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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2023, n. 16937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16937 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 65/2017 proposto da: OL LA IN RUFFA, domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO RIGGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUALTIERO COSTA;
- ricorrenti -
contro AN IN RO, MA PE, MA IE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE N. 28, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO SILLITTI, che li rappresenta e difende unitamente dall'avvocato PAOLO PONZIO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16937 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 14/06/2023 Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 2
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 909/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
lette le conclusioni del P.G. FATTI DI CAUSA 1. IO CA in FF conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Acqui Terme, LI RO GN, EP RT, LA RT e IO CA, chiedendo l’accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraio sul cortile dei convenuti, distinto in catasto del Comune di Alice Bel Colle al foglio 5, mappali 270 e 600, che l’attrice deduceva di aver esercitato da sempre attraverso due distinti accessi, l’uno su vicolo Sabbione, l’altro su via del Peso Pubblico, fino a quando le controparti non avevano chiuso il varco su via del Peso Pubblico con un cancello, delle cui chiavi domandava la consegna. Inoltre, l’attrice deduceva che i convenuti avevano edificato un fabbricato in violazione delle distanze imposte per le nuove costruzioni ed in materia di aperture ed affacci, domandando il ripristino dei luoghi. 2. I convenuti si costituivano in giudizio e non contestavano, quanto alla dedotta servitù di passaggio, il diritto dell’attrice di transitare da vicolo Sabbione, negando invece analogo diritto dall’accesso di via del Peso Pubblico;
quanto alla domanda di ripristino, premesso che il fabbricato insistente sul loro fondo, recentemente restaurato, era esistente dal 1957, formulavano domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza non corrispondente a quelle di legge. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 3 3. Istruita la causa mediante l’escussione di testi e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Acqui Terme accoglieva in parte le domande tanto dell’attrice che dei convenuti. In particolare, il giudice di prime cure qualificava la confessoria servitutis proposta dalla ricorrente come domanda di usucapione della servitù di passaggio, valorizzando l’affermazione contenuta nell’atto introduttivo, secondo cui il transito veniva “da sempre” esercitato sul cortile dei convenuti da due direzioni, laddove i titoli negoziali in atti dovevano intendersi allegati soltanto “ad colorandam possessionem”. Il Tribunale riteneva provato l’esercizio ultraventennale del passaggio e in accoglimento della domanda, accertata la sussistenza della servitù per intervenuta usucapione, ordinava ai convenuti la consegna delle chiavi del cancello da loro apposto su via del Peso Pubblico. Quanto alla costruzione sul fondo dei convenuti, il giudice di prime cure ne accertava, sulla base della espletata consulenza tecnica d’ufficio, la corrispondenza per ubicazione, dimensioni e volumetria al preesistente fabbricato rurale, edificato negli anni Cinquanta, ed accoglieva pertanto la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere l’opera a distanza inferiore a quella legale. 4. IO CA in FF proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando l’acritica adesione da parte del giudice di prime cure alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, nonché l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbero attestato, secondo l’appellante, l’edificazione da parte dei convenuti di una nuova costruzione, differente per sagoma, volumetria e dimensioni rispetto a quella preesistente. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 4 5. Gli appellati, nel resistere, proponevano gravame incidentale avverso la declaratoria di usucapione della servitù di passaggio, che ritenevano pronunciata ultra petita, e lamentavano comunque l’erronea valutazione delle prove circa l’accertamento dell’esercizio del passaggio anche da via del Peso Pubblico. 6. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 909/2016, rigettava l’appello principale e confermava il capo della sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti. Sul punto, la Corte distrettuale condivideva e riteneva adeguatamente motivato il convincimento del Tribunale, che aveva accertato sulla scorta delle risultanze istruttorie la coincidenza tra il fabbricato attuale e quello realizzato negli anni Cinquanta. La Corte d’Appello accoglieva, invece, l’appello incidentale in ordine al capo della sentenza che aveva accertato la costituzione per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici senza facoltà di effettuare manovre veicolari o inversione di marcia. Il giudice di seconde cure escludeva il vizio di ultrapetizione lamentato dagli appellanti incidentali, osservando che la natura di diritto autodeterminato della servitù ne avrebbe consentito l’accertamento anche sulla base di un titolo differente rispetto a quello dedotto in giudizio dall’attrice. Il giudice di seconde cure affermava, tuttavia, di non condividere il convincimento del Tribunale e, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda di usucapione, dichiarandola innanzitutto inammissibile, in quanto la ricorrente si era limitata ad allegare a sostegno della propria pretesa solamente dei rogiti notarili (dai quali non emergeva la servitù di passaggio Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 5 da via del Peso Pubblico), senza dedurre specifici atti di esercizio del passaggio, che riteneva peraltro rimasti indimostrati all’esito dell’istruzione probatoria, con conseguente infondatezza della domanda anche nel merito. 7. CA IO in FF ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tredici motivi. 8. LI RO GN, EP RT e LA RT hanno resistito con controricorso. 11. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 12. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i motivi dal primo all’ottavo, la ricorrente censura la sentenza impugnata «per vizi relativi al rigetto dell’appello principale». 1.1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione alla mancanza di motivazione sulla ctu». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello, nel ritenere adeguatamente motivata la pronuncia di primo grado in ordine alla accertata identità tra la costruzione attualmente presente sul fondo Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 6 dei convenuti e il fabbricato preesistente, sarebbe incorsa nel medesimo errore del Tribunale quanto al vizio di motivazione rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, cui avrebbe acriticamente aderito senza tenere conto dei precisi e puntuali rilievi critici mossi dall’attrice all’elaborato peritale. 1.2 Il motivo è manifestamente infondato. 1.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello non si è limitata ad un’acritica adesione alle conclusioni della CTU dell’Ing. Zafferani, avendo anzi analiticamente esposto - certamente nel rispetto del c.d. “minimo costituzionale” - le ragioni del proprio convincimento in relazione alle risultanze dell’elaborato peritale e delle ulteriori emergenze istruttorie, senza trascurare le osservazioni critiche sollevate dall’attrice. In particolare, il giudice di seconde cure, facendo proprie le conclusioni della CTU, ha confermato l’accertamento circa la perfetta coincidenza tra il fabbricato attualmente esistente nel fondo dei convenuti, come risultante all’esito degli interventi eseguiti nel 1992-1994, e il fabbricato originario, assoggettato agli interventi posti in essere tra il 1953 e il 1960, sulla scorta di vari elementi valorizzati dal consulente dell’ufficio, quali: a) la comparazione di due fotogrammi scattati dal medesimo punto di ripresa, l’uno anteriore e l’altro successivo ai lavori del 1992-1994, dai quali era emerso che la costruzione aveva mantenuto inalterati l’altezza di imposta del tetto e gli allineamenti dei muri perimetrali, mentre l’unica variazione visibile risultava consistere nella realizzazione di un portico aperto, inidoneo a concorrere al computo della volumetria del fabbricato e comunque irrilevante, siccome prospicente il cortile della GN e non quello dell’attrice; b) la Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 7 mancata apertura di nuove vedute o affacci sulle pareti del suddetto fabbricato rivolte verso il fondo attoreo, che erano completamente cieche;
c) i saggi eseguiti dal CTU, dai quali era emerso che i muri perimetrali del manufatto in questione, ricoperti di intonaco sul lato esterno e di uno strato di isolamento su quello interno, erano composti di mattoni di vecchia produzione, risalenti certamente ad un periodo anteriore al 1992-1994; d) la rappresentazione del fabbricato rurale, identico per sagoma e struttura a quello attuale, in una fotografia nella quale era ritratto EP RT (nato il [...]) all’età di circa un anno. 1.4. Il giudice di seconde cure ha inoltre osservato che il CTU aveva già compiutamente risposto ai rilievi critici dell’attrice, sia in relazione alla dedotta irrilevanza dei saggi (dando adeguatamente conto delle diverse consistenze delle malte di muratura dei fabbricati in ragione del relativo periodo di realizzazione – cfr. pag. 10 di sentenza), sia in relazione alla dedotta variazione di volumetria del fabbricato per effetto dell’edificazione del portico aperto (basata su un’erronea interpretazione delle NTA da parte del CTP dell’attrice – cfr. pagg. 10 e 11 di sentenza). 1.5. La Corte distrettuale ha esaminato, ancora, le nuove note critiche prodotte dalla ricorrente in grado di appello, ritenendole irrilevanti ai fini del decidere, siccome inidonee a confutare le conclusioni del CTU e, comunque, relative ad aspetti di natura amministrativa, ininfluenti sul piano civilistico (cfr. pag. 11 di sentenza). 1.6. Orbene, fermo restando che la motivazione della sentenza impugnata va ben oltre un mero rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio, deve darsi continuità all’insegnamento di questa Corte, Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 8 secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022, Rv. 666237). 1.7. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 comma 1 n. 5 c.c. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La planimetria, i fotogrammi». La ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della Corte d’Appello dello stato dei luoghi come risultante da varie fonti di prova, e in particolare: 1) dalla planimetria dell’Ufficio Tecnico Erariale di Alessandria del 25 agosto 1982, la quale dimostrerebbe, in contrasto con la situazione descritta dal CTU, che sul fondo dei convenuti non vi sarebbe stata in passato alcuna costruzione oltre a quella contenuta nella particella 270, ad eccezione di una tettoia bassa adibita a legnaia e a protezione di un pollaio;
2) dalla fotografia allegata quale documento n. 8 alla relazione dell’Ing. Pessina, scattata il giorno della prima comunione dei cugini della ricorrente, nella primavera del 1953, messa a confronto con una fotografia scattata da analoga Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 9 angolazione nel 2004, quest’ultima ritraente una nuova costruzione, non esistente in precedenza;
3) dalle fotografie 13, 14, 15 e 16 allegate alla relazione dell’Ing. Pessina, le quali mostrerebbero i fori di ancoraggio delle travi del porticato basso preesistente. La ricorrente sostiene che il giudice di seconde cure, ove avesse esaminato tali circostanze decisive, avrebbe tratto il convincimento circa la realizzazione da parte dei convenuti di una nuova costruzione con i lavori del 1992-1994, e non di una semplice ristrutturazione del fabbricato preesistente, come dichiarato nella domanda di concessione edilizia. 2.1 La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Questa Corte ha affermato che “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244; in senso conforme, Cass., Sez. L., Sentenza n. 20994 del 06/08/2019, Rv. 654646). Orbene, non solo la ricorrente non ha dimostrato che le sentenze di primo e di secondo grado sono basate Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 10 su ragioni tra di loro diverse, ma ha anzi lamentato, a ben vedere, che entrambe sono fondate sulla medesima motivazione, ovvero la condivisione delle conclusioni cui era pervenuto il CTU. 2.2. Ad ogni buon conto, il motivo è inammissibile anche perché si risolve in una censura di merito relativa alla valutazione delle prove su aspetti che sono stati oggetto di esame da parte della Corte d’Appello, di cui viene sollecitato un nuovo esame (identità del fabbricato attuale rispetto a quello preesistente e sua ristrutturazione senza incremento di volumetria). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c.». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere certa la data delle fotografie utilizzate dal CTU nella propria relazione, senza tenere conto che gli scatti, inquadrabili nel paradigma della scrittura privata, erano stati contestati dalla IO. La contestazione della data, peraltro, a dire della ricorrente, non poteva che tradursi anche in una contestazione della veridicità dei fatti ritratti nelle immagini. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. IOzione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. (in riferimento alla qualificazione di nuova costruzione del fabbricato costruito nel 1992)». La ricorrente deduce che l’erronea datazione delle fotografie avrebbe determinato un ulteriore errore della Corte d’Appello: infatti, ove le opere realizzate dai convenuti fossero state correttamente collocate nel tempo, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere provato che prima del 1992 in loco vi era solamente una tettoia bassa, trasformata solo con l’ultimo Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 11 intervento edilizio in una vera e propria costruzione con modificazioni di sagoma e incremento di volume. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 c.c. I comma n. 3 c.p.c. IOzione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. (in riferimento alla qualificazione di costruzione della concimaia)». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato a qualificare la preesistente concimaia come costruzione, pur avendo dato atto della sua natura di vasca, priva di una proiezione verso l’alto. 5.1. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. 5.2. Quanto alle fotografie in atti, la ricorrente non coglie la ratio della pronuncia impugnata, la quale ha osservato che la contestazione della IO era stata limitata alla sola datazione degli scatti, mentre non aveva riguardato la veridicità di quanto in essi rappresentato (cfr. pag. 9 di sentenza): orbene, poiché la fotografia più risalente, nella quale compariva EP RT, nato il [...], all’età di circa un anno, già ritraeva il fabbricato con medesime sagoma e posizione di quello attuale, il giudice di merito ne ha tratto il convincimento circa la piena identità tra l’opera edificata negli anni Cinquanta e quella ancora oggi esistente, in coerenza peraltro con le ulteriori emergenze istruttorie. Il giudice di merito non è, dunque, incorso in alcuna violazione dell’art. 2704 c.c. (norma applicabile, peraltro, alle scritture private) e, a fronte delle contestazioni mosse dalla ricorrente, ha adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento sulla data degli scatti, ritenuto peraltro che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 12 produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022, Rv. 664559). 5.3. L’accertamento della presenza del fabbricato rurale con l’attuale sagoma sin dagli anni Cinquanta supera l’ulteriore rilievo della ricorrente, secondo cui prima del 1992 in loco si sarebbe trovata solamente una tettoia bassa, insuscettibile di essere qualificata, al pari della concimaia, come costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. 5.4. Ad ogni buon conto, il giudice di merito ha qualificato come costruzioni le opere preesistenti all’intervento del 1992 (fabbricato rurale e porticato ex concimaia), in relazione all’accertamento della loro struttura e delle loro caratteristiche di consistenza e stabile ancoramento al suolo, emergenti delle risultanze istruttorie e dalla consulenza tecnica d’ufficio. Le deduzioni della ricorrente, la quale sostiene (a prescindere dall’accertata identità del fabbricato) che dette strutture sarebbero state invece prive delle caratteristiche apprezzate dalla Corte d’Appello, ragion per cui solo l’opera edificata nel 1992-1994 avrebbe potuto assurgere a costruzione ai fini del rispetto delle distanze, si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove, e come tali sono inammissibili nella presente sede di legittimità. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 1 comma n.
5. omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 13 oggetto di discussione (omesso esame dei fatti articolati nel motivo di doglianza da j) – k) e l)». La ricorrente lamenta che il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto assorbiti i suddetti sottocapi dell’atto di appello, che invece attenevano ad ulteriori diverse questioni, il cui esame sarebbe stato pertanto omesso, relative: 1) alla variazione di volumetria del nuovo fabbricato realizzato dai convenuti;
2) all’ampliamento e alla sopraelevazione del precedente fabbricato;
3) alla valutazione delle prove testimoniali. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 – per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (omesso esame di rilievi critici relativi ai saggi)». La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe dato risposta al rilievo critico alla CTU sui saggi, relativo al mancato rinvenimento, dietro lo strato di intonaco più recente, di uno strato di calce molto più friabile e meno coeso, che viceversa avrebbe dovuto essere trovato, se il muro in mattoni fosse stato costruito almeno 40 anni prima. Su questo punto, sostiene la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni valutazione. 7.1. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”. 7.2. Peraltro, anche i motivi in esame introducono censure di merito volte a contestare l’apprezzamento in fatto della Corte distrettuale su aspetti che sono stati oggetto di esame (identità del fabbricato rurale preesistente rispetto a quello attuale;
Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 14 mantenimento della volumetria;
attendibilità dei saggi eseguiti dal CTU ai fini della datazione dell’opera). 7.3. Quanto alle prove testimoniali, il giudice di seconde cure ha dato espressamente conto della preferenza che ha ritenuto di accordare alle dichiarazioni rese dai testi dei convenuti, in quanto chiare, precise e circostanziate, nonché coerenti con le risultanze delle CTU e della documentazione in atti, rispetto alle isolate e generiche affermazioni rese dai testi indicati dall’appellante nell’atto di gravame (cfr. pagg. 11 e 12 di sentenza). Trattasi di profili del giudizio insuscettibili di sindacato di legittimità, competendo soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348). 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (il riferimento a nuovi documenti prodotti - perizia dell’Arch. Aimar». La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare le risultanze della consulenza tecnica di parte a firma dell’Arch. Aimar, prodotta in secondo grado, dalla quale sarebbe in particolare emerso che il fabbricato costruito nel 1992 aveva caratteristiche completamente differenti rispetto a quello preesistente;
che la domanda edilizia presentata dai GN RT non era volta al semplice restauro del manufatto, ma alla trasformazione della relativa destinazione d’uso e che, inoltre, sotto il profilo edilizio, il Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 15 porticato/ex concimaia posto a sud dell’edificio rurale era stato demolito e ricostruito, dando luogo ad una nuova costruzione. 8.1. La censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Inoltre, la dedotta mancata valutazione delle risultanze della consulenza di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva, non è censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: infatti, “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, in un giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, si doleva che il giudice d'appello non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sottolineando come, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio)” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485). 9. Con i motivi dal nono al tredicesimo, la ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Torino “per vizi relativi all’accoglimento dell’appello incidentale”, dolendosi della riforma della pronuncia di prime cure nella parte in cui era stata accolta la confessoria servitutis in relazione al passaggio da Via del Peso Pubblico. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 16 9.1. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 in relazione alla violazione degli artt. 1061 e 1079 c.c. in combinato con gli articoli 112, 113 e 115 c.p.c. (con riferimento al mancato accertamento della situazione di fatto)». La ricorrente deduce la contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di seconde cure, pur avendo escluso che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione dichiarando l’usucapione della servitù di passaggio da Via del Peso Pubblico, e pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in materia di diritti autodeterminati, la cui individuazione prescinde dal titolo di acquisto, ha poi delibato la confessoria servitutis, dichiarandola inammissibile, esclusivamente sulla base delle risultanze dei titoli contrattuali dedotti dall’attrice, senza accertare la situazione di fatto. 9.2. La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti, la declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione, come qualificata dal Tribunale, non è stata basata dalla Corte distrettuale sull’affermazione dell’impossibilità per il giudice di accertare un titolo costitutivo della servitù differente rispetto a quello dedotto in giudizio dalla parte, ma è stata motivata in relazione alle carenze assertive dell’attrice, la quale si era limitata ad allegare solamente dei titoli contrattuali a fondamento della propria pretesa, senza dedurre alcunché rispetto a concreti e specifici atti di esercizio del passaggio da Via del Peso Pubblico per un lasso temporale sufficiente al maturare dell’acquisto del diritto a titolo originario. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha comunque proceduto all’accertamento della Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 17 situazione di fatto, esaminando le testimonianze raccolte in primo grado, che ha ritenuto insufficienti a provare il possesso ad usucapionem della servitù. 10. Il decimo motivo di ricorso è così rubricato «Art. 360 1 comma n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione (in riferimento ai fatti confermati dai testimoni)». La ricorrente lamenta l’omesso esame delle circostanze di fatto attestanti l’accesso al cortile anche da Via del Peso Pubblico, ciò almeno fino all’anno 1998, allorquando i convenuti avevano arbitrariamente chiuso con un cancello il varco sulla detta via, come comprovato dalle dichiarazioni dei testi escussi, coerenti con le risultanze della documentazione contrattuale in atti, che la Corte d’Appello avrebbe del tutto pretermesso. 11. L’undicesimo motivo è così rubricato: «Art. 360 1 comma n. 3 c.p.c. IOzione e/o falsa applicazione dell’art. 1058 c.c., 1061 c.c. e art. 1079 c.c. (in relazione alla prova del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio)». La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a non ritenere assolta la prova del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio: infatti, trattandosi di servitù discontinua, anche la prova dell’esercizio saltuario del passaggio sarebbe sufficiente a configurarne il possesso, inteso quale disponibilità della res, non essendo viceversa necessaria a tal fine la materiale continuità nell’uso della cosa e il continuo manifestarsi dell’esercizio del passaggio sul fondo servente. 12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (le deposizioni testimoniali relative all’uso nel tempo della Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 18 servitù di passaggio)». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, avrebbe del tutto omesso l’analisi dei fatti riferiti dai testi TO EM, SS DA e LA FF, i quali avevano riferito che il cortile era accessibile da sempre da due direzioni, fino a quando le controparti non avevano deciso di chiudere l’accesso da Via del Peso Pubblico con un cancello metallico. 12.1. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. 12.2. Innanzitutto, non ricorre il denunciato vizio di omesso esame delle risultanze delle prove testimoniali e documentali, che, a dire della ricorrente, avrebbero confermato l’esercizio del passaggio anche da via del Peso Pubblico: la Corte distrettuale ha invero dapprima esaminato il contenuto dei plurimi rogiti notarili succedutisi nel tempo (cfr. pagg. da 14 a 16 della sentenza impugnata), escludendo la sussistenza di una servitù volontaria di passaggio da via del Peso Pubblico;
ha poi analizzato le dichiarazioni rese dai testi addotti dall’attrice e le ha ritenute insufficienti a provare l’acquisto a titolo originario dello ius in re aliena, trattandosi di deposizioni meramente confermative di capitoli generici (riportati a pag. 17 di sentenza, in nota), relativi alla mera possibilità del transito anche da via del Peso Pubblico, ma inidonei a fornire notizie specifiche rispetto a concreti atti di esercizio del passaggio da parte della ricorrente per il tempo necessario al maturare dell’usucapione, essendo a tal fine insufficienti, in ogni caso, eventuali transiti sporadici ed occasionali. Sul punto, anche in relazione alle rilevate carenze di allegazione da parte della ricorrente, la statuizione della Corte distrettuale è Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 19 coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui non equivale a possesso di una servitù l'esercizio meramente saltuario ed occasionale di un passaggio (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 904 del 11/03/1975, Rv. 374290; in senso conforme, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 18/07/1989, Rv. 463396-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 12/02/1994, Rv. 485295;). 12.3. La ricorrente, nel sostenere che la Corte d’Appello, dall’esame delle deposizioni testimoniali e dei rogiti notarili in atti, avrebbe invece dovuto trarre il convincimento circa l’effettivo esercizio del passaggio anche da Via del Peso Pubblico per il tempo necessario al maturare dell’usucapione, solo formalmente muove censure di legittimità, ma punta in realtà a criticare il merito della decisione impugnata e mira, in particolare, a contrapporre alla valutazione delle prove del giudice di merito una propria, alternativa, lettura (senza neanche denunciare, quanto ai titoli negoziali, la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale). Si tratta, invero, di profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348). 13. Il tredicesimo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 20 2697 c.c. (in riferimento agli oneri della prova relativamente all’actio negatoria servitutis)». La censura denuncia l’erronea distribuzione tra le parti dell’onere probatorio: la ricorrente sostiene di aver provato l’esercizio del passaggio, sicché sarebbe stato onere dei convenuti dare la prova di fatti contrari, rimasti però solo genericamente dedotti. Di tali carenze probatorie delle controparti, continua la signora IO, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto nel proprio ragionamento, che risulterebbe pertanto errato. 13.1. La censura è manifestamente infondata. 13.2. Ritenuto, infatti, che la ricorrente aveva agito in confessoria servitutis, il giudice di merito ha correttamente posto a carico dell’attrice l’onere della prova dei fatti costitutivi del reclamato diritto di passaggio, in coerenza con l’insegnamento di questa Corte secondo cui « L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia» (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12008 del 01/07/2004, Rv. 573966; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014, Rv. 632015). 14. Il ricorso è pertanto respinto. 15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 21 16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4500 più 200 oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrenti -
contro AN IN RO, MA PE, MA IE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE N. 28, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO SILLITTI, che li rappresenta e difende unitamente dall'avvocato PAOLO PONZIO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16937 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 14/06/2023 Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 2
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 909/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
lette le conclusioni del P.G. FATTI DI CAUSA 1. IO CA in FF conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Acqui Terme, LI RO GN, EP RT, LA RT e IO CA, chiedendo l’accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraio sul cortile dei convenuti, distinto in catasto del Comune di Alice Bel Colle al foglio 5, mappali 270 e 600, che l’attrice deduceva di aver esercitato da sempre attraverso due distinti accessi, l’uno su vicolo Sabbione, l’altro su via del Peso Pubblico, fino a quando le controparti non avevano chiuso il varco su via del Peso Pubblico con un cancello, delle cui chiavi domandava la consegna. Inoltre, l’attrice deduceva che i convenuti avevano edificato un fabbricato in violazione delle distanze imposte per le nuove costruzioni ed in materia di aperture ed affacci, domandando il ripristino dei luoghi. 2. I convenuti si costituivano in giudizio e non contestavano, quanto alla dedotta servitù di passaggio, il diritto dell’attrice di transitare da vicolo Sabbione, negando invece analogo diritto dall’accesso di via del Peso Pubblico;
quanto alla domanda di ripristino, premesso che il fabbricato insistente sul loro fondo, recentemente restaurato, era esistente dal 1957, formulavano domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza non corrispondente a quelle di legge. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 3 3. Istruita la causa mediante l’escussione di testi e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Acqui Terme accoglieva in parte le domande tanto dell’attrice che dei convenuti. In particolare, il giudice di prime cure qualificava la confessoria servitutis proposta dalla ricorrente come domanda di usucapione della servitù di passaggio, valorizzando l’affermazione contenuta nell’atto introduttivo, secondo cui il transito veniva “da sempre” esercitato sul cortile dei convenuti da due direzioni, laddove i titoli negoziali in atti dovevano intendersi allegati soltanto “ad colorandam possessionem”. Il Tribunale riteneva provato l’esercizio ultraventennale del passaggio e in accoglimento della domanda, accertata la sussistenza della servitù per intervenuta usucapione, ordinava ai convenuti la consegna delle chiavi del cancello da loro apposto su via del Peso Pubblico. Quanto alla costruzione sul fondo dei convenuti, il giudice di prime cure ne accertava, sulla base della espletata consulenza tecnica d’ufficio, la corrispondenza per ubicazione, dimensioni e volumetria al preesistente fabbricato rurale, edificato negli anni Cinquanta, ed accoglieva pertanto la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere l’opera a distanza inferiore a quella legale. 4. IO CA in FF proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando l’acritica adesione da parte del giudice di prime cure alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, nonché l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbero attestato, secondo l’appellante, l’edificazione da parte dei convenuti di una nuova costruzione, differente per sagoma, volumetria e dimensioni rispetto a quella preesistente. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 4 5. Gli appellati, nel resistere, proponevano gravame incidentale avverso la declaratoria di usucapione della servitù di passaggio, che ritenevano pronunciata ultra petita, e lamentavano comunque l’erronea valutazione delle prove circa l’accertamento dell’esercizio del passaggio anche da via del Peso Pubblico. 6. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 909/2016, rigettava l’appello principale e confermava il capo della sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti. Sul punto, la Corte distrettuale condivideva e riteneva adeguatamente motivato il convincimento del Tribunale, che aveva accertato sulla scorta delle risultanze istruttorie la coincidenza tra il fabbricato attuale e quello realizzato negli anni Cinquanta. La Corte d’Appello accoglieva, invece, l’appello incidentale in ordine al capo della sentenza che aveva accertato la costituzione per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici senza facoltà di effettuare manovre veicolari o inversione di marcia. Il giudice di seconde cure escludeva il vizio di ultrapetizione lamentato dagli appellanti incidentali, osservando che la natura di diritto autodeterminato della servitù ne avrebbe consentito l’accertamento anche sulla base di un titolo differente rispetto a quello dedotto in giudizio dall’attrice. Il giudice di seconde cure affermava, tuttavia, di non condividere il convincimento del Tribunale e, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda di usucapione, dichiarandola innanzitutto inammissibile, in quanto la ricorrente si era limitata ad allegare a sostegno della propria pretesa solamente dei rogiti notarili (dai quali non emergeva la servitù di passaggio Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 5 da via del Peso Pubblico), senza dedurre specifici atti di esercizio del passaggio, che riteneva peraltro rimasti indimostrati all’esito dell’istruzione probatoria, con conseguente infondatezza della domanda anche nel merito. 7. CA IO in FF ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tredici motivi. 8. LI RO GN, EP RT e LA RT hanno resistito con controricorso. 11. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 12. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i motivi dal primo all’ottavo, la ricorrente censura la sentenza impugnata «per vizi relativi al rigetto dell’appello principale». 1.1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione alla mancanza di motivazione sulla ctu». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello, nel ritenere adeguatamente motivata la pronuncia di primo grado in ordine alla accertata identità tra la costruzione attualmente presente sul fondo Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 6 dei convenuti e il fabbricato preesistente, sarebbe incorsa nel medesimo errore del Tribunale quanto al vizio di motivazione rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, cui avrebbe acriticamente aderito senza tenere conto dei precisi e puntuali rilievi critici mossi dall’attrice all’elaborato peritale. 1.2 Il motivo è manifestamente infondato. 1.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello non si è limitata ad un’acritica adesione alle conclusioni della CTU dell’Ing. Zafferani, avendo anzi analiticamente esposto - certamente nel rispetto del c.d. “minimo costituzionale” - le ragioni del proprio convincimento in relazione alle risultanze dell’elaborato peritale e delle ulteriori emergenze istruttorie, senza trascurare le osservazioni critiche sollevate dall’attrice. In particolare, il giudice di seconde cure, facendo proprie le conclusioni della CTU, ha confermato l’accertamento circa la perfetta coincidenza tra il fabbricato attualmente esistente nel fondo dei convenuti, come risultante all’esito degli interventi eseguiti nel 1992-1994, e il fabbricato originario, assoggettato agli interventi posti in essere tra il 1953 e il 1960, sulla scorta di vari elementi valorizzati dal consulente dell’ufficio, quali: a) la comparazione di due fotogrammi scattati dal medesimo punto di ripresa, l’uno anteriore e l’altro successivo ai lavori del 1992-1994, dai quali era emerso che la costruzione aveva mantenuto inalterati l’altezza di imposta del tetto e gli allineamenti dei muri perimetrali, mentre l’unica variazione visibile risultava consistere nella realizzazione di un portico aperto, inidoneo a concorrere al computo della volumetria del fabbricato e comunque irrilevante, siccome prospicente il cortile della GN e non quello dell’attrice; b) la Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 7 mancata apertura di nuove vedute o affacci sulle pareti del suddetto fabbricato rivolte verso il fondo attoreo, che erano completamente cieche;
c) i saggi eseguiti dal CTU, dai quali era emerso che i muri perimetrali del manufatto in questione, ricoperti di intonaco sul lato esterno e di uno strato di isolamento su quello interno, erano composti di mattoni di vecchia produzione, risalenti certamente ad un periodo anteriore al 1992-1994; d) la rappresentazione del fabbricato rurale, identico per sagoma e struttura a quello attuale, in una fotografia nella quale era ritratto EP RT (nato il [...]) all’età di circa un anno. 1.4. Il giudice di seconde cure ha inoltre osservato che il CTU aveva già compiutamente risposto ai rilievi critici dell’attrice, sia in relazione alla dedotta irrilevanza dei saggi (dando adeguatamente conto delle diverse consistenze delle malte di muratura dei fabbricati in ragione del relativo periodo di realizzazione – cfr. pag. 10 di sentenza), sia in relazione alla dedotta variazione di volumetria del fabbricato per effetto dell’edificazione del portico aperto (basata su un’erronea interpretazione delle NTA da parte del CTP dell’attrice – cfr. pagg. 10 e 11 di sentenza). 1.5. La Corte distrettuale ha esaminato, ancora, le nuove note critiche prodotte dalla ricorrente in grado di appello, ritenendole irrilevanti ai fini del decidere, siccome inidonee a confutare le conclusioni del CTU e, comunque, relative ad aspetti di natura amministrativa, ininfluenti sul piano civilistico (cfr. pag. 11 di sentenza). 1.6. Orbene, fermo restando che la motivazione della sentenza impugnata va ben oltre un mero rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio, deve darsi continuità all’insegnamento di questa Corte, Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 8 secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022, Rv. 666237). 1.7. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 comma 1 n. 5 c.c. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La planimetria, i fotogrammi». La ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della Corte d’Appello dello stato dei luoghi come risultante da varie fonti di prova, e in particolare: 1) dalla planimetria dell’Ufficio Tecnico Erariale di Alessandria del 25 agosto 1982, la quale dimostrerebbe, in contrasto con la situazione descritta dal CTU, che sul fondo dei convenuti non vi sarebbe stata in passato alcuna costruzione oltre a quella contenuta nella particella 270, ad eccezione di una tettoia bassa adibita a legnaia e a protezione di un pollaio;
2) dalla fotografia allegata quale documento n. 8 alla relazione dell’Ing. Pessina, scattata il giorno della prima comunione dei cugini della ricorrente, nella primavera del 1953, messa a confronto con una fotografia scattata da analoga Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 9 angolazione nel 2004, quest’ultima ritraente una nuova costruzione, non esistente in precedenza;
3) dalle fotografie 13, 14, 15 e 16 allegate alla relazione dell’Ing. Pessina, le quali mostrerebbero i fori di ancoraggio delle travi del porticato basso preesistente. La ricorrente sostiene che il giudice di seconde cure, ove avesse esaminato tali circostanze decisive, avrebbe tratto il convincimento circa la realizzazione da parte dei convenuti di una nuova costruzione con i lavori del 1992-1994, e non di una semplice ristrutturazione del fabbricato preesistente, come dichiarato nella domanda di concessione edilizia. 2.1 La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Questa Corte ha affermato che “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244; in senso conforme, Cass., Sez. L., Sentenza n. 20994 del 06/08/2019, Rv. 654646). Orbene, non solo la ricorrente non ha dimostrato che le sentenze di primo e di secondo grado sono basate Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 10 su ragioni tra di loro diverse, ma ha anzi lamentato, a ben vedere, che entrambe sono fondate sulla medesima motivazione, ovvero la condivisione delle conclusioni cui era pervenuto il CTU. 2.2. Ad ogni buon conto, il motivo è inammissibile anche perché si risolve in una censura di merito relativa alla valutazione delle prove su aspetti che sono stati oggetto di esame da parte della Corte d’Appello, di cui viene sollecitato un nuovo esame (identità del fabbricato attuale rispetto a quello preesistente e sua ristrutturazione senza incremento di volumetria). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c.». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere certa la data delle fotografie utilizzate dal CTU nella propria relazione, senza tenere conto che gli scatti, inquadrabili nel paradigma della scrittura privata, erano stati contestati dalla IO. La contestazione della data, peraltro, a dire della ricorrente, non poteva che tradursi anche in una contestazione della veridicità dei fatti ritratti nelle immagini. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. IOzione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. (in riferimento alla qualificazione di nuova costruzione del fabbricato costruito nel 1992)». La ricorrente deduce che l’erronea datazione delle fotografie avrebbe determinato un ulteriore errore della Corte d’Appello: infatti, ove le opere realizzate dai convenuti fossero state correttamente collocate nel tempo, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere provato che prima del 1992 in loco vi era solamente una tettoia bassa, trasformata solo con l’ultimo Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 11 intervento edilizio in una vera e propria costruzione con modificazioni di sagoma e incremento di volume. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360 c.c. I comma n. 3 c.p.c. IOzione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. (in riferimento alla qualificazione di costruzione della concimaia)». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato a qualificare la preesistente concimaia come costruzione, pur avendo dato atto della sua natura di vasca, priva di una proiezione verso l’alto. 5.1. