esercitare quale affidatario i compiti genitoriali), entrambi i genitori come aventi diritto, e paritariamente, alla sua erogazione in quanto legittimati a ciò dall'esercitabilità da parte di ognuno della responsabilità genitoriale – poiché né sospesi né decaduti dal relativo ufficio – ovvero, se non più conviventi con la prole entrambi, comunque officiati d'un affidamento condiviso della prole de qua; il beneficio, infatti, viene erogato “a richiesta” e, quindi, al solo richiedente (l'altro potrebbe, cioè, rinunciarvi tout court o in favore del primo);
- se detta deroga può trarre scaturigine, come è pacifico ut supra, in virtù dell'autonomia privata degli aventi diritto (id est, i singoli genitori) attraverso una convenzione tra costoro, nel tempo suscettibile di revisione, a maggior ragione essa potrà derivare da un provvedimento del Giudice competente in materia di genitorialità;
e ciò non solo nella fattispecie (espressamente richiamata) d'un affidamento esclusivo – che è certamente d'origine non convenzionale, presupponendo un contenzioso tra i genitori in tema – ma anche qualora la stessa sia “secondaria” ad un regime, esso pure determinato da un titolo giudiziale, di collocamento della prole per la vita ordinaria non paritario presso i due genitori;
ove, naturalmente, di ciò sia data congrua e valutabile motivazione (anche onde consentire a chi soffrisse l'effetto di detta deroga giudiziale la facoltà di sua impugnazione);
- a riguardo, è legittimo (oltre che ragionevole) che ai fini della decisione sia valutata anche l'eventuale diversità di capacità patrimoniale e reddituale tra i genitori (come auspicato dalla difesa di parte là dove ha fatto cenno – peraltro, senza darne riscontro Pt_1 confermativo – all'attuale stato di disoccupazione del nominato, che invece controparte ha indicato come ancora dipendente d'una società);
e, quanto al profilo sub 1.1., che:
- il primo Giudice ha statuito nel senso contestato dalla difesa di parte nei termini Pt_1 seguenti:
“… tenuto conto delle esigenze dei minori, dei tempi di permanenza convenzionali dei minori presso la madre, nonché dei tempi effettivi di permanenza dei figli con il padre (significativamente inferiori a quelli concordati, come affermato dalla ricorrente e non contestato dal resistente), deve attribuirsi alla ricorrente l'intero ammontare dell'assegno unico universale …”;
ossia, all'evidenza, opinando che per lo sbilanciato carico tra i due genitori riferibile all'accudimento della prole – decisamente superiore per la , in ragione della CP_1 mancata contestazione a cura della controparte delle sue allegazioni circa la ben minor durata delle permanenze dei figli presso il padre – tanto ne riequilibrasse gli oneri;
- diversamente da quanto opinato dall'appellante, il regolamento del mantenimento in caso di prole in età minore non è governato dal principio dispositivo, bensì da quello dell'officiosità (così secondo Cass. Sez. I, sentenza n. 15065 del 22/11/2000, ribadita dalla conforme n. 8424 del 4/5/2004, con indirizzo – estensibile analogicamente alle procedure di divorzio – in seguito più non mutato):
«… L'art. 6, comma nono legge 898 del 1970, come l'art. 155, comma settimo cod. civ. in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento "possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice", opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio …»;
- la , in prime cure, ha riferito che, a fronte di periodi assentiti di permanenza della CP_1 prole presso il di 4 ore al dì per tre pomeriggi e di due fine settimana al mese (id Pt_1 est, per una durata di circa 4-5 giorni al mese) nonché di 40 giorni durante le ferie estive ed invernali (oltre agli eventuali periodi ulteriori concordabili su richiesta dei figli):
“… il resistente … non ha mai tenuto con sé i minori nei fine settimana di sua spettanza, adducendo di essere ospite dei suoi genitori e di non avere gli spazi sufficienti per farli pernottare. Spesso, nel passato, la ricorrente – pur di consentirgli l'esercizio del diritto di visita – ha messo a disposizione la propria abitazione, vedendosi costretta a restare fuori casa cosicché il sig. potesse trascorrere il periodo Pt_1 di permanenza con , e in assoluta intimità. Per_3 Per_1 Per_2 Inoltre, le spese straordinarie sono sempre state integralmente sostenute dalla ricorrente, seppur al punto 7) dell'accordo separativo fosse stata prevista una ripartizione delle stesse nella misura del 50%. Solo da recente il sig. partecipa a dette spese …”; Pt_1
dunque, rileva la Corte, nessun alleggerimento dei costi di mantenimento ella avrebbe da detta visita in concreto conseguito;
- il per parte sua, al riguardo nulla deduceva ed instava altresì – come dall'allegato Pt_1
“piano genitoriale” – invocando una riduzione del collocamento presso di sé della prole, ossia
– fermo il resto – d'esser legittimato, per le sole ferie estive, a tenerli con sé per 30 giorni;
auspicando, dunque, un regolamento ancor meno incisivo su di sé (per carico economico) di quello antea fissato in sede di separazione;
sicché non può sotto alcun profilo ravvisarsi ragione di non condivisibilità del decisum di prime cure anche in parte qua.
E tutto ciò rilevato e ritenuto, va dunque in toto confermata l'impugnata pronuncia.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue all'integrale soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del
2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di euro 4.896,675 di cui al dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in fatto ed in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui: “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”,
versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo, ugualmente – data l'indole meramente dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. III, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui: «… L'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …») – non deve dare “… atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …»;
ed infatti, versandosi in tema di controversia cd. esente ex lege dal predetto contributo, trattandosi di mantenimento di prole d'età minore, nulla va statuito al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 20.7.2024 e notificato in data 2.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 617 in data 11.6.2024 nel procedimento già iscritto al n. 264/2024
RGAC; appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge, da distrarsi a pro' del costituito procuratore quale antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 7.2.2025 Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)