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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17570/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17570 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, presa in decisione con ordinanza del 10.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (CF: Parte_2 C.F._2
), agendo iure proprio nonchè in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale delle figlie minori nata a [...] il [...] ( Persona_1
CF: ) e nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_3
(CF: ), elett.te dom.ti in RO in Viale Eritrea n. 21 nello studio C.F._4
legale dell'Avv. Luigi Lucente, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Francesco
Iannone (CF ), dall'Avv. Paolo Iannone C.F._5
(CF. ) e dall'Avv. Olimpia Bello (CF: C.F._6 C.F._7
come da procura a margine dell'atto di citazione
1 attori
E
(C.F. – P.IVA – Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
) con sede legale in RO, Viale Liegi n. 41, in persona dell'Amministratore
[...]
Unico e l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa, dagli avv.ti Paolo Controparte_2
Nesta ( ) e CodiceFiscale_8 Email_2
Alessandro Piromalli (CF – C.F._9
), giusta delega a margine della Email_3
comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in RO, Via dei
Gracchi 209 convenuta
E
La in persona del ConIGliere Delegato, legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, IG.ra (P.IVA ) con Controparte_4 P.IVA_3
sede in via dei Gracchi n. 134 – RO, ed elettivamente domiciliata, in RO Via Degli
Olivi 82, presso lo studio degli avv. ti Attilio Accettola (C.F. ), C.F._10
che la rappresenta e difende
convenuta
E
(CF: – P.IVA ) – corrente in Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5
MO VE (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Controparte_6
e il Dirigente dott. , elettivamente domiciliata in RO, Via Pinciana Controparte_7
n. 25, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi del Foro di RO (C.F.
– pec. ) C.F._11 Email_4
terza chiamata
Avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
2
Conclusioni di parti attrici:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.) delle parti convenute conseguentemente alla condotta posta in essere dai suoi sanitari
(ex art. 1228 cod. civ.) e per l'effetto CONDANNARE le medesime parti convenute in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva ragione con riferimento alla rispettiva accertanda responsabilità nella determinazione del danno per le causali di cui in premessa, al pagamento dei danni non patrimoniali (ex art. 2059 cod. civ.) di
331.920,00 (Euro trecentotrentunomilanovecentoventi/00) in favore di
e ¤ 331.920,00 (Euro Parte_2
trecentotrentunomilanovecentoventi/00) in favore di nonché di ¤ Parte_4
144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00) in favore di Parte_3
, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento dei danni
[...]
patrimoniali nella misura di euro ¤ 6.569,73 (Euro seimilacinquecentosessantanove/73).
2) ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.) delle parti convenute conseguentemente alla condotta posta in essere dai suoi sanitari
(ex art. 1228 cod. civ.) per omessa informazione sulle malformazioni fetali con conseguente lesione di una procreazione cosciente e responsabile e conseguentemente risarcire in via equitativa in favore di la somma di € Parte_2
35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) e di la somma di € 40.000,00 Parte_4
(Euro quarantamila/00) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità delle parti convenute per la mancata adesione alla mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.lgs. 28/2010 e nell'ambito della soccombenza CONDANNARE le medesime parti convenute al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa (ex art. 1226 cod. civ.) nella misura di ¤ 100.000,00 (Euro centomila/00) ovvero di altra somma minore o
3 maggiore da valutarsi in via equitativa (ex art. 1226 cod. civ.) così come ritenuto di giustizia dal Giudice adito del Tribunale Ordinario di RO.
4) Con vittoria di spese ed onorari di causa che seguano la soccombenza tenuto conto, altresì, della condotta processuale mantenuta dalle convenute (ex art. 96 c.p.c.).
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
1.Previo spostamento e differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in giudizio della e di , per svolgere nei Controparte_3 Controparte_5
loro confronti le specifiche domande giudiziali sopra descritte;
2.Nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dagli attori e , comunque, rigettare tute le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di tali domande, ridurre le stesse in misura congrua determinando, per quanto di ragione, la somma complessiva da riconoscere complessivamente alle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno, in misura notevolmente inferiore a quella ex adverso richiesta
Conclusioni di parte convenuta Controparte_8
I.nel merito, rigettare le domande e richieste tutte avanzate dagli attori nei confronti della in quanto totalmente infondate in fatto ed in Controparte_3
diritto per tutti i motivi meglio espressi in narrativa;
II. in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande degli attori dovessero trovare accoglimento, anche solo parzialmente, nei confronti della graduare la colpa tra i convenuti Controparte_3
ed e, quindi, le responsabilità stesse Controparte_3 CP_1
nella genesi dell'evento, in virtù dei rispettivi apporti causali tra i sanitari della
[...]
e quelli dell ai fini dell'azione di regresso Controparte_3 CP_1
che sin d'ora si esercita;
III. con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario come per legge.
4
Conclusioni terza chiamata Controparte_5
in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.
2947 c.c., del diritto degli attori ai danni riflessi richiesti nell'atto di citazione;
NEL MERITO
In via principale, dichiarare inammissibile, improbabile e comunque rigettare la domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e diritto e non provata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda attrice, ove accertata la responsabilità anche della Controparte_1
graduare le quote di incidenza causale addebitabili alla prima ed alla
[...]
, con esclusione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione CP_3
risarcitoria, ovvero, in subordine, che si accerti il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, e liquidare il risarcimento secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita e non voluta voce
e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno.
Nella predetta ipotesi subordinata, contenere la manleva di nei Controparte_9
confronti della , a cui è tenuta la prima in virtù della Polizza n. 370194042, CP_1
nel massimale pattuito ad € 2.000.000,00 per ogni sinistro ed annualità assicurativa, al netto della franchigia di € 10.000,00, tenuto conto di tutte le altre condizioni e limitazioni di polizza.
In via gradata, in caso di condanna solidale della e della CP_1 Controparte_3
, accertare e dichiarare il diritto della concludente compagnia al regresso
[...]
pro quota nei confronti della , in relazione a quanto Controparte_3
anticipato alla parte vittoriosa della presente lite ed imputabile alla quota d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza della suddetta struttura;
in ogni caso, escludere il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2019, i IGg.ri e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2
genitoriale sulle figlie minori e , convenivano in giudizio Per_1 Parte_3
dinanzi al Tribunale di RO, l e la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni integralmente riportate sopra.
A fondamento della propria domanda gli attori sostenevano che la IG.ra , Parte_1
coniugata con il IG. , in occasione della sua terza gravidanza, Parte_2
sceglieva di farsi seguire dal Dr. , in regime privatistico. Controparte_10
I controlli strumentali ecografici vennero eseguiti presso la struttura Controparte_3
di RO (esami svolti nel corso del 18^, 20^, 32^,34^,35^,36^ settimana
[...]
gestazionale). Ulteriori esami ultra-specialistici come ecocardiografia fetale e amniocentesi, furono eseguiti per volontà dei genitori presso il centro specialistico
; l'amniocentesi veniva eseguita il 13.11.2007, alla 16° settimana + 5 CP_1
giorni di gestazione, preceduta lo stesso giorno da una ecografia ostetrica pre- morfologica.
Tutti i referti delle succitate diagnosi prenatali attestavano una situazione di normalità, eccezione fatta per il rilievo di piede torto bilaterale.
Nello specifico, venivano segnalati come normali: il cranio, l'addome e gli arti superiori, mentre agli arti inferiori veniva evidenziata una situazione di sospetto piede torto bilaterale. Tuttavia, i genitori di venivano rassicurati costantemente durante Per_1
gli esami ecografici svolti da parte dei due medici ecografisti, che la patologia riscontrata “piede bilaterale torto” non essendo associata ad altre malformazioni, avrebbe avuto la possibilità di risoluzione completa dopo la nascita. Non erano diagnosticate ulteriori anomalie gravemente invasive ed invalidanti.
Il modulo di consenso informato allegato all'esito dell'amniocentesi non informava la gestante sul rischio che una situazione di sospetto piede torto bilaterale potesse essere
6 associata ad ulteriori gravi patologie;
inoltre, l'ecografia morfologica eseguita alla
20^settimana + giorni presso la di RO, dal dott. Controparte_3
“non evidenzia alterazioni strutturali ecograficamente rilevabili, ad Per_2
eccezione del piede torto bilaterale”. Nello specifico, nel referto a firma del Dott.
si evidenzia sotto la voce apparato scheletrico che “sono stati Persona_3
visualizzati 4 arti le cui ossa sono lunghe presentano una normale morfologia ed ipercongenità”.
Tale quadro clinico non preoccupante veniva confermato nell'ecografia del 26.02.2008 eseguita sempre dal dott. alla 31^settimana + 5 giorni. Per_2
In data 18.04.2008, presso l'Ospedale San Giovanni Calabita Fatebenefratelli di RO, la bambina nasceva con taglio cesareo programmato. non nasceva solo con il piede bilaterale torto, bensì con gravi ed Persona_1
evidenti malformazioni agli arti, al punto che veniva immediatamente trasferita presso l'UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del medesimo nosocomio per
“anomalie scheletriche”.
I genitori si trovavano impreparati di fronte a tale notizia, in quanto, nel corso dell'intera gestazione, erano stati costantemente rassicurati sulla sussistenza di un piccolo problema relativo al piede torto bilaterale da monitorare. Mai le era stata paventata la nascita di una bambina totalmente invalida.
Gli attori venivano informati che era nata affetta da “Artrogriposi Multipla Per_1
Congenita” (AMC) e che avrebbe necessitato di sedute di fisioterapia per tre volte a settimana, di esercizi di stretching e mobilizzazione articolare, da proseguire anche in ambito domiciliare;
di valve in termoplastica, di ortesi;
di calzature ortopediche, gessi seriali e di chirurgia dell'arto superiore, del rachide e dell'arto inferiore.
Ad un mese dalla nascita, era ricoverata in regime di day hospital Persona_1
presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di RO, inviata a consulenza ortopedica e a consulenza genetica, da cui risultava “al momento artogriposi di ndd non associata a sindrome genetica”.
7 Il 23.05.2018 la bambina veniva ricoverata in day hospital presso il reparto di
Ortopedia del Bambin Gesù di RO, dove la diagnosi trovava conferma e dove veniva proposto il programma riabilitativo per la bambina, comprensivo di manipolazioni correttive, gessi seriali e trattamenti correttivi chirurgici da attuarsi in base alla futura evoluzione clinica.
I genitori ritenevano lesi i propri diritti di informazione, per non essere stati avvertiti per tempo della patologia che affliggeva . Si rivolgevano dunque alla dott.ssa Per_1
specialista in Medicina legale e delle assicurazioni, onde verificare Per_4
l'esistenza di un nesso causale tra l'omessa diagnosi di Artogriposi multipla congenita
(AMC), la conseguente durata della gestazione ed il peggioramento della patologia.
Sulla base della perizia stilata dal medico legale, deducevano gli attori che, qualora la diagnosi di AMC fosse stata posta in fase di controlli prenatali, si sarebbe potuto indurre prematuramente il parto, così da permettere alla nascitura di sviluppare contratture articolari meno severe.
Lamentavano altresì la violazione del consenso informato, dal momento che l'omessa diagnosi prenatale, non aveva consentito loro di essere informati correttamente sullo stato di salute fetale.
Gli attori assumevano che la patologia AMC fosse nota alla comunità scientifica sin dal 1923; che sarebbe stato possibile identificarla ecograficamente entro il secondo trimestre di gestazione, tempo che può essere spostato a ritroso sino alla sedicesima settimana o prima, qualora le contratture articolari del bambino si verifichino molto precocemente e tale condizione sia associata ad anomalie scheletriche primitive, come nel caso in esame;
che, laddove l'ecografista non fosse riuscito ad intravedere l'AMC ma avesse rilevato il piede bilaterale torto, avrebbe dovuto evidenziare tale condizione, quale indicatore sospetto di una patologia maggiore, più grave ed invalidante;
che, se fossero stati eseguiti, in aggiunta all' amniocentesi ed all'ecografia, esami quali la sonda transvaginale e l'ecografia 3D, tali esami avrebbero aumentato le possibilità diagnostiche, mentre di eseguire tali esami ulteriori non fu conIGliati la IG.ra . Pt_1
8 Rilevavano che nei referti degli esami ecografici svolti tra la 18^ e la 35^ settimana, per cinque volte si leggeva “presente con normali pattern motori”; che tuttavia, tale diagnosi era da considerarsi erronea, in quanto la severità delle deformità articolari non poteva comportare in alcun modo movimenti quantitativamente e qualitativamente normali del nascituro;
che alla 32^ settimana all'esito dell'esame ecografico eseguito presso la , non venne attenzionato un ulteriore campanello Controparte_3
di allarme suggestivo della Artrogriposi multipla congenita, ovverosia la presenza della condizione di oligodramniosi ( minor volume del liquido amniotico rispetto a quello previsto per l'età gestazionale), quale sintomo di movimenti ridotti o assenti del feto.
