Ordinanza cautelare 15 aprile 2010
Sentenza 1 febbraio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/02/2011, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02477/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2009, proposto da:
IA CA IN, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cerasoli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Verona;
nei confronti di
RG LE, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Giantin, AN Spiazzi, con domicilio eletto presso Mario Giantin in Venezia, San Salvador, 5134;
per l'annullamento
della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva relativa ai docenti della Scuola Secondaria II^ grado predisposta dall'U.S.P. di Verona, III^ fascia per la classe di concorso A037 per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 approvata con decreto del Direttore dell'U.S.P. di Verona prot. n. 15118/C/07.c del 10/8/2009 in esecuzione del decreto del Direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 42 dell'8/4/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di RG LE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori S. Cerasoli per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Muscarello per l’Amministrazione resistente e NC Spiazzi, su delega di AN Spiazzi, per il controinteressato G. LE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente premette in fatto che in data 11.5.2009 presentava domanda di aggiornamento del punteggio per il biennio 2009/2011 in ordine alle graduatorie ad esaurimento predisposte dall’U.S.P. di Verona, III fascia, per la classe di concorso A037 (Storia e Filosofia) in esecuzione del decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 42 dell’8.4.2009.
Precisa che è inclusa nella graduatoria provinciale ad esaurimento di III fascia, relativa al personale docente delle scuole secondarie, di II grado, classi di concorso a037 (Storia e Filosofia) a partire dall’anno scolastico 2000/2001.
Avendo prestato servizio di insegnamento sia nella classe di concorso A346 (Lingua e Civiltà Straniera – Inglese) sia nella classe A037 ha richiesto che il punteggio corrispondente a tale servizio anteriormente attribuito nella graduatoria relativa alla classe A346 (Inglese) le fosse computato nella graduatoria relativa alla classe A037 (Storia e Filosofia).
In data 14.7.2009, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria e il 3.8.2009 quella definitiva, ulteriormente ripubblicata il successivo 10.8.2009 a causa della presenza di errori materiali.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:
1)violazione della tabella di valutazione dei titoli approvata con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 42 del 4.4.2009, punto B.3, lett f) n. 1, violazione art. 3 della L. n. 241/90, difetto di motivazione.
A sostegno della modificabilità della scelta della graduatoria ove far valere il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti si deve invocare il tenore della norma che non consente di ritenere che il legislatore abbia inteso limitare la scelta al solo servizio non già valutato e che l’eventuale scelta già fatta ne precluderebbe una nuova in sede di aggiornamento della propria posizione in graduatoria diversamente opinando la precisazione che la scelta in parola spetta “a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004 perderebbe di significato.
Nessuna intenzione da parte del legislatore di considerare come immodificabile la scelta, a suo tempo fatta, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti.
Quanto detto trova conferma nelle stesse note ed istruzioni allegate alla domanda di aggiornamento laddove al punto 18, si trova precisato che i servizi prestati contemporaneamente in più insegnamenti e in più classi di concorso costituiti, cioè, dai periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, possono essere indicati per una sola graduatoria a scelta dell’interessato.
Si è costituita l’intimata Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
All’udienza del 10 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Consiglio di Stato in sede di giudizio cautelare non ha condiviso la posizione assunta da questa Sezione ed ha rilevato che il ricorso deve ritenersi infondato "avuto riguardo all'articolo 1, comma 7, decreto ministeriale 42/2009 e al punto B3 lettera f)".
Questo Collegio a fronte della citata pronuncia resa dal Giudice d'appello ritiene di adeguarsi all'opzione ermeneutica fatta propria dal giudice stesso pur nella consapevolezza che la normativa in questione (e ciò d'altra parte lo riconosce lo stesso Consiglio di Stato) non si presta ad una facile lettura né ha una facile individuazione della ratio sottostante;ratio che verosimilmente potrebbe rinvenirsi nell’esigenza di rendere stabili e certe le graduatorie, una volte formate.
In buona sostanza deve ragionevolmente ritenersi che il citato articolo 1 comma settimo del menzionato Decreto Ministeriale nel prevedere che "al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007 termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto direttoriale 16 marzo 2007 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro alla suddetta data del 19 aprile 2007 " abbia effettivamente inteso escludere che l'insegnante già inserito in una graduatoria (relativa ad una determinata materia) qualora scelga un insegnamento diverso non possa poi far valere (ai fini della formazione della graduatoria relativa alla nuova materia) titoli già posseduti alla data del 19 aprile 2007 e che erano già stati presentati all'amministrazione e cioè già utilizzati in una pregressa graduatoria.
Sembra confortare tale opzione interpretativa il punto B.3 lettera f) di cui all'allegato 2 del medesimo Decreto secondo il quale "il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'anno scolastico 2003-04".
Alla luce delle svolte argomentazioni e in aderenza a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in sede cautelare il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La complessità della vicenda sotto il profilo normativo consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO