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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 16 luglio 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 187/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mazzeo Parte_2
Viante presso lo studio del quale, in Catania, Via Umberto I n. 303, ha eletto domicilio
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Ignazio Raniolo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela, via Martorana n. 35
RESISTENTE APPELLATO
e contro
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Dynamica Banca Sicana, Comune di Gela, Agenzia delle Entrate – CP_6
Direzione Provinciale di Caltanissetta, Agenzia delle Entrate Riscossione –
Direzione Provinciale di Caltanissetta, Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Reclamo avverso omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha presentato in proprio favore all'O.C.C. di Gela Controparte_1
denominato “I Diritti del Debitore” istanza per un piano di ristrutturazione della propria situazione debitoria in qualità di soggetto consumatore: il gestore all'uopo incaricato, nella persona del Dott. Persona_1
esperite le opportune indagini, in data 19/11/2024 ha depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Gela il piano di ristrutturazione che prevedeva l'integrale ristoro dei costi sostenuti per la procedura di ristrutturazione nonché di un credito privilegiato ed il rimborso dei rimanenti debiti chirografari nella ridotta misura del 20 %, il tutto mediante la corresponsione di 130 rate mensili per un importo di Euro 371,47 al mese.
Depositate ad opera dei creditori, tra cui la le Parte_1
rispettive osservazioni in merito all'ammissibilità della procedura ed all'ammontare della falcidia da subire, con provvedimento del 21/03/2025, notificato in data 27/03/2025, il Tribunale di Gela ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da affermando sia Controparte_1
la sussistenza della condizione soggettiva di consumatore in stato di sovraindebitamento in capo al , soggetto come tale legittimato ad CP_1
avvalersi della procedura di esdebitazione, sia la fattibilità del piano avuto riguardo al reddito complessivo del richiedente ed all'ammontare della rata mensile di Euro 371,47, sia infine la non sussistenza di cause soggettive ostative previste dall'art. 69 del codice della crisi di impresa, asserendo sotto tale ultimo profilo che “non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, in quanto non risulta in atti che il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione e in quanto il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dal disturbo della ludopatia, per il quale è stato in cura presso il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'A.S.P. di Ragusa, Ser.T di Vittoria
(RG), e che ne ha determinato anche la separazione della moglie, con le seguenti spese di mantenimento, ma da cui è allo stato guarito, avendo concluso nel 2021 un programma terapeutico-riabilitativo presso il Ser.
[...] , a seguito del quale non si sono più verificate ricadute nel gioco CP_7
d'azzardo, come accertato dall'O.C.C., con conseguente esclusione di colpa grave del debitore, contrariamente a quanto eccepito dal creditore
[...]
. Parte_1
La ha proposto reclamo avverso la sentenza di Parte_1
omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti adottata dal Tribunale di
Gela facendo leva su tre profili di doglianza.
Con il primo motivo di doglianza la società appellante ha rilevato la erroneità dell'ammontare del proprio credito sul quale era stata operata la falcidia, credito che doveva essere quantificato in Euro 6.612,00 e non in Euro
5.728,00: giova sin da subito rilevare come la parte appellata Controparte_1
abbia aderito a tale rilievo giusta rettifica disposta dal gestore Dott.
[...]
ritualmente versata in atti. Persona_1
Con il secondo motivo di doglianza la società appellante ha censurato il deciso nella misura in cui non aveva rilevato la condizione soggettiva ostativa alla procedura per cui è lite in capo al il quale, a dire della CP_1 Parte_1
aveva determinato con colpa grave il proprio stato di
[...]
indebitamento, avendo chiesto il finanziamento ad essa società non tanto per affrontare spese di natura familiare ma unicamente per dare sfogo alla propria ludopatia senza preoccuparsi di diminuire la propria esposizione debitoria o preservare le ragioni di credito dei malcapitati finanziatori: la società appellante in particolare ha censurato la stringatezza della motivazione a corredo dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti che non aveva per nulla argomentato circa la genesi dei debiti via via assunti dal e la CP_1
correlazione con lo stato di ludopatico in capo a quest'ultimo.
Con l'ultimo motivo di impugnazione la società appellante ha chiesto, nell'ipotesi di inopinato riconoscimento della meritevole del beneficio di legge in capo al , l'integrale ammissione al privilegio per il proprio CP_1
credito attesa la propria natura mutualistica, in applicazione analogica del disposto contenuto nell'art. 2751 bis del codice civile.
