Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 6895
CASS
Sentenza 7 aprile 2015

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In materia di locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, la circostanza che il conduttore abbia manifestato - prima della scadenza del contratto - la volontà di escluderne il rinnovo automatico non priva lo stesso di validità o efficacia, non impedendo, così, al medesimo conduttore di avvalersi del diritto di recedere dal contratto, allorché sopravvengano - sempre prima della scadenza contrattuale - i giusti motivi di cui all'art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando gli stessi un vizio del sinallagma contrattuale al quale il locatario può reagire proprio in forza di tale norma.

In materia di locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 cod. civ. - per il sol fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi addotti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 6895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6895
Data del deposito : 7 aprile 2015

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