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. 5.2. Quanto alle fotografie in atti, la ricorrente non coglie la ratio della pronuncia impugnata, la quale ha osservato che la contestazione della IO era stata limitata alla sola datazione degli scatti, mentre non aveva riguardato la veridicità di quanto in essi rappresentato (cfr. pag. 9 di sentenza): orbene, poiché la fotografia più risalente, nella quale compariva EP RT, nato il [...], all’età di circa un anno, già ritraeva il fabbricato con medesime sagoma e posizione di quello attuale, il giudice di merito ne ha tratto il convincimento circa la piena identità tra l’opera edificata negli anni Cinquanta e quella ancora oggi esistente, in coerenza peraltro con le ulteriori emergenze istruttorie. Il giudice di merito non è, dunque, incorso in alcuna violazione dell’art. 2704 c.c. (norma applicabile, peraltro, alle scritture private) e, a fronte delle contestazioni mosse dalla ricorrente, ha adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento sulla data degli scatti, ritenuto peraltro che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 12 produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022, Rv. 664559). 5.3. L’accertamento della presenza del fabbricato rurale con l’attuale sagoma sin dagli anni Cinquanta supera l’ulteriore rilievo della ricorrente, secondo cui prima del 1992 in loco si sarebbe trovata solamente una tettoia bassa, insuscettibile di essere qualificata, al pari della concimaia, come costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. 5.4. Ad ogni buon conto, il giudice di merito ha qualificato come costruzioni le opere preesistenti all’intervento del 1992 (fabbricato rurale e porticato ex concimaia), in relazione all’accertamento della loro struttura e delle loro caratteristiche di consistenza e stabile ancoramento al suolo, emergenti delle risultanze istruttorie e dalla consulenza tecnica d’ufficio. Le deduzioni della ricorrente, la quale sostiene (a prescindere dall’accertata identità del fabbricato) che dette strutture sarebbero state invece prive delle caratteristiche apprezzate dalla Corte d’Appello, ragion per cui solo l’opera edificata nel 1992-1994 avrebbe potuto assurgere a costruzione ai fini del rispetto delle distanze, si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove, e come tali sono inammissibili nella presente sede di legittimità. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 1 comma n.
5. omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 13 oggetto di discussione (omesso esame dei fatti articolati nel motivo di doglianza da j) – k) e l)». La ricorrente lamenta che il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto assorbiti i suddetti sottocapi dell’atto di appello, che invece attenevano ad ulteriori diverse questioni, il cui esame sarebbe stato pertanto omesso, relative: 1) alla variazione di volumetria del nuovo fabbricato realizzato dai convenuti;
2) all’ampliamento e alla sopraelevazione del precedente fabbricato;
3) alla valutazione delle prove testimoniali. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 – per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (omesso esame di rilievi critici relativi ai saggi)». La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe dato risposta al rilievo critico alla CTU sui saggi, relativo al mancato rinvenimento, dietro lo strato di intonaco più recente, di uno strato di calce molto più friabile e meno coeso, che viceversa avrebbe dovuto essere trovato, se il muro in mattoni fosse stato costruito almeno 40 anni prima. Su questo punto, sostiene la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni valutazione. 7.1. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”. 7.2. Peraltro, anche i motivi in esame introducono censure di merito volte a contestare l’apprezzamento in fatto della Corte distrettuale su aspetti che sono stati oggetto di esame (identità del fabbricato rurale preesistente rispetto a quello attuale;
Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 14 mantenimento della volumetria;
attendibilità dei saggi eseguiti dal CTU ai fini della datazione dell’opera). 7.3. Quanto alle prove testimoniali, il giudice di seconde cure ha dato espressamente conto della preferenza che ha ritenuto di accordare alle dichiarazioni rese dai testi dei convenuti, in quanto chiare, precise e circostanziate, nonché coerenti con le risultanze delle CTU e della documentazione in atti, rispetto alle isolate e generiche affermazioni rese dai testi indicati dall’appellante nell’atto di gravame (cfr. pagg. 11 e 12 di sentenza). Trattasi di profili del giudizio insuscettibili di sindacato di legittimità, competendo soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348). 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (il riferimento a nuovi documenti prodotti - perizia dell’Arch. Aimar». La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare le risultanze della consulenza tecnica di parte a firma dell’Arch. Aimar, prodotta in secondo grado, dalla quale sarebbe in particolare emerso che il fabbricato costruito nel 1992 aveva caratteristiche completamente differenti rispetto a quello preesistente;
che la domanda edilizia presentata dai GN RT non era volta al semplice restauro del manufatto, ma alla trasformazione della relativa destinazione d’uso e che, inoltre, sotto il profilo edilizio, il Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 15 porticato/ex concimaia posto a sud dell’edificio rurale era stato demolito e ricostruito, dando luogo ad una nuova costruzione. 8.1. La censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Inoltre, la dedotta mancata valutazione delle risultanze della consulenza di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva, non è censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: infatti, “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, in un giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, si doleva che il giudice d'appello non avesse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, sottolineando come, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio)” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485). 9. Con i motivi dal nono al tredicesimo, la ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Torino “per vizi relativi all’accoglimento dell’appello incidentale”, dolendosi della riforma della pronuncia di prime cure nella parte in cui era stata accolta la confessoria servitutis in relazione al passaggio da Via del Peso Pubblico. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 16 9.1. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 in relazione alla violazione degli artt. 1061 e 1079 c.c. in combinato con gli articoli 112, 113 e 115 c.p.c. (con riferimento al mancato accertamento della situazione di fatto)». La ricorrente deduce la contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di seconde cure, pur avendo escluso che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione dichiarando l’usucapione della servitù di passaggio da Via del Peso Pubblico, e pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in materia di diritti autodeterminati, la cui individuazione prescinde dal titolo di acquisto, ha poi delibato la confessoria servitutis, dichiarandola inammissibile, esclusivamente sulla base delle risultanze dei titoli contrattuali dedotti dall’attrice, senza accertare la situazione di fatto. 9.2. La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti, la declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione, come qualificata dal Tribunale, non è stata basata dalla Corte distrettuale sull’affermazione dell’impossibilità per il giudice di accertare un titolo costitutivo della servitù differente rispetto a quello dedotto in giudizio dalla parte, ma è stata motivata in relazione alle carenze assertive dell’attrice, la quale si era limitata ad allegare solamente dei titoli contrattuali a fondamento della propria pretesa, senza dedurre alcunché rispetto a concreti e specifici atti di esercizio del passaggio da Via del Peso Pubblico per un lasso temporale sufficiente al maturare dell’acquisto del diritto a titolo originario. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha comunque proceduto all’accertamento della Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 17 situazione di fatto, esaminando le testimonianze raccolte in primo grado, che ha ritenuto insufficienti a provare il possesso ad usucapionem della servitù. 10. Il decimo motivo di ricorso è così rubricato «Art. 360 1 comma n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione (in riferimento ai fatti confermati dai testimoni)». La ricorrente lamenta l’omesso esame delle circostanze di fatto attestanti l’accesso al cortile anche da Via del Peso Pubblico, ciò almeno fino all’anno 1998, allorquando i convenuti avevano arbitrariamente chiuso con un cancello il varco sulla detta via, come comprovato dalle dichiarazioni dei testi escussi, coerenti con le risultanze della documentazione contrattuale in atti, che la Corte d’Appello avrebbe del tutto pretermesso. 11. L’undicesimo motivo è così rubricato: «Art. 360 1 comma n. 3 c.p.c. IOzione e/o falsa applicazione dell’art. 1058 c.c., 1061 c.c. e art. 1079 c.c. (in relazione alla prova del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio)». La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a non ritenere assolta la prova del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio: infatti, trattandosi di servitù discontinua, anche la prova dell’esercizio saltuario del passaggio sarebbe sufficiente a configurarne il possesso, inteso quale disponibilità della res, non essendo viceversa necessaria a tal fine la materiale continuità nell’uso della cosa e il continuo manifestarsi dell’esercizio del passaggio sul fondo servente. 12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (le deposizioni testimoniali relative all’uso nel tempo della Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 18 servitù di passaggio)». La ricorrente deduce che la Corte d’Appello, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, avrebbe del tutto omesso l’analisi dei fatti riferiti dai testi TO EM, SS DA e LA FF, i quali avevano riferito che il cortile era accessibile da sempre da due direzioni, fino a quando le controparti non avevano deciso di chiudere l’accesso da Via del Peso Pubblico con un cancello metallico. 12.1. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. 12.2. Innanzitutto, non ricorre il denunciato vizio di omesso esame delle risultanze delle prove testimoniali e documentali, che, a dire della ricorrente, avrebbero confermato l’esercizio del passaggio anche da via del Peso Pubblico: la Corte distrettuale ha invero dapprima esaminato il contenuto dei plurimi rogiti notarili succedutisi nel tempo (cfr. pagg. da 14 a 16 della sentenza impugnata), escludendo la sussistenza di una servitù volontaria di passaggio da via del Peso Pubblico;
ha poi analizzato le dichiarazioni rese dai testi addotti dall’attrice e le ha ritenute insufficienti a provare l’acquisto a titolo originario dello ius in re aliena, trattandosi di deposizioni meramente confermative di capitoli generici (riportati a pag. 17 di sentenza, in nota), relativi alla mera possibilità del transito anche da via del Peso Pubblico, ma inidonei a fornire notizie specifiche rispetto a concreti atti di esercizio del passaggio da parte della ricorrente per il tempo necessario al maturare dell’usucapione, essendo a tal fine insufficienti, in ogni caso, eventuali transiti sporadici ed occasionali. Sul punto, anche in relazione alle rilevate carenze di allegazione da parte della ricorrente, la statuizione della Corte distrettuale è Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 19 coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui non equivale a possesso di una servitù l'esercizio meramente saltuario ed occasionale di un passaggio (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 904 del 11/03/1975, Rv. 374290; in senso conforme, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 18/07/1989, Rv. 463396-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 12/02/1994, Rv. 485295;). 12.3. La ricorrente, nel sostenere che la Corte d’Appello, dall’esame delle deposizioni testimoniali e dei rogiti notarili in atti, avrebbe invece dovuto trarre il convincimento circa l’effettivo esercizio del passaggio anche da Via del Peso Pubblico per il tempo necessario al maturare dell’usucapione, solo formalmente muove censure di legittimità, ma punta in realtà a criticare il merito della decisione impugnata e mira, in particolare, a contrapporre alla valutazione delle prove del giudice di merito una propria, alternativa, lettura (senza neanche denunciare, quanto ai titoli negoziali, la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale). Si tratta, invero, di profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348). 13. Il tredicesimo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 20 2697 c.c. (in riferimento agli oneri della prova relativamente all’actio negatoria servitutis)». La censura denuncia l’erronea distribuzione tra le parti dell’onere probatorio: la ricorrente sostiene di aver provato l’esercizio del passaggio, sicché sarebbe stato onere dei convenuti dare la prova di fatti contrari, rimasti però solo genericamente dedotti. Di tali carenze probatorie delle controparti, continua la signora IO, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto nel proprio ragionamento, che risulterebbe pertanto errato. 13.1. La censura è manifestamente infondata. 13.2. Ritenuto, infatti, che la ricorrente aveva agito in confessoria servitutis, il giudice di merito ha correttamente posto a carico dell’attrice l’onere della prova dei fatti costitutivi del reclamato diritto di passaggio, in coerenza con l’insegnamento di questa Corte secondo cui « L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia» (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12008 del 01/07/2004, Rv. 573966; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18890 del 08/09/2014, Rv. 632015). 14. Il ricorso è pertanto respinto. 15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2017 n. 65 sez. S2 - ud. 06.04.2023 PU 21 16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4500 più 200 oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione