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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
18:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 27 Maggio 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa
DA
il signor nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Parigi n. 60, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Campobello di Licata (AG), nella via Regina Margherita n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lo Leggio, che lo rappresenta e difende per mandato allegato agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220/222,
- resistente/opposto/contumace -
Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente:
1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 27 Maggio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ad ordinanza d'ingiunzione ex art. 22 della legge n.
689/1981, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 5 Maggio 2023, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 16 Maggio 2023, il signor proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso Parte_1
le ordinanze ingiunzione n. 22/0174, prot. n. 4399 e n. 22/0173, prot. n. 4398. Specificando
che, erano state emesse il 3 Aprile 2023 e notificate per posta il 6 Aprile 2023. L'opponente riferiva che, con tali due provvedimenti l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVI - Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Agrigento, gli aveva ingiunto, quale titolare responsabile della ditta omonima, il pagamento del complessivo importo di € 25.920,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, oltre le spese di notifica, pari a € 33,25. Ciò per avere nella spiegata qualità, innanzitutto, impiegato i lavoratori e dal 21 Settembre 2020 Parte_2 Parte_3 Parte_4
senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un totale di n.
60 giornate lavorative per ciascuno, in violazione dell'art. 3, III comma, del D. L. n. 12 del 22
Febbraio 2002, convertito nella legge n. 73 del 23 Aprile 2002, così come sostituito dall'art. 22, I comma, del D. Lgs. n. 151/2015. In secondo luogo, impiegato dal 23 Febbraio 2021, per un totale di n. 2 giornate lavorative, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore , che risultava essere percettore del Persona_1
beneficio pubblico del reddito di cittadinanza, infrangendo l'art. 3, comma 3-quater, del citato
D. L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, I comma, del
D. Lgs. n. 151/2015. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità delle suddette ordinanze ingiunzione per non avere il prefato Ispettorato esaminato la documentazione che gli aveva trasmesso, nonché l'illegittimità del procedimento amministrativo in parola. Obiettando che, i provvedimenti sanzionatori in questione erano nulli sia per l'errata contestazione a suo carico della fattispecie disciplinata dalla prima delle cennate norme;
sia perché contrastanti con i documenti che aveva messo a disposizione dell'ente resistente. Denunciando, altresì, che la sanzione applicata era illegittima, poiché commisurata in misura sbagliata. Lo stesso lamentava,
poi, non solo la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 22/0173 per l'errato inquadramento della
2 fattispecie;
ma, anche, che l'opposto era decaduto dal potere di contestazione delle menzionate violazioni, essendo trascorsi ben 100 giorni tra la data del primo accesso ispettivo, compiuto il
24 Febbraio 2021, e quella in cui gli aveva notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 21/0062, prot. 6562, del 4 Giugno 2021, ossia un termine superiore a quello stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Affermando che, comunque, la sua punibilità doveva essere esclusa per mancanza di dolo, o di colpa. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare nulli, illegittimi, e/o, in ogni caso, di annullare, e/o rendere privi di effetti i provvedimenti sanzionatori in questione, revocandone ogni statuizione. In via gradata, di ridurre le sanzioni con i medesimi irrogate al minimo edittale.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene raggiunto dalla notifica, eseguita tramite pec del 16 Maggio 2023, dell'enunciato ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, emesso dal Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, non si costituiva nel presente giudizio.
Con provvedimento adottato all'udienza di prima comparizione del 31 Ottobre 2023 l'adita autorità giudiziaria dichiarava la contumacia dell'ente resistente. Indi, nel corso dell'udienza odierna del 27 Maggio 2025 il procuratore del signor discute la causa come Parte_1
in epigrafe, il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in sua assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 22/0174, prot. n. 4399, e n. 22/0173, prot. n. 4398, emesse il 3 Aprile 2023 e notificate per posta il 6 Aprile 2023 su istanza dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVI - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dal ricorrente è giuridicamente legittima e fondata. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la definizione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato appare necessario chiarire alcuni peculiari aspetti. Nella fattispecie codesto
Giudice deve decidere sulla legittimità dei richiamati provvedimenti sanzionatori. Or dunque, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è disciplinato dall'art 6 del D. Lgs. n.
150/2011, cui rinvia l'art. 22 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981, che è stato sostituito e
3 parzialmente abrogato dal primo dei citati provvedimenti normativi. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il nuovo impianto legislativo pone a carico dell'amministrazione che ha adottato le ordinanze ingiunzione opposte l'onere di fornire la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. In proposito, la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23015/2009 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, introducendo questo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, formalmente convenuta ma avente la veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa. La stessa, con la successiva ordinanza n. 18575/2014 ha riconosciuto che: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(Cass. 927/2010; 5277/2007)”. Inoltre, secondo l'ormai pacifico e consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Infatti, attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene a un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio. Il che è confermato dal dovere ad essa imposto dall'art. 6, VIII comma, del D. Lgs. n. 150/2011 di “depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Prendendo le mosse dai chiarimenti che precedono, per valutare la fondatezza e la legittimità delle violazioni normative contestate al signor con i Parte_1 provvedimenti sanzionatori in discorso è opportuno rilevare una significativa circostanza.
Segnatamente che, il mancato deposito da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Agrigento della documentazione inerente agli accertamenti e alle contestazioni che ha svolto nella fattispecie, comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza del suo operato. Invero, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione del presente giudizio, eseguita a cura della competente cancelleria a mezzo pec inviata il 16 Maggio 2023. Tuttavia,
4 l'ente resistente non si è costituito in ius. Ebbene, l'art. 416 c.p.c., applicabile alla controversia in esame, che è assoggettata al rito lavoro, sancisce che: “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito” (I comma).
“La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (II comma).
“Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (III comma).
E' ovvio constatare che, in conseguenza della mancata costituzione nel procedimento de quo dell'Ispettorato opposto, e in ossequio a quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione per i fatti costitutivi del diritto, affermati dal ricorrente e non contestati specificamente dal resistente, scatta un effetto vincolante per il giudice, che dovrà non solo astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato;
ma, al contempo, ritenerlo per ciò solo sussistente
(cfr.: Cass, Sez. U., 23/01/2002 n. 761). Inoltre, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione si è voluto introdurre un ulteriore correttivo in favore del privato cittadino, per i casi in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto a un pieno risultato ai fini del convincimento, disponendosi che il giudice debba accogliere l'opposizione quando non si sono raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Già la relazione ministeriale sul tema (Camera dei deputati, atti 1977 n. 1799) ha chiarito che: “la norma è diretta ad eliminare una questione che trae origine dall'art 2697 c.c., in base al quale, spettando al ricorrente l'onere di provare
i fatti sui quali si fonda l'opposizione, potrebbe ritenersi che la mancanza di prove sufficienti non sia equiparabile alla prova della mancanza di responsabilità e comporti quindi il rigetto dell'opposizione anziché una pronuncia assolutoria;
evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono invece di affermare il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, o anche penale, solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata”. Pertanto, nella materia qui considerata il principio “in dubio pro reo”
è stato mutuato dal legislatore del 1981 dal diritto processuale penale.
5 A prescindere dalle argomentazioni sopra illustrate, bisogna rilevare che nella ipotesi sottoposta a disamina è stata eccepita dal signor fra l'altro, la nullità delle Parte_1
ordinanze ingiunzione controverse, in conseguenza del mancato esame da parte dell'opposto della documentazione che gli ha trasmesso, unitamente ad apposito scritto difensivo, a norma dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Obiettando, per l'effetto, l'illegittimità del procedimento amministrativo posto in essere da quest'ultimo. E' agevole appurare che, non essendosi costituito nel presente giudizio, l'ente resistente non ha depositato alcun atto, ivi compresi i rapporti prot. n. 1715 e n. 1716 del 4 Febbraio 2022, redatti ai sensi dell'art. 17 della cennata legge n. 689/1981 dall'ispettore del lavoro , da cui hanno tratto origine i Persona_2 provvedimenti sanzionatori in discussione, ove sono richiamati. Analogamente, non risultano allegate nel procedimento de quo le sommarie informazioni eventualmente fornite dai signori
, e , che in seno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
a questi ultimi sono qualificati alla stregua di lavoratori dipendenti dell'opponente, e/o le dichiarazioni rese da altri lavoratori, e/o da soggetti diversi durante le verifiche in argomento.
In buona sostanza, non si hanno a disposizione le fonti di prova sulle quali sono stati fondati gli esiti dell'ispezione descritti negli enunciati rapporti e nel nominato verbale, non versati agli atti di lite. Alla luce delle considerazioni appena articolate si perviene alla conclusione che, per un verso, l'opposizione qui analizzata deve essere accolta;
per un altro, le ordinanze ingiunzione impugnate vanno annullate.
3.- Infine, tenuto conto che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, non costituendosi in ius, non ha contestato i motivi formulati dall'odierno istante per supportare l'azione processuale esperita, nulla si dispone relativamente alle spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite, l'illegittimità e l'infondatezza delle ordinanze ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 22/0174, prot. n. 4399, e n. 22/0173, prot. n. 4398, emesse il 3 Aprile 2023 e notificate per posta il 6 Aprile 2023 al signor su istanza dell'Assessorato Parte_1
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del
6 lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVI -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento;
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi sopra articolati, i provvedimenti sanzionatori opposti;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
7
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
18:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 27 Maggio 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa
DA
il signor nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Parigi n. 60, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Campobello di Licata (AG), nella via Regina Margherita n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lo Leggio, che lo rappresenta e difende per mandato allegato agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220/222,
- resistente/opposto/contumace -
Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente:
1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 27 Maggio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ad ordinanza d'ingiunzione ex art. 22 della legge n.
