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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 217/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 217/2022 R.G. promossa da:
P. IVA e C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Nocera Superiore (SA), via Lainia n. 184, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe fiore, PEC
e Giuseppa Rainone, PEC Email_1
entrambi del foro di Torino, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torino, via Cavalli n. 42
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Milano, viale Bacchiglione n. 16, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
1 Elisabetta Bressan del foro di Varese, PEC Email_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via dei Campigli n. 15
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione in data 12 febbraio 2022, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1000/2021, emessa dal Tribunale di Cuneo,
pubblicata il 2 dicembre 2021 e notificata il 14 gennaio 2022.
si è costituita in appello nelle forme e Controparte_1
nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito dell'intervenuto fallimento del Parte_1
comunicato dall'avv. Elisabetta Bressan alla Corte e alla parte Appellata, unitamente alla produzione della relativa sentenza di fallimento, questa Corte, nel corso dell'udienza tenutasi in data 1° giugno 2022, rilevato non essere intervenuta sino a quella data costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, nel corso della predetta udienza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse
2 richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
3
R.G. 217/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 217/2022 R.G. promossa da:
P. IVA e C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Nocera Superiore (SA), via Lainia n. 184, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe fiore, PEC
e Giuseppa Rainone, PEC Email_1
entrambi del foro di Torino, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torino, via Cavalli n. 42
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Milano, viale Bacchiglione n. 16, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
1 Elisabetta Bressan del foro di Varese, PEC Email_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via dei Campigli n. 15
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione in data 12 febbraio 2022, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1000/2021, emessa dal Tribunale di Cuneo,
pubblicata il 2 dicembre 2021 e notificata il 14 gennaio 2022.
si è costituita in appello nelle forme e Controparte_1
nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
A seguito dell'intervenuto fallimento del Parte_1
comunicato dall'avv. Elisabetta Bressan alla Corte e alla parte Appellata, unitamente alla produzione della relativa sentenza di fallimento, questa Corte, nel corso dell'udienza tenutasi in data 1° giugno 2022, rilevato non essere intervenuta sino a quella data costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, nel corso della predetta udienza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse
2 richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
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