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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/09/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 754/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZOTTAParte_1
RAFFAELLA e GIULIANI ALESSANDRO;
Ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avversO l'avviso di addebito n.
33420230004881745000 notificato in data 18.1.2024 con il quale si intimava illegittimamente il pagamento della somma di cui all'avviso a titolo di mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti a titoli di gestione separata
(libero professionisti) per l'anno 2016.
Eccepiva la prescrizione e concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della pretesa fatta valere dall' CP 2 essendo il credito estinto per prescrizione. Si costituiva 1' CP 2 nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza di discussione. sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter срс all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Il ricorso va accolto sulla base dell'eccezione di prescrizione.
Ed invero con la recente sentenza n. 27950 del 2018 la Suprema
Corte ha stabilito che in tema di contributi cosiddetti "a percentuale", costitutivo dell'obbligazioneil fatto contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione
è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di
pagamento di essa.
Vale, in proposito si legge nella decisione la regola di cui all'articolo 18, co. 4, D. Lgs. n. 241/1997, secondo cui
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Posto, così, che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, il termine
prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quest'ultima, infatti, 'come dichiarazione di scienza" non è
presupposto del credito contributivo, così come non lo è
rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto
costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Nel caso di specie il termine entro il quale dovevano essere versati i contributi per l'anno 2016 era il 16.6.2017 ( anno di presentazione della dichiarazione dei redditi) Ne consegue che il termine di prescrizione decorreva dal 16.6.2017 e il primo atto interruttivo doveva intervenire entro il
16.6.2022.
L'avviso bonario con il quale 1' CP 2 ha richiesto
è stato ricevuto all'opponente i contributi in data quando cioè era già decorso il termine di 30.11.2022 '
prescrizione.
Né rileva quanto dedotto dall' CP 2 e cioè che solo in seguito alla dichiarazione dei redditi è venuto a conoscenza dell'esistenza di un reddito assoggettabile a contribuzione.
Nella medesima decisione, la Suprema corte ha altresì
ricordato che anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.
E' stata in conclusione ribadita la consolidata regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 C. C. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi О gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 C.C. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di
sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il
ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento". Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'avviso di addebito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
PQM
1) Annulla l'avviso di addebito opposto.
2) Condanna l' CP 2 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Cosenza, 28.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 754/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZOTTAParte_1
RAFFAELLA e GIULIANI ALESSANDRO;
Ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avversO l'avviso di addebito n.
33420230004881745000 notificato in data 18.1.2024 con il quale si intimava illegittimamente il pagamento della somma di cui all'avviso a titolo di mancato pagamento dei contributi accertati e dovuti a titoli di gestione separata
(libero professionisti) per l'anno 2016.
Eccepiva la prescrizione e concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della pretesa fatta valere dall' CP 2 essendo il credito estinto per prescrizione. Si costituiva 1' CP 2 nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza di discussione. sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter срс all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Il ricorso va accolto sulla base dell'eccezione di prescrizione.
Ed invero con la recente sentenza n. 27950 del 2018 la Suprema
Corte ha stabilito che in tema di contributi cosiddetti "a percentuale", costitutivo dell'obbligazioneil fatto contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione
è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di
pagamento di essa.
Vale, in proposito si legge nella decisione la regola di cui all'articolo 18, co. 4, D. Lgs. n. 241/1997, secondo cui
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Posto, così, che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, il termine
prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quest'ultima, infatti, 'come dichiarazione di scienza" non è
presupposto del credito contributivo, così come non lo è
rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto
costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Nel caso di specie il termine entro il quale dovevano essere versati i contributi per l'anno 2016 era il 16.6.2017 ( anno di presentazione della dichiarazione dei redditi) Ne consegue che il termine di prescrizione decorreva dal 16.6.2017 e il primo atto interruttivo doveva intervenire entro il
16.6.2022.
L'avviso bonario con il quale 1' CP 2 ha richiesto
è stato ricevuto all'opponente i contributi in data quando cioè era già decorso il termine di 30.11.2022 '
prescrizione.
Né rileva quanto dedotto dall' CP 2 e cioè che solo in seguito alla dichiarazione dei redditi è venuto a conoscenza dell'esistenza di un reddito assoggettabile a contribuzione.
Nella medesima decisione, la Suprema corte ha altresì
ricordato che anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.
E' stata in conclusione ribadita la consolidata regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 C. C. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi О gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 C.C. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di
sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il
ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento". Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'avviso di addebito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
PQM
1) Annulla l'avviso di addebito opposto.
2) Condanna l' CP 2 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Cosenza, 28.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino