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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2023/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valdina - Via Torre N. 2 98040 Valdina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 760 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5535/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso n. 760 del 25.9.2023 con cui il Comune di Valdina ha accertato e liquidato la tassa sui servizi indivisibili dovuta per l'anno 2019 in relazione alla titolarità di fabbricati.
Il Comune di Valdina ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'erroneità della pretesa impositiva, sostenendo che gli immobili costituiti da fabbricati (nell'avviso sono quelli censiti alle particelle dati del foglio 2) erano, nell'anno di imposta, inagibili, sicché avrebbe dovuto essere riconosciuta la riduzione della base imponibile.
Il motivo non può essere recepito.
L'art. 13 del decreto-legge n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, ha stabilito che la base imponibile dell'imposta municipale propria, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del d.lgs. n. 504/92, è ridotta del 50%, tra gli altri casi, «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni» (lett.
b).
L'articolo ha disposto che «l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione» e che, in alternativa, «il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva».
Si deve considerare, inoltre, che l'art. 1 della legge n. 147/13 ha istituito, con il comma 639, l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo che questa «si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali»: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), una componente riferita ai servizi.
Il presupposto della TASI – dispone il comma 669 – «è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria».
Il comma 675 dispone che «la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
È vero che il citato art. 13 prevede determinate modalità, anche documentali, per fare risultare all'ente impositore la condizione di inagibilità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ‒ con un principio consolidato ‒ ha affermato che in materia di imposta municipale unica, e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma
3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nella misura del 50 per cento « anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Cass. n. 8592/21; in senso conforme, a proposito dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504/92, previgente, Cass. n. 12015/15).
Ma è da considerare il principio ‒ consolidato nella giurisprudenza di legittimità ‒ secondo cui, «in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale» (Cass. n. 22130/17).
Il principio, affermato a proposito della TARI e delle relative condizioni di esenzione o riduzione, ha estensione generale.
Sennonché, nel caso in esame non è prodotto nessun documento atto a dimostrare né la sussistenza della situazione di inagibilità dei fabbricati (o di taluni di essi), né la conoscenza, comunque acquisita, dall'ente impositore di detta situazione: l'asserzione che sarebbe stata presentata al Comune di Valdina una dichiarazione, a cui sarebbe stato apposto il numero di protocollo 486 (non è specificato, nel ricorso, la data), con una perizia giurata di un tecnico, datata 20.1.2016, non è sostenuta da documentazione di sorta.
Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite che liquida in euro
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2023/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valdina - Via Torre N. 2 98040 Valdina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 760 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5535/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso n. 760 del 25.9.2023 con cui il Comune di Valdina ha accertato e liquidato la tassa sui servizi indivisibili dovuta per l'anno 2019 in relazione alla titolarità di fabbricati.
Il Comune di Valdina ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'erroneità della pretesa impositiva, sostenendo che gli immobili costituiti da fabbricati (nell'avviso sono quelli censiti alle particelle dati del foglio 2) erano, nell'anno di imposta, inagibili, sicché avrebbe dovuto essere riconosciuta la riduzione della base imponibile.
Il motivo non può essere recepito.
L'art. 13 del decreto-legge n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, ha stabilito che la base imponibile dell'imposta municipale propria, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del d.lgs. n. 504/92, è ridotta del 50%, tra gli altri casi, «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni» (lett.
b).
L'articolo ha disposto che «l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione» e che, in alternativa, «il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva».
Si deve considerare, inoltre, che l'art. 1 della legge n. 147/13 ha istituito, con il comma 639, l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo che questa «si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali»: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), una componente riferita ai servizi.
Il presupposto della TASI – dispone il comma 669 – «è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria».
Il comma 675 dispone che «la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
È vero che il citato art. 13 prevede determinate modalità, anche documentali, per fare risultare all'ente impositore la condizione di inagibilità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ‒ con un principio consolidato ‒ ha affermato che in materia di imposta municipale unica, e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma
3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nella misura del 50 per cento « anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Cass. n. 8592/21; in senso conforme, a proposito dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504/92, previgente, Cass. n. 12015/15).
Ma è da considerare il principio ‒ consolidato nella giurisprudenza di legittimità ‒ secondo cui, «in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale» (Cass. n. 22130/17).
Il principio, affermato a proposito della TARI e delle relative condizioni di esenzione o riduzione, ha estensione generale.
Sennonché, nel caso in esame non è prodotto nessun documento atto a dimostrare né la sussistenza della situazione di inagibilità dei fabbricati (o di taluni di essi), né la conoscenza, comunque acquisita, dall'ente impositore di detta situazione: l'asserzione che sarebbe stata presentata al Comune di Valdina una dichiarazione, a cui sarebbe stato apposto il numero di protocollo 486 (non è specificato, nel ricorso, la data), con una perizia giurata di un tecnico, datata 20.1.2016, non è sostenuta da documentazione di sorta.
Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite che liquida in euro
1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.