Si è costituito in giudizio unicamente contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado: il ha in particolare affermato, CP_1
ai fini della fruizione del beneficio dell'esdebitazione, la sussistenza della meritevolezza e della mancanza di colpa nell'avere comportato il proprio dissesto finanziario sostenendo che le sue difficoltà economiche erano state cagionate dalla dipendenza dal gioco che costituisce una grave patologia psichiatrica comportante dipendenza e perdita progressiva “di controllo e gestione delle proprie risorse finanziarie, conseguenza di un vero e proprio disturbo della personalità con alterazione della capacità di intendere e di volere che viene fortemente scemata”, e che, per superare tale devianza psichica, si era fattivamente sottoposto ad apposito trattamento terapeutico presso l'A.S.P. di Ragusa la quale, a seguito di accurate indagini, ne aveva infine certificato la guarigione.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dalla considerato che si è in presenza della Parte_1
condizione soggettiva ostativa afferente la causazione, ad opera dell'odierno appellato, del suo stato di indebitamento con colpa grave, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
La Corte premette come, ai fini dell'ammissibilità della procedura per cui è lite, vada effettuato il sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento del consumatore in modo rigoroso e pregnante, e ciò in quanto tale sindacato rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori i quali non hanno diritto di veto né possono influire con apposite maggioranze alla individuazione della falcidia a detrimento dei rispettivi crediti: la procedura di esdebitazione, ad onta della sua connotazione negoziale, si caratterizza per il fatto che l'omologa del piano prescinde completamente dall'assenso dei creditori la cui mancanza risulta
“controbilanciata” dalla positiva valutazione della meritevolezza del debitore
(si veda la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1885 del 2024 depositata il 15 marzo 2024).
Al fine dell'affermazione del giudizio di meritevolezza per la fruizione del beneficio il debitore è gravato dall'onere assertivo e probatorio di fornire indicazioni in ordine alle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento ed in ordine all'assenza di colpa grave a sé riferibile nella causazione dello stato di insolvenza, necessitando la verifica del grado della colpa che il Giudice sia posto a conoscenza delle ragioni e delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere le obbligazioni oltre che della tempistica degli inadempimenti: ad avviso della Corte tali elementi non traspaiono dalle allegazioni difensive del e dalla documentazione versata in atti, avendo CP_1
il soltanto riferito di essere stato indotto a contrarre i diversi CP_1
finanziamenti per fare fronte ai debiti contratti a seguito della sua cronica dipendenza dal gioco trasmodata in ludopatia, stato da annoverare tra le patologie psichiatriche comportanti dipendenza e perdita di autocontrollo.
Come detto in precedenza, il Tribunale ha fondato il giudizio di meritevolezza del unicamente sul fatto che questi si sia fattivamente sottoposto a CP_1
trattamento terapeutico gestito dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale e che abbia ottenuto le certificazioni attestanti il positivo superamento dello stato di dipendenza che ha cagionato il dissesto finanziario: ad avviso della
Corte però tale circostanza, cui va sicuramente attribuita una valenza positiva in quanto implicante la volontà del di uscire dal tunnel della ludopatia, CP_1
non basta a concretizzare il giudizio di meritevolezza in quanto condotta ex post che nulla dice circa la sussistenza della di lui colpa grave nella causazione dello stato di insolvenza.
La Corte rileva come nel caso in esame del tutto carente si sia dimostrato il panorama informativo ai fini della valutazione del grado della colpa del CP_1
nell'assunzione delle obbligazioni, non essendo stata approssimativamente indicata l'epoca dell'insorgenza degli inadempimenti con riferimento ai diversi contratti di finanziamento stipulati e non avendo parte appellata assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico, con riferimento all'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, stante l'omessa dimostrazione del ricorso al credito per la soddisfazione di primarie esigenze di vita personale e familiare: appare piuttosto evidente come continuare a ricorrere al credito dopo aver maturato consistenti ritardi od omissioni nei rimborsi dei precedenti finanziamenti conduca ad una valutazione di assoluta irragionevolezza della condotta del debitore tale da configurare la condizione soggettiva ostativa all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti scrutinato nella presente sede.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di appello che assorbe i rimanenti profili di doglianza in quanto concernente l'esistenza, positivamente acclarata nella presente sede, in capo all'appellante della CP_1
condizione soggettiva ostativa relativa alla causazione dello stato di indebitamento con colpa grave, ed in riforma della sentenza di primo grado, va disattesa la richiesta azionata da di omologa del Controparte_1
piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato avanti all'O.C.C. di Gela denominato “I Diritti del Debitore”: le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellato
[...]
