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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Daniela Linarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1233 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...], RAe in proprio ed in qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale, unitamente ad (sposata nata il [...] a [...] Persona_1 Pt_1
RAe, della minore nata il [...] – Sao Paulo – RA;
Persona_2
nato il [...] a [...] -RAe in proprio ed in qualità di esercente la potestà Persona_3 genitoriale -unitamente a nata il [...] a [...]- Persona_4
RAe (sposata Melfi) del minore nato il [...] a [...]-RAe; Persona_5
nato il [...] a [...]-RAe; Persona_6
(sposata ) nata il [...] a [...] RAe; Persona_7 Per_8
, nata il [...] a [...] -RAe; Parte_2
, nato il [...] a [...]-RAe; Persona_9
, nata il [...], – Borborema – RA;
Persona_10
(sposata Lima), nata il [...]-San LO- RAe;
Persona_11
nato il [...] a [...]- RA;
Persona_12 , nato il 05.02.1983 – Sao Paulo - RA) in proprio ed in qualità di Parte_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a (sposata ) nata il Persona_13 Per_7 06.05.1987 – Goiania – RA) - del minore nato il 20.02.2023 – Persona_14
Goiania - RA) ;
(14.06.1993 – Sao Paulo - RA) ; Parte_4
nata il 28.01.1959 – Itapolis – RA) ; Parte_5
nata il (01.06.2002 – Sao Paulo – RA; Parte_6
nata il 28.10.2003 – Sao Paulo - RA) ; Persona_15
nato il 27.06.1981 – Sao Paulo - RA) in proprio ed in qualità di Parte_7 esercente la potestà genitoriale – unitamente a , - della minore Controparte_1 [...]
[...] 17.08.2017 – RA) ; Persona_16 Per_17
(25.06.1990 – Sao Paulo - RA); Parte_8
nato il 21.09.1987 – Sao Paulo - RA); Parte_9
(sposata ) nata il [...] – Sao Paulo -RA; Persona_18 Per_19
nato il 10.06.1990 – Sao Paulo - RA); Parte_10
Per_
(sposata (18.06.1991 – Sao Paulo - RA) in proprio ed in Persona_20 qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a nata il [...] – Ourinhos Persona_22 Per_1
– RA)- del minore (21.10.2021 – - RA) ; Persona_23
nato il 07.02.1998 – Sao Paulo - RA;
Controparte_2
(sposata LV ) (22.11.1967 – Sao Paulo - RA); Persona_24
nata il [...] – Sao Paulo - RA); Parte_11
nata il (28.12.1993 – Sao Paulo - RA); Parte_12
nata il 24.03.1980 – Sao Paulo – RA) in proprio ed in qualità di esercente Parte_13 la potestà genitoriale – unitamente a nata il [...] – Embu – RA) - del Persona_25 Per_1 minore nato il [...] – - RA, tutti elettivamente domiciliati in Persona_26 Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, (Cod. Fisc.: – C.P.F. ) che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._1 C.F._2 in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 10 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_3 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_27
, nato il [...] a [...], provincia di Cosenza (all.to 37) sposato con
[...] Persona_28
(all.to 38) e mai naturalizzatasi brasiliano (all.39) e non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione, trasmettendo la cittadinanza italiana validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che a seguito dell'unione coniugale con Persona_27 nascevano: il 17.08.1913 a Nova America-RAe, (all.40), Persona_28 Persona_29
il 15.08.1920 (all.44), il 21.07.1931,(all.49) Persona_30 Persona_31
il 23.08.1938 ad Itapolis RAe (all.53). Persona_32
A) Discendenza Persona_29
sposava e dall'unione coniugale nasceva il 21.02.1952 a San LO -
[...] Controparte_4
RAe, (all.42.) Persona_33
A.1) sposava e nascevano l'8.02.1979, (all.1) a San Paulo- Persona_33 Persona_34 Parte_1 RAe e l'1.05.1981,( all.4) odierni ricorrenti. Persona_3
A.2) Dall'unione di in data 11.10.2012 nasceva a San Paulo RAe, Parte_1 Persona_2
(all.3) odierna ricorrente.
[...]
A.3 Dall'unione di nascevano: il 03.11.1999 (doc.7) e Persona_3 Persona_6 [...] il 02.02.2016 a San Paulo -RAe (doc.6). Persona_5
B) Discendenza Persona_30
Dall'unione coniugale di nascevano: (all.45) il Persona_30 Parte_14
28.04.1946 a Itapolis -RAe, , (all.11) il 13.07.1956, a Borborema-RAe Persona_10 ed il 28.01.1959, (doc.48) a Itanapolis-RAe, odierni ricorrenti. Parte_5
B.1) Dall'unione di nasceva il 16.08.1973 a San Parte_14 Persona_7
Paulo -RAe.
B.1.1 Dall'unione di con (doc.46) Per_7 Persona_7 Persona_35 nascevano: il 13.01.2001 (all.9) e Parte_2 Persona_9
(all.10) il 27.03.2004 a San Paulo-RAe.
[...] B.2) Dall'unione di nascevano in data 28.07.1980 Persona_10 Persona_11
(all.12), in data 05.02.1983 (all.14) a San LO RAe e
[...] Parte_3 in data 14.06.1993 a San paolo-RAe, (all.17) odierna ricorrente. Parte_4
B.2.2)Dall'unione di con (all.47) nasceva Per_11 Persona_36 [...]
il 14.03.2005 a Rio De Janeiro (all.13). Persona_12
B.3.2) Dall'unione di nasceva il 20.02.2023 a Goania -RA, Parte_3
(all.16) Parte_15
C) Discendenza di Persona_31
Dall'unione di con (all.50) nasceva il Persona_31 Persona_37 Persona_38
14.01.1963 a Taboa Da Serra -RA (all.51).
C.1.Dall'unione di con (all.52) nasceva Persona_38 Persona_39
l'01.06.2002 (all.19). Parte_6
D) Discendenza Persona_32
Dall'unione di con (all.54) nascevano: Persona_32 Persona_40 Parte_16 il 25.12.1957 (all.55) a San LO- RAe, l'08.05.1959 a San LO- Parte_17
RAe (all.61), il 24.05.1964 a San LO-RA (all.62), Parte_18 Parte_19
il 26.04.1966 (all.25), il 22.11.1967 a san LO-RA (all.31) e e
[...] Persona_24 Pt_8 il 24.03.1980 a San Paulo-RA (all.34). Parte_13
D.1) Dall'unione di nasceva il 28.10.1974 Parte_16 Persona_41
a San LO -RA (all.56) e il 27.06.1981 a San Paulo-Brasi (all.21). Parte_20
D.1.1.Dall'unione di con Persona_41 Parte_21
(all.57) nasceva il 28.10.2003 e (all.20). Persona_15 Per_15
D.2.1.Dall'unione di con Parte_20 Persona_42
(all.59) nasceva il 17.08.2017 a CO -RA (all.22). Persona_16
D.2) Dall'unione di con (all.61) nasceva Parte_17 Persona_43 il 25.06.1990 a San LO-RA (all.23). Parte_8
D.3) Dall'unione di nasceva il 21.09.1987 a San Parte_18 Parte_9
LO RA (all.24).
D.4 Dall'unione di con nascevano Parte_19 Persona_44 [...]
il 10.06.1990 (all.26) il 18.06.1991 (all.27) a San Parte_10 Persona_20
Paulo-RA e il 07.02.1998 a San Paulo-RA (all.30). Parte_22
D.4.1) Dall'unione di nasceva il 21.10.2021 Persona_20 [...]
a CO RA (all.29). Persona_23 D.5) Dall'unione di con nasceva il Per_24 Persona_45 Parte_11
05.01.1990 a San LO-RA (all.32) e il 28.12.1993 a San LO-RA Parte_12
(all.33).
D.6) Dall'unione di nasceva il 28.05.1917 a CO RA (all.36). Pt_13 Persona_26
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha depositato conclusioni non afferenti all'oggetto del ricorso.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Malito, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in RAe, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_23
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Pt_24 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San
LO (RAe) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa .
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in RAe.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_27 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_3 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il
Il Giudice dott. Daniela Linarello