Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4303 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
(c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rico Grieco (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Benevento (BN) al
Viale Antonio Mellusi n. 89, giusta procura ad litem in atti.
-Attore contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Massimo Malasomma (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo Studio in Napoli alla Via Epomeo n. 180, giusta procura ad litem in atti.
-Convenuta
Avente ad
OGGETTO: risoluzione del contratto di vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso di Parte_1 avere acquistato in data 13.11.2018 da na Controparte_2 pompa di calore PDC Viessmann Modello “Energycal 06”al prezzo corrispettivo di Euro 7.590,00 iva inclusa da pagarsi mediante finanziamento personale erogato dalla e dedotta Controparte_3
1
Si costituiva che, impugnando e Controparte_5 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedeva rigettarsi integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Più in particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e chiedeva in limine mutarsi il rito;
eccepiva poi la nullità e l'inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo per violazione del contraddittorio e nel merito l'infondatezza e l'illegittimità della domanda di risoluzione per intervenut a decadenza dalla garanzia per vizi e difetti della cosa venduta perché la denuncia fatta dall'acquirente il 16/01/2019 doveva ritenersi invalida e ad ogni modo eccepiva l'illegittimità della richiesta di restituzione del prezzo corrispettivo perché il prezzo veniva corrisposto a mezzo finanziamento e non direttamente dall'acquirente. Chiedeva dunque rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, trasformato il rito semplificato in rito ordinario e concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI cpc, acquisita la documentazione ritualmente prodotta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
19.03.2025 per la decisione e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2 con concessione alle parti dei termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito memorie e fino a 20 giorni prima per repliche. Solo parte attrice depositava la comparsa conclusionale e le note sostitutive d'udienza del 19.03.2025 nelle quali concludeva per l'integrale accoglimento della domanda proposta. All'esito della discussione figurata la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
La fattispecie oggetto del presente giudizio deve essere inquadrata nell'ambito di applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo): ed invero, la controversia verte su un contratto di compravendita di un bene mobile di consumo stipulato tra un professionista e un consumatore con collegato contratto di finanziamento (credito al consumo) a mezzo del quale veniva corrisposto il prezzo di vendita pattuito.
L'art. 129 commi 1 e 2 D.lgs. 206/2005 prevede, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendit a, laddove con conformità deve intendersi l'idoneità del bene a servire allo scopo cui sono usualmente destinati beni dello stesso tipo, nonché il suo avere qualità e prestazioni di beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Il successivo art. 130 co. 1 stabilisce che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e delinea un sistema di rimedi riconosciuti al consumatore in caso di difetto di conformità. Il co. 2 specifica che
“In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
3 conformemente ai commi 7, 8 e 9”. Il combinato disposto dei commi 3,4, 5 e 6 specifica che il consumatore ha il diritto di richiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione, purché il rimedio richiesto non sia impossibile o eccessivamente oneroso, e che dette attività devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il bene è stato acquistato. Ai sensi del co. 7 e seguenti il consumatore può chiedere, a sua scelta, o la congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora
“a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma c); la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Dalla lettura complessiva della norma emerge che il consumatore/compratore ha diritto, qualora il bene acquistato presenti delle difformità, a scegliere tra la riparazione/sostituzione del bene o, nei casi di cui al comma 7, la riduzione del prezzo/risoluzione del contratto, laddove la riparazione/sostituzione assurge a rimedio primario e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto assurgono a rimedi secondari, con la possibilità per il consumatore di ricorrere al rimedio secondario in caso di inidoneità del rimedio primario (Cfr. Cass. Civ., Sez. 6 -3, ord. 25417/2022; Cass.
Civ., Sez. 2, sent. 103/2020; Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass.
Civ., Sez. 6-2, ord. 22146/2020). L'art. 132 del D.lgs. 206/2005 stabilisce ai commi 1 e 2 che il venditore “è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene” e che il compratore
“decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è
4 necessaria se il venditore ha riconosciut o l'esistenza del difetto o lo ha occultato”. Sul punto la Corte di Giustizia ha ritenuto sufficiente la mera denuncia del vizio entro il termine di due mesi, senza alcun onere, in capo al consumatore/compratore, di provare il vizio stesso o di indicarne specificamente la causa (Cfr. Corte di
Giustizia UE, C -497/2013). La Suprema Corte ha più volte specificato che la denuncia del vizio non deve avvenire necessariamente in forma scritta, stante la mancata previsione all'art. 1495 c.c. di detto requisito (Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 5142/2003; Cass., SS.UU., 329/1991). In merito alla rilevabilità della tardiva denuncia, con relativa decadenza, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che si tratti di eccezione di merito in senso stretto e ha più volte evidenziato che la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere infatti rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cfr. ex multis Cass. n 3429/06; Cass. n.
1031/00). A tanto consegue che in assenza di tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia per difetto di una tempestiva denuncia del vizio da parte del venditore, il compratore non può dirsi onerato della prova della comunicazione della denuncia del difetto di conformità (Cfr. tra le altre Cass. n. 11046/16; Cass. n. 12130/08). Ai sensi dell'art. 132 comma 3 “ salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformit à”. Detta disposizione prevede una presunzione in favore del consumatore per i vizi che si presentano entro sei mesi dalla consegna, con la conseguenza che, sotto il profilo probatorio, il consumatore deve limitarsi a dedurre il vizio dimostrando che il difetto di conformità si è manifestato concretamente entro i sei mesi dalla consegna, venendo così dispensato dall'onere di provare che il difetto esisteva già alla consegna del bene, mentre
5 sul venditore grava l'onere di provare che il difetto non sussisteva al momento della consegna, dovendo essere invece ricondotto a causa successiva (Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ.,
13148/2020). Il quadro normativo così delineato non esclude, ai sensi dell'art. 135 D.lgs. 206/2005, i diritti attributi al consumatore da altre norme e deve essere integrato, per quanto non espressamente previsto dal Codice del Consumo, dalle disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di vendita (disposizioni da applicarsi in via sussidiaria, se e quando non derogate da disposizioni più favorevoli dettate dal Codice del Consumo, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.).
Ciò premesso, va anzitutto disattesa l'eccezione di decadenza.
Nella fattispecie in esame infatti risult a documentalmente provato che il bene veniva acquistato dal il 13.11.2018 e che già in Pt_1 data 16.01.2019 il consumatore riscont rava dei vizi e difetti di funzionamento che denunciava opportunamente e tempestivamente alla venditrice (cfr. all.ti 7 e 8 della produzione di parte attrice). Tale difformità veniva confermata anche in sede di collaudo, eseguito l'1.03.2019 da un tecnico specializzato incaricato dalla , CP_6 azienda produttrice della pompa di calore, il quale riscontrava l'assoluta inadeguatezza della PDC per la sua potenza termica a riscaldare l'abitazione del di dimensioni di 210 mq, anche Pt_1 in abbinamento ad un gruppo di deviazione tra PDC e caldaia a gas
Hybrical (cfr. all. 9 della produzione di parte attrice). La denuncia effettuata dal a mezzo raccomandata a/r del 16.01.2019 Pt_1 deve ritenersi assolutamente idonea e tempestiva ad interrompere il termine di decadenza e la domanda giudiziale di risoluzione, intervenuta comunque entro i due anni dall'acquisto, deve conseguentemente e ad ogni modo ritenersi del tutto tempestiva.
Nel merito della proposta risoluzione, deve osservarsi che il difetto del bene di cui è causa è emerso nei sei mesi successivi alla data dell'acquisto e che pertanto, in applicazione dell'art. 132 comma
6 3 Cod. Cons., tali vizio deve presumersi esistente ab origine e sin dalla data di consegna del prodotto, incombendo sul venditore l'onere di superare la presunzione iuris tantum ivi codificat a e provare che il difetto non sussisteva al momento della consegna, dovendo essere invece ricondotto a causa successiva (Cass. Civ.,
Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ., 13148/2020). Ancora, la
Cassazione ha affermato che in tema di vendita di beni di consumo, posto che si presume che i difetti di conformità, i quali si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita;
ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili, né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contrat to, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3695).