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri CP_1
minimi dei procedimenti svolti avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di valore da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1. In accoglimento dell'appello azionato dalla ed Parte_1
in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la richiesta di
[...]
di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del CP_1
consumatore presentato avanti all'O.C.C. di Gela denominato “I Diritti del Debitore”;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla spese liquidate quanto al primo Parte_1
grado in Euro 1.700,00 (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro
389,00 per la fase introduttiva ed Euro 851,00 per la fase decisoria) e quanto al giudizio di appello in Euro 1.984,00 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 461,00 per la fase introduttiva ed Euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltanissetta, 23 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 16 luglio 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 187/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mazzeo Parte_2
Viante presso lo studio del quale, in Catania, Via Umberto I n. 303, ha eletto domicilio
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Ignazio Raniolo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela, via Martorana n. 35
RESISTENTE APPELLATO
e contro
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Dynamica Banca Sicana, Comune di Gela, Agenzia delle Entrate – CP_6
Direzione Provinciale di Caltanissetta, Agenzia delle Entrate Riscossione –
Direzione Provinciale di Caltanissetta, Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Reclamo avverso omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha presentato in proprio favore all'O.C.C. di Gela Controparte_1
denominato “I Diritti del Debitore” istanza per un piano di ristrutturazione della propria situazione debitoria in qualità di soggetto consumatore: il gestore all'uopo incaricato, nella persona del Dott. Persona_1
esperite le opportune indagini, in data 19/11/2024 ha depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Gela il piano di ristrutturazione che prevedeva l'integrale ristoro dei costi sostenuti per la procedura di ristrutturazione nonché di un credito privilegiato ed il rimborso dei rimanenti debiti chirografari nella ridotta misura del 20 %, il tutto mediante la corresponsione di 130 rate mensili per un importo di Euro 371,47 al mese.
Depositate ad opera dei creditori, tra cui la le Parte_1
rispettive osservazioni in merito all'ammissibilità della procedura ed all'ammontare della falcidia da subire, con provvedimento del 21/03/2025, notificato in data 27/03/2025, il Tribunale di Gela ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da affermando sia Controparte_1
la sussistenza della condizione soggettiva di consumatore in stato di sovraindebitamento in capo al , soggetto come tale legittimato ad CP_1
avvalersi della procedura di esdebitazione, sia la fattibilità del piano avuto riguardo al reddito complessivo del richiedente ed all'ammontare della rata mensile di Euro 371,47, sia infine la non sussistenza di cause soggettive ostative previste dall'art. 69 del codice della crisi di impresa, asserendo sotto tale ultimo profilo che “non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, in quanto non risulta in atti che il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione e in quanto il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dal disturbo della ludopatia, per il quale è stato in cura presso il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'A.S.P. di Ragusa, Ser.T di Vittoria
(RG), e che ne ha determinato anche la separazione della moglie, con le seguenti spese di mantenimento, ma da cui è allo stato guarito, avendo concluso nel 2021 un programma terapeutico-riabilitativo presso il Ser.
[...] , a seguito del quale non si sono più verificate ricadute nel gioco CP_7
d'azzardo, come accertato dall'O.C.C., con conseguente esclusione di colpa grave del debitore, contrariamente a quanto eccepito dal creditore
[...]
. Parte_1
La ha proposto reclamo avverso la sentenza di Parte_1
omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti adottata dal Tribunale di
Gela facendo leva su tre profili di doglianza.
Con il primo motivo di doglianza la società appellante ha rilevato la erroneità dell'ammontare del proprio credito sul quale era stata operata la falcidia, credito che doveva essere quantificato in Euro 6.612,00 e non in Euro
5.728,00: giova sin da subito rilevare come la parte appellata Controparte_1
abbia aderito a tale rilievo giusta rettifica disposta dal gestore Dott.
[...]
ritualmente versata in atti. Persona_1
Con il secondo motivo di doglianza la società appellante ha censurato il deciso nella misura in cui non aveva rilevato la condizione soggettiva ostativa alla procedura per cui è lite in capo al il quale, a dire della CP_1 Parte_1
aveva determinato con colpa grave il proprio stato di
[...]
indebitamento, avendo chiesto il finanziamento ad essa società non tanto per affrontare spese di natura familiare ma unicamente per dare sfogo alla propria ludopatia senza preoccuparsi di diminuire la propria esposizione debitoria o preservare le ragioni di credito dei malcapitati finanziatori: la società appellante in particolare ha censurato la stringatezza della motivazione a corredo dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti che non aveva per nulla argomentato circa la genesi dei debiti via via assunti dal e la CP_1
correlazione con lo stato di ludopatico in capo a quest'ultimo.
Con l'ultimo motivo di impugnazione la società appellante ha chiesto, nell'ipotesi di inopinato riconoscimento della meritevole del beneficio di legge in capo al , l'integrale ammissione al privilegio per il proprio CP_1
credito attesa la propria natura mutualistica, in applicazione analogica del disposto contenuto nell'art. 2751 bis del codice civile.
