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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5039/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5039/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
contro
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
deceduto) Controparte_9
CP_10
Controparte_11
CONVENUTI
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
CP_15
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 31 gennaio 2025 alle ore 13:20 innanzi al dott. Elisabetta Verducci, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bugugnoli. Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 Per - - - - CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- - - CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
- - – –
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
l'avv. Giuseppe Spedicato. Controparte_11
Per - - - Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
nessuno compare. CP_15
Il GOT invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bugugnoli precisa le conclusioni come da memoria conclusionale autorizzata depositata in data
23/01/2025 alla quale si riporta integralmente.
L'avv. Spedicato precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, previa revoca dell'ordinanza del 13/12/2024 con la quale parte attrice è stata ammessa ad una produzione documentale tardiva ed inammissibile.
I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi
L'avv. Bugugnoli fa presente di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo dal Comune di Senigallia in epoca successiva al deposito della seconda memoria ex art. 171 ter cpc e pertanto la sua produzione non è tardiva.
L'avv. Spedicato eccepisce che la richiesta all'autorità amministrativa non è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 171 n. 2 ter e comunque nessuna prova di tale richiesta è stata offerta;
precisa altresì che la richiesta è stata inoltrata da soggetto estraneo al presente Parte_4 procedimento e l'autorizzazione è stata richiesta per un'area identificata alla via Paganini n.11, mentre l'area oggetto di causa si trova in via Paganini n. 1.
L'avv. Bugugnoli fa presente riguardo al voto dell'assemblea condominiale del 31/01/2023, che la sig.ra non aveva compreso la portata della decisione. Pt_2
L'avv. Sperticato contesta la ricostruzione di parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento probatorio
Dopo la discussione orale, i procuratori delle parti esonerano il GOT dalla successiva riconvocazione per la lettura della sentenza.
Alle ore 17:00 il GOT riapre il verbale e all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura assenti le parti.
Il GOT
dott.ssa Elisabetta Verducci
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Verducci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5039/2023 R.G. promossa da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentatati e difesi dall'avv. Laura Bugugnoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Mondolfo (PU) alla Via Molise n. 2, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
Attori contro
( - ( CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
( - ( - Controparte_3 C.F._5 CP_4 C.F._6
( ) - ( ) - CP_4 C.F._7 Controparte_5 C.F._8
( ) - Controparte_6 C.F._9 Parte_3
( ) - ( ) – C.F._10 Controparte_8 C.F._11 CP_10
( ) – ( ), rappresentatati e difesi C.F._12 Controparte_11 C.F._13 dall'avv. Giuseppe Spedicato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad Ancona in C.so
Garibaldi n. 144, in virtù di delega posta in calce all'atto di costituzione e risposta
Convenuti
( ) - Controparte_12 C.F._14 Controparte_13
( ) - ( ) - C.F._15 Controparte_14 C.F._16 [...]
) CP_15 C.F._17
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 6 1) Dichiarare acquisita per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. da parte degli attori Signori
e , la proprietà o in subordine qualsiasi altro diritto reale, sul Parte_1 Parte_2
terreno situato nel Comune di Senigallia (AN), individuato al catasto Terreni del Comune di
Senigallia al Foglio 6, particella 495, (ente urbano), di mq 38,20, delineato nella planimetria in atti;
2) Ordinare ai competenti Uffici del Catasto e della Conservatoria dei registri immobiliari le trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronunciata usucapione, con esonero per detti uffici da ogni e qualsiasi responsabilità:
3) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese, onorari di causa, oltre accessori per legge.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda di parte attrice per tutte le causali in narrativa perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano di possedere da oltre venti anni uti domini e in modo pacifico, esclusivo e pubblico una porzione di corte condominiale di mq 38,20, posta in adiacenza alla loro abitazione, sita nel Comune di Senigallia e individuata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Fg. 6, p.lla 495.
Assumevano gli attori che l'utilizzo, di detta porzione di terreno, come corte esclusiva, ha avuto inizio sin dall'acquisto del loro appartamento avvenuto in data 11 novembre 1993; affermavano, inoltre, di aver provveduto dapprima ad installare un cancello carrabile della larghezza di ml 2,10 e successivamente una recinzione ed un manufatto per adibire il frustolo di terreno anche ad autorimessa.
In data 11/10/2023 la d.ssa Alessandra Filoni assegnava la causa al giudice che scrive.
Istaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, i sigg. CP_1 [...]
CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , e si costituivano
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_10 Controparte_11
per contestare la fondatezza della domanda spiegata dagli attori e ne chiedeva il rigetto.
Sostenevano infatti i condomini convenuti che l'area circostante l'edificio era comune come indicato nell'art. 2 del Regolamento condominiale, approvato il 16/02/2010 dal sig. anche quale Pt_1
rappresentante della sig.ra sostenevano, pertanto, che detto uso della corte comune avveniva Pt_2
nei limiti e con le facoltà dell'art. 1102 c.c.