Secondo quanto prospettato dalle parti attrici, già un decennio prima della nascita di un noto Report dell'Eurofetus Study Group pubblicato su nota Persona_1
rivista scientifica internazionale, aveva evidenziato una sensibilità diagnostica della malattia non inferiore al 42,9%, sicché doveva presumersi che nel 2007, complice la presenza di una migliore strumentazione, la possibilità diagnostica fosse aumentata, anche perché sussisteva la possibilità di ricorrere anche all'uso della sonda transvaginale e dell'ecografia 3D.
Ad oggi si è vista riconoscere una invalidità del 100%; dal 2008 Persona_1
è in cura presso il centro di riabilitazione AV OJ in RO, dove svolge riabilitazione tre volte a settimana;
negli anni ha alternato, assistita dai genitori, controlli e attività terapeutica presso un centro altamente specializzato con sede in
Germania, nella città di Aschau;
in ambito scolastico, usufruisce dell'aiuto di una cooperativa sociale di affiancamento scolastico e necessita di un insegnante di sostegno, oltre che di un assistente educativo della ASL;
inoltre la ragazza presenta un disturbo dell'attenzione.
Dal punto di vista chirurgico, è stata sottoposta a numerosi interventi di impianti di eight plates, da sostituire attraverso ulteriori interventi;
porta ortesi agli arti inferiori e tutori alle mani diurni e notturni;
presenta limitata motricità del polso, con gravi
9 ripercussioni sulla scrittura;
non deambula se non previa applicazione di tutori metallici dinamici e non è in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane di igiene, gioco, nutrimento, studio.
Gli attori deducevano la responsabilità professionale delle strutture Controparte_3
e ai sensi dell'art 1228 c.c., per l'operato dei medici
[...] Controparte_11
dott. e Prof. dott. , che ivi prestavano attività medico- Per_2 CP_2
professionale.
Chiedevano il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, indicando quali voci di danno: 1) il danno da nascita indesiderata, per avere la condotta censurabile dei medici sottratto alla IG.ra , la possibilità di potere usufruire della legge 194/78; 2) qualora Pt_1
non fossero ravvisati i presupposti per l'applicazione di predetta legge, gli attori deducevano la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, dal momento che una precoce diagnosi delle malformazioni del nascituro, avrebbe loro permesso di prepararsi ad accogliere un bambino affetto da seri problemi di salute;
3) il danno biologico quale lesione alla salute;
4) il danno morale, inteso come sofferenza interiore;
5) il danno dinamico relazionale o esistenziale, consistito nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane dei genitori, chiamati a provvedere alle eIGenze della figlia affetta da invalidità totale, oltre che a subire la sofferenza di vederla sottoposta costantemente a dolorosi interventi chirurgici e sedute riabilitative, nonchè nell'impatto negativo sulla vita familiare, tale da condurre allo scioglimento del matrimonio tra i due coniugi;
la IG.ra inoltre rilevava, di avere dovuto lasciare il Pt_1
posto di lavoro per dedicarsi all'assistenza continua della figlia;
6) il danno non Per_1
patrimoniale subito dalla sorella di , anch'essa portatrice Per_1 Parte_3
di un interesse meritevole di tutela, per il minor tempo che i genitori possono dedicarle, Persona in quanto assorbiti dalle cure e attenzioni verso la sorella affetta da
Concludevano come in epigrafe, domandando anche il risarcimento delle spese sostenute per il mantenimento della figlia nata con malformazioni, pari ad € 6.569,73,
10 considerate quali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dedotto a carico delle convenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.07.2019, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3
attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, la eccepiva l'assenza di malpractice medica. CP_3
Evidenziava che ai fini dell'applicabilità della legge 194/78 invocata dalla IG.ra , Pt_1
l'indagine circa la possibilità di diagnosticare l'AMC in fase prenatale, avrebbe dovuto circoscriversi alla 20^ settimana di gravidanza.
Precisava inoltre, che, pur volendo richiamare l'articolo citato dalla parte attrice e pubblicato su rivista scientifica, in base al quale patologie quali AMC sarebbero diagnosticabili ecograficamente entro la 40^ settimana nel 42,9 % dei casi, doveva considerarsi che tale percentuale si assottigliava se l'indagine fosse avvenuta alla 20^ settimana: pertanto la patologia di cui è risultata affetta , all'epoca Persona_1
dei fatti, con le tecniche diagnostiche in uso, non poteva essere diagnosticata entro il
90° giorno di gravidanza.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche citate dagli attori, evidenziava la Casa di cura come in detti articoli si dava atto che “la maggior parte dei casi di AMC è diagnosticata nel periodo prenatale al secondo o terzo trimestre di gravidanza” e che
“La diagnosi ecografica non è però sempre agevole. Di solito l'artrogriposi si rileva nel III trimestre, anche se, talvolta, nelle forme più gravi già nel II trimestre è possibile la diagnosi, che può porsi però solo dopo che, per un tempo sufficientemente lungo di osservazione, l'arto o gli arti interessati hanno mantenuto l'atteggiamento anomalo”.
Fatte tali premesse, deduceva l'assenza di responsabilità del dott. che, in Per_2
occasione delle ecografie, aveva correttamente diagnosticato il piede torto bilaterale, patologia che può rimanere isolata e che di per sè non consente di giungere alla diagnosi di AMC;
inoltre, la puntualizzava che, considerato il Controparte_3
periodo gestazionale in cui gli esami ecografici furono effettuati presso detta struttura,
11 i genitori di non avrebbero potuto optare per l'interruzione volontaria della Per_1
gravidanza, in quanto pratica vietata dagli articoli 6 e 7 comma III della legge 194/78.
Tanto dedotto, la contestava l'infondatezza delle voci di Controparte_3
danno lamentate dagli attori e, nella denegata ipotesi di riconosciuta responsabilità professionale, chiedeva che questa fosse imputata unicamente al dott. ; Per_2
rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa in garanzia del medico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.07.2019 si costituiva in giudizio l contestando la domanda attorea perché infondata e non Controparte_1
provata, sia nell' an che nel quantum. Riteneva improprio sostenere che l Parte_5
fosse diagnosticabile nella fase prenatale, vieppiù attraverso una sola osservazione in fase gestazionale molto precoce: infatti, ribadiva che tra la 20^ e 35^ settimana di gestazione, per ben 5 volte l'ecografia non aveva rivelato anomalie nei pattern motori, in quanto il feto muoveva perfettamente gli arti. A ciò aggiungeva la considerazione, confermata dalla letteratura scientifica, che le alterazioni della motricità degli arti, è progressiva e può non essere osservabile in utero.
Precisava altresì, che l' è patologia sospettabile in presenza di multiple Parte_5
alterazioni e contratture delle articolazioni e mai quando si associa ad un unico sintomo, quale il piede torto congenito, sicché non avrebbe potuto essere diagnosticata ecograficamente.
Il sospetto ecografico. andava posto in essere in presenza di un quadro multifattoriale, comprensivo di ipocinesia/acinesia, limitazione delle articolazioni e della mobilità fetale, oltre che di anomala conformazione degli arti: quadro che nel caso di specie non era presente. A conferma di ciò vi erano gli esiti di 5 ecografie, a cominciare da quella morfologica eseguita alla 20^ settimana dal dr. , sino a quella del 3° Per_2
trimestre, ovverosia oltre le 28 settimane.
L chiariva inoltre che l'AMC non rientrava tra le patologie diagnosticabili CP_1
attraverso l'amniocentesi, poiché patologia “non cromosomica” e “non sempre di
12 natura genetica”: difatti l'esame citogenetico svolto presso detta struttura, era risultato nella norma.
Contestava gli articoli scientifici citati dagli attori, in quanto inconferenti rispetto al caso in esame e male interpretati, dovendosi dagli stessi trarre conferma del fatto che l' è patologia sospettabile ecograficamente soltanto nel 3° trimestre di Parte_5
gravidanza e solo in presenza di specifici elementi ed anomalie, del tutto assenti nel caso di specie sul piano ecografico.
Da tale assunto l deduceva la propria assenza di responsabilità, avendo la CP_1
IG.ra eseguito presso la struttura l'amniocentesi, con la relativa ecografia pre- Pt_1
morfologica all'inizio del 2° trimestre di gravidanza. Peraltro, ricordava come proprio in ragione della precoce fase gestazionale, nel referto era stato esplicitamente dato atto che “il sistema scheletrico degli arti superiori è profondamente incompleto ed in fase di massima plasticità”: in particolare, quanto agli arti inferiori veniva refertato “Si documenta situazione di sospetto piede torto bilaterale;
tale quadro appare meritevole di controllo dello sviluppo nel tempo”.
Riteneva dunque che da lì in poi sarebbe stato compito del medico specialista che aveva in cura la IG.ra , monitorare la situazione e il suo sviluppo. Pt_1
Quanto al consenso informato, l sosteneva la completezza del modulo di CP_1
consenso sottoposto alla IG.ra , giacché comprensivo di tutte le specifiche Pt_1
informazioni attinenti l'amniocentesi e l'indicazione che l'esame pre-morfologico svolto in preparazione, non doveva ritenersi sostitutivo di quello morfologico, ma solo propedeutico all'amniocentesi.
L contestava in ogni caso le voci di danno indicate dagli attori, poiché Controparte_1
non provate e infondate.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione contrattuale fatta valere dagli attori per decorso del termine decennale, nonché per il decorso del termine di prescrizione quinquennale con riferimento al diritto vantato dalla minore
[...]
sorella di . Parte_3 Per_1
13 Fermo tutto quanto eccepito e dedotto, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, manifestava l'intenzione di spiegare domanda Controparte_1
riconvenzionale nei confronti dell'altra struttura convenuta, Controparte_3
, quale condebitore solidale, ai fini dell'accertamento delle quote di
[...]
ripartizione interna del debito solidale eventualmente accertato.
Concludeva chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa onde vedersi manlevata in caso di Controparte_5
condanna.
Il giudice pro tempore autorizzava la chiamata in causa delle CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.02.2020 si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea perché infondata e non provata;
Controparte_5
eccepiva il decorso del termine prescrizionale quinquennale con riferimento ai “danni riflessi” vantati dalle parti attrici;
contestava l'assenza di prova circa la volontà della parte attrice di abortire qualora informata.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di graduare la responsabilità tra le strutture convenute, con esclusione del vincolo di solidarietà, ovvero, di accertare il diverso grado di responsabilità di ciascuna struttura, fermo il proprio diritto di regresso ai sensi dell'art 2055 c.c. nei confronti della Controparte_3
Contestava le voci di danno richieste dalle parti attrici e rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Il giudice pro tempore all'udienza del 28.11.2020 disponeva CTU medico legale, nominando quali consulenti la dr.ssa specialista in Medicina legale e Persona_6
il dott. , specialista in Ginecologia ed Ostetricia. Svolte le operazioni Persona_7
peritali, il 13.10.2021 depositavano la consulenza tecnica.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022. Il 2.10.2023 accoglieva l'istanza delle parti attrici disponendo l'integrazione della CTU. In data 1.11.2023 il collegio peritale depositava l'integrazione dell'elaborato ed il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il 30.09.2024 questo giudice avanzava alle parti
14 una proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., che non incontrava l'adesione di tutte le parti del giudizio.
Pertanto, con provvedimento del 13.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGg.ri e , in proprio e in qualità di esercenti Parte_1 Parte_2
la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , adivano Per_1 Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale della e di per avere i medici che Controparte_3 Controparte_1
operavano in dette strutture, omesso di diagnosticare durante gli esami prenatali l'Artrogriposi congenita multipla ( AMC) di cui era affetta , Persona_1
scoperta solamente dopo la nascita della bambina in data 18.04.2008 e, per l'effetto, chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali in conseguenza subiti.
La IG.ra , trentatreenne, già madre di , venuta a conoscenza Pt_1 Parte_3
di essere nuovamente in stato di gravidanza;
si rivolgeva al centro altamente specializzato , in particolare al direttore Prof. , per CP_1 Controparte_2
effettuare l'amniocentesi, esame eseguito in data 13.11.2017 alla 16^ settimana + 5 giorni di gestazione;
precisava di avere effettuato i successivi controlli ecografici presso la , nel corso della 18^ , 20^, 32^, 34^, 35^ e 36^ Controparte_3
settimana gestazionale, ad opera del dott. . Persona_3
Gli attori rappresentavano che tutti i referti dei menzionati esami prenatali, attestavano una situazione di normalità, ad eccezione del rilievo di piede torto congenito bilaterale, la cui presenza era stata in prima battuta documentata sotto la voce di “situazione di sospetto piede torto bilaterale” presso il centro , all'esito dell'ecografia pre- CP_1
morfologica eseguita in preparazione all'amniocentesi alla 16^ settimana + 5 giorni di gravidanza;
che il referto dell' ecografia svolta il 20.11.2017 dal Dott. Per_2
15 presso la alla 17^ settimana +5 di gestazione, confermava Controparte_3
la presenza di piede torto bilaterale, ma non rilevava altro, che propendesse per un quadro clinico preoccupante, e così esitavano pure i referti degli esami successivi, sino all'ultima ecografia ivi eseguita il 26.02.2018 alla 31^ settimana + 5 giorni di gestazione;
che il 18.04.2008 presso l'ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di RO, nasceva con taglio cesareo programmato la piccola i Persona_1
medici subito constatavano che la neonata non era solamente affetta da piede torto bilaterale, ma presentava ulteriori gravi ed evidenti malformazioni agli arti e per tale motivo era trasferita presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dello stesso nosocomio, dove, successivamente, ai genitori veniva comunicata la notizia che la figlia appena nata era affetta da Artrogriposi multipla congenita (AMC), per cui avrebbe necessitato per tutta la vita di fisioterapia, valve in termoplastica, ortesi, calzature ortopediche e molteplici interventi di chirurgia correttiva;
pertanto, conIGliavano ai genitori di rivolgersi a centri altamente specializzati.
La grave diagnosi era stata in seguito confermata presso l'Ospedale Bambin Gesù di
RO, ove la bambina era stata sottoposta a numerosi controlli e dove veniva posto un programma riabilitativo da seguire.
Gli attori agivano in giudizio, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriali sulle figlie e , lamentando di avere Per_1 Parte_3
subito danni patrimoniali, consistenti nelle le spese sostenute in ragione della condizione di e danni non patrimoniali, a causa della malpractice dei medici Per_1
operanti presso le strutture convenute.
In particolare, censuravano l'omessa di diagnosi di AMC, nonostante sin dal primo esame eseguito sulla gestante IG.ra , fosse stato individuato l'indicatore sospetto Pt_1
del piede torto bilaterale, circostanza che, tuttavia, non aveva condotto i professionisti a prescrivere ulteriori esami specifici di approfondimento, per escludere la presenza di malformazioni e ciò neanche dopo, allorquando era stata rilevata la presenza di ulteriori indici di allarme come l'oligoidramnios e la scarsa motilità del feto.
16 Assumevano gli attori che l'omessa diagnosi e la reiterata imperizia dei sanitari, aveva loro comportato gravissime conseguenze lesive, a cominciare dal “danno da nascita indesiderata”, adducendo che, qualora l'attrice fosse stata informata per tempo delle gravi malformazioni che affliggevano il feto, avrebbe optato, sussistendone i presupposti, per l'interruzione di gravidanza ai sensi dell'art 6 L. 194/78.
Deducevano, inoltre, che la mancata diagnosi e informazione circa le malformazioni del feto, aveva loro impedito di prepararsi ad affrontare la nascita di una figlia gravemente malata e le annesse conseguenze.
Assumevano che l'inaspettata scoperta delle patologie che affliggono , aveva Per_1
avuto un impatto negativo su tutti i componenti della famiglia, incidendo in primis sulla comunione tra i coniugi – che avevano poi cessato gli effetti Pt_1 Persona_1
civili del matrimonio;
in secondo luogo, sulla madre , che per seguire Parte_1
aveva abbandonato il lavoro e dal 2008 riceveva supporto psicologico;
nonché Per_1
su , sorella di , a causa delle minori attenzioni a lei riservate da parte dei Pt_3 Per_1
genitori, fortemente impegnati nell'accudimento della figlia affetta da invalidità totale.
e sono state evocate in giudizio per Controparte_1 Controparte_3
rispondere in via indiretta, ai sensi dell'art 1228 c.c., dell'operato dei medici ivi intervenuti, poiché ritenute indirettamente responsabili per l'inadempimento della prestazione medico professionale dei sanitari Prof. Dott. e dott. CP_2
, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con dette strutture. Per_2
Queste ultime, contestavano la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto ed anche la compagnia che prestava copertura assicurativa all' Controparte_5
e da questa chiamata in giudizio, si associava alle medesime difese, Controparte_1
chiedendo anch'essa il rigetto della domanda.
Preliminarmente però, quanto la eccepivano l'intervenuta CP_12 CP_5
prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Prima di esaminare la fondatezza della pretesa attorea, occorre chiarire la normativa applicabile al caso di specie, posto che esso attiene a fatti verificati nel 2008 ovvero
17 prima dell'entrata in vigore della L. 189/2012 (Legge Balduzzi) e della 24/2017
(Legge Gelli ), entrambe secondo costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Per_8
Cass. civ n. 28994/2019) non retroattive e dunque non applicabili in questa sede.
Tanto premesso, in ipotesi di danni conseguenti a malpractice medica, la struttura sanitaria e il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con quanto ne consegue in termini di prescrizione e di onere probatorio.
Difatti, come sancito dalla nota sentenza della Cassazione n. 8556/2002, la fonte del rapporto tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata, è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto, per la struttura, sia l'obbligo di prestare vitto e alloggio al paziente, sia l'obbligo di mettergli a disposizione il personale medico e paramedico, oltre che le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di complicazioni o emergenze ( cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme,
Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno
2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004,
n. 13066).
La struttura sanitaria risponde per inesatto adempimento o per inadempimento ai sensi dell'art 1218 c.c., anche per il fatto doloso o colposo del dipendente o degli ausiliari, non dipendenti o collaboratori esterni, ai sensi dell'art 2049 c.c.
Da precisare che non rileva a tal fine, la circostanza che il medico sia stato scelto dal paziente, come confermato da numerose pronunce (Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698).
Ciò posto, in termini di onere della prova, ne deriva che il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto -fondato sul contatto sociale- e allegare l'inadempimento del medico ed il danno, resta invece a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento, ritenendosi superato il risalente orientamento giurisprudenziale a mente del quale, ai fini del riparto dell'onere probatorio, occorreva distinguere fra gli interventi di facile esecuzione da quelli di difficile esecuzione.
Occorrerà, invece, apprezzare il grado di diligenza e il corrispondente grado di colpa,
18 essendo obbligo del sanitario allegare e dare prova che la prestazione fosse di particolare difficoltà.
Fatte tali doverose considerazioni circa la fattispecie normativa di riferimento, si esaminerà in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
e da per decorrenza del termine prescrizionale decennale e, per quanto attiene CP_5
al diritto vantato da , sorella di , per decorrenza del termine Parte_3 Per_1
quinquennale di prescrizione entrambi eccepiti.
In proposito mette conto rilevare che il dies a quo della prescrizione in tema di azione di risarcimento del danno da malpractice medica, inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale, inizia a decorrere dal momento in cui si è avuto percezione della malattia, che nel caso in esame, va individuato nel giorno della nascita di Per_1
ossia il 18.04.2008.
Poichè la lettera di messa in mora interruttiva del termine prescrizionale è stata recapitata via PEC ad il 27.03.2018, a poco meno di dieci anni Controparte_1
dall'evento nascita, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Parimenti infondata è la medesima eccezione con riferimento al diritto vantato da
[...]
la cui qualità di sorella della bambina nata con malformazioni, rende Parte_3
la sua posizione sussumibile, al pari di quella della madre e del padre, nell'ambito del rapporto sociale da contatto qualificato, rientrando la sorella a pieno titolo fra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra struttura-medico e gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta.
Non si tratta infatti di danni rifessi, come prospettato dalle e dunque danno di CP_5
natura extracontrattuale, bensì di danno che rientra nell'effetto protettivo del contratto che si estende anche ai prossimi congiunti del nato malformato.
In tutti i casi in oggetto infatti, entrambi i genitori, nonché i fratelli e le sorelle della nata malformata, il termine di prescrizione è decennale (vedi anche Cass. 21715/13).
A sostegno di tale orientamento merita di essere citata la sentenza della Cassazione n.
16754/2012, in cui la Suprema Corte ebbe a ribadire: “va in questa sede affermato il
19 principio di diritto secondo il quale la responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confronti della madre nella qualità di parte contrattuale (ovvero di un rapporto da contatto sociale qualificato), anche al padre (come già affermato da Cass. n.
1448872004 e prima ancora da Cass. n. 6735/2002), nonché, alla stregua dello stesso principio di diritto posto a presidio del riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano
a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta. L'indagine sulla platea dei soggetti aventi diritto al risarcimento, difatti, già da tempo operata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al padre (di recente, ancora, da Cass. n. 2354/2010), non può non essere estesa, per le stesse motivazioni predicative della legittimazione dell'altro genitore, anche ai fratelli e alle sorelle del neonato, dei quali non può non presumersi l'attitudine a subire un serio danno non patrimoniale, anche a prescindere dagli eventuali risvolti e delle inevitabili eIGenze assistenziali destinate ad insorgere, secondo l'id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori. Danno intanto consistente, tra l'altro (..) nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione;
le quali appaiono invece non sempre compatibili con lo stato d'animo che ne informerà il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato.”
In tal senso anche le recenti sentenze Cass. n. 2675/18 e 30218/24.
Deve pertanto rigettarsi pertanto anche l'eccezione di prescrizione sollevata da per le medesime ragioni. Controparte_5
Passando al merito, occorre innanzitutto verificare se la condotta dei medici operanti nelle strutture convenute sia censurabile, in quanto foriera di responsabilità professionale.
20 La valutazione non può prescindere dall'analisi delle risultanze offerte dal Collegio peritale all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, della relativa integrazione e dalle risposte osservazioni espresse dai consulenti tecnici di parte.
La consulenza tecnica d'ufficio chiarisce la portata della patologia di cui soffre
[...]
denominata Artrogriposi Multipla Congenita (per brevità anche Persona_1
AMC), descrivendola come “una patologia indotta da un gruppo vasto ed eterogeneo di disordini genetici e consiste in contratture multiple delle articolazioni. Sono, infatti, più di 100 le sindromi genetiche che ne determinano l'insorgenza. Alcune di queste sono cromosomopatie (la trisomia 18 è quella più frequentemente associata a questa patologia), altre sono sindromi genetiche, trasmesse con modalità varie: autosomica dominante, autosomica recessiva, X-linked. Presenta un'incidenza tra 1 / 3.000 e 1 /
5.000 bambini nati vivi.”
Invero ciò che in questa sede rileva, è comprendere se all'epoca dei fatti, ovvero nel
2007, la patologia fosse diagnosticabile durante la fase dei controlli prenatali e nello specifico, se il rilevamento del piede torto congenito bilaterale, fosse segnale tale da dovere indurre i medici ad effettuare ulteriori controlli più approfonditi, al fine escludere che esso fosse indicativo della presenza di malformazioni ulteriori e più gravi.
Il Collegio peritale ha rappresentato alcuni dati rilevati da studi scientifici di casi simili, tra cui uno studio del 2013, che aveva valutato retrospettivamente le registrazioni di Persona 107 pazienti nati con dal 1990, concludendo nel senso che l'incapacità di monitorare il movimento fetale e di identificare le contratture, avesse portato per oltre il 75% dei feti a rimanere senza una diagnosi prenatale, tanto in epoca precoce, che tardiva, fino alla nascita.
Aggiungevano i CTU che “la presenza di qualche tipo di contrattura, o piede torto o mani serrate, non è raro e si osserva in 1/200 gravidanze”, sicché ogni volta che si rileva un singolo piede torto o una mano contratta, sarebbe necessario prestare attenzione anche all'esame di tutte le articolazioni, con una descrizione esatta del
21 numero di articolazioni colpite e ciascuna delle sue posizioni in flessione, estensione o dislocazione;
tutti gli organi sistemici dovrebbero essere valutati alla ricerca di ulteriori anomalie, con particolare riguardo alle anomalie cerebrali, polmonari, segni di ipoplasia e segni idropici: tutto indica un risultato sfavorevole, se presente all'inizio della gravidanza. La scoperta di una qualsiasi di queste anomalie dovrebbe indurre all'ulteriore ricerca di contratture.
Valutando le linee guida SIEOG 2006 vigenti all'epoca dei fatti ed alle quali i medici dovevano attenersi, i consulenti d'ufficio hanno acertato la correttezza dell'operato dei medici che ebbero ad effettuare gli esami sulla IG.ra all'epoca. Pt_1
Difatti nel II trimestre, furono eseguiti quelli volti a valutare la presenza delle ossa lunghe e delle estremità, come da linee guida riportate nell'elaborato.
Rimarcavano i CTU che il medico dell' aveva inoltre rilevato ben presto la CP_1
possibile sussistenza di piede torto bilaterale, poi confermata.
Ebbene, il Collegio peritale ha chiarito l'oggettiva difficoltà della diagnosi conclusiva o di sospetto della patologia di Artrogriposi: a riprova di ciò, adducono dati riportati dalla letteratura scientifica, secondo cui la diagnosi corretta di AMC viene riportata con una percentuale del 25%, mentre nel 75% di casi la diagnosi è omessa.
Peraltro, la difficoltà diagnostica della AMC, è confermata dalla circostanza che se è vero che la diagnosi avviene prettamente per via ecografica, è parimenti vero che essa non è agevolata nemmeno dai segni tardivi (correlati al III trimestre di gravidanza), poiché non sono segnali caratteristici al punto da consentire una diagnosi certa.
I CTU hanno risposto alle doglianze dei consulenti di parte attrice secondo cui all'esito della scoperta del piede torto bilaterale, sarebbe stato necessario effettuare una ecografia 3D per avere la diagnosi, osservando che tale tipologia di ecografia era stata introdotta negli anni 90, ma era stato necessario tempo affinché questa tecnologia fosse perfezionata. Ciò vuole dire che all'epoca dei fatti non tutti i macchinari ne erano provvisti e, ad ogni modo, non sussisteva alcuna linea guida che prescrivesse l'uso di questa metodica in caso di sospetto o risconto di patologia malformativa.
22 Quanto al piede torto bilaterale, il Collegio ha chiarito che si tratta di un soft marker, ovverosia marcatore soffice, di una patologia cromosomica detta trisomia 18, che all'epoca invitava a suggerire alla coppia l'approfondimento diagnostico tramite amniocentesi. Tale esame è stato effettuato dalla IG.ra alla 17^ settimana + 5 Pt_1
giorni, seguita un'ecografia morfologica alla 22^- 23^ settimana.
La valutazione dei CTU circa le immagini di tali esami, con riferimento alla qualità delle stesse ed alla durata dell'esame che da queste si evince, è di congruità e condivisibilità.
Concludevano dunque i CTU, escludendo profili di responsabilità professionale a carico dei medici che seguirono gli esami sulla IG.ra , poiché la Artrogriposi Pt_1
Multipla Congenita “in epoca prenatale presenta una estrema variabilità nella sua manifestazione clinica (contratture articolari in flessione o in estensione che interessano nel tempo una o più articolazioni) associandosi così ad una importante difficoltà diagnostica, che non avrebbe comunque potuto essere sospettata in base ai soli reperti ecografici disponibili”. La gestione clinica complessiva del caso in esame, dunque, non ha consentito di rilevare condotte cliniche manchevoli/inadeguate, né dal punto di vista ostetrico generale (prof. ), né da quello diagnostico- CP_10
ecografico”.
Alla richiesta di integrazione della CTU, il Collegio peritale ha risposto al quesito “se in presenza del diagnosticato piede torto del feto, in base alle conoscenze dell'epoca, tale processo patologico, fosse stato sufficiente, con apprezzabile grado di probabilità, per accertare il rischio di rilevanti anomalie o malformazioni nel feto, e nel caso specifico di quella di cui risultata affetta la bambina, ovvero per ritenere prudente procedere ad ulteriori e più approfonditi esami diagnostici”.
I CTU hanno ribadito che l'AMC è una patologia relativamente rara, il piede torto bilaterale è invece evenienza discretamente frequente, seppure di non facile individuazione con ecografia, soprattutto nel II trimestre di gestazione.
23 Una volta rilevato tuttavia, osservavano che il piede torto può essere sia condizione isolata che secondaria, associata ad altre patologie. Nel momento in cui questa anomalia è rilevata, ad essa si associa un valore di “campanello di allarme soft” per aneuploidie o alterazioni dei cromosomi.
L'amniocentesi nel caso della gravidanza della IGnora venne eseguita e preceduta Pt_1
da un approfondito, dettagliato, specifico e chiaro consenso informato, che spiegava quali fossero le patologie eventualmente rilevabili con l'esame, che esitò con risultato normale.
Aggiungono i CTU che le ecografie furono svolte con sufficiente diligenza ed accuratezza, ma purtroppo, nel caso di specie, non si poteva rilevare la rara anomalia esistente.
La consulenza tecnica d'ufficio è approfondita, esaustiva, eseguita con rigore logico scientifico, supportata da congrua letteratura scientifica e per tale motivo il giudicante ne condivide le conclusioni.
D'altra parte, le note critiche dei consulenti di parte attrice, non hanno apportato elementi idonei a confutare quanto rilevato dal collegio peritale.
Invero, questo giudice, ha posto al Collegio uno specifico quesito integrativo, in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione nella sentenza 653/21 ha precisato che “ai fini del diritto all'interruzione di gravidanza oltre i 90 giorni “non è necessario che la malformazione o la patologia del nascituro si sia già concretizzata, in modo da essere clinicamente e strumentalmente accertabile, me è sufficiente che sussistano processi patologici che possano provocare, con Parte_6
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”, sicchè ha
[...]
specificatamene invitato il Collegio peritale, anche tenendo conto della consulenza di parte attrice del Prof in atti, a fornire chiarimenti sul seguente punto: “se in Per_9
presenza del diagnosticato piede torto del feto, in base alle conoscenze dell'epoca, tale processo patologico, fosse stato sufficiente, con apprezzabile grado di probabilità, per accertare il rischio di rilevanti anomalie o malformazioni nel feto,
24 e nel caso specifico di quella di cui risultata affetta la bambina, ovvero per ritenere prudente procedere ad ulteriori e più approfonditi esami diagnostici”.
I CTU hanno risposo ne modo che segue: “Pertanto, si è presa visione della suddetta perizia del Prof. depositata in atti e relativa ad una Consulenza di parte attrice Per_9
per una patologia apparentemente analoga occorsa in altra sede, ad una coppia di altra regione nel 2005, con la quale viene stigmatizzata e censurata l'attività diagnostica del medico convenuto alla luce di elementi bibliografici e di considerazioni che naturalmente, nell'ambito specifico della attività di consulente di parte svolta dal Prof
tendevano ad indirizzare verso specifiche responsabilità la mancata diagnosi Per_9
di patologia. Esiste certamente una differenza fra i 2 casi che al dunque presentano la stessa conclusione postnatale: nel caso di specie ( ) è stato evidenziato nel secondo Pt_1
trimestre di gestazione, un quadro veritiero di piede torto, che viceversa non viene riportato pur essendo presente (mancata diagnosi) nel caso similare allegato in atti. Si ritiene, in generale, che la CTU già depositata abbia chiarito diversi aspetti ed in particolare quelli legati ad una oggettiva difficoltà di diagnosi di tale condizione, all'epoca dei fatti (25% di riscontri positivi contro il 75% di mancata diagnosi) cosi come ai giorni nostri. Del resto, anche il Prof nel suo ruolo di CTP, nella Per_9
relazione esaminata non può che concludere come segue: Tale condizione rappresenta una patologia relativamente rara (da 1/3000 a 1/10000 …… non si specifica se concepiti, nati vivi o anche feti abortiti o nato morti) e sicuramente di non semplice diagnosi soprattutto nei primi due trimestri di gravidanza” ed ancora: Data la severità delle limitazioni di movimenti alla nascita, necessariamente tali alterazioni dovevano essere presenti già in utero ed essere certamente identificabili nel terzo trimestre”. Ed ancora “nel caso in oggetto si può ragionevolmente affermare che dette alterazioni erano già presenti e quindi diagnosticabili già dal II trimestre di gravidanza”. Ora, pur apprezzando lo stile ed i contenuti dell'elaborato del Prof. si deve però Per_9
evidenziare che, oltre alla già citata rarità della patologia di cui al caso di specie con la quale si concorda in quanto dato statistico obiettivo, va sottolineato come uno
25 specialista, nel corso di una carriera mediamente lunga, possa vedere e gestire uno-due casi di questo tipo, o forse nessuno. Pertanto, in disaccordo con le conclusioni del Prof.
occorre ribadire che: -trattandosi di patologia congenita, essa era sicuramente Per_9
presente, nei termini di un divenire certo, anche in epoca precoce di gravidanza e quindi anche nel secondo trimestre;
-si coglie la contraddizione nella relazione del prof.
per quanto riguarda il passaggio riportato in precedenza dove si afferma che Per_9
la patologia, oggettivata come di difficile diagnosi nei primi due trimestri di gravidanza, aveva già delle alterazioni diagnosticabili sempre nel II trimestre di gravidanza. Delle due, l'una! A questo punto i CTU sono concordi nel rispondere al quesito integrativo formalizzato dal IG. Giudice, come segue. La diagnosi di piede torto, peraltro bilaterale, è evenienza discretamente frequente e di non sempre facile individuazione con l'ecografia ostetrica in particolare nel corso del secondo trimestre di gestazione. Si tratta di una anomalia che può essere isolata o essere secondaria o associata a problematiche di ordine cromosomico, genetico-sindromico, neurologico o scheletrico come accaduto nel caso di specie all'artrogriposi. Ovviamente non si può dedurre che la presenza accertata di piede torto, apparentemente isolato anche se in forma bilaterale, possa e debba essere di fatto associata costantemente ad altre patologie, di qualunque tipo esse possano essere. Tale anomalia è stata comunque puntualmente evidenziata da tutti coloro che hanno sottoposto a controllo ultrasonografico la gravidanza della IGnora dal secondo trimestre in poi. In Pt_1
accordo con questo rilievo, al quale ai tempi si attribuiva, ed ancora oggi si attribuisce anche un valore di campanello di allarme (marcatore soffice) per aneuploidie o alterazioni dei cromosomi, la gravidanza veniva controllata tramite amniocentesi con risultato normale. Prima di procedere con l'atto operativo invasivo, si esegue di rito una consulenza informativa per la paziente o per la coppia, che illustra finalità e rischi dell'esame, ma anche il tipo di patologia che ne genera l'indicazione e le possibilità di complicanze, nel caso di specie anche neurologiche e scheletriche ad essa legate. Non sono state richieste seconde opinioni. Relativamente alle associazioni con
26 problematiche di ordine neurologico, lo studio del sistema nervoso centrale e del rachide condotto con l'ecografia non ha avuto riscontri sospetti in tal senso, come peraltro evidenziato in epoca successiva alla nascita. Il problema artogriposi può essere indagato con l'ecografia tradizionale (non 3D né risonanza magnetica). Il momento diagnostico probante è rappresentato dallo studio degli arti sia dal punto di vista dei segmenti anatomici che relativamente ai movimenti. Nel caso di specie, gli esami ecografici sono stati condotti in epoca adeguata ed approfonditamente ricontrollati in ambito peritale. Essi risultano eseguiti con sufficiente diligenza ed accuratezza, ma non sono evidentemente stati sufficienti a rilevare la rara anomalia esistente, identificata dopo la nascita. Si ribadisce che i referti rilasciati parlano ed attestano la ripetuta visualizzazione dell'attività motoria del feto: Attività motoria fetale: Presente con normali pattern motori e che non vi è a disposizione alcun supporto iconografico o video per confutare quanto riportato. Il criterio tempo di durata dell'esame dedotto dagli orari documentati in foto non è idoneo, per chi abitualmente utilizza l'ecografia ostetrica, a identificare la qualità e la competenza posta nel corso della prestazione richiesta. Per meglio esplicitare il concetto, si può condurre un esame di oltre 40 minuti, e concentrare il tempo dell'iconografia in 5 minuti per l'acquisizione delle immagini ritenute dall'operatorie utili ai fini diagnostici.
Nulla esiste in termini di linee guida e ancor meno nulla esisteva ai tempi, in merito alla durata ed alla memorizzazione su supporti degli esami ecografici eseguiti in gravidanza. Le convenute hanno infatti provato che i medici avevano agito conformemente alle metodiche del tempo e con la diligenza loro richiesta, e che, nel caso in esame, nessuna malptractice medica per omessa diagnosi poteva loro addebitarsi. Infatti, incontestata la rarità dell'Artrogriposi Multipla Congenita e la difficoltà di diagnosticarla, soprattutto all'epoca dei fatti, non va sottovalutato il fatto che dalle ecografie risultavano assenti ulteriori fattori di allarme, posto che il solo piede torto bilaterale non poteva costituire condizione di per sè indicativa di tale
27 patologia. Invero, dalle ecografie emergeva la normale motilità del feto e, in generale, le risultanze delle ecografie eseguite con rigore durante la gestazione della IG.ra
erano nella norma e non evidenziavano purtroppo alcun altro elemento di Pt_1
sospetto, indicatore di possibile altra patologia più grave. Pertanto, alla luce degli elementi a disposizione dei sanitari, non vi era alcun ragionevole motivo nemmeno per conIGliare alla di eseguire esami diagnostici più approfonditi”. Pt_1
Alla luce delle considerazioni svolte, essendo stato accertato che non vi è stata una colpevole omessa diagnosi, né una colpevole omessa informazione su presumibili rischi di gravidanza indesiderata e dunque privazione del diritto di interrompere la gravidanza o di prepararsi psicologicamente ad affrontare la nascita di un figlio con gravi malformazioni congenite, rilevata l'assenza di responsabilità professionale delle parti convenute, considerato assorbito ogni altro rilievo ed eccezione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione totale delle spese legali tra le parti, in ragione della complessità dal punto di vista anche medico-scientifico, del caso trattato.
Le spese di CTU vanno invece poste interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in proprio e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
e , nei confronti di e della Persona_1 Pt_3 Controparte_1 [...]
nonché sula domanda di manleva proposta dalla prima nei Controparte_3
confronti di così provvede: Controparte_5
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) compensa interamente tra le parti le spese legali;
3) pone le spese di CTU a carico di parte attrice, così come liquidate con decreto in atti e precisamente in euro 1.300,00 per ciascun CTU e precisamente in favore della
28 dott.ssa e del prof. , salvo che siano state dagli stessi Persona_6 Persona_7
attori già versate.
Così deciso in RO il 4.4.2025
Il Giudice
Ornella Baiocco
29