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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/09/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 5842
2024 contenzioso vertente
TRA appresentata e difesa dall' Avv. NOBILE ANGELO Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA convenuto
avente ad oggetto: Ripetizione di indebito (assegno di invalidità civile periodo novembre 2019 – giugno 2024)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
CP_ Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato la dichiarazione di inefficacia della nota 28.05.2024; parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice, anche perché l'istituto non aveva mai sostenuto la sussistenza dell'indebito.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il CP_ difensore anticipatario di parte ricorrente;
non essendovi alcuna prova che l' avesse comunicato alla ricorrente i modelli TE08 con cui aveva ricostituito la prestazione , decisione di cui l'attrice è venuta a conoscenza solo dalla lettura della memoria difensiva dell'istituto.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto inefficace la nota del
28.05.2024; CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore ex art. 93 c.p.c. dell'Avv. NOBILE ANGELO.
Taranto, 24/09/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 5842
2024 contenzioso vertente
TRA appresentata e difesa dall' Avv. NOBILE ANGELO Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA convenuto
avente ad oggetto: Ripetizione di indebito (assegno di invalidità civile periodo novembre 2019 – giugno 2024)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
CP_ Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato la dichiarazione di inefficacia della nota 28.05.2024; parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice, anche perché l'istituto non aveva mai sostenuto la sussistenza dell'indebito.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il CP_ difensore anticipatario di parte ricorrente;
non essendovi alcuna prova che l' avesse comunicato alla ricorrente i modelli TE08 con cui aveva ricostituito la prestazione , decisione di cui l'attrice è venuta a conoscenza solo dalla lettura della memoria difensiva dell'istituto.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto inefficace la nota del
28.05.2024; CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.000,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore ex art. 93 c.p.c. dell'Avv. NOBILE ANGELO.
Taranto, 24/09/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)