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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 599 del 2024, assunta in riserva in data 8 marzo 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Vincenzo Ciaccio ed elettivamente domiciliati come in atti;
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, e Parte_1
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di Parte_2
separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capistrano (VV) in data 16 ottobre 2011 e hanno dedotto che
1 dalla loro unione non sono nati figli.
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine perentorio assegnato, il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
****
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di separazione: “1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Il sig. cambierà dimora, lasciando temporaneamente in uso Parte_1
alla sig.ra l'immobile in comproprietà, sino ad ora adibita a Parte_2
dimora familiare, sita in Pizzo (Vv) alla via Pietà snc, identificato nel
Catasto Fabbricati dello stesso Comune al Foglio n. 22 con la Particella n.
896 sub 23 (ex sub. 11), fintanto che lo stesso immobile non verrà venduto al prezzo stabilito di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, fissato mediante una stima immobiliare dello stesso effettuata da un professionista esperto.
3. Il sig. potrà accedere saltuariamente all'immobile di cui sopra Parte_1
al solo fine di reperire i propri beni ed effetti personali.
2 4. I sig.ri e avranno in uso comune sia il locale adibito Parte_1 Parte_2
a garage, anch'esso in comproprietà, ubicato nello stesso fabbricato ed identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 22 con la Particella n. 896 sub
14, che l'autovettura TG FY892MA, fintanto che gli stessi CP_1
beni non saranno anch'essi venduti al prezzo stabilito di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, al prezzo stabilito mediante una stima ad opera di un professionista esperto o secondo quotazione (per l'autoveicolo).
5. Le proprietà immobiliari di cui sopra, in comproprietà, saranno messe in vendita privatamente o, previo accordo, con l'ausilio di agenti immobiliari, ed il ricavato verrà utilizzato dalle parti interamente per l'estinzione del contratto di mutuo fondiario nr. 121.910 sottoscritto in data 26.11.2014,
(Racc. n. 28.965), registrato al n. 2950 il 27.11.2014.
6. Il veicolo TG FY892MA, in comproprietà, sarà venduto, CP_1
previa quotazione, ed il ricavato verrà utilizzato esclusivamente all'estinzione del contratto di finanziamento in essere, in capo ad entrambi.
Fintanto che l'autoveicolo non sarà venduto resterà nella disponibilità di entrambi per il suo utilizzo, secondo modalità da concordare secondo equità,
e tutte le spese inerenti lo stesso saranno corrisposte dai ricorrenti in misura del 50% a carico di ognuno.
7. Sino alla vendita dell'immobile in comproprietà, un tempo adibito a dimora familiare, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pizzo al
Foglio n. 22 con la Particella n. 896 sub 23 (ex sub. 11), il sig. Parte_1
provvederà a versare sul conto corrente cointestato con la sig.ra Parte_2
la propria quota parte, in misura del 50%, del rateo mensile relativo al mutuo fondiario contratto, secondo il piano di ammortamento allo stesso allegato.
8. La sig.ra , oltre a versare sullo stesso conto corrente cointestato Parte_2
la propria quota, in misura pari al 50%, del rateo mensile relativo al mutuo 3 fondiario sottoscritto in data 26.11.2014, in virtù dell'utilizzo esclusivo dell'immobile, provvederà al pagamento delle utenze, delle imposte e delle tasse ad esso afferenti.
9. Solo a seguito della vendita dei beni immobili e di quelli mobili registrati, in comproprietà tra i ricorrenti, ed all'estinzione sia del contratto di mutuo fondiario nr. 121.910 del 26.11.2014 che del contratto di finanziamento sottoscritto dagli stessi per l'acquisto del veicolo TG FY892MA, l'eventuale somma residua attiva verrà suddivisa tra loro in parti uguali.
10. I beni mobili ed…suppellettili presenti nella casa coniugale, ad eccezione di quelli personali, sono in comproprietà tra i coniugi e verranno divisi equamente tra di loro tenendo conto delle esigenze e dei bisogni di ognuno o
… specifiche situazioni. Gli stessi coniugi, poi, in mancanza di accordo bonario, si obbligano sin da ora a redigere un inventario dei beni e suppellettili presenti nell'immobile di Pizzo, via Pietà snc, al fine di poter procedere, poi, alla divisione tenendo conto del loro valore attuale.
11. I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in proprio favore, considerato che entrambi sono autosufficienti e godono di un autonomo reddito.
12. I coniugi danno atto che ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione".
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 599 del 2024 R.G., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e Parte_2
riportate in parte motiva;
4 - dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrano (VV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge
(R.A.M. Comune di Capistrano (VV), parte II, serie A, anno 2011, n. 5);
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo come da separata ordinanza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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