Si è costituito in giudizio unicamente contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado: il ha in particolare affermato, CP_1
ai fini della fruizione del beneficio dell'esdebitazione, la sussistenza della meritevolezza e della mancanza di colpa nell'avere comportato il proprio dissesto finanziario sostenendo che le sue difficoltà economiche erano state cagionate dalla dipendenza dal gioco che costituisce una grave patologia psichiatrica comportante dipendenza e perdita progressiva “di controllo e gestione delle proprie risorse finanziarie, conseguenza di un vero e proprio disturbo della personalità con alterazione della capacità di intendere e di volere che viene fortemente scemata”, e che, per superare tale devianza psichica, si era fattivamente sottoposto ad apposito trattamento terapeutico presso l'A.S.P. di Ragusa la quale, a seguito di accurate indagini, ne aveva infine certificato la guarigione.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato dalla considerato che si è in presenza della Parte_1
condizione soggettiva ostativa afferente la causazione, ad opera dell'odierno appellato, del suo stato di indebitamento con colpa grave, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
La Corte premette come, ai fini dell'ammissibilità della procedura per cui è lite, vada effettuato il sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento del consumatore in modo rigoroso e pregnante, e ciò in quanto tale sindacato rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori i quali non hanno diritto di veto né possono influire con apposite maggioranze alla individuazione della falcidia a detrimento dei rispettivi crediti: la procedura di esdebitazione, ad onta della sua connotazione negoziale, si caratterizza per il fatto che l'omologa del piano prescinde completamente dall'assenso dei creditori la cui mancanza risulta
“controbilanciata” dalla positiva valutazione della meritevolezza del debitore
(si veda la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1885 del 2024 depositata il 15 marzo 2024).
Al fine dell'affermazione del giudizio di meritevolezza per la fruizione del beneficio il debitore è gravato dall'onere assertivo e probatorio di fornire indicazioni in ordine alle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento ed in ordine all'assenza di colpa grave a sé riferibile nella causazione dello stato di insolvenza, necessitando la verifica del grado della colpa che il Giudice sia posto a conoscenza delle ragioni e delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere le obbligazioni oltre che della tempistica degli inadempimenti: ad avviso della Corte tali elementi non traspaiono dalle allegazioni difensive del e dalla documentazione versata in atti, avendo CP_1
il soltanto riferito di essere stato indotto a contrarre i diversi CP_1
finanziamenti per fare fronte ai debiti contratti a seguito della sua cronica dipendenza dal gioco trasmodata in ludopatia, stato da annoverare tra le patologie psichiatriche comportanti dipendenza e perdita di autocontrollo.
Come detto in precedenza, il Tribunale ha fondato il giudizio di meritevolezza del unicamente sul fatto che questi si sia fattivamente sottoposto a CP_1
trattamento terapeutico gestito dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale e che abbia ottenuto le certificazioni attestanti il positivo superamento dello stato di dipendenza che ha cagionato il dissesto finanziario: ad avviso della
Corte però tale circostanza, cui va sicuramente attribuita una valenza positiva in quanto implicante la volontà del di uscire dal tunnel della ludopatia, CP_1
non basta a concretizzare il giudizio di meritevolezza in quanto condotta ex post che nulla dice circa la sussistenza della di lui colpa grave nella causazione dello stato di insolvenza.
La Corte rileva come nel caso in esame del tutto carente si sia dimostrato il panorama informativo ai fini della valutazione del grado della colpa del CP_1
nell'assunzione delle obbligazioni, non essendo stata approssimativamente indicata l'epoca dell'insorgenza degli inadempimenti con riferimento ai diversi contratti di finanziamento stipulati e non avendo parte appellata assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico, con riferimento all'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, stante l'omessa dimostrazione del ricorso al credito per la soddisfazione di primarie esigenze di vita personale e familiare: appare piuttosto evidente come continuare a ricorrere al credito dopo aver maturato consistenti ritardi od omissioni nei rimborsi dei precedenti finanziamenti conduca ad una valutazione di assoluta irragionevolezza della condotta del debitore tale da configurare la condizione soggettiva ostativa all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti scrutinato nella presente sede.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di appello che assorbe i rimanenti profili di doglianza in quanto concernente l'esistenza, positivamente acclarata nella presente sede, in capo all'appellante della CP_1
condizione soggettiva ostativa relativa alla causazione dello stato di indebitamento con colpa grave, ed in riforma della sentenza di primo grado, va disattesa la richiesta azionata da di omologa del Controparte_1
piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato avanti all'O.C.C. di Gela denominato “I Diritti del Debitore”: le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellato
[...]
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri CP_1
minimi dei procedimenti svolti avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di valore da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1. In accoglimento dell'appello azionato dalla ed Parte_1
in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la richiesta di
[...]
di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del CP_1
consumatore presentato avanti all'O.C.C. di Gela denominato “I Diritti del Debitore”;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla spese liquidate quanto al primo Parte_1
grado in Euro 1.700,00 (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro
389,00 per la fase introduttiva ed Euro 851,00 per la fase decisoria) e quanto al giudizio di appello in Euro 1.984,00 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 461,00 per la fase introduttiva ed Euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltanissetta, 23 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico