Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 256/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.256/2022, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente tra (C.F. ), luogo di nascita: Parte_1 C.F._1
(SA), data di nascita: 30/06/1956, col ministero/assistenza dell'avv. Parte_2
BASTA ROCCO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio
- ricorrente -
e
(C.F. ), luogo di nascita: OS Controparte_1 C.F._2
(SA), data di nascita: 30/01/1949 col ministero/assistenza dell'avv. PERILLI ANNAMARIA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI Le parti concludevano come da relativo verbale MOTIVAZIONE All'esito della disposta trasformazione in congiunto del procedimento di separazione giudiziale inizialmente introdotto da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 2.3.2022, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto, CP_1 previo accordo raggiunto all'udienza del 20.1.2025, di pronunciare alle concordate condizioni la separazione in relazione al matrimonio contratto in in data 16/08/1976 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di con atto Anno 1976 Parte_2
Numero 12 Parte II Serie A Ufficio 1).
Dal matrimonio nascevano tre figli, tutti maggiorenni.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta dalle parti.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi per lungo tempo, unitamente alle risultanze processuali e alle dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o, comunque, da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunziati i provvedimenti presidenziali provvisori, la causa, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, veniva assegnata a sentenza all'udienza del 17.2.2025, mediante trattazione scritta, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti congiuntamente chiesto la trasformazione del rito, con richiesta di conferma dell'ordinanza presidenziale in data 7.7.2022, secondo cui: “…AUTORIZZA i coniugi
[...]
e a vivere separatamente;
ASSEGNA la casa coniugale sita in CP_1 Controparte_2
CC (SA) alla via Gammavona, n. 12 a RICONOSCE a favore di Controparte_2
un assegno di mantenimento pari a euro 150,00 mensili e a favore del figlio Controparte_2 [...] la somma di euro 120,00 mensili , ponendoli a carico di con decorrenza dal Per_1 Controparte_1
2/3/2022…”;
Sulle spese
Alla stregua dei medesimi accordi, le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi, (C.F. Parte_1
), luogo di nascita: OS (SA), data di nascita: C.F._1
30/06/1956, e (C.F. ), luogo di nascita: Controparte_1 C.F._2
OS (SA), data di nascita: 30/01/1949; secondo le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale in data 7.7.2022;
b) dichiara rinunciata e comunque abbandonata ogni altra domanda;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
d) manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, Camera di Consiglio del 25/2/2025. Il giudice estensore Il Presidente
dott. Carmine Esposito d.ssa Elvira Bellantoni