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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2342/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 9.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 11.04.1999 contratto matrimonio concordatario in Cona (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 7.09.2021 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d.
9-15.09.2021. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza del 9.07.2025 fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 11.04.1999, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II Parte_2 serie A n. 2 anno 1999 Comune di Cona (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Assegnarsi la casa coniugale sita in Comune di Cona via Cordenazzetti n. 19/A al marito sig. che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
2) In merito al mantenimento ordinario della figlia ormai maggiorenne e residente presso il padre, ciascuno dei coniugi provvederà in modo diretto alle esigenze della stessa in maniera corrispondente al periodo di cui sarà presso le loro reciproche abitazioni. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia vanno suddivise al 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019 e comunque secondo il seguente schema (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal SSN, ticket sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese – ortodontiche - oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese mediche con accordo preventivo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il SSN;
cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari;
- spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento, mensa scolastica, costo per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche con preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche con preventivo accordo: centri estivi;
corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, conseguimento della patente di guida.
3) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.
5) Ordinare al Comune di Cona (Ve) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
6) Spese legali compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.07.2025. Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2342/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 9.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 11.04.1999 contratto matrimonio concordatario in Cona (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 7.09.2021 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d.
9-15.09.2021. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza del 9.07.2025 fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 11.04.1999, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II Parte_2 serie A n. 2 anno 1999 Comune di Cona (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Assegnarsi la casa coniugale sita in Comune di Cona via Cordenazzetti n. 19/A al marito sig. che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
2) In merito al mantenimento ordinario della figlia ormai maggiorenne e residente presso il padre, ciascuno dei coniugi provvederà in modo diretto alle esigenze della stessa in maniera corrispondente al periodo di cui sarà presso le loro reciproche abitazioni. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia vanno suddivise al 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019 e comunque secondo il seguente schema (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal SSN, ticket sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese – ortodontiche - oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese mediche con accordo preventivo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il SSN;
cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari;
- spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento, mensa scolastica, costo per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche con preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche con preventivo accordo: centri estivi;
corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, conseguimento della patente di guida.
3) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.
5) Ordinare al Comune di Cona (Ve) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
6) Spese legali compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.07.2025. Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -