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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/04/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 389 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23/04/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv PALLESCHI MICHELA la quale chiede la decisione e per CP_1
l'avv. STEFANIA DI NICOLA in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla sua memoria e chiede la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. PALLESCHI MICHELA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL'INPS Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.5.2023 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagno e status handicap grave art. 3 comma 3 c.p.c.)
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha rilevato che la ricorrente “è affetta da una serie di patologie invalidanti croniche a carattere evolutivo sia, di natura poliatrosica – degenerativa delle articolazioni degli arti superiori (Artropatia della spalla dx. e sx.) ed inferiori (Gonartrosi bilaterale) , della colonna vertebrale nei 2/3 (Rachiartrosi con radicolopatie da protrusioni discali ) che, di natura psichiatrica: ( deficit cognitivo ingravescente e sindrome depressiva)”
Lo stesso CTU ha concluso che “La Signora già :”Invalida Parte_1
Civile al 100% e portatrice di Handicap grave L.104/92 (art.3 comma 1) “ meritevole di usufruire,del diritto all'indennità di accompagno ex L.18/80 e L.508/88 e dell'handicap grave (L.104/92 art3 comma3 )a partire da Aprile 2023."
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza dei requisiti sanitari a data successiva al ricorso per ATP, possono essere compensate la metà mentre per l'altra metà sono poste a carico dell e liquidate come in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- 3 - - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal mese di aprile 2023;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento, in CP_1
favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, della residua quota delle spese determinata in €. 1.800,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed
IVA;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 23 aprile 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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