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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3775/2024 cui è riunito
N. R.G. 4664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3775/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Rocci ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Torino, via Colli, 3, giusta procure speciali in atti;
RICORRENTI
E
nata a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._3
INTERDICENDA CONTUMACE
Nonché
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4664/2024 promossa da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
RICORRENTE
E
pagina 1 di 9 (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi come sopra;
C.F._2
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: interdizione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, le parti ricorrenti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, iscritto al N. R.G. 3775/2024, e Parte_1 Pt_2 chiedevano pronunciarsi l'interdizione della figlia in quanto affetta da
[...] Controparte_1 grave disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio con compromissione di tipo motorio-prassica e fonologico-sintattica associato a disturbo oppositivo-provocatorio con impulsività e disturbo della sfera emozionale.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano che: - da tempo era seguita Controparte_1
e “ presa in carico “ dal , dall' Formia, dal Controparte_2 CP_3
e ora anche dall' ; - Controparte_4 Controparte_5 nonostante i contatti costanti e continui tra i Servizi e i genitori di non si era mai giunti CP_1 al suo inserimento in una Comunità a lei conforme;
- dalla Relazione del 04.07.2023 del Reparto di Neuropsichiatra Infantile dell' emergeva un quadro di “disturbo evolutivo Parte_3 specifico dell'eloquio e del linguaggio , con compromissione di tipo motorio-parassica e fonologico-sintattica, associato a Disturbo oppositivo provocatorio, impulsività e di disturbi misti dell'apprendimento scolastico e disturbi della sfera emozionale”; - detta relazione evidenziava, inoltre, una disabilità intellettiva di grado moderato, debole senso di autonomia, mancanza di identità con scarsi confini di sé e gli altri, emozioni mutevoli e difficoltà a stabilire e mantenere relazioni interpersonali stabili. Rischio di utilizzare l'intimità fisica come strumento per costruire e mantenere le relazioni con gli altri;
- nel corso degli anni la ragazza aveva posto in essere molti episodi aggressivi – da ultimo il 17.09.2024 – a fronte dei tentativi della madre di limitare l'uso del cellulare a seguito della scoperta della condivisione di proprie foto intime con degli sconosciuti;
- aveva avuto importanti episodi di rabbia con agiti aggressivi ed impulsivi
(con lancio di oggetti, aggressioni fisiche alla madre con frattura della vertebra), scarsa pagina 2 di 9 autonomia e ricerca compulsiva di situazioni prevalentemente amicali e sessuali;
- a CP_1 seguito di questi comportamenti, si poneva in situazioni ambivalenti e pericolose per la propria incolumità fisica (incontri con persone conosciute in chat dopo aver condiviso foto intime) con consequenziali segnalazioni da parte della polizia postale;
- l'interdicenda risultava titolare di n. 2 libretti postali (n. 000025808869 e n. 000052577829) aperti presso l'Ufficio Postale 96148 di
San Felice del Circeo ove venivano depositate, separatamente, le somme ricevute in dono da parenti nel corso degli anni e quelle relative alla indennità di accompagnamento.
In tali premesse, e concludevano “Affinchè l'Ill.mo Tribunale Parte_1 Parte_2 adito, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, esaminata la documentazione prodotta, voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 712 cpc, dichiarare
l'interdizione della sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Felice del Circeo, via Sabaudia n. 33, attualmente ricoverata presso l' ospedale Dono Svizzero di Formia - Reparto SPDC, con ogni conseguenza di legge”.
Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il Procuratore della Repubblica, con istanza depositata in data 20.11.2024 (R.G. n. 4664/2024), rilevato che il procedimento incardinato presso il Tribunale di Latina (R.G. n. 774/2024) avente ad oggetto l'amministrazione di sostegno si era concluso con il rigetto del ricorso proposto da in quanto la Parte_1 misura richiesta era stata ritenuta inidonea rispetto alla situazione della sig.ra Controparte_1 chiedeva a questo Tribunale la nomina di un tutore e, previa eventuale espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la dichiarazione di interdizione della medesima, nonché la valutazione dell'opportunità di un suo inserimento in una struttura socio-assistenziale idonea alla gestione delle patologie di cui risulta affetta. Nel giudizio iscritto al R.G. n. 4664/2024 si costituivano i genitori della sig.ra i quali chiedevano la riunione del Controparte_1 procedimento con quello da essi precedentemente incardinato (R.G. n. 3775/2025).
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 3775/2024, alla prima udienza tenutasi il 16.12.2024, vista la mancata notifica del ricorso all'interdicenda, il Giudice ne disponeva la lettura da parte della stessa, al fine di poter ritenere valida la notifica. Quindi, esperito l'esame dell'interdicenda e uditi i genitori ricorrenti, nonché acquisite le dichiarazioni dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado, il Giudice pronunciava decreto di nomina del tutore provvisorio di nella persona del Sindaco del Comune di San Felice Circeo. Fissava l'udienza del CP_1
4.11.2025 per la discussione della causa, disponendone la trattazione con le modalità di cui pagina 3 di 9 all'art. 127-ter c.p.c. e chiedendo il deposito delle relazioni di aggiornamento entro il 10.10.2025
a cura dei Servizi Sociali e del tutore provvisorio. Con provvedimento del 25.06.2025, attesa l'identità del petitum e della causa petendi, veniva disposta la riunione del procedimento R.G. n.
4664/2024 al presente fascicolo R.G. n. 3775/2024.
Con ordinanza del 5.11.2025 veniva disposto il deposito da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Felice Circeo della Relazione completa dell'8.05.2025, che era risultata mancante della pag. 2, unitamente alla relazione aggiornata quantomeno a tutto il mese di settembre 2025, entro il 25.11.2025; quindi la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.12.2025, disponendone la trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
I Servizi Sociali del Comune di San Felice Circeo ottemperavano, nel termine loro assegnato, a quanto disposto nell'Ordinanza del 5.11.2025.
Infine, all'udienza del 2.12.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, esaminata la documentazione depositata in atti, questo Tribunale ritiene che la domanda di interdizione non possa trovare accoglimento.
Invero, dall'esame della documentazione medica depositata agli atti di causa e, segnatamente, del
Verbale della Commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile (data visita 10.10.2019) (all. 14 del ricorso) e del verbale della Commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'aggravamento (data visita 22.09.2022) (all. 1 del ricorso) è risultato che
è affetta da “grave disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio con CP_1 compromissione di tipo motorio prassica e fonologico sintattica associata a disturbo oppositivo provocatorio con impulsività e disturbo della sfera emozionale”. La diagnosi veniva poi confermata dalla Relazione psicodiagnostica del 4.07.2023 dell' (all. 2 del ricorso), Parte_3 da cui risulta che è affetta da “Disabilità intellettiva di grado moderato CP_1
(ICD10:F63.81), a cui si associa una Disprassia verbale (ICD10:F82) a fronte di sufficienti abilità di comprensione verbale. Sul piano sintomatologico la ragazza presenta un Disturbo esplosivo intermittente (ICDF10:F63.81) con un rischio di strutturare una personalità del gruppo B (ICD10:F60.3). mostra debole senso di autonomia, mancanza di identità con CP_1 scarsi confini tra sé e gli altri, emozioni mutevoli e difficoltà a stabilire e mantenere relazioni interpersonali stabili. Nello specifico, si segnala il rischio di utilizzare l'intimità fisica come strumento per costruire e mantenere relazioni con gli altri”.