689/1981, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 5 Maggio 2023, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 16 Maggio 2023, il signor proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso Parte_1
le ordinanze ingiunzione n. 22/0174, prot. n. 4399 e n. 22/0173, prot. n. 4398. Specificando
che, erano state emesse il 3 Aprile 2023 e notificate per posta il 6 Aprile 2023. L'opponente riferiva che, con tali due provvedimenti l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVI - Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Agrigento, gli aveva ingiunto, quale titolare responsabile della ditta omonima, il pagamento del complessivo importo di € 25.920,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, oltre le spese di notifica, pari a € 33,25. Ciò per avere nella spiegata qualità, innanzitutto, impiegato i lavoratori e dal 21 Settembre 2020 Parte_2 Parte_3 Parte_4
senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un totale di n.
60 giornate lavorative per ciascuno, in violazione dell'art. 3, III comma, del D. L. n. 12 del 22
Febbraio 2002, convertito nella legge n. 73 del 23 Aprile 2002, così come sostituito dall'art. 22, I comma, del D. Lgs. n. 151/2015. In secondo luogo, impiegato dal 23 Febbraio 2021, per un totale di n. 2 giornate lavorative, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore , che risultava essere percettore del Persona_1
beneficio pubblico del reddito di cittadinanza, infrangendo l'art. 3, comma 3-quater, del citato
D. L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, I comma, del
D. Lgs. n. 151/2015. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità delle suddette ordinanze ingiunzione per non avere il prefato Ispettorato esaminato la documentazione che gli aveva trasmesso, nonché l'illegittimità del procedimento amministrativo in parola. Obiettando che, i provvedimenti sanzionatori in questione erano nulli sia per l'errata contestazione a suo carico della fattispecie disciplinata dalla prima delle cennate norme;
sia perché contrastanti con i documenti che aveva messo a disposizione dell'ente resistente. Denunciando, altresì, che la sanzione applicata era illegittima, poiché commisurata in misura sbagliata. Lo stesso lamentava,
poi, non solo la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 22/0173 per l'errato inquadramento della
2 fattispecie;
ma, anche, che l'opposto era decaduto dal potere di contestazione delle menzionate violazioni, essendo trascorsi ben 100 giorni tra la data del primo accesso ispettivo, compiuto il
24 Febbraio 2021, e quella in cui gli aveva notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 21/0062, prot. 6562, del 4 Giugno 2021, ossia un termine superiore a quello stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Affermando che, comunque, la sua punibilità doveva essere esclusa per mancanza di dolo, o di colpa. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare nulli, illegittimi, e/o, in ogni caso, di annullare, e/o rendere privi di effetti i provvedimenti sanzionatori in questione, revocandone ogni statuizione. In via gradata, di ridurre le sanzioni con i medesimi irrogate al minimo edittale.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene raggiunto dalla notifica, eseguita tramite pec del 16 Maggio 2023, dell'enunciato ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, emesso dal Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, non si costituiva nel presente giudizio.
Con provvedimento adottato all'udienza di prima comparizione del 31 Ottobre 2023 l'adita autorità giudiziaria dichiarava la contumacia dell'ente resistente. Indi, nel corso dell'udienza odierna del 27 Maggio 2025 il procuratore del signor discute la causa come Parte_1
in epigrafe, il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in sua assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 22/0174, prot. n. 4399, e n. 22/0173, prot. n. 4398, emesse il 3 Aprile 2023 e notificate per posta il 6 Aprile 2023 su istanza dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVI - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dal ricorrente è giuridicamente legittima e fondata. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la definizione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato appare necessario chiarire alcuni peculiari aspetti. Nella fattispecie codesto
Giudice deve decidere sulla legittimità dei richiamati provvedimenti sanzionatori. Or dunque, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è disciplinato dall'art 6 del D. Lgs. n.
150/2011, cui rinvia l'art. 22 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981, che è stato sostituito e
3 parzialmente abrogato dal primo dei citati provvedimenti normativi. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il nuovo impianto legislativo pone a carico dell'amministrazione che ha adottato le ordinanze ingiunzione opposte l'onere di fornire la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. In proposito, la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23015/2009 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, introducendo questo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, formalmente convenuta ma avente la veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa. La stessa, con la successiva ordinanza n. 18575/2014 ha riconosciuto che: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(Cass. 927/2010; 5277/2007)”. Inoltre, secondo l'ormai pacifico e consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Infatti, attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene a un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio. Il che è confermato dal dovere ad essa imposto dall'art. 6, VIII comma, del D. Lgs. n. 150/2011 di “depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Prendendo le mosse dai chiarimenti che precedono, per valutare la fondatezza e la legittimità delle violazioni normative contestate al signor con i Parte_1 provvedimenti sanzionatori in discorso è opportuno rilevare una significativa circostanza.
Segnatamente che, il mancato deposito da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Agrigento della documentazione inerente agli accertamenti e alle contestazioni che ha svolto nella fattispecie, comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza del suo operato. Invero, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione del presente giudizio, eseguita a cura della competente cancelleria a mezzo pec inviata il 16 Maggio 2023. Tuttavia,
4 l'ente resistente non si è costituito in ius. Ebbene, l'art. 416 c.p.c., applicabile alla controversia in esame, che è assoggettata al rito lavoro, sancisce che: “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito” (I comma).
“La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (II comma).
“Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (III comma).
E' ovvio constatare che, in conseguenza della mancata costituzione nel procedimento de quo dell'Ispettorato opposto, e in ossequio a quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione per i fatti costitutivi del diritto, affermati dal ricorrente e non contestati specificamente dal resistente, scatta un effetto vincolante per il giudice, che dovrà non solo astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato;
ma, al contempo, ritenerlo per ciò solo sussistente
(cfr.: Cass, Sez. U., 23/01/2002 n. 761). Inoltre, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione si è voluto introdurre un ulteriore correttivo in favore del privato cittadino, per i casi in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto a un pieno risultato ai fini del convincimento, disponendosi che il giudice debba accogliere l'opposizione quando non si sono raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Già la relazione ministeriale sul tema (Camera dei deputati, atti 1977 n. 1799) ha chiarito che: “la norma è diretta ad eliminare una questione che trae origine dall'art 2697 c.c., in base al quale, spettando al ricorrente l'onere di provare
i fatti sui quali si fonda l'opposizione, potrebbe ritenersi che la mancanza di prove sufficienti non sia equiparabile alla prova della mancanza di responsabilità e comporti quindi il rigetto dell'opposizione anziché una pronuncia assolutoria;
evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono invece di affermare il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, o anche penale, solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata”. Pertanto, nella materia qui considerata il principio “in dubio pro reo”
è stato mutuato dal legislatore del 1981 dal diritto processuale penale.
5 A prescindere dalle argomentazioni sopra illustrate, bisogna rilevare che nella ipotesi sottoposta a disamina è stata eccepita dal signor fra l'altro, la nullità delle Parte_1
ordinanze ingiunzione controverse, in conseguenza del mancato esame da parte dell'opposto della documentazione che gli ha trasmesso, unitamente ad apposito scritto difensivo, a norma dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Obiettando, per l'effetto, l'illegittimità del procedimento amministrativo posto in essere da quest'ultimo. E' agevole appurare che, non essendosi costituito nel presente giudizio, l'ente resistente non ha depositato alcun atto, ivi compresi i rapporti prot. n. 1715 e n. 1716 del 4 Febbraio 2022, redatti ai sensi dell'art. 17 della cennata legge n. 689/1981 dall'ispettore del lavoro , da cui hanno tratto origine i Persona_2 provvedimenti sanzionatori in discussione, ove sono richiamati. Analogamente, non risultano allegate nel procedimento de quo le sommarie informazioni eventualmente fornite dai signori
, e , che in seno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
a questi ultimi sono qualificati alla stregua di lavoratori dipendenti dell'opponente, e/o le dichiarazioni rese da altri lavoratori, e/o da soggetti diversi durante le verifiche in argomento.
In buona sostanza, non si hanno a disposizione le fonti di prova sulle quali sono stati fondati gli esiti dell'ispezione descritti negli enunciati rapporti e nel nominato verbale, non versati agli atti di lite. Alla luce delle considerazioni appena articolate si perviene alla conclusione che, per un verso, l'opposizione qui analizzata deve essere accolta;
per un altro, le ordinanze ingiunzione impugnate vanno annullate.
3.- Infine, tenuto conto che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, non costituendosi in ius, non ha contestato i motivi formulati dall'odierno istante per supportare l'azione processuale esperita, nulla si dispone relativamente alle spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite, l'illegittimità e l'infondatezza delle ordinanze ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 22/0174, prot. n. 4399, e n. 22/0173, prot. n. 4398, emesse il 3 Aprile 2023 e notificate per posta il 6 Aprile 2023 al signor su istanza dell'Assessorato Parte_1
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del
6 lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVI -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento;
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi sopra articolati, i provvedimenti sanzionatori opposti;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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