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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/05/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/05/1988 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Cagliari, anno 1988, numero 241, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Signori e Parte_2 Parte_1 in Cagliari il 22.5.1988, trascritto Comune di Cagliari dell'anno 1988, Atto n.
Pag. 2 di 3 241, Parte 2, Serie A, disponendo che vengano apportate le dovute annotazioni nei Registri dello Stato Civile presso gli uffici competenti.
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente Parte_1
al figlio seppur maggiorenne, non totalmente indipendente Per_1 economicamente, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di assegno di mantenimento;
oltreché l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , seppur maggiorenne, non Per_2
totalmente indipendente economicamente, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di assegno di mantenimento.
3) Dare atto che la Signora e il Sig. , essendo Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/05/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/05/1988 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Cagliari, anno 1988, numero 241, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Signori e Parte_2 Parte_1 in Cagliari il 22.5.1988, trascritto Comune di Cagliari dell'anno 1988, Atto n.
Pag. 2 di 3 241, Parte 2, Serie A, disponendo che vengano apportate le dovute annotazioni nei Registri dello Stato Civile presso gli uffici competenti.
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente Parte_1
al figlio seppur maggiorenne, non totalmente indipendente Per_1 economicamente, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di assegno di mantenimento;
oltreché l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , seppur maggiorenne, non Per_2
totalmente indipendente economicamente, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di assegno di mantenimento.
3) Dare atto che la Signora e il Sig. , essendo Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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