Articolo 1539 del Codice civile
Articolo 1538Articolo 1540
Versione
19 aprile 1942
Art. 1539.

(Recesso dal contratto).

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore e' tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente