Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1644/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1644/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), residente in [...]di Modena Parte_1 CodiceFiscale_1
(MO), via F.lli Attilio ed Emilio Bandiera n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Danile;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in Roma, via IV
[...] CP_2
Novembre n. 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura della sede di Modena, via Cesare Costa n. 29/31, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena CP_1
Cocciolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: infezione Covid-19 - infortunio sul lavoro - rendita
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 15.12.2023: “Piaccia al Giudice del Lavoro reiectis adversis pagina 1 di 6
20.02.2020, sono pari all'80% e/o comunque in misura maggiore di quella riconosciuta CP_ dal (grado accertato 40% - grado complessivo: 42%); conseguentemente, condannare , in persona del legale rappresentante protempore, al CP_1 riconoscimento dei diritti spettanti in base alla percentuale di postumi accertati in giudizio, con interessi e rivalutazione come per legge, e a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in rendita nella misura dovuta con interessi e rivalutazione come per legge e/o comunque a corrispondere la prestazione dovuta;
con ogni ulteriore conseguente ed opportuna statuizione;
- condannare resistente alle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 26.03.2024: “Chiede CP_1 che l'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito voglia rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in punto di fatto e di diritto disponendo sulle spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15.12.2023, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 20.02.2020 l'infezione Sars-Covid2 nello svolgimento delle proprie mansioni di conducente di autoambulanza, da qualificarsi come infortunio sul lavoro per espressa previsione di legge, con un danno biologico stimato dall' nella CP_1 misura del 40% (che unificato al grado di menomazione già riconosciuto per un pregresso infortunio conduceva ad un pregiudizio complessivo del 42%), chiedeva accertarsi che i postumi permanenti residuati dall'infortunio andavano quantificati nella misura dell'80% e, per l'effetto, instava per la condanna dell'Istituto assistenziale all'erogazione di un indennizzo in rendita commisurato a tale grado di menomazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso, deduceva: 1) di aver riportato a seguito della contrazione dell'infezione Sars-Covid2 una “encefalite con epilessia in trattamento, neuropatia dello
SPE bilaterale con necessità di andatura assistita, tracheomalacia con stenosi tracheale con deficit ventilatorio e frequenti riacutizzazioni infettive, e severa depressione del tono dell'umore con ripercussioni marcate sulla vita di relazione”, con un danno complessivo alla persona stimato dal perito di parte nella misura dell'80% (cfr. perizia medico-legale pagina 2 di 6 del dott. del 06.09.2022 1); 2) che detto quadro invalidante portava al Per_1
riconoscimento da parte dell' di una rendita correlata ad un danno biologico del CP_1
40%, avverso il quale proponeva opposizione in sede amministrativa;
2 3) che la
Collegiale medica si concludeva con giudizio discorde, come da verbale del 22.06.2023; 3 4) che la stima dei postumi invalidanti compiuta dall' era errata per le motivazioni CP_1
esposte nella relazione del dott. . Per_1
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L' , ribadita la CP_1
correttezza del giudizio clinico reso dai sanitari in sede amministrativa, deduceva di aver fatto corretta applicazione della criteriologia stabilita dalla tabella di valutazione degli esiti da Covid-19, 4 riconducendo i postumi accertati nella classe II dell'apparato nervoso- psichico.
3. Sul merito
3.1. La vicenda si inserisce all'interno di una cornice fattuale, analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso.
L' ha riconosciuto una percentuale di danno biologico nella misura complessiva del CP_1
42%, di cui il 40% riferito all'infortunio sul lavoro del 20.02.2020; quantificazione contestata dal ricorrente sia in via amministrativa che in sede giudiziaria.
3.2. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
A seguito dell'infezione da Covid-19, ha riportato le seguenti Parte_1 menomazioni: “un'encefalite con conseguente epilessia in attuale buon compenso farmacologico, un lieve deficit delle funzioni di astrazione ed analisi un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso bisognoso di trattamento farmacologico una neuropatia bilaterale dello SPE un'insufficienza respiratoria lieve più intensa nelle ore notturne con necessità di uso di CPAP riconducibile ad esiti di tracheomalacia già trattata mediante dilatazione meccanica.” I postumi residuati sono stati stimati dal CTU nella misura del 45%, quantificazione condivisa dal CTP dell' e non contestata dal CTP attoreo. 5 CP_1
3.3. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria. La dott.ssa Tes_1
ha esaminato in modo approfondito tutta la documentazione medica, valutando gli esami strumentali, i percorsi terapeutici e la sintomatologia del periziando, riscontrando de visu le condizioni cliniche del ricorrente.
Il CTU ha ritenuto congrua la valutazione clinica dell'Istituto assistenziale per le singole voci di danno:
Tuttavia, nella CTU si evidenzia la mancata stima, da parte dei sanitari , del quadro CP_1 emerso a seguito dei controlli neuropsicologici del 18.06.2020, “ovvero di un deficit prevalentemente esecutivo ed in particolare delle capacità di astrazione, analisi logica e di utilizzo delle strategie cognitive finalizzate all'apprendimento a cui si accompagna un deficit di attenzione divisa. Si tratta di un quadro lieve che non impedisce al pz l'esecuzione di una mansione di tipo amministrativo in quanto tutte le restanti funzioni risultano nella norma.” 6
3.4. Alla luce della obiettività riscontrata e delle risultanze peritali, conformi ai criteri medico-legali, deve riconoscersi al ricorrente la rendita prevista dal D. Lgs. n.
38/2000 per una invalidità permanente del 45%. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo.
4. Sulle spese di lite
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n.
22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
Considerato che il danno accertato è notevolmente inferiore a quello prospettato in ricorso e che la stima del CTU si discosta in misura minima dalla valutazione operata in sede amministrativa, si stima equa una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 60%, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018).
L' resistente deve essere condannato a rifondere la restante quota del 40% in CP_1 forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
4.2. Le spese della CTU medico-legale devono essere poste a carico del convenuto in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) CONDANNA l' a corrispondere a la rendita prevista dal D. Lgs. CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 n. 38/2000 in relazione all'infortunio del 20.02.2020, nei limiti di quanto accertato dal
C.T.U. (danno permanente del 45%), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo;
2) CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente del 40% delle spese di lite, CP_1 che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00 - già ridotta del 60% -, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 60%;
4) PONE le spese della C.T.U. medico-legale definitivamente a carico dell' .; CP_1
5) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 06 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 3 fascicolo resistente. pagina 3 di 6 5 Cfr. pag. 13 CTU. 6 Cfr. pag. 12,13 CTU. pagina 4 di 6