pagina 4 di 9 Infine, la Relazione del 01.02.2024 della dott.ssa (all. 6 del ricorso), ha da un lato, Per_1 confermato la diagnosi precedentemente formulata e, dall'altro, ha evidenziato che il percorso terapeutico individuale privato non risultava più sufficiente;
pertanto, insieme ai genitori di era iniziato un percorso di ricerca e di accompagnamento della ragazza in una struttura CP_1 che potesse garantire uno spazio più consono alla sua età. Infine, la Psicologa certificava che il percorso terapeutico volto a comprendere tale cambiamento aveva avuto esiti positivi. Per Ebbene, le risultanze della relazione dell'8.05.2025, redatta dal dott. , responsabile clinico della struttura sociale presso la quale è stata inserita in data 8.01.2025, hanno CP_1 evidenziato una situazione di progressivo miglioramento nella capacità di adattamento al nuovo contesto, tale da far ritenere non proporzionata l'applicazione dell'istituto dell'interdizione, quale misura maggiormente incisiva sul soggetto debole, rispetto alla situazione di “generale stabilizzazione del quadro comportamentale ed emotivo” della ragazza. In particolare, dalla relazione di aggiornamento da ultimo depositata in data 24.11.2025 emerge che nella fase iniziale di inserimento (gennaio-aprile 2025) dopo una fase di comportamenti problematici e CP_1 crisi di natura oppositiva ed etero aggressiva, ha intrapreso un percorso che ha favorito una prima riorganizzazione emotiva e relazionale, e che nella seconda fase (maggio-ottobre 2025) si è registrato un deciso miglioramento del percorso personale, relazionale e terapeutico, dimostrato da un'ottima capacità di adattamento, comportamenti collaborativi e rispetto delle regole. La relazione evidenziava altresì l'inserimento di in contesti sociali coerenti con la sua età e CP_1 la partecipazione alle attività promosse dalla cooperativa, nonché una maggiore stabilità emotiva e autonomia affettiva, raggiunta anche attraverso il solido rapporto di fiducia instaurato con alcuni operatori, divenuti per lei punti di riferimento stabili e rassicuranti. È stato inoltre rappresentato che, sebbene abbia avuto un episodio di transitoria alterazione del tono CP_1 dell'umore, lo stesso si è risolto mediante un ricovero disposto in via cautelativa presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell'Ospedale San Filippo Neri di Nel Pt_3 mese di ottobre 2025, il neuropsichiatra, in accordo con i genitori di decideva di CP_1 ridurre e modificare la terapia farmacologica, alla luce dell'osservazione congiunta di un miglioramento significativo della condizione psicologica e comportamentale della ragazza.
Infine, nella valutazione complessiva, la relazione evidenziava un andamento generale del percorso di molto positivo. CP_1
pagina 5 di 9 Dunque, per quanto la documentazione medica in atti, unitamente all'esame dell'interdicenda, abbia confermato la sussistenza di una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive, con carattere di abitualità, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia dell'interdizione.
Ed invero, l'acclarato stato di abituale infermità di mente in cui si trova il soggetto esaminato non
è di per sé sufficiente a giustificarne l'interdizione (ex multis cfr. Cass. civ. n. 13584/2006; Cass. civ. n. 9628/2009; Cass. civ. n. 4866/2010; Cass. civ. n. 22332/2011). La Suprema Corte, muovendo dalla premessa che la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno quale nuova misura di protezione del soggetto incapace è quella, espressamente indicata nell'art. 1 della L. n. 6/2004, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, ha posto in evidenza come il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione (od inabilitazione) non debba essere individuato alla luce di un criterio quantitativo, cioè correlato al grado di incapacità manifestato dal soggetto, bensì sulla scorta di un criterio funzionale, ovvero avendo riguardo al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario.
In particolare, è stato osservato che con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra
i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”; ed inoltre, che una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per
pagina 6 di 9 l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che [...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità” (Cass. civ. sez. I, 12.06.2006, n.
13584).
Pertanto, qualora l'attività che debba essere compiuta in nome del beneficiario risulti estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare i suoi interessi, sia per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile che per la semplicità delle operazioni da compiere nonché per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà farsi luogo alla nomina di un amministratore di sostegno.
Laddove, invece, si tratti di gestire un'attività complessa e diversificata, oppure appaia necessario impedire al soggetto il compimento di atti pregiudizievoli, anche in considerazione dell'eventuale permanenza di una qualche forma di relazione del medesimo con l'ambiente esterno, si dovrà far ricorso all'istituto dell'interdizione.
Ne deriva che la sua applicazione sarà da escludere tutte le volte in cui la protezione del soggetto infermo di mente e perciò incapace appaia sufficientemente garantita dalla misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla
Legge n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..
Rispetto ai predetti istituti “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del
2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti
pagina 7 di 9 istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. civ. Sez.
2, sentenza n. 6079 del 04/03/2020; Cass. civ, sez. 1, sentenza n. 13584 del 12.06.2006).
Ebbene, nel caso di specie, sotto il profilo patrimoniale, non sono emersi elementi tali da suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio del beneficiando siano di elevata complessità, atteso che risulta intestataria di due libretti postali Controparte_1 entrambi con vincolo pupillare (n. 000025808869 presso l'Ufficio Postale di San Felice del
Circeo (doc. 8) con saldo al 28.09.2021 di € 7.947,16 e n. 000052577829 presso lo stesso Ufficio
Postale (all. 9) con saldo al 14.09.2024 di € 6.092,64 ove viene depositata l'indennità di accompagnamento), sicché anche la gestione del patrimonio si rivela semplice. CP_1
inoltre, secondo quanto già rilevato, ha mostrato di essere in grado di interloquire con il
[...]
Giudice, rispondendo in modo pertinente alle domande rivoltegli, manifestando un atteggiamento favorevole all'adozione di una misura di protezione e mostrando adesione alle cure proposte (cfr.
Relazione di aggiornamento depositata il 24.11.2025).
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, la domanda di interdizione deve essere respinta, risultando la misura richiesta eccessiva rispetto alle concrete esigenze di tutela della persona interessata. Vero è che, in una fase antecedente, la procedura di amministrazione di sostegno era stata rigettata poiché ritenuta inidonea a garantire adeguata protezione alla sig.ra tuttavia, nelle more del presente giudizio, la situazione Controparte_1 personale e clinica della stessa ha subito un significativo miglioramento, come attestato dalle relazioni depositate, che descrivono un quadro di generale stabilizzazione comportamentale ed emotiva. Pertanto, allo stato attuale, non risulta giustificata l'applicazione dell'istituto dell'interdizione, misura maggiormente invasiva e limitativa della capacità di agire.
Concludendo, considerata la pur acclarata menomazione psichica che incide sulla capacità di pagina 8 di 9 autodeterminazione e valutata la non complessità delle operazioni da compiere nell'interesse della medesima, si reputa che la misura di tutela più adeguata sia quella meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Stante la natura del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3775/2024 cui è riunita
R.G. 4664/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda di interdizione promossa nei confronti di Controparte_1
dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 9 di 9
N. R.G. 4664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3775/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Rocci ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Torino, via Colli, 3, giusta procure speciali in atti;
RICORRENTI
E
nata a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._3
INTERDICENDA CONTUMACE
Nonché
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4664/2024 promossa da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
RICORRENTE
E
pagina 1 di 9 (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi come sopra;
C.F._2
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: interdizione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, le parti ricorrenti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024, iscritto al N. R.G. 3775/2024, e Parte_1 Pt_2 chiedevano pronunciarsi l'interdizione della figlia in quanto affetta da
[...] Controparte_1 grave disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio con compromissione di tipo motorio-prassica e fonologico-sintattica associato a disturbo oppositivo-provocatorio con impulsività e disturbo della sfera emozionale.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano che: - da tempo era seguita Controparte_1
e “ presa in carico “ dal , dall' Formia, dal Controparte_2 CP_3
e ora anche dall' ; - Controparte_4 Controparte_5 nonostante i contatti costanti e continui tra i Servizi e i genitori di non si era mai giunti CP_1 al suo inserimento in una Comunità a lei conforme;
- dalla Relazione del 04.07.2023 del Reparto di Neuropsichiatra Infantile dell' emergeva un quadro di “disturbo evolutivo Parte_3 specifico dell'eloquio e del linguaggio , con compromissione di tipo motorio-parassica e fonologico-sintattica, associato a Disturbo oppositivo provocatorio, impulsività e di disturbi misti dell'apprendimento scolastico e disturbi della sfera emozionale”; - detta relazione evidenziava, inoltre, una disabilità intellettiva di grado moderato, debole senso di autonomia, mancanza di identità con scarsi confini di sé e gli altri, emozioni mutevoli e difficoltà a stabilire e mantenere relazioni interpersonali stabili. Rischio di utilizzare l'intimità fisica come strumento per costruire e mantenere le relazioni con gli altri;
- nel corso degli anni la ragazza aveva posto in essere molti episodi aggressivi – da ultimo il 17.09.2024 – a fronte dei tentativi della madre di limitare l'uso del cellulare a seguito della scoperta della condivisione di proprie foto intime con degli sconosciuti;
- aveva avuto importanti episodi di rabbia con agiti aggressivi ed impulsivi
(con lancio di oggetti, aggressioni fisiche alla madre con frattura della vertebra), scarsa pagina 2 di 9 autonomia e ricerca compulsiva di situazioni prevalentemente amicali e sessuali;
- a CP_1 seguito di questi comportamenti, si poneva in situazioni ambivalenti e pericolose per la propria incolumità fisica (incontri con persone conosciute in chat dopo aver condiviso foto intime) con consequenziali segnalazioni da parte della polizia postale;
- l'interdicenda risultava titolare di n. 2 libretti postali (n. 000025808869 e n. 000052577829) aperti presso l'Ufficio Postale 96148 di
San Felice del Circeo ove venivano depositate, separatamente, le somme ricevute in dono da parenti nel corso degli anni e quelle relative alla indennità di accompagnamento.
In tali premesse, e concludevano “Affinchè l'Ill.mo Tribunale Parte_1 Parte_2 adito, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, esaminata la documentazione prodotta, voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 712 cpc, dichiarare
l'interdizione della sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Felice del Circeo, via Sabaudia n. 33, attualmente ricoverata presso l' ospedale Dono Svizzero di Formia - Reparto SPDC, con ogni conseguenza di legge”.
Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il Procuratore della Repubblica, con istanza depositata in data 20.11.2024 (R.G. n. 4664/2024), rilevato che il procedimento incardinato presso il Tribunale di Latina (R.G. n. 774/2024) avente ad oggetto l'amministrazione di sostegno si era concluso con il rigetto del ricorso proposto da in quanto la Parte_1 misura richiesta era stata ritenuta inidonea rispetto alla situazione della sig.ra Controparte_1 chiedeva a questo Tribunale la nomina di un tutore e, previa eventuale espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la dichiarazione di interdizione della medesima, nonché la valutazione dell'opportunità di un suo inserimento in una struttura socio-assistenziale idonea alla gestione delle patologie di cui risulta affetta. Nel giudizio iscritto al R.G. n. 4664/2024 si costituivano i genitori della sig.ra i quali chiedevano la riunione del Controparte_1 procedimento con quello da essi precedentemente incardinato (R.G. n. 3775/2025).
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 3775/2024, alla prima udienza tenutasi il 16.12.2024, vista la mancata notifica del ricorso all'interdicenda, il Giudice ne disponeva la lettura da parte della stessa, al fine di poter ritenere valida la notifica. Quindi, esperito l'esame dell'interdicenda e uditi i genitori ricorrenti, nonché acquisite le dichiarazioni dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado, il Giudice pronunciava decreto di nomina del tutore provvisorio di nella persona del Sindaco del Comune di San Felice Circeo. Fissava l'udienza del CP_1
4.11.2025 per la discussione della causa, disponendone la trattazione con le modalità di cui pagina 3 di 9 all'art. 127-ter c.p.c. e chiedendo il deposito delle relazioni di aggiornamento entro il 10.10.2025
a cura dei Servizi Sociali e del tutore provvisorio. Con provvedimento del 25.06.2025, attesa l'identità del petitum e della causa petendi, veniva disposta la riunione del procedimento R.G. n.
4664/2024 al presente fascicolo R.G. n. 3775/2024.
Con ordinanza del 5.11.2025 veniva disposto il deposito da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Felice Circeo della Relazione completa dell'8.05.2025, che era risultata mancante della pag. 2, unitamente alla relazione aggiornata quantomeno a tutto il mese di settembre 2025, entro il 25.11.2025; quindi la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.12.2025, disponendone la trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
I Servizi Sociali del Comune di San Felice Circeo ottemperavano, nel termine loro assegnato, a quanto disposto nell'Ordinanza del 5.11.2025.
Infine, all'udienza del 2.12.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, esaminata la documentazione depositata in atti, questo Tribunale ritiene che la domanda di interdizione non possa trovare accoglimento.