Ebbene, applicando i richiamati principi di diritto alla fattispecie in esame va rilevato che sulla quale Controparte_7 incombeva il relativo onere, non ha provato né dedotto che la pompa di calore acquistata ed installat a presso l'abitazione del fosse conforme alle esigenze di acquisto del consumatore Pt_1 né che il difetto di conformità denunciato da quest'ultimo, ovvero l'inidoneità del bene a riscaldare integralmente ed adeguatamente l'unità residenziale di sua proprietà, come peraltro riscontrato anche dal CTU geom. in sede di ATP, fosse da ricondursi a Per_1 cause successive e comunque prescindenti da vizi o difetti originari del prodotto venduto. Nella fattispecie è risultato provato e comunque non smentito dalla venditrice che il bene acquistato dal per assolvere alla funzione ed esigenza di riscaldamento Pt_1
7 dell'intera unità abitativa non fosse conforme e comunque inidoneo all'uso per il quale veniva acquistato;
neppure con i correttivi suggeriti dal venditore il prodotto acquistato risultava idoneo a riscaldare l'intera unità abitativa (cfr. verbale di collaudo dell'1.03.2019 – all. 9 della produzione di parte attrice). Ne deriva, per gli esposti motivi, che la domanda di risoluzione appare nel caso in esame l'unico rimedio esperibile da parte del consumatore e va accolta.
All'accoglimento della domanda di ris oluzione del contratto di vendita consegue l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo corrispettivo nonché del risarcimento dei danni che siano conseguenza diretta ed immediat a dell'illecito. Essendo
l'obbligazione restitutoria dell'inadempiente di natura pecuniaria, deve essere risarcito al creditore -consumatore il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., che il ha provato nella misura del Pt_1 costo necessario per acquisire le somme necessarie per il pagamento del prezzo, corrispondenti al costo del finanziamento richiesto per l'acquisto del bene di cui è causa. Il ha Pt_1 provato che finanziava l'importo complessivo di euro CP_8
9.821,00, di cui euro 7.590,00 corrispondenti al prezzo di vendita del bene che veniva versato da a CP_8 Controparte_1
(vedasi copia del bb - all. 5 della produzione di parte attrice) e la residua somma a titolo di spese ed interessi connessi alla concessione del credito, come meglio dettagliati nel contratto di credito collegato, somme che il cons umatore avrebbe dovuto rimborsare mediante un piano di ammortamento di 60 rate mensili di pari importo con addebito diretto su cc (cfr. contratto di finanziamento – all. 3 della produzione di parte attrice). ha Pt_1 provato di avere rimborsato a tutte le rate del piano di CP_8 ammortamento (cfr. rendiconto annuale del 31.03.2024, con saldo zero - all.20) e risulta dal contratto di credito che l'importo delle rate fosse comprensivo, oltre che del capitale, finanziato in misura
8 corrispondente al prezzo corrispettivo del bene di consumo, anche di interessi corrispettivi, spese di istruttoria ed oneri accessori. E trattandosi di costi accessori all'erogazione del credito e rilevato che il credito è stato richiesto al fine esclusivo di finanziare l'acquisto del bene compravenduto da deve Controparte_4 riconoscersi il diritto del consumatore acquirente ad ottenere il rimborso, oltre che del prezzo corrispettivo, anche del maggior danno rappresentato dai costi ed oneri applicati al contratto di credito come effettivamente sostenuti e pagati da a Pt_1
ed ammontanti a complessivi 2.200,00 euro. CP_3
Per tutti gli esposti motivi la domanda di va Parte_1 accolt a, va dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del
13.11.2018 e per l'effetto a condannata Controparte_9 al pagamento della somma di 9.790,00 euro in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite, incluse quelle legali relative alla CTU espletata in corso di ATP, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia (scaglione di valore fino a 26.000,00 euro).
Le spese borsuali di ctu devono essere rimborsate.
PQM
Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda dichiara la risoluzione del contratto di vendita e per l'effetto condanna l pagamento in Controparte_10 favore di della somma di 9.790,00 euro, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
-condanna l pagamento in favore di parte Controparte_5 attrice delle spese di lite che liquida in complessivi 5.077,00 euro
9 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge ed al rimborso delle spese di CTU come liquidate con separato decreto all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Così deciso in Benevento il 26/03/202 5
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
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