Precisavano, infine, che all'Assemblea del 31/01/2023, presente la sig.ra anche quale Pt_2 rappresentante del sig. i condomini approvavano all'unanimità “di far ritornare l'area esterna Pt_1
pagina 4 di 6 ad uso comune di tutti i condomini come di fatto è”, e sempre a voto unanime decidevano di richiedere alcuni preventivi di spesa “per sistemare l'area esterna livellando il terreno con lo stabilizzato e finitura finale a ghiaia lavata. I preventivi verranno discussi ad una prossima riunione straordinaria”.
Sostenevano, pertanto, che gli attori, attraverso il suddetto voto, hanno dimostrato di essere pienamente consapevoli della natura condominiale dell'area.
Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.
I sigg. e rimanevano Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
contumaci
Preso atto dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita con l'esame di testi indicati da entrambe le part, nonché con la produzione documentale.
Con ordinanza del 13/12/2024 veniva ammessa la produzione di un provvedimento amministrativo esibito in corso di causa e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Allorquando si agisce in giudizio per l'usucapione della quota del comproprietario occorre tener presente l'ulteriore principio in base al quale chi è nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
"animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cfr. Cass. 24781/2017).
Ciò posto, la domanda di usucapione proposta da e non può essere Parte_1 Parte_2
accolta per le ragioni di seguito esposte.
Dalle risultanze processuali è emerso che in data 31 gennaio 2023 la sig.ra partecipava Parte_2 all'assemblea di condominio, anche in rappresentanza del sig. ed esprimeva insieme a Parte_1
tutti gli altri condomini (votazione all'unanimità) il voto favorevole affinché l'area condominiale, in precedenza assegnata all'uso esclusivo di ciascun condomino, ritornasse nella disponibilità del
. Parte_5
pagina 5 di 6 Secondo l'insegnamento della Cassazione il verbale dell'assemblea condominiale ha valore di confessione stragiudiziale (Cassazione, Sezione seconda, del 9 novembre 2009, n. 23687)
Con tale dichiarazione, pertanto, parte attrice ammette consapevolmente di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al ovvero che l'area de quo è condominiale. Parte_5
Ne segue che il possesso esercitato da parte attrice sul frustolo di terreno non è mai stato uti dominus, ma uti condominus.
Quanto dichiarato dagli attori nella delibera condominiale, infatti, è logicamente incompatibile con la domanda di usucapione e ne costituisce implicita rinuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua dei criteri dettati dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente, nella misura dei valori minimi, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00, oltre IVA, CPA e 12,50 % per spese generali;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 31/01/2025
Il GOT
dott.ssa Elisabetta Verducci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5039/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
contro
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
deceduto) Controparte_9
CP_10
Controparte_11
CONVENUTI
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
CP_15
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 31 gennaio 2025 alle ore 13:20 innanzi al dott. Elisabetta Verducci, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bugugnoli. Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 Per - - - - CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- - - CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
- - – –
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
l'avv. Giuseppe Spedicato. Controparte_11
Per - - - Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
nessuno compare. CP_15
Il GOT invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bugugnoli precisa le conclusioni come da memoria conclusionale autorizzata depositata in data
23/01/2025 alla quale si riporta integralmente.
L'avv. Spedicato precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, previa revoca dell'ordinanza del 13/12/2024 con la quale parte attrice è stata ammessa ad una produzione documentale tardiva ed inammissibile.
I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi
L'avv. Bugugnoli fa presente di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo dal Comune di Senigallia in epoca successiva al deposito della seconda memoria ex art. 171 ter cpc e pertanto la sua produzione non è tardiva.
L'avv. Spedicato eccepisce che la richiesta all'autorità amministrativa non è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 171 n. 2 ter e comunque nessuna prova di tale richiesta è stata offerta;
precisa altresì che la richiesta è stata inoltrata da soggetto estraneo al presente Parte_4 procedimento e l'autorizzazione è stata richiesta per un'area identificata alla via Paganini n.11, mentre l'area oggetto di causa si trova in via Paganini n. 1.
L'avv. Bugugnoli fa presente riguardo al voto dell'assemblea condominiale del 31/01/2023, che la sig.ra non aveva compreso la portata della decisione. Pt_2
L'avv. Sperticato contesta la ricostruzione di parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento probatorio
Dopo la discussione orale, i procuratori delle parti esonerano il GOT dalla successiva riconvocazione per la lettura della sentenza.
Alle ore 17:00 il GOT riapre il verbale e all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura assenti le parti.
Il GOT
dott.ssa Elisabetta Verducci
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Verducci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5039/2023 R.G. promossa da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentatati e difesi dall'avv. Laura Bugugnoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Mondolfo (PU) alla Via Molise n. 2, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
Attori contro
( - ( CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
( - ( - Controparte_3 C.F._5 CP_4 C.F._6
( ) - ( ) - CP_4 C.F._7 Controparte_5 C.F._8
( ) - Controparte_6 C.F._9 Parte_3
( ) - ( ) – C.F._10 Controparte_8 C.F._11 CP_10
( ) – ( ), rappresentatati e difesi C.F._12 Controparte_11 C.F._13 dall'avv. Giuseppe Spedicato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad Ancona in C.so
Garibaldi n. 144, in virtù di delega posta in calce all'atto di costituzione e risposta
Convenuti
( ) - Controparte_12 C.F._14 Controparte_13
( ) - ( ) - C.F._15 Controparte_14 C.F._16 [...]
) CP_15 C.F._17
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 6 1) Dichiarare acquisita per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. da parte degli attori Signori
e , la proprietà o in subordine qualsiasi altro diritto reale, sul Parte_1 Parte_2
terreno situato nel Comune di Senigallia (AN), individuato al catasto Terreni del Comune di
Senigallia al Foglio 6, particella 495, (ente urbano), di mq 38,20, delineato nella planimetria in atti;
2) Ordinare ai competenti Uffici del Catasto e della Conservatoria dei registri immobiliari le trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronunciata usucapione, con esonero per detti uffici da ogni e qualsiasi responsabilità:
3) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese, onorari di causa, oltre accessori per legge.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda di parte attrice per tutte le causali in narrativa perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano di possedere da oltre venti anni uti domini e in modo pacifico, esclusivo e pubblico una porzione di corte condominiale di mq 38,20, posta in adiacenza alla loro abitazione, sita nel Comune di Senigallia e individuata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Fg. 6, p.lla 495.
Assumevano gli attori che l'utilizzo, di detta porzione di terreno, come corte esclusiva, ha avuto inizio sin dall'acquisto del loro appartamento avvenuto in data 11 novembre 1993; affermavano, inoltre, di aver provveduto dapprima ad installare un cancello carrabile della larghezza di ml 2,10 e successivamente una recinzione ed un manufatto per adibire il frustolo di terreno anche ad autorimessa.
In data 11/10/2023 la d.ssa Alessandra Filoni assegnava la causa al giudice che scrive.
Istaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, i sigg. CP_1 [...]
CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , e si costituivano
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_10 Controparte_11
per contestare la fondatezza della domanda spiegata dagli attori e ne chiedeva il rigetto.
Sostenevano infatti i condomini convenuti che l'area circostante l'edificio era comune come indicato nell'art. 2 del Regolamento condominiale, approvato il 16/02/2010 dal sig. anche quale Pt_1
rappresentante della sig.ra sostenevano, pertanto, che detto uso della corte comune avveniva Pt_2
nei limiti e con le facoltà dell'art. 1102 c.c.
Precisavano, infine, che all'Assemblea del 31/01/2023, presente la sig.ra anche quale Pt_2 rappresentante del sig. i condomini approvavano all'unanimità “di far ritornare l'area esterna Pt_1
pagina 4 di 6 ad uso comune di tutti i condomini come di fatto è”, e sempre a voto unanime decidevano di richiedere alcuni preventivi di spesa “per sistemare l'area esterna livellando il terreno con lo stabilizzato e finitura finale a ghiaia lavata. I preventivi verranno discussi ad una prossima riunione straordinaria”.
Sostenevano, pertanto, che gli attori, attraverso il suddetto voto, hanno dimostrato di essere pienamente consapevoli della natura condominiale dell'area.
Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.
I sigg. e rimanevano Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
contumaci
Preso atto dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita con l'esame di testi indicati da entrambe le part, nonché con la produzione documentale.
Con ordinanza del 13/12/2024 veniva ammessa la produzione di un provvedimento amministrativo esibito in corso di causa e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Allorquando si agisce in giudizio per l'usucapione della quota del comproprietario occorre tener presente l'ulteriore principio in base al quale chi è nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
"animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cfr. Cass. 24781/2017).
Ciò posto, la domanda di usucapione proposta da e non può essere Parte_1 Parte_2
accolta per le ragioni di seguito esposte.
Dalle risultanze processuali è emerso che in data 31 gennaio 2023 la sig.ra partecipava Parte_2 all'assemblea di condominio, anche in rappresentanza del sig. ed esprimeva insieme a Parte_1
tutti gli altri condomini (votazione all'unanimità) il voto favorevole affinché l'area condominiale, in precedenza assegnata all'uso esclusivo di ciascun condomino, ritornasse nella disponibilità del
. Parte_5
pagina 5 di 6 Secondo l'insegnamento della Cassazione il verbale dell'assemblea condominiale ha valore di confessione stragiudiziale (Cassazione, Sezione seconda, del 9 novembre 2009, n. 23687)
Con tale dichiarazione, pertanto, parte attrice ammette consapevolmente di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al ovvero che l'area de quo è condominiale. Parte_5
Ne segue che il possesso esercitato da parte attrice sul frustolo di terreno non è mai stato uti dominus, ma uti condominus.
Quanto dichiarato dagli attori nella delibera condominiale, infatti, è logicamente incompatibile con la domanda di usucapione e ne costituisce implicita rinuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua dei criteri dettati dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente, nella misura dei valori minimi, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00, oltre IVA, CPA e 12,50 % per spese generali;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 31/01/2025
Il GOT
dott.ssa Elisabetta Verducci
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