Invero, dall'esame della documentazione medica depositata agli atti di causa e, segnatamente, del
Verbale della Commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile (data visita 10.10.2019) (all. 14 del ricorso) e del verbale della Commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'aggravamento (data visita 22.09.2022) (all. 1 del ricorso) è risultato che
è affetta da “grave disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio con CP_1 compromissione di tipo motorio prassica e fonologico sintattica associata a disturbo oppositivo provocatorio con impulsività e disturbo della sfera emozionale”. La diagnosi veniva poi confermata dalla Relazione psicodiagnostica del 4.07.2023 dell' (all. 2 del ricorso), Parte_3 da cui risulta che è affetta da “Disabilità intellettiva di grado moderato CP_1
(ICD10:F63.81), a cui si associa una Disprassia verbale (ICD10:F82) a fronte di sufficienti abilità di comprensione verbale. Sul piano sintomatologico la ragazza presenta un Disturbo esplosivo intermittente (ICDF10:F63.81) con un rischio di strutturare una personalità del gruppo B (ICD10:F60.3). mostra debole senso di autonomia, mancanza di identità con CP_1 scarsi confini tra sé e gli altri, emozioni mutevoli e difficoltà a stabilire e mantenere relazioni interpersonali stabili. Nello specifico, si segnala il rischio di utilizzare l'intimità fisica come strumento per costruire e mantenere relazioni con gli altri”.
pagina 4 di 9 Infine, la Relazione del 01.02.2024 della dott.ssa (all. 6 del ricorso), ha da un lato, Per_1 confermato la diagnosi precedentemente formulata e, dall'altro, ha evidenziato che il percorso terapeutico individuale privato non risultava più sufficiente;
pertanto, insieme ai genitori di era iniziato un percorso di ricerca e di accompagnamento della ragazza in una struttura CP_1 che potesse garantire uno spazio più consono alla sua età. Infine, la Psicologa certificava che il percorso terapeutico volto a comprendere tale cambiamento aveva avuto esiti positivi. Per Ebbene, le risultanze della relazione dell'8.05.2025, redatta dal dott. , responsabile clinico della struttura sociale presso la quale è stata inserita in data 8.01.2025, hanno CP_1 evidenziato una situazione di progressivo miglioramento nella capacità di adattamento al nuovo contesto, tale da far ritenere non proporzionata l'applicazione dell'istituto dell'interdizione, quale misura maggiormente incisiva sul soggetto debole, rispetto alla situazione di “generale stabilizzazione del quadro comportamentale ed emotivo” della ragazza. In particolare, dalla relazione di aggiornamento da ultimo depositata in data 24.11.2025 emerge che nella fase iniziale di inserimento (gennaio-aprile 2025) dopo una fase di comportamenti problematici e CP_1 crisi di natura oppositiva ed etero aggressiva, ha intrapreso un percorso che ha favorito una prima riorganizzazione emotiva e relazionale, e che nella seconda fase (maggio-ottobre 2025) si è registrato un deciso miglioramento del percorso personale, relazionale e terapeutico, dimostrato da un'ottima capacità di adattamento, comportamenti collaborativi e rispetto delle regole. La relazione evidenziava altresì l'inserimento di in contesti sociali coerenti con la sua età e CP_1 la partecipazione alle attività promosse dalla cooperativa, nonché una maggiore stabilità emotiva e autonomia affettiva, raggiunta anche attraverso il solido rapporto di fiducia instaurato con alcuni operatori, divenuti per lei punti di riferimento stabili e rassicuranti. È stato inoltre rappresentato che, sebbene abbia avuto un episodio di transitoria alterazione del tono CP_1 dell'umore, lo stesso si è risolto mediante un ricovero disposto in via cautelativa presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell'Ospedale San Filippo Neri di Nel Pt_3 mese di ottobre 2025, il neuropsichiatra, in accordo con i genitori di decideva di CP_1 ridurre e modificare la terapia farmacologica, alla luce dell'osservazione congiunta di un miglioramento significativo della condizione psicologica e comportamentale della ragazza.
Infine, nella valutazione complessiva, la relazione evidenziava un andamento generale del percorso di molto positivo. CP_1
pagina 5 di 9 Dunque, per quanto la documentazione medica in atti, unitamente all'esame dell'interdicenda, abbia confermato la sussistenza di una patologica alterazione delle facoltà mentali e volitive, con carattere di abitualità, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia dell'interdizione.
Ed invero, l'acclarato stato di abituale infermità di mente in cui si trova il soggetto esaminato non
è di per sé sufficiente a giustificarne l'interdizione (ex multis cfr. Cass. civ. n. 13584/2006; Cass. civ. n. 9628/2009; Cass. civ. n. 4866/2010; Cass. civ. n. 22332/2011). La Suprema Corte, muovendo dalla premessa che la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno quale nuova misura di protezione del soggetto incapace è quella, espressamente indicata nell'art. 1 della L. n. 6/2004, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, ha posto in evidenza come il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione (od inabilitazione) non debba essere individuato alla luce di un criterio quantitativo, cioè correlato al grado di incapacità manifestato dal soggetto, bensì sulla scorta di un criterio funzionale, ovvero avendo riguardo al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario.
In particolare, è stato osservato che con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra
i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”; ed inoltre, che una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per
pagina 6 di 9 l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che [...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità” (Cass. civ. sez. I, 12.06.2006, n.
13584).
Pertanto, qualora l'attività che debba essere compiuta in nome del beneficiario risulti estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare i suoi interessi, sia per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile che per la semplicità delle operazioni da compiere nonché per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà farsi luogo alla nomina di un amministratore di sostegno.
Laddove, invece, si tratti di gestire un'attività complessa e diversificata, oppure appaia necessario impedire al soggetto il compimento di atti pregiudizievoli, anche in considerazione dell'eventuale permanenza di una qualche forma di relazione del medesimo con l'ambiente esterno, si dovrà far ricorso all'istituto dell'interdizione.
Ne deriva che la sua applicazione sarà da escludere tutte le volte in cui la protezione del soggetto infermo di mente e perciò incapace appaia sufficientemente garantita dalla misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla
Legge n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..
Rispetto ai predetti istituti “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del
2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti
pagina 7 di 9 istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. civ. Sez.
2, sentenza n. 6079 del 04/03/2020; Cass. civ, sez. 1, sentenza n. 13584 del 12.06.2006).
Ebbene, nel caso di specie, sotto il profilo patrimoniale, non sono emersi elementi tali da suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio del beneficiando siano di elevata complessità, atteso che risulta intestataria di due libretti postali Controparte_1 entrambi con vincolo pupillare (n. 000025808869 presso l'Ufficio Postale di San Felice del
Circeo (doc. 8) con saldo al 28.09.2021 di € 7.947,16 e n. 000052577829 presso lo stesso Ufficio
Postale (all. 9) con saldo al 14.09.2024 di € 6.092,64 ove viene depositata l'indennità di accompagnamento), sicché anche la gestione del patrimonio si rivela semplice. CP_1
inoltre, secondo quanto già rilevato, ha mostrato di essere in grado di interloquire con il
[...]
Giudice, rispondendo in modo pertinente alle domande rivoltegli, manifestando un atteggiamento favorevole all'adozione di una misura di protezione e mostrando adesione alle cure proposte (cfr.
Relazione di aggiornamento depositata il 24.11.2025).
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, la domanda di interdizione deve essere respinta, risultando la misura richiesta eccessiva rispetto alle concrete esigenze di tutela della persona interessata. Vero è che, in una fase antecedente, la procedura di amministrazione di sostegno era stata rigettata poiché ritenuta inidonea a garantire adeguata protezione alla sig.ra tuttavia, nelle more del presente giudizio, la situazione Controparte_1 personale e clinica della stessa ha subito un significativo miglioramento, come attestato dalle relazioni depositate, che descrivono un quadro di generale stabilizzazione comportamentale ed emotiva. Pertanto, allo stato attuale, non risulta giustificata l'applicazione dell'istituto dell'interdizione, misura maggiormente invasiva e limitativa della capacità di agire.
Concludendo, considerata la pur acclarata menomazione psichica che incide sulla capacità di pagina 8 di 9 autodeterminazione e valutata la non complessità delle operazioni da compiere nell'interesse della medesima, si reputa che la misura di tutela più adeguata sia quella meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Stante la natura del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3775/2024 cui è riunita
R.G. 4664/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda di interdizione promossa nei confronti di Controparte